sequestro-the-pirate-bay

Sito sottoposto a sequestro. Questa potrebbe essere la schermata che tra qualche giorno gli utenti italiani visualizzeranno quando tenteranno di raggiungere The Pirate Bay, il popolare tracker di file torrent, da tempo al centro di numerosi giudizi in tutto il mondo per questioni legate al copyright.

In Italia, come ricorderete, la battaglia legale è iniziata con il sequestro dell’agosto 2008, successivamente annullato dal Tribunale del Riesame di Bergamo con provvedimento poi, a sua volta,  annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza del dicembre 2009 (qui un efficace riepilogo della vicenda).

Ebbene, il Tribunale del Riesame di Bergamo, cui la Suprema Corte aveva rinviato nuovamente il procedimento, nei giorni scorsi ha rigettato la richiesta di annullamento dell’originario provvedimento di sequestro presentata dai difensori della Baia, aprendo – di fatto – ad un nuovo oscuramento da parte dei provider.

Indubbiamente, si tratta di un pericoloso precedente per tutta la Rete Italiana; sono convinto che se ne parlerà molto.

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Qualche mese fa ho salutato con entusiasmo l’annuncio, dato dal Ministro per la semplificazione normativa, relativo al progetto di realizzazione di una banca dati on line che consentisse la consultazione gratuita di tutte le leggi vigenti.

Il portale, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è on line da qualche giorno (in beta) e – sia pure con qualche ritardo rispetto alla data prevista originariamente – dovrebbe diventare operativo dal 1° marzo 2010.

Normattiva.it

Da anni ritengo che l’accesso alle norme in Rete sia il primo passo per un’Amministrazione realmente Digitale e, quindi, mi sono precipitato a visitarlo curioso e fiducioso; le mie aspettative, però, sono state subito deluse.

Il sito, raggiungibile all’indirizzo www.normattiva.it (ma non dovevano essere ridotti e razionalizzati i nomi di dominio pubblici?), ha una pagina denominata “Avviso Legale” in cui è specificato che:

L’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza.

Questo tipo di avvertenza è inspiegabile ed assurdo. Basti pensare, ad esempio, che – come i lettori di questo blog ricorderanno – il 31 dicembre 2008 è cessata nelle Amministrazioni la diffusione della versione cartacea della Gazzetta Ufficiale; e poi, in Gazzetta Ufficiale non è pubblicato il testo vigente dei provvedimenti, ma quello originario (c.d. “storico”). Per non parlare del fatto che la Legge n. 69/2009 (approvata solo pochi mesi fa) ha finalmente previsto che la pubblicità degli atti delle Amministrazioni venga data attraverso i rispettivi siti Web, con pieno valore legale.

Le cose non migliorano se si prosegue nella lettura della pagina “Avviso Legale” del sito Normattiva:

La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purchè venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

Questo disclaimer, che sarebbe legittimo in qualunque banca dati privata, è inaccettabile per un sito pubblico! Perchè dovrei menzionare la fonte in caso di citazione? Le norme sono forse coperte da copyright? Non mi risulta. Che senso ha dire che i testi di legge (di cui non è ammessa l’ignoranza) sono disponibili a solo scopo informativo? E poi, è possibile che nel 2010 – per giunta dopo aver provveduto ad una riduzione del numero delle leggi – un sito governativo non sia in grado di darmi un testo digitale “certo”?

Sono molto amareggiato, negli altri Paesi si persegue con successo la filosofia dell’Open Data (Gigi Cogo ne aveva parlato qui), mentre in Italia per avere sicurezza su una previsione normativa dobbiamo procurarci una Gazzetta Ufficiale cartacea. Dove? Ovviamente presso il Poligrafico dello Stato, che ha realizzato il sito Normattiva.

Nel corso dei miei seminari, spesso racconto che Dioniso I, tiranno di Siracusa, appendeva sui muri più alti della città le leggi da lui emanate in modo da rendere difficile ai cittadini conoscerle e applicarle; in tal modo egli poteva sempre punirli per il mancato adempimento.

Ebbene, a distanza di oltre 2000 anni, cosa è cambiato?

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Nei prossimi giorni sarò a Napoli due volte, a distanza di poche ore l’una dall’altra, per parlare dei temi cari ai lettori di questo blog.

Il 4 febbraio parteciperò ad un interessante Convegno sul “Ruolo dell’Ufficiale Giudiziario nel Processo Telematico” che si terrà al Tiberio Palace Hotel (qui è possibile scaricare la brochure e consultare il programma dell’evento) per capire come è cambiata – e come ancora deve cambiare – la giustizia grazie all’introduzione delle nuove tecnologie.

sentieri-digitali

L’8 febbraio, invece, prenderò parte alla rassegna Sentieri Digitali, organizzata dall’ottima Francesca Ferrara, per presentare il mio libro “La nuova Pubblica Amministrazione Digitale“, e parlare di Governo 2.0. L’incontro si terrà alle ore 18 presso la libreria Ubik, in via Benedetto Croce n. 28.

Se siete a Napoli e i temi vi interessano, non mancate! :)

Questa sera, ore 23, su Current TV (Canale 130 di Sky), a Vanguard Tech, in uno speciale condotto da Andrea Cairola, si parlerà di come Internet ha cambiato il giornalismo d’inchiesta.

La trasmissione approfondirà tecniche, difficoltà, segreti del mestiere, dubbi e rischi del giornalista d’inchiesta. Ed è proprio in relazione a questi ultimi che gli Autori dello speciale (tra cui c’è l’amica Francesca Ferrara, che ringrazio) hanno deciso di intervistarmi sulle problematiche giuridiche più delicate sollevate dall’uso delle nuove tecnologie nell’attività giornalistica.

Stay tuned :)

Aggiornamento del 28 gennaio

Embeddo qui sotto il video della puntata di Vanguard Tech con la mia intervista.

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L’anno che si sta concludendo sarà sicuramente ricordato come l’anno in cui hanno ripreso slancio le discussioni sull’Amministrazione Digitale, sopratutto a seguito di alcuni interventi normativi (su tutti la Legge n. 69/2009) e in previsione dell’ormai prossima revisione del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Nel corso dei tanti convegni, corsi e seminari e attraverso i feedback dei lettori di questo blog, ho avuto modo di constatare come i temi dell’informatizzazione del settore pubblico siano ormai oggetto di un interesse che alcune volte stupisce (positivamente) anche me.

Per provare a stimolare ulteriormente il dibattito, vi segnalo questa intervista che mi ha fatto Claudio Forghieri e che è stata pubblicata sul numero di dicembre della Rivista E-gov.

PA e cittadini digitali, se ci siete battete un colpo :)

PA digitale: se ci sei batti un colpo

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Grazie a Roberta Milano ho appreso la notizia del fatto che l’ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo vieterebbe i link al proprio sito.

Tra il curioso e l’incredulo sono andato a leggere il contenuto delle condizioni d’uso del sito ENIT (che potete raggiungere cliccando su questo link) che prevedono testualmente

“E’ fatto divieto di operare collegamenti stabili a questo sito (cioè effettuare un link) senza previa, formale autorizzazione dell’ENIT.L’ENIT si riserva di perseguire ogni abuso al riguardo”

ENIT

La home page del sito ENIT

Chi si occupa di diritto delle nuove tecnologie ricorderà sicuramente che il dibattito relativo alla liceità del linking ha già occupato studiosi e giudici.
Da più parti si è notato che la struttura stessa di Internet e la sua capacità espansiva si basa proprio sul concetto di link; di norma, chi crea un sito Web vuole che sia visitato dal maggior numero di persone possibile e, quindi, deve poter essere raggiunto da parte di più pagine possibile. Per questo motivo molti hanno sostenuto che chi pubblica contenuti su Internet, acconsente implicitamente a che altri linkino le proprie pagine.
Oltretutto, negare questo consenso generale impedirebbe la stessa esistenza dei motori di ricerca. È dunque possibile affermare che, in linea di principio, il link è lecito. Vi sono, tuttavia, casi un cui un link può costituire illecito; ciò accade con riferimento a collegamenti a contenuti protetti dal diritto d’autore oppure quando il link costituisce concorrenza sleale o ha lo scopo di denigrare il personaggio linkato.
Ovviamente, non può escludersi che il responsabile di un sito sia in generale contrario alla pubblicazione di un link al proprio sito su pagine altrui senza il suo consenso. In questo caso, la volontà contraria deve essere esplicitamente manifestata (ad esempio, proprio per mezzo di un “disclaimer”). Naturalmente, nessun disclaimer potrebbe comunque vietare il diritto di citare una pagina Web per fini diversi da quelli di lucro, pena un eccessiva ed intollerabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della nostra Costituzione.

Nel caso dell’ENIT, però, il problema giuridico è un altro. L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è, ai sensi della Legge n. 80/2005 e dell’art. 2, comma 1, DPR n. 207/2006, un ente pubblico non economico, cioè, una Pubblica Amministrazione centrale.
La natura giuridica dell’ENIT comporta che l’Ente è tenuto ad applicare tutte le norme in materia di informatizzazione dell’Amministrazione e, in particolare, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005). Ebbene – a prescindere da ogni considerazione sulla sua opportunità ed efficacia – il divieto di link del sito ENIT è nullo per contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

In primo luogo non bisogna mai dimenticare che i siti delle Pubbliche Amministrazioni sono realizzati con soldi pubblici e le informazioni ivi contenute sono, del pari, acquisite e formate con risorse pubbliche; di conseguenza, il nostro legislatore ha previsto che tutti i dati pubblici debbano essere accessibili da chiunque (in modalità digitale) senza restrizioni che non siano riconducibili a esplicite norme di legge.
Con riferimento ai siti Web delle Amministrazioni, poi, l’art. 53, comma 1, del Codice prevede espressamente che

“le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”.

A mio parere, il requisito dell’elevata reperibilità esclude già di per se stesso il divieto di link a un sito pubblico anche in considerazione del fatto che i siti istituzionali devono essere caratterizzati dalla massima trasparenza. Basti pensare, ad esempio, che il successivo art. 54 del Codice elenca anche il contenuto minimo di informazioni che un sito pubblico deve contenere e che, tra le altre, comprende:

1) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio con i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
2) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale;
3) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata; l’Ente deve avere, poi, almeno una casella PEC che deve essere indicata in home page;
4) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
5) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima;
6) il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.

Una Pubblica Amministrazione, quindi, è giuridicamente tenuta a pubblicare sul proprio sito un importante mole di informazioni e a gestire tutto quanto pubblicato sul Web (a spese della collettività) con la massima accessibilità.

Per questi motivi, da cittadino, ho segnalato il sito dell’ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per l’accessibilità dei servizi delle PA.
Oltre al divieto di link ho segnalato un’altra clausola che mi ha lasciato perplesso: nell’informativa sulla privacy viene ancora citata la Legge n. 675/1996 che, come noto, è stata da anni abrogata dal D.Lgs. n. 196/2003; probabilmente solo una svista del pur zelante estensore delle condizioni di servizio.

La mia segnalazione su Accessibile è pubblica (potrete consultarla cliccando qui); vi terrò aggiornati sugli esiti e sui futuri mutamenti delle condizioni di utilizzo del sito dell’Agenzia Nazionale del Turismo.

Voi, nel frattempo, linkate tranquilli :)

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Nel corso degli ultimi dieci anni mi sono occupato spesso dell’innovazione nel settore pubblico e su questo blog ho scritto più volte delle leggi dell’e-government e della pubblica amministrazione digitale.
Convegni, lezioni, articoli, saggi, consulenze mi hanno dato modo di conoscere il vero stato della digitalizzazione della PA italiana, a dispetto dei proclami roboanti che hanno accompagnato ciclicamente le sofferte tappe dell’e-gov nostrano.
Su questi temi mi sono confrontato con colleghi, giornalisti, politici, dipendenti delle Amministrazioni e semplici cittadini; uno dei dati più importanti che emerge da questa esperienza è che le norme dell’Amministrazione Digitale sono tra le meno conosciute dell’intero ordinamento giuridico italiano.
In Italia l’e-government è legge da ormai quattro anni, da quando, cioé, è stato adottato il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) che ha introdotto alcuni interessantissimi principi e diritti (come il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni) ma esso è, purtroppo, sconosciuto e quindi inapplicato.

Spesso, quando sono impegnato in convegni o in seminari, chiedo quanti dei presenti conoscano l’esistenza del Codice della Strada: di norma, tutti i presenti alzano la mano. Subito dopo chiedo quanti di loro conoscono l’esistenza del Codice dell’Amministrazione Digitale: in questo caso le mani che rimangono alzate sono pochissime.

È questo il più grande difetto delle norme della PA digitale, l’essere ignorate (colpevolmente) sia dalle Amministrazioni, ancora troppo legate al cartaceo, sia dai cittadini che non fanno nulla per pretendere che i loro “diritti digitali” vengano resi effettivi.

Per questo motivo ho deciso di scrivere un libro, pubblicato in questi giorni per i tipi di Maggioli, dal titolo “La nuova Pubblica Amministrazione Digitale”, una guida al Codice dell’Amministrazione digitale alla luce dei più recenti provvedimenti normativi che hanno introdotto nuovi obblighi per gli Enti (in particolare Legge n. 69/2009 di cui ho già parlato qui).

La nuova Pubblica Amministrazione Digitale

Il volume ha un taglio volutamente divulgativo, pratico e concreto. Numerose sono, infatti, le ponderose pubblicazioni già scritte; il mio intento, invece, è quello di fornire alle Amministrazioni, ai loro fornitori e ai cittadini una guida rapida (ma completa) alle norme vigenti in materia di PA digitale.
Contrariamente a quanto molti pensano, infatti, le leggi non solo prevedono la possibilità, ma impongono l’obbligo per gli Uffici Pubblici di usare le tecnologie info-telematiche al proprio interno e nei rapporti con i cittadini e imprese. Eliminare gli sprechi in termini di tempo e di risorse, garantire la più ampia partecipazione democratica ai processi di governo, fornire servizi in modalità digitale nel rispetto della privacy dei cittadini: questi sono gli obiettivi delle norme. Le Amministrazioni sono tenute a rispettarle adeguandosi sotto il profilo tecnologico e organizzativo al fine di evitare contenzioso, sanzioni e responsabilità.

La Guida vuole essere un aiuto per le Amministrazioni in questo processo di adeguamento ma anche un ausilio a tutti quei cittadini che abbiano intenzione di comprendere i propri diritti digitali ed i meccanismi per azionarli.

Per chi fosse interessato segnalo la scheda del testo sul sito dell’Editore dove è pure possibile acquistarlo (il libro è disponibile anche nelle principali librerie on line come BOL, IBS, Libreria Universitaria).

Mi farebbe davvero piacere sapere cosa ne pensate e leggere le vostre recensioni, critiche e suggerimenti (ho creato un’apposita pagina su Facebook). Del resto, come Voltaire, credo che i libri più utili siano quelli in cui “i lettori fanno essi stessi metà del lavoro: penetrano i pensieri che vengono presentati loro in germe, correggono ciò che appare loro difettoso, rafforzano con le proprie riflessioni ciò che appare loro debole“.

Buona lettura :)

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Oggi Repubblica ospita un’intervista a Gordon Bell, la cui storia ritengo di grande interesse non solo per il diritto delle nuove tecnologie.

Gordon Bell non ha bisogno di ricordare, ma non ha possibilità di dimenticare. Gordon Bell non è il personaggio di un romanzo o di un film di fantascienza né un novello “Pico della Mirandola”. Mr. Bell ha 75 anni e, come tutti noi, dimentica accidentalmente le cose. Diversamente da noi, però, è un ricercatore della Microsoft’s Bay Area Research Centre di San Francisco e da quasi dieci anni fa la cavia ad un suo progetto di ricerca dal nome indicativo: MyLifeBits. Dal 2001 Gordon, grazie alle nuove tecnologie informatiche, registra tutta la sua vita in un enorme database (archivio), realizzandone una vera e propria “copia” digitale. Porta sempre con sé una minuscola macchina fotografica che scatta una foto ogni minuto e indossa alcuni sensori in grado di notare e memorizzare i cambiamenti della luce (ad es. se entra in un caffè) o della temperatura.

gordon bell and sensecam

(Gordon Bell in una foto di Aquillo)

Ma non è tutto: le conversazioni e le telefonate di Gordon vengono registrate e tutti i suoi spostamenti sono tracciati grazie ad un dispositivo GPS. Dopo quasi dieci anni di progetto, la memoria digitale di Mr. Bell è costituita da migliaia di video, file audio, foto digitali, e-mail e pagine Web; tutto quello che Gordon ha fatto, visto o letto è stato trasformato in bit ed è finito in un gigantesco archivio digitale la cui consultazione consente di ricostruire in pochi secondi e con precisione assoluta ogni minimo particolare.
Da poco tempo Mr. Bell raccoglie e immagazzina anche i dati relativi alla sua salute, ai battiti del cuore e alle calorie; questo fa si che Gordon, a differenza di molti suoi coetanei, non debba preoccuparsi della perdita della memoria che reca con sé la vecchiaia.
I risultati di questo progetto sono talmente apprezzabili che sono già iniziate le applicazioni terapeutiche e le stesse tecnologie vengono attualmente utilizzate su un ristretto numero di persone che soffrono di malattie neuro-degenerative. In questi casi i benefici sono innegabili e si aiutano i pazienti a vivere con meno ansia la propria vita nella malattia.
Dal punto di vista tecnico il problema principale appare solo uno: quanto spazio è necessario per memorizzare digitalmente una vita intera? Per fortuna, si tratta di uno spazio ancora troppo grande per ipotizzare l’immediata diffusione di questa “archiviazione digitale” delle nostre vite. Ma tra pochi anni la tecnologia ovvierà a questo ostacolo e sarebbe quindi auspicabile riflettere fin d’ora sui rischi di un uso generalizzato di queste applicazioni: se le valenze terapeutiche sono indubbie, i risvolti di una diffusione generalizzata sono quantomeno inquietanti.

Innanzitutto il rischio più grave è quello che questa tecnologia potrebbe indurre gli individui a comportarsi diversamente; a prescindere dalle problematiche di privacy (di cui lo stesso Bell appare consapevole) e di proprietà della memoria digitale (cosa succede al momento della morte con tutte le informazioni memorizzate?), se tutto è registrato e può essere accuratamente esaminato probabilmente le persone si comporteranno diversamente ed avremo un mondo di conformisti.

E poi, è opinione generale che molte cose sia preferibile dimenticarle: come diceva Khalil Gibran, anche “l’oblio è una forma di libertà”.

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Sono sempre più numerose le disposizioni di legge in materia di Internet e nuove tecnologie. Spesso, però, tali norme sono inserite in provvedimenti corposi e complessi e sono scritte in modo assai criptico; si tratta di fattori che pregiudicano la conoscenza e l’intellegibilità delle norme da parte di chi è chiamato ad applicarle.

Sotto questo profilo, appare particolarmente emblematico il caso dell’art. 42 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge comunitaria 2008“), provvedimento che – adottato con cadenza annuale – contiene le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.

Come si può immaginare, si tratta di un provvedimento assai articolato, al cui interno è presente una norma in materia di siti Web di cui, finora, si è parlato poco.

L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:
a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.

Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate. Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web,  ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks.

Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.

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Questo blog non è in vacanza, o almeno non ancora. Il silenzio delle ultime settimane è stato determinato non solo dal classico aumento di lavoro che precede le ferie (i clienti preferiscono partire dopo aver intrapreso o definito le proprie controversie) ma anche da alcuni progetti interessanti per i prossimi mesi e da un libro che ho scritto sulla Nuova Amministrazione Digitale (che uscirà nelle prossime settimane).

Prima di ritornare ai molti post iniziati ma non ancora pubblicati, mi piace riprendere la rubrica Articolo della settimana per condividere con voi una riflessione maturata in questi mesi densi di riunioni, incontri e appuntamenti.

Lo spunto me lo ha fornito la notizia relativa alla proposta avanzata in un articolo del Financial Times di vietare ai manager l’uso degli smartphone durante le riunioni dei Consigli di Amministrazione; l’idea alla base della proposta è semplice: l’uso di questi dispositivi distrae i manager e, di conseguenza, potrebbe condurre a decisioni sbagliate.

Ho provato ad applicare il ragionamento alla mia esperienza di avvocato e consulente; Blackberry, iPhone e palmari sono diventati un vero e proprio status symbol della professione di avvocato: consentono al professionista di accedere alle informazioni di cui ha bisogno in qualsiasi momento e di essere sempre reperibile.

Tuttavia, l’uso di questi strumenti può danneggiare la reputazione del profesionista in quanto può destare una cattiva impressione in chi lo circonda.
Se siete in una riunione o in una cena di lavoro e il vostro dito rimane incollato al cellulare, è molto difficile concludere nuovi accordi o stringere importanti relazioni. E ciò anche se non inviate messaggi, ma semplicemente che vi limitate a controllare di aver ricevuto nuovi sms o e-mail.
Controllando costantemente il vostro telefono, infatti, fate capire che qualunque cosa accada sul vostro cellulare è più importante della conversazione che state avendo con le persone che sono con voi.

Shh! Quiet in the library

Ho quindi deciso di segnalare il post scritto qualche tempo fa da Allison C. Shields sul suo blog dal titolo “BlackBerry Behavior: Is it hurting your reputation?“. Il post parte dalla premessa secondo cui gli smartphone possono apportare apprezzabili vantaggi con riferimento all’aumento della produttività e alla facilità di mantenere i contatti con i clienti ma, se non utilizzati intelligentemente, possono diventare distrazioni che incidono in modo negativo sulla reputazione del professionista.

I consigli di Shields sono semplici:
1. se partecipate ad un meeting, spegnete il vostro smartphone; se proprio dovete tenerlo acceso, usate la modalità silenziosa, ma ricordatevi di non lasciarlo sul tavolo perchè potrebbe comunque disturbare coloro che sono con voi (specialmente se è attiva la vibrazione);
2. se siete in attesa di una chiamata o di un messaggio importante, comunicatelo agli altri partecipanti e sedetevi vicino alla porta in modo da poter uscire in modo discreto quando dovete usare il telefono;
3. ricordate che coloro che vi circondano vi giudicano in base ai vostri gesti; se siete con un cliente e controllate il cellulare, il cliente penserà di non essere importante per voi (e non è una cosa che piace ad un cliente :) );
4. rispondere ad un e-mail durante una riunione o una cena di lavoro può essere doppiamente pericoloso: tanto per l’impressione che fate ai vostri interlocutori quanto per gli errori, specialmente di battitura, che si possono commettere nello scrivere;
5. anche se pensate che nessuno vi veda mentre usate il vostro telefono sotto il tavolo, sappiate invece che c’è sicuramente qualcuno che se n’è accorto;
6. riconsiderate le vostre priorità, cosa è urgente e cosa può aspettare; ragionate non solo a breve termine (rispondere ad un e-mail subito piuttosto che tra un’ora) ma anche a lungo termine (se il cliente ha una cattiva opinione di voi, potreste perderlo);
7. il bluetooth è una grande tecnologia ma non è bello a vedersi, per cui rimuovete i vostri auricolari quando siete con altre persone;
8. state attenti quando usate i vostri cellulari anche se non siete durante un incontro di lavoro ma sul treno o al ristorante. Innanzitutto correte il rischio di divulgare informazioni riservate relative ai vostri clienti; e poi la persona che vi siede accanto potrebbe essere un vostro prossimo partner, se farete una buona impressione;
9. fate attenzione al live twitting, può essere molto interessante per i vostri followers ma, prima di farlo, assicuratevi che non crei problemi a chi è con voi. Credete che il vostro cliente apprezzerebbe i tweet scritti dal Tribunale mentre siete insieme a lui ad aspettare la decisione del Giudice?

Si tratta di regole di buon senso e qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di suggerimenti scontati; forse è così, ma è semplice pensare alla nostra ultima riunione o all’ultimo viaggio in treno per vedere come spesso molti tendono a dimenticare di seguire questi semplici accorgimenti.

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.