Winston Churchill sosteneva che “la responsabilit il prezzo della grandezza“. Ebbene questa massima pu essere perfettamente applicata alla crescita della blogosfera ed al moltiplicarsi delle azioni legali per diffamazioni compiute per il tramite dei blog. Particolare scalpore ha destato la notizia di una recente sentenza di una giuria nella contea di Broward, Florida, che ha condannato una donna della Luisiana al pagamento della somma record di 11,3 milioni di dollari per aver definito in un post una donna d’affari come “truffatrice ed imbrogliona“.
Tuttavia, se non fosse per l’ammontare del risarcimento, la notizia non sembra cos eclatante in considerazione del fatto che, in base ad un principio generalissimo, ognuno
risponde delle proprie affermazioni e non si vede perch ci non dovrebbe essere per i post e per i commenti ospitati sui blog.
Il vero punto dolente invece rappresentato dalla responsabilit del blogger per i commenti dei propri visitatori. In Italia il dibattito stato aperto da una recente
sentenza con cui il Tribunale di Aosta ha condannato un blogger ritenendolo responsabile per i commenti ospitati sul proprio spazio web, equiparandolo al direttore
responsabile di un giornale. Questo orientamento, che ha ricevuto critiche autorevoli e condivisibili, pone il titolare del blog in condizione di eliminare in modo tempestivo i commenti che offendano l’altrui reputazione.
Il blogger diviene cos vero e proprio censore, limitando quindi oltremisura quella libert di espressione del pensiero che diritto fondamentale di ciascuno di noi e che alla base della crescita della blogosfera.
P.S. A testimonianza dell’attualitdel tema, vi segnalo una recentissima pronuncia del Tribunale di Grande Istanza di Parigi resa nei confronti di Google. Il Giudice transalpino, nel condivisibile tentativo di restringere la responsabilit del provider (e quindi del blogger) e di ridurre le censure preventive, ha affermato il principio secondo cui il provider obbligato ad eliminare il contenuto illecito o ad impedirne l’accesso solo quando l’illiceit sia manifesta oppure il provvedimento di un giudice glielo ordini.
C’era proprio bisogno di un blog sul diritto delle nuove tecnologie? Questa la domanda che molti si saranno posti arrivando, per caso o per curiosit, su queste pagine web.
La risposta , ovviamente, s e per una serie di motivi.
Il primo legato al fatto che il rapporto tra diritto e nuove tecnologie un tema che va molto di moda ma sul quale si fa, spesso anche da parte dei presunti addetti ai lavori, molta confusione e si diffondono cos notizie e credenze inesatte. In particolare diffusa la convinzione che internet, e le nuove tecnologie in genere, siano simili a un Far West, una sorta di terra di nessuno un cui non vi siano regole (giuridiche) da rispettare. Niente di pi sbagliato! Le regole ci sono, che siano poche o confuse non importa, e debbono essere rispettate in attesa di una pi armonica disciplina.
Il sempre maggiore uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione rende, infatti, sempre pi attuale un interrogativo: per disciplinare le nuove tecnologie preferibile dettare nuove regole che tengano conto delle peculiarit dei nuovi strumenti, oppure ricorrere agli strumenti (norme) gi esistenti?
Seguir, quindi, con particolare attenzione le esperienze degli altri Paesi e come il governo, i partiti e gli studiosi affronteranno questo tema, tenendo fin d’ora ferma l’idea che bisogna evitare odiose ed ingiustificate discriminazioni delle nuove tecnologie.
Diritto d’autore, spam, PA digitale, voto elettronico, e-commerce: di questo si parler in “DIRITTO 2.0″. Senza pretesa di esaustivit ma con la speranza di riuscire ad accendere il dibattito su temi che riguardano ormai tutti: imprese, pubbliche amministrazioni, cittadini.
Del resto, come Voltaire, credo che i blog migliori, al pari dei libri, siano quelli in cui “i lettori fanno essi stessi met del lavoro: penetrano i pensieri che
vengono presentati loro in germe, correggono ci che appare loro difettoso, rafforzano con le proprie riflessioni ci che appare loro debole“.
Benvenuti in “DIRITTO 2.0″ e buon lavoro allora








