Valentino Spataro, che ringrazio, mi ha intervistato su civile.it in merito alla recente ordinanza n. 16744/2008 della Corte di Cassazione in materia di sottrazione e riutilizzo dell’archivio informatico dei clienti da parte dell’ex-dipendente. Se avete lo avete perso o avete voglia di riascoltarlo lo embeddo qui sotto.

Nella prassi accade molto di frequente che il dipendente di un’azienda – una volta cessato il rapporto di lavoro – utilizzi dati e informazioni del precedente datore di lavoro (come ad esempio l’elenco dei clienti e dei fornitori) per fornirli ad un’impresa concorrente o per avviare una propria attivit economica. Si tratta di comportamenti molto pericolosi perch i dati in questione rappresentano, per chi li detiene, un’importante risorsa ed hanno un notevole valore economico.

In molti ritenevano che ormai questi comportamenti fossero sanzionabili in base all’art. 98 D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della propriet industriale) che espressamente prevede

Art. 98.
Oggetto della tutela

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Di segno contrario l’orientamento della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 16744/2008, si pronunciata sul caso di sottrazione di alcuni file contenenti l’archivio informatico dei clienti illegittimamente sottratto da un ex dipendente e messo a disposizione di imprese concorrenti. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che tale comportamento non di per s illecito dal momento che le informazioni in questione, seppur riservate, non dovrebbero considerarsi segrete in quanto

le notizie, che si assumono sottratte e quindi indebitamente utilizzate, sono note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, ed in ragione di tanto non hanno valore economico.

Quest’affermazione, riferita all’elenco dei clienti e dei loro indirizzi (postali ed elettronici) non mi convince. Ritengo, infatti, che non si tratti di nozioni “generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli altri operatori del settore“; innanzitutto il fatto che questi dati vengano sottratti e forniti a imprese concorrenti la dice lunga sul vantaggio competitivo che rappresentano. Infatti, se il recapito postale dell’azienda cliente (o partner) rappresenta dato facilmente acquisibile, lo stesso non pu dirsi per l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei decision makers dell’azienda stessa. Tali informazioni, infatti, non sono facilmente accessibili tanto che una parte del loro valore rappresentato proprio dal vantaggio temporale che il concorrente acquisisce quando ne viene in possesso; a ci si aggiunga che l’ex-dipendente pu fornire altri elementi (come reddito, condizioni patrimoniali, abitudini d’acquisto ecc.) in grado di “arricchire” il mero elenco dei clienti.

Invece, seguendo l’orientamento della Cassazione la sottrazione, la rivelazione a terzi e l’utilizzo di tali elenchi sarebbe illecita solo quando rappresenti concorrenza sleale (in tal caso non saranno sufficienti alcuni episodi essendo necessaria un’attivit durevole finalizzata allo storno di clientela come ha sancito la Corte di Cassazione con un’altra pronuncia che trovate qui).
Pertanto a quanti, preoccupati, mi hanno chiesto come sia possibile tutelarsi da comportamenti di questo tipo, consiglio di inserire specifiche clausole nei contratti di lavoro e negli accordi di collaborazione, magari con la previsione di penali in modo da vincolare tutti alla necessit di non fare uscire queste informazioni dall’azienda.
Perch, come diceva Miguel De Cervantes, “due volte sciocco colui che, svelando un segreto ad un altro, gli chiede caldamente di non farne parola con nessuno“.

Chrome: Google cambia la licenza

On ven, 5 settembre 2008, in Blogging, Copyright & Open Source, Privacy, by Ernesto Belisario

Negli ultimi due post avevo espresso le mie perplessit su alcune clausole della licenza d’uso di Chrome, il nuovissimo browser di Google, auspicando una revisione dell’EULA.

Ebbene le preoccupazioni di tutta la blogosfera hanno gi spinto Google a cambiare una delle clausole in questione. Com’era prevedibile, la prima modifica stata quella relativa alla clausola che pi di tutte rischiava di compromettere la diffusione di Chrome, il famigerato articolo n. 11.1 in cui si prevedeva che “inviando, pubblicando o visualizzando i Contenuti, lutente concede a Google una licenza perenne, irrevocabile, internazionale, non soggetta a diritti dautore e non esclusiva per riprodurre, adattare, modificare, tradurre, pubblicare, eseguire in pubblico, visualizzare pubblicamente e distribuire qualsiasi Contenuto inviato, pubblicato o visualizzato su o tramite i Servizi.

Google, attraverso il suo blog ufficiale, ha comunicato che la clausola stata cambiata eliminando la strana e pericolosa licenza.

11. Content license from you

11.1 You retain copyright and any other rights you already hold in Content which you submit, post or display on or through, the Services.

Di seguito riporto la screenshot con la clausola cos come modificata (anche se – stranamente – la data del documento rimane il 15 agosto 2008).

La nuova EULA di Google Chrome

La modifica della clausola avvenuta soltanto nella versione della licenza in lingua inglese che, in base all’art. 3.1, quella che regola il rapporto con l’utente (la traduzione serve soltanto per fornire una maggiore comprensione) e Big G fa sapere che per le modifiche in tutte le altre lingue sar necessario qualche tempo.

La nuova sintetica formulazione della clausola prevede che l’utente sia titolare non solo del copyright ma di tutti i diritti sui contenuti inviati, pubblicati o visualizzati attraverso Chrome, senza possibilit per Google di riutilizzarli in qualunque maniera. Questa versione si applicher retroattivamente a tutte le copie di Chrome precedentemente installate.

Google, attraverso Rebecca Ward (Senior Product Counsel di Chrome), ha affermato che l’errore consistito nell’usare per il browser la stessa EULA degli altri servizi Google. I dubbi per sono leciti: davvero una societ come Google copia&incolla una licenza? Oppure Google ha tentato di aprire una nuova frontiera nel campo delle licenze del software?
Quella iniziata da Google, infatti, pu diventare una vera e propria prassi nel mondo delle EULA; lo staff del sito Betanews ha fatto l’elenco di alcuni servizi on line che gi oggi adottano clausole simili a quella appena modificata da Google.

Inoltre, per il momento, nessuna modifica stata apportata alle clausole 12 (Aggiornamento del software) e 17 (Pubblicit) di cui ho parlato qui.

Anche queste sono destinate a diventare uno standard per il software?

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Google Chrome: ancora sulla licenza d’uso

On mer, 3 settembre 2008, in Diritto d'autore, Miscellanea, by Ernesto Belisario

Nel precedente post ho esposto alcune perplessit in relazione all’EULA di Google Chrome, il nuovissimo browser di cui tutti parlano.

Troppo concentrato sulle tematiche relative alla privacy, ho colpevolmente trascurato una stranissima, e potenzialmente pericolosa, clausola in materia di copyright.

11. Licenza sui Contenuti concessa dall’utente

11.1 L’utente proprietario del copyright e di qualsiasi altro diritto gi posseduto sui Contenuti inviati, pubblicati o visualizzati su o tramite i Servizi. Inviando, pubblicando o visualizzando i Contenuti, l’utente concede a Google una licenza perenne, irrevocabile, internazionale, non soggetta a diritti d’autore e non esclusiva per riprodurre, adattare, modificare, tradurre, pubblicare, eseguire in pubblico, visualizzare pubblicamente e distribuire qualsiasi Contenuto inviato, pubblicato o visualizzato su o tramite i Servizi. Detta licenza ha il solo scopo di autorizzare Google a visualizzare, distribuire e promuovere i Servizi e pu essere revocata per alcuni Servizi, come definito nei Termini aggiuntivi dei Servizi in oggetto.

11.2 L’utente conviene che detta licenza includa un diritto per Google di rendere tali Contenuti disponibili per altre aziende, organizzazioni o altri soggetti con cui Google abbia rapporti per la fornitura di servizi diffusi e di utilizzare tali Contenuti in relazione alla fornitura di tali servizi.

11.3 L’utente riconosce che Google, nell’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per fornire i Servizi ai propri utenti, pu (a) trasmettere o distribuire i Contenuti dell’utente su varie reti pubbliche e con vari mezzi e (b) apportare ai Contenuti dell’utente le modifiche necessarie per renderli conformi ai requisiti tecnici delle reti, dei dispositivi, dei servizi o dei mezzi di connessione. L’utente accetta che tale licenza dovr autorizzare Google a intraprendere tali azioni.

11.4 L’utente conferma e garantisce a Google di disporre di tutti i diritti, del potere e dell’autorit necessari per concedere la suddetta licenza.

In pratica, in base a questa clausola, l’utente mantiene il copyright e i diritti sui contenuti generati attraverso il browser (basti pensare al post di un blog) ma concede a Google il diritto di distribuire quel contenuto anche per finalit lucrative.

Questa clausola, che riproduce quella contenuta in altre licenze di servizi Google, non mi sembra trovi precedenti per un browser (che ricordi n in Firefox n in Internet Explorer ce n’ di simili) e rischia di frenare notevolmente la diffusione di Chrome.

Secondo Chris Mellor molti amministratori di sistema potrebbero, per questo motivo, bandire il nuovo browser dai propri network per garantire la doverosa riservatezza dei dati aziendali.

Anche alcuni bloggers sono gi sul piede di guerra e minacciano di non usare Chrome, paventando il rischio che qualunque informazione e contenuto veicolato attraverso il browser, (ad esempio password e informazioni finanziarie) possa essere pubblicato da Google.

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Google Chrome: leggiamo la licenza d’uso

On mer, 3 settembre 2008, in Miscellanea, Privacy, by Ernesto Belisario

Da ventiquattr’ore sul web si parla quasi esclusivamente della notizia del lancio di Chrome, il nuovo browser di Google. Dopo una breve attesa ed una seguitissima presentazione, in tanti (tra cui il sottoscritto) si sono affrettati a scaricare ed installare quello che stato definito “il browser del futuro”.

Ovviamente qui non troverete recensioni o “prove sul campo” di Chrome (di cui la blogosfera gi piena) che prendano in considerazione virt e vizi del nuovo programma.

Da avvocato, infatti, oltre alle funzionalit (che al mio occhio non tecnico sembrano decisamente buone) ero pi interessato a leggere i termini del servizio (il passaggio cui, di solito, si riservano pochi secondi cliccando con fede cieca su “Prosegui“); in particolare c’era molta attenzione sulla riservatezza dei dati della navigazione e, in generale, sulle implicazioni in materia di privacy (ne aveva parlato Daniele Minotti qui).

La licenza (disponibile qui) doverosamente lunga ma ci sono due clausole sulle quali si appuntata la mia attenzione e che vi segnalo.

12. Aggiornamenti software

12.1 Il Software utilizzato dall’utente pu scaricare e installare automaticamente aggiornamenti resi disponibili di volta in volta da Google. Tali aggiornamenti sono studiati per migliorare, potenziare e ulteriormente sviluppare i Servizi e possono assumere la forma di correzioni bug, funzioni potenziate, nuovi moduli software e versioni completamente nuove. L’utente accetta di ricevere tali aggiornamenti (e autorizza Google a fornirli) come parte dell’utilizzo dei Servizi.

In sostanza Google si riserva il diritto di installare automaticamente gli aggiornamenti, siano essi correzioni necessarie a correggere bug o a potenziare il software; il tutto senza che l’utente abbia la possibilit di intervenire.

17 Pubblicit

17.1 Alcuni Servizi sono finanziati dalle entrate derivanti dalla pubblicit e possono visualizzare annunci pubblicitari e promozioni. Tali annunci pubblicitari possono essere mirati al contenuto delle informazioni memorizzate nei Servizi, a ricerche effettuate tramite i Servizi o ad altre informazioni.

17.2 Lo stile, le modalit e l’ambito degli annunci di Google sui Servizi sono soggetti a modifica senza specifico preavviso all’utente.

17.3 In considerazione della concessione da parte di Google all’utente dell’accesso e dell’uso dei Servizi, l’utente accetta che Google possa inserire tali annunci pubblicitari sui Servizi.

Sembra chiaro, quindi, che Chrome conservi molte informazioni e che questi dati potranno essere utilizzati per la personalizzazione di annunci pubblicitari che tengano conto delle abitudini di navigazione di ogni singolo utente. La formulazione della clausola, che riprende quelle degli altri servizi di Google, desta qualche perplessit sotto il profilo della tutela della privacy e, probabilmente, lecito attendersi una licenza 2.0 che, messa da parte la fretta dell’inaspettato lancio, tenga in considerazione le peculiarit del browser rispetto agli altri servizi di “Big G”.

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