Archivio maggio 2009

Nelle ultime settimane sul web si è parlato molto della notizia del lancio di Wolfram Alpha, il nuovo motore di conoscenza semantico computazionale.

Dopo mesi di attesa, in tanti (tra cui il sottoscritto) si sono affrettati a provare quello che è già stato definito come il principale antagonista di Google.

Ovviamente qui non troverete recensioni o “prove sul campo” di Wolfram (di cui la Rete è già piena) che prendano in considerazione vizi e virtù del nuovo motore di ricerca.

Da avvocato, infatti, oltre alle funzionalità (che al mio occhio non tecnico sembrano decisamente promettenti, anche se per il momento limitate in campo legale) ero più interessato a leggere i termini del servizio (passaggio di solito assolutamente ignorato, tanto più dagli utenti di lingua italiana poiché le condizioni sono in inglese) dal momento che l’uso di Wolfram Alpha implica l’automatica accettazione degli stessi. La prima peculiarità è che il link ai termini d’uso è presente già nella home page di Wolfram Alpha; non troviamo nulla di simile sulla home page di Google, i cui termini di servizio non sono altrettanto “in evidenza”.

I termini d’uso di Wolfram Alfa (disponibili qui) sono doverosamente lunghi, e vi sono alcune clausole di rito, frutto dello zelo dei consulenti legali, come quella che prevede che sia necessaria la maggiore età (o, in mancanza, il consenso dei genitori o degli insegnanti) per l’uso del servizio, e quella per cui Wolfram non risponde dell’esattezza delle informazioni fornite.

Sono altre, invece, le clausole sulle quali si è appuntata la mia attenzione e che vi segnalo dal momento che è opportuno conoscerle prima di inserire i risultati ottenuti con il nuovo motore di ricerca in una presentazione o in una pubblicazione.

Wolfram Alfa - Terms of Use, Tag cloud

(Word cloud dei “Terms of use” di Wolfram Alfa ottenuta su wordle.net)

In particolare (come si nota già dall’immagine qui sopra) nella licenza si presta molta attenzione al copyright, più di quanta ne dedichino i “terms of service” degli altri motori di ricerca, il che riflette la particolare natura di Wolfram Alpha che non è un normale search engine.

Attribution and Licensing 

As Wolfram|Alpha is an authoritative source of information, maintaining the integrity of its data and the computations we do with that data is vital to the success of our project. We generate information ourselves, and we also gather, compare, contrast, and confirm data from multiple external sources. Where we have used external sources of data we list the source or sources we relied on, but in most cases the assemblages of data you get from Wolfram|Alpha do not come directly from any one external source. In many cases the data you are shown never existed before in exactly that way until you asked for it, so its provenance traces back both to underlying data sources and to the algorithms and knowledge built into the Wolfram|Alpha computational system. As such, the results you get from Wolfram|Alpha are correctly attributed to Wolfram|Alpha itself.

 

 

Di conseguenza, se i risultati delle ricerche con Wolfram si inseriscono in documenti o presentazioni, bisognerà indicare espressamente che i dati provengono da Wolfram Alpha. Dal momento che alcuni risultati indicano i diritti d’autore di terzi soggetti che forniscono i dati, è fatto divieto di rimuovere o oscurare quelle attribuzioni. Nella licenza si richiede, ove possibile, di inserire un link a Wolfram (preferibilmente alla pagina della ricerca).

A questa clausola viene data molta importanza, dal momento che si afferma che la mancata attribuzione dei risultati a Wolfram sarà ritenuta non solo una violazione dei termini d’uso, ma una vera e propria violazione delle leggi in materia di diritto d’autore.

Le regole appena enunciate si applicano per tutti gli usi c.d. “personali”; al contrario, per gli usi a scopo di lucro bisognerà richiedere un’apposita licenza che potrebbe essere a pagamento.

L’ossessione per il copyright, tipica dei nostri tempi,  fa sì anche che sia inserita una clausola relativa all’eventuale presenza, nei risultati ottenuti con Wolfram Alpha, di dati che violino i diritti di terzi.

Reporting Incorrect or Infringing Material

If you find something in Wolfram|Alpha that you believe to be a violation of a copyright or other right that you personally hold, we want to know so we can correct the problem. Please use the feedback form at the bottom of that material’s page to tell us where the material is, and why you think it is infringing.

Evidentemente anche chi ha scritto questa licenza teme di subire azioni legali con esose pretese risarcitorie e, quindi, pensa che il copyright da efficace strumento per la tutela dei diritti sia diventato ingombrante ostacolo alla diffusione della conoscenza

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Nei giorni scorsi si è molto parlato di Posta Elettronica Certificata (PEC) in relazione all’iniziativa del Governo di regalare a tutti i cittadini che ne facciano richiesta una “casella PEC“.

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119 del 25 maggio 2009) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 che detta le disposizioni per il rilascio e l’uso della casella PEC assegnata ai cittadini.

La decisione di regalare la PEC era stata già presa nell’ambito della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha convertito il c.d. “Decreto Anticrisi” (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185). In particolare, l’art. 16-bis, comma 5, prevedeva che “per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata“. Lo stesso articolo, al comma 7, prevedeva che le modalità di rilascio e di uso della casella PEC sarebbero state definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Come innanzi accennato, dopo l’esame in Conferenza Unificata Stato-Regioni, il Decreto è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo, in concreto, cosa prevede.

Ogni cittadino maggiorenne, che ne farà richiesta, potrà ottenere gratis (”senza oneri”) un indirizzo di posta elettronica certificata.
La procedura per l’assegnazione consta di due fasi: a) una registrazione via web mediante l’inserimento dei propri dati e la scelta della password; b) terminata positivamente la registrazione, il cittadino dovrà recarsi presso un ufficio pubblico per l’attivazione munito di un valido documento di riconoscimento e del documento recante il codice fiscale. Gli uffici verificheranno la correttezza dei dati e consegneranno al richiedente le credenziali di accesso al servizio PEC.

Da quel momento, però, il cittadino dovrà essere consapevole che l’indirizzo di posta elettronica certificata diventa l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini dei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni italiane, arrivando – di fatto – a sostituire quello fisico della residenza (o del domicilio).
Infatti l’art. 3, comma 4, Dpcm 6 maggio 2009 prevede che

“La volontà del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da
parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano”

Appare ora chiaro come la PEC non sia davvero gratis; il cittadino non paga un prezzo pecuniario per l’attivazione e l’uso, ma in cambio presta il consenso a ricevere gli atti esclusivamente via posta elettronica. A mio parere si tratta di una vera e propria “controprestazione” e la pubblicità che viene fatta di questa iniziativa rischia di essere ingannevole!
Questa norma smaschera un bluff: la PEC non serve allo stato per avere una PA digitale ma solo per risparmiare i costi del cartaceo e delle notifiche. Ancora una volta il centro non è il cittadino ma la Pubblica Amministrazione e le sue esigenze.

La posta elettronica certificata, infatti, non è sufficiente per l’invio di istanze visto che l’art. 4, comma 4, del Dpcm dispone che le Amministrazioni continuano “a richiedere la sottoscrizione con firma digitale” (che però lo Stato non regala insieme alla PEC).

Il Decreto 6 maggio 2009 prevede, inoltre, che – così come già previsto dal CAD – le PA attivino almeno una casella di PEC il cui indirizzo deve essere comunicato al CNIPA che istituirà una vera e propria rubrica pubblica con gli indirizzi delle Amministrazioni italiane.
In realtà già dal 1° gennaio 2006 la PEC è obbligatoria per le PA italiane e gli indirizzi avrebbero dovuto essere pubblicati sui siti internet delle stesse ma si tratta di una norma violata dalla quasi totalità delle Amministrazioni.

Un ultimo cenno merita l’art. 6 Dpcm 6 maggio 2006 che si occupa dell’assegnazione della casella PEC ai dipendenti pubblici. Già l’art. 16-bis comma 6, della Legge n. 2/2009 prevedeva che le Amministrazioni usino la Posta Elettronica Certificata per “le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica“; tale norma comporta, quindi, che ai dipendenti pubblici venga attribuita una casella PEC. Occorre fare attenzione però: al momento dell’assegnazione verrà richiesto se “utilizzare la stessa ai fini di cui all’art.16-bis, comma 6“. Tradotto dal giuridichese, in caso di assenso, ciò comporterebbe che il dipendente dell’Amministrazione Comunale di Roma presterebbe il consenso a ricevere la notifica di qualunque atto al proprio indirizzo di ufficio, comprese – ad esempio – i verbali di contravvenzione elevate dal Comune di Milano.

Il Decreto prevede, infine, che per la scelta del soggetto privato che fornirà allo Stato il servizio di PEC per i cittadini sia attivata apposita procedura di gara, sulle cui problematiche si è già espresso in modo totalmente condivisibile l’amico Guido Scorza, al cui articolo rinvio.

In questa sede mi permetto solo alcune brevi riflessioni.
L’assegnazione della PEC a tutti i cittadini, pur governata dai migliori propositi, richia di diventare l’ennesimo fallimento della PA digitale italiana.

La PEC è stato un flop clamoroso e non possiamo nascondercelo: non la usano nè i cittadini, nè le imprese, nè le stesse Pubbliche Amministrazioni. E non è un problema di costi: tutti noi usiamo un PC ed una connessione che hanno un costo, senza bisogno che lo Stato ce le regali, semplicemente perchè si tratta di tecnologie utili di cui sentiamo il bisogno.
Così non è per la PEC e una politica di innovazione seria dovrebbe dovrebbe prevedere un monitoraggio dei dati d’uso.
Da tale monitoraggio emergerebbe che si tratta di un modello che va abbandonato. Insistere su questa strada e investirci altre risorse non può che condurre ad un nuovo fallimento.

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Nel corso delle ultime settimane molto ha fatto molto discutere la pubblicazione del rapporto di Freedom House sulla libertà di informazione che ha declassato l’Italia da paese libero (free) a parzialmente libero (partly free), unico caso in Europa Occidentale insieme alla Turchia.

Quasi nelle stesse ore in cui veniva diffuso il rapporto di Freedom House veniva presentata a Roma la Società Pannunzio per la libertà di informazione di cui l’Istituto per le Politiche dell’Innovazione è uno dei promotori.

La Società Pannunzio, ispirata alla “Société des Ami de la liberté et de la presse” e politicamente neutrale, è un’associazione che mira ad unire coloro che hanno a cuore le sorti di quella che Immanuel Kant definiva “libertà di penna” e che intendono discutere ed avanzare progetti di riforma. Per sottolineare l’estraneità di ogni spirito corporativo dall’azione della “Società” lo statuto della medesima stabilisce che la presenza di giornalisti non possa superare un terzo dei soci.

Pubblicità occulta, mancanza di editori “puri”, concentrazioni di strumenti di comunicazione nelle mani di pochi sono queste le minacce alla libertà di informazione che rischiano di compromettere l’esistenza di una compiuta democrazia politica. Il riferimento al giornalista Mario Pannunzio va inteso quale ideale richiamo alle battaglie di civiltà condotte dal “Mondo” e dal suo Direttore, nonché dal “Movimento Salvemini”.

Particolare attenzione è dedicata alla libertà di informazione in Rete, tema di strettissima attualità nel corso degli ultimi mesi (e a cui è dedicato uno dei primi documenti dell’associazione, il Libro Arancione).

La Società Pannunzio non intende fermarsi alla testimonianza di idee, ma si impegna anche in azioni concrete di denuncia contro le violazioni continue, e ormai tollerate da tutti, della legislazione.

Parafrasando Albert Camus si può sostenere che l’informazione libera “può, naturalmente, essere buona o cattiva, ma è certissimo che senza libertà non potrà essere altro che cattiva“.

Per questo ho deciso di supportare anche personalmente la Società Pannunzio e vi invito a fare altrettanto.

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La crescente diffusione del social networking ha posto fin da subito numerosi problemi in ordine alla riservatezza dei dati personali inseriti dagli utenti.
Si tratta di argomenti che, per lungo tempo, sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori mentre sono stati quasi del tutto sottovalutati dalla generalità degli utenti: dalla titolarità dei dati alla data portability, dallo spam al dirito all’oblio.

Alcuni episodi saliti agli onori della cronaca hanno avuto il merito di portare questi temi all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni che (a livello comunitario e nazionale) si occupano di tutela della privacy e che, finora, si erano affidate esclusivamente all’autoregolamentazione e ai suggerimenti dettati dal buon senso.

Nel corso degli ultimi giorni ha fatto molto discutere il caso dell’infermiera di un Ospedale di Udine che ha pubblicato su Facebook foto in cui comparivano anche pazienti ricoverati in terapia intensiva (anziani intubati e incoscienti): la Direzione Generale dell’Ospedale (con provvedimento discutibile che rischia di diventare un pericoloso precedente) ha deciso di vietare Facebook ai propri dipentendi e il Garante per la privacy avvierà un’istruttoria.

Proprio all’inizio di questa settimana (con involontario tempismo) il Garante aveva pubblicato un opuscolo – che embeddo qui sotto – sui rischi che l’uso dei social networks può determinare per la privacy.

Finalmente, anche se con un certo ritardo, il Garante ha deciso di iniziare un’operazione di sensibilizzazione su queste tematiche nei confronti di tutti gli utenti dei social networks.
L’opuscolo, dal taglio pratico, non è un manuale ma una guida operativa che contiene molti ammonimenti e qualche “consiglio per l’uso”.
In modo consivisibile, il Garante afferma l’importanza della c.d. “autotutela”, vale a dire di una gestione attenta e consapevole che ogni utente deve curare per i propri dati personali.

Ciò significa, innanzitutto, stare attenti a quali e quante informazioni si inseriscono, al contenuto delle condizioni d’uso dei diversi siti (ad esempio in materia di proprietà dei dati, ma anche delle foto e dei video uploadati), alla possibilità di poter cancellare il proprio profilo (e non solo disattivarlo come permesso da alcuni social networks) e al fatto che la gran parte delle informazioni viene indicizzata dai motori di ricerca.

Un utente consapevole, inoltre, deve difendere anche la privacy degli altri facendo attenzione, ad esempio, ad inserire foto in cui compaiono anche altre persone che non hanno prestato il consenso alla pubblicazione.

 

Nell’opuscolo del Garante non mancano però aspetti che suscitano perplessità. In primo luogo l’Autorità afferma genericamente che nei confronti dei social networks aventi sede all’estero “non sempre si è tutelati dalle leggi italiane“; nell’ambito di un’operazione di sensibilizzazione di questo tipo sarebbe stato auspicabile che il Garante – oltre ai consigli di buon senso – fornisse certezze in materia di legge applicabile, precisando quali sono i diritti e doveri degli utenti.

E poi non è affatto condivisibile il consiglio (peraltro già formulato in passato dal Garante) di utilizzare nei social networks uno pseudonimo e non il nome reale (e, addirittura, pseudonimi diversi in ciascun network). Innanzitutto credo che l’uso di uno pseudonimo non sia positivo in termini di fiducia degli utenti, creando solo incertezza su chi si cela dietro lo stesso; inoltre, la tutela offerta dall’utilizzo di pseudonimi corre il rischio di non essere efficace in quanto altri potrebbero individuare chi si cela dietro.
Due ricercatori dell’Università del Texas hanno addirittura sviluppato un algoritmo che consente di identificare gli utenti anonimi dei networks (l’interessante studio è disponibile qui).

L’opuscolo del Garante rappresenta un primo ed importante tentativo delle istituzioni italiane di creare consapevolezza sull’uso dei social networks, ma molto ancora deve essere fatto. Da giurista credo sia importante illustrare con precisione il quadro di regole che si applica al social networking in modo che ciascun utente possa agevolmente sapere quali sono i propri diritti e i propri doveri.
Sto lavorando ad un progetto in tal senso, stay tuned ;-)

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Mercoledì scorso ho partecipato al Barcamp InnovatoriPA che si è tenuto dell’ambito del Forum PA 2009. L’evento è stato un successo per numeri e contenuti e ci tengo a fare pubblicamente i complimenti a tutti gli organizzatori e, in particolare, a Gianluigi Cogo che è stato l’anima del Barcamp. La riuscita della manifestazione dimostra come il modello del “barcamp” non sia affatto in crisi come da molte parti si afferma, se c’è un tema forte e preciso e se si lascia spazio alle conversazioni (più che alle presentazioni frontali) i camp possono diventare importantissime occasioni di incontro, confronto e approfondimento.

Così è stato per il Barcamp InnovatoriPA, la sala D del padiglione 10 della Fiera di Roma ha ospitato fitte discussioni, interessantissime, di persone competenti ed appassionate che, purtroppo, non sono riuscito a seguire come avrei voluto.

Come avevo anticipato qui, in quest’occasione abbiamo celebrato il primo “Processo alla PA digitale italiana“. Si è trattato di un processo con tanto di accusa (rappresentata da me e da Elio Guarnaccia) e di difesa (rappresentata da Flavia Marzano) e testimoni (G.B. Gallus), una vera e propria class action (qui trovate un dettagliato resoconto).

Forum PA - 13 maggio 2009
(foto di Stefano Corso per FORUMPA)

Cittadini e imprese, ma anche funzionari e dirigenti pubblici, hanno chiesto che venisse dichiarato il fallimento delle politiche pubbliche in materia di digitalizzazione e che la PA venisse condannata a “cambiare passo”. Questi i “capi di imputazione”:
1) la digitalizzazione della PA è dettata da esigenze di riduzione dei costi e non migliora la qualità della vita dei propri utenti;
2) non esistono servizi on line;
3) i tempi per l’informatizzazione della PA (e quelli per scrivere le norme) sono troppo lunghi rispetto all’evoluzione tecnologica;
4) le leggi della PA digitale provano ad imporre tecnologie (come firma digitale e PEC) per le quali il mercato ha già decretato il fallimento.

La difesa è stata molto agguerrita (complimenti a Flavia) e i collegi difensivi sono stati integrati dai partecipanti al tavolo che hanno tutti apportato un contributo notevole in termini di competenza e di passione. La discussione è stata così interessante che non è stata interrotta neanche al momento della pausa pranzo e nella parte conclusiva del dibattito tutti gli altri camperisti si sono avvicinati per sentire le richieste delle parti e per emettere il verdetto.

A conclusione del processo è stato dichiarato il fallimento delle politiche pubbliche in materia di digitalizzazione della PA; sia chiaro: non è un verdetto contro qualcuno (non ci interessava individuare responsabilità) ma soltanto la presa d’atto che sono stati commessi tanti errori e che la PA digitale è davvero una chimera. La condanna consiste nel dover cambiare il passo adeguandosi ai tempi, alle tecnologie e – soprattutto – alle aspettative di cittadini e imprese.

Visto l’entusiasmo dei partecipanti abbiamo deciso di scrivere “dal basso” l’identikit della Pubblica Amministrazione Digitale che vorremmo, mettendo insieme le competenze di giuristi, economisti, tecnici e comunicatori, scrivendo una vera e propria roadmap della PA 2.0 da presentare a Roma in occasione del DAE 2009.

Il luogo che ospiterà questo lavoro collaborativo è naturalmente il network di InnovatoriPA dove è stato creato un apposito gruppo “Processo alla PA digitale“; a tutti quelli che c’erano, a quelli che non c’erano ma avrebbero voluto esserci e a quelli che vogliono che la Pa digitale non sia più una chimera, rivolgo l’invito a raggiungerci su InnovatoriPA e discutere con noi, a fare proposte, a dire la vostra.

Diceva Ralph Waldo Emerson che “non si è mai fatto nulla di grande senza entusiasmo“; vista la partecipazione di mercoledì credo che possiamo fare un ottimo lavoro.

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Domani, 13 maggio 2009, nell’ambito del FORUMPA si terrà il Barcamp InnovatoriPA, un evento che si preannuncia molto interessante per argomenti trattati e partecipazione (ne avevo parlato già qui).

Dato l’elevato numero di iscritti e di interventi, gli organizzatori hanno – giustamente – privilegiato una formula organizzativa “conversazionale, interattiva e bidirezionale“, senza relazioni frontali.

Insieme ai miei “colleghi di sessione”, Flavia Marzano ed Elio Guarnaccia, abbiamo colto con favore questa notizia e abbiamo pensato di organizzare il nostro intervento (Sessione 2, Tavolo 2) come un vero e proprio Processo alla Pubblica Amministrazione Digitale.

E’ opinione diffusa, corroborata da autorevoli indagini, che la Pubblica Amministrazione italiana sia impermeabile all’innovazione, e ciò nonostante cospicui investimenti e faraonici provvedimenti normativi.

Domani metteremo sotto processo la PA digitale italiana ed i suoi vizi con tanto di accusa e di difesa e con una giuria (composta da tutti coloro che assisteranno e parteciperanno al dibattito) che, alla fine della sessione, emanerà un verdetto (non poi così scontato).

E’ stato fatto tutto quanto possibile per innovare la PA? Cosa non ha funzionato? Quali gli errori da non ripetere? E i modelli da seguire?

Se siete iscritti o passate dalla Fiera di Roma, vi invito a venire e dire la vostra; l’approccio sarà solo costruttivo: tutti vogliamo che le tecnologie vengano utilizzate in modo capillare ed efficiente anche nel settore pubblico.

Nel processo di domani la PA digitale, nel peggiore dei casi, rischia di essere condannata a migliorare!

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.