Nelle ultime settimane sul web si parlato molto della notizia del lancio di Wolfram Alpha, il nuovo motore di conoscenza semantico computazionale.

Dopo mesi di attesa, in tanti (tra cui il sottoscritto) si sono affrettati a provare quello che gi stato definito come il principale antagonista di Google.

Ovviamente qui non troverete recensioni o “prove sul campo” di Wolfram (di cui la Rete gi piena) che prendano in considerazione vizi e virt del nuovo motore di ricerca.

Da avvocato, infatti, oltre alle funzionalit (che al mio occhio non tecnico sembrano decisamente promettenti, anche se per il momento limitate in campo legale) ero pi interessato a leggere i termini del servizio (passaggio di solito assolutamente ignorato, tanto pi dagli utenti di lingua italiana poich le condizioni sono in inglese) dal momento che l’uso di Wolfram Alpha implica l’automatica accettazione degli stessi. La prima peculiarit che il link ai termini d’uso presente gi nella home page di Wolfram Alpha; non troviamo nulla di simile sulla home page di Google, i cui termini di servizio non sono altrettanto “in evidenza”.

I termini d’uso di Wolfram Alfa (disponibili qui) sono doverosamente lunghi, e vi sono alcune clausole di rito, frutto dello zelo dei consulenti legali, come quella che prevede che sia necessaria la maggiore et (o, in mancanza, il consenso dei genitori o degli insegnanti) per l’uso del servizio, e quella per cui Wolfram non risponde dell’esattezza delle informazioni fornite.

Sono altre, invece, le clausole sulle quali si appuntata la mia attenzione e che vi segnalo dal momento che opportuno conoscerle prima di inserire i risultati ottenuti con il nuovo motore di ricerca in una presentazione o in una pubblicazione.

Wolfram Alfa - Terms of Use, Tag cloud

(Word cloud dei “Terms of use” di Wolfram Alfa ottenuta su wordle.net)

In particolare (come si nota gi dall’immagine qui sopra) nella licenza si presta molta attenzione al copyright, pi di quanta ne dedichino i “terms of service” degli altri motori di ricerca, il che riflette la particolare natura di Wolfram Alpha che non un normale search engine.

Attribution and Licensing

As Wolfram|Alpha is an authoritative source of information, maintaining the integrity of its data and the computations we do with that data is vital to the success of our project. We generate information ourselves, and we also gather, compare, contrast, and confirm data from multiple external sources. Where we have used external sources of data we list the source or sources we relied on, but in most cases the assemblages of data you get from Wolfram|Alpha do not come directly from any one external source. In many cases the data you are shown never existed before in exactly that way until you asked for it, so its provenance traces back both to underlying data sources and to the algorithms and knowledge built into the Wolfram|Alpha computational system. As such, the results you get from Wolfram|Alpha are correctly attributed to Wolfram|Alpha itself.

Di conseguenza, se i risultati delle ricerche con Wolfram si inseriscono in documenti o presentazioni, bisogner indicare espressamente che i dati provengono da Wolfram Alpha. Dal momento che alcuni risultati indicano i diritti d’autore di terzi soggetti che forniscono i dati, fatto divieto di rimuovere o oscurare quelle attribuzioni. Nella licenza si richiede, ove possibile, di inserire un link a Wolfram (preferibilmente alla pagina della ricerca).

A questa clausola viene data molta importanza, dal momento che si afferma che la mancata attribuzione dei risultati a Wolfram sar ritenuta non solo una violazione dei termini d’uso, ma una vera e propria violazione delle leggi in materia di diritto d’autore.

Le regole appena enunciate si applicano per tutti gli usi c.d. “personali”; al contrario, per gli usi a scopo di lucro bisogner richiedere un’apposita licenza che potrebbe essere a pagamento.

L’ossessione per il copyright, tipica dei nostri tempi, fa s anche che sia inserita una clausola relativa all’eventuale presenza, nei risultati ottenuti con Wolfram Alpha, di dati che violino i diritti di terzi.

Reporting Incorrect or Infringing Material

If you find something in Wolfram|Alpha that you believe to be a violation of a copyright or other right that you personally hold, we want to know so we can correct the problem. Please use the feedback form at the bottom of that material’s page to tell us where the material is, and why you think it is infringing.

Evidentemente anche chi ha scritto questa licenza teme di subire azioni legali con esose pretese risarcitorie e, quindi, pensa che il copyright da efficace strumento per la tutela dei diritti sia diventato ingombrante ostacolo alla diffusione della conoscenza

Tagged with:
 

Nei giorni scorsi si molto parlato di Posta Elettronica Certificata (PEC) in relazione all’iniziativa del Governo di regalare a tutti i cittadini che ne facciano richiesta una “casella PEC“.

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119 del 25 maggio 2009) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 che detta le disposizioni per il rilascio e l’uso della casella PEC assegnata ai cittadini.

La decisione di regalare la PEC era stata gi presa nell’ambito della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha convertito il c.d. “Decreto Anticrisi” (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185). In particolare, l’art. 16-bis, comma 5, prevedeva che “per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata“. Lo stesso articolo, al comma 7, prevedeva che le modalit di rilascio e di uso della casella PEC sarebbero state definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Come innanzi accennato, dopo l’esame in Conferenza Unificata Stato-Regioni, il Decreto stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo, in concreto, cosa prevede.

Ogni cittadino maggiorenne, che ne far richiesta, potr ottenere gratis (“senza oneri”) un indirizzo di posta elettronica certificata.
La procedura per l’assegnazione consta di due fasi: a) una registrazione via web mediante l’inserimento dei propri dati e la scelta della password; b) terminata positivamente la registrazione, il cittadino dovr recarsi presso un ufficio pubblico per l’attivazione munito di un valido documento di riconoscimento e del documento recante il codice fiscale. Gli uffici verificheranno la correttezza dei dati e consegneranno al richiedente le credenziali di accesso al servizio PEC.

Da quel momento, per, il cittadino dovr essere consapevole che l’indirizzo di posta elettronica certificata diventa l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini dei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni italiane, arrivando – di fatto – a sostituire quello fisico della residenza (o del domicilio).
Infatti l’art. 3, comma 4, Dpcm 6 maggio 2009 prevede che

“La volont del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da
parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano”

Appare ora chiaro come la PEC non sia davvero gratis; il cittadino non paga un prezzo pecuniario per l’attivazione e l’uso, ma in cambio presta il consenso a ricevere gli atti esclusivamente via posta elettronica. A mio parere si tratta di una vera e propria “controprestazione” e la pubblicit che viene fatta di questa iniziativa rischia di essere ingannevole!
Questa norma smaschera un bluff: la PEC non serve allo stato per avere una PA digitale ma solo per risparmiare i costi del cartaceo e delle notifiche. Ancora una volta il centro non il cittadino ma la Pubblica Amministrazione e le sue esigenze.

La posta elettronica certificata, infatti, non sufficiente per l’invio di istanze visto che l’art. 4, comma 4, del Dpcm dispone che le Amministrazioni continuano “a richiedere la sottoscrizione con firma digitale” (che per lo Stato non regala insieme alla PEC).

Il Decreto 6 maggio 2009 prevede, inoltre, che – cos come gi previsto dal CAD – le PA attivino almeno una casella di PEC il cui indirizzo deve essere comunicato al CNIPA che istituir una vera e propria rubrica pubblica con gli indirizzi delle Amministrazioni italiane.
In realt gi dal 1 gennaio 2006 la PEC obbligatoria per le PA italiane e gli indirizzi avrebbero dovuto essere pubblicati sui siti internet delle stesse ma si tratta di una norma violata dalla quasi totalit delle Amministrazioni.

Un ultimo cenno merita l’art. 6 Dpcm 6 maggio 2006 che si occupa dell’assegnazione della casella PEC ai dipendenti pubblici. Gi l’art. 16-bis comma 6, della Legge n. 2/2009 prevedeva che le Amministrazioni usino la Posta Elettronica Certificata per “le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica“; tale norma comporta, quindi, che ai dipendenti pubblici venga attribuita una casella PEC. Occorre fare attenzione per: al momento dell’assegnazione verr richiesto se “utilizzare la stessa ai fini di cui all’art.16-bis, comma 6“. Tradotto dal giuridichese, in caso di assenso, ci comporterebbe che il dipendente dell’Amministrazione Comunale di Roma presterebbe il consenso a ricevere la notifica di qualunque atto al proprio indirizzo di ufficio, comprese – ad esempio – i verbali di contravvenzione elevate dal Comune di Milano.

Il Decreto prevede, infine, che per la scelta del soggetto privato che fornir allo Stato il servizio di PEC per i cittadini sia attivata apposita procedura di gara, sulle cui problematiche si gi espresso in modo totalmente condivisibile l’amico Guido Scorza, al cui articolo rinvio.

In questa sede mi permetto solo alcune brevi riflessioni.
L’assegnazione della PEC a tutti i cittadini, pur governata dai migliori propositi, richia di diventare l’ennesimo fallimento della PA digitale italiana.

La PEC stato un flop clamoroso e non possiamo nascondercelo: non la usano n i cittadini, n le imprese, n le stesse Pubbliche Amministrazioni. E non un problema di costi: tutti noi usiamo un PC ed una connessione che hanno un costo, senza bisogno che lo Stato ce le regali, semplicemente perch si tratta di tecnologie utili di cui sentiamo il bisogno.
Cos non per la PEC e una politica di innovazione seria dovrebbe dovrebbe prevedere un monitoraggio dei dati d’uso.
Da tale monitoraggio emergerebbe che si tratta di un modello che va abbandonato. Insistere su questa strada e investirci altre risorse non pu che condurre ad un nuovo fallimento.

Tagged with:
 

Nel corso delle ultime settimane molto ha fatto molto discutere la pubblicazione del rapporto di Freedom House sulla libert di informazione che ha declassato l’Italia da paese libero (free) a parzialmente libero (partly free), unico caso in Europa Occidentale insieme alla Turchia.

Quasi nelle stesse ore in cui veniva diffuso il rapporto di Freedom House veniva presentata a Roma la Societ Pannunzio per la libert di informazione di cui l’Istituto per le Politiche dell’Innovazione uno dei promotori.

La Societ Pannunzio, ispirata alla Socit des Ami de la libert et de la presse e politicamente neutrale, un’associazione che mira ad unire coloro che hanno a cuore le sorti di quella che Immanuel Kant definiva “libert di penna” e che intendono discutere ed avanzare progetti di riforma. Per sottolineare lestraneit di ogni spirito corporativo dallazione della Societ lo statuto della medesima stabilisce che la presenza di giornalisti non possa superare un terzo dei soci.

Pubblicit occulta, mancanza di editori puri, concentrazioni di strumenti di comunicazione nelle mani di pochi sono queste le minacce alla libert di informazione che rischiano di compromettere lesistenza di una compiuta democrazia politica. Il riferimento al giornalista Mario Pannunzio va inteso quale ideale richiamo alle battaglie di civilt condotte dal Mondo e dal suo Direttore, nonch dal Movimento Salvemini.

Particolare attenzione dedicata alla libert di informazione in Rete, tema di strettissima attualit nel corso degli ultimi mesi (e a cui dedicato uno dei primi documenti dell’associazione, il Libro Arancione).

La Societ Pannunzio non intende fermarsi alla testimonianza di idee, ma si impegna anche in azioni concrete di denuncia contro le violazioni continue, e ormai tollerate da tutti, della legislazione.

Parafrasando Albert Camus si pu sostenere che l’informazione libera “pu, naturalmente, essere buona o cattiva, ma certissimo che senza libert non potr essere altro che cattiva“.

Per questo ho deciso di supportare anche personalmente la Societ Pannunzio e vi invito a fare altrettanto.

Privacy e social networks: i nodi vengono al pettine

On sab, 16 maggio 2009, in Privacy, Segnalazioni, by Ernesto Belisario

La crescente diffusione del social networking ha posto fin da subito numerosi problemi in ordine alla riservatezza dei dati personali inseriti dagli utenti.
Si tratta di argomenti che, per lungo tempo, sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori mentre sono stati quasi del tutto sottovalutati dalla generalit degli utenti: dalla titolarit dei dati alla data portability, dallo spam al dirito all’oblio.

Alcuni episodi saliti agli onori della cronaca hanno avuto il merito di portare questi temi all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni che (a livello comunitario e nazionale) si occupano di tutela della privacy e che, finora, si erano affidate esclusivamente all’autoregolamentazione e ai suggerimenti dettati dal buon senso.

Nel corso degli ultimi giorni ha fatto molto discutere il caso dell’infermiera di un Ospedale di Udine che ha pubblicato su Facebook foto in cui comparivano anche pazienti ricoverati in terapia intensiva (anziani intubati e incoscienti): la Direzione Generale dell’Ospedale (con provvedimento discutibile che rischia di diventare un pericoloso precedente) ha deciso di vietare Facebook ai propri dipentendi e il Garante per la privacy avvier un’istruttoria.

Proprio all’inizio di questa settimana (con involontario tempismo) il Garante aveva pubblicato un opuscolo – che embeddo qui sotto – sui rischi che l’uso dei social networks pu determinare per la privacy.

Finalmente, anche se con un certo ritardo, il Garante ha deciso di iniziare un’operazione di sensibilizzazione su queste tematiche nei confronti di tutti gli utenti dei social networks.
L’opuscolo, dal taglio pratico, non un manuale ma una guida operativa che contiene molti ammonimenti e qualche “consiglio per l’uso”.
In modo consivisibile, il Garante afferma l’importanza della c.d. “autotutela”, vale a dire di una gestione attenta e consapevole che ogni utente deve curare per i propri dati personali.

Ci significa, innanzitutto, stare attenti a quali e quante informazioni si inseriscono, al contenuto delle condizioni d’uso dei diversi siti (ad esempio in materia di propriet dei dati, ma anche delle foto e dei video uploadati), alla possibilit di poter cancellare il proprio profilo (e non solo disattivarlo come permesso da alcuni social networks) e al fatto che la gran parte delle informazioni viene indicizzata dai motori di ricerca.

Un utente consapevole, inoltre, deve difendere anche la privacy degli altri facendo attenzione, ad esempio, ad inserire foto in cui compaiono anche altre persone che non hanno prestato il consenso alla pubblicazione.

Nell’opuscolo del Garante non mancano per aspetti che suscitano perplessit. In primo luogo l’Autorit afferma genericamente che nei confronti dei social networks aventi sede all’estero “non sempre si tutelati dalle leggi italiane“; nell’ambito di un’operazione di sensibilizzazione di questo tipo sarebbe stato auspicabile che il Garante – oltre ai consigli di buon senso – fornisse certezze in materia di legge applicabile, precisando quali sono i diritti e doveri degli utenti.

E poi non affatto condivisibile il consiglio (peraltro gi formulato in passato dal Garante) di utilizzare nei social networks uno pseudonimo e non il nome reale (e, addirittura, pseudonimi diversi in ciascun network). Innanzitutto credo che l’uso di uno pseudonimo non sia positivo in termini di fiducia degli utenti, creando solo incertezza su chi si cela dietro lo stesso; inoltre, la tutela offerta dall’utilizzo di pseudonimi corre il rischio di non essere efficace in quanto altri potrebbero individuare chi si cela dietro.
Due ricercatori dell’Universit del Texas hanno addirittura sviluppato un algoritmo che consente di identificare gli utenti anonimi dei networks (l’interessante studio disponibile qui).

L’opuscolo del Garante rappresenta un primo ed importante tentativo delle istituzioni italiane di creare consapevolezza sull’uso dei social networks, ma molto ancora deve essere fatto. Da giurista credo sia importante illustrare con precisione il quadro di regole che si applica al social networking in modo che ciascun utente possa agevolmente sapere quali sono i propri diritti e i propri doveri.
Sto lavorando ad un progetto in tal senso, stay tuned ;-)

Tagged with:
 

Mercoled scorso ho partecipato al Barcamp InnovatoriPA che si tenuto dell’ambito del Forum PA 2009. L’evento stato un successo per numeri e contenuti e ci tengo a fare pubblicamente i complimenti a tutti gli organizzatori e, in particolare, a Gianluigi Cogo che stato l’anima del Barcamp. La riuscita della manifestazione dimostra come il modello del “barcamp” non sia affatto in crisi come da molte parti si afferma, se c’ un tema forte e preciso e se si lascia spazio alle conversazioni (pi che alle presentazioni frontali) i camp possono diventare importantissime occasioni di incontro, confronto e approfondimento.

Cos stato per il Barcamp InnovatoriPA, la sala D del padiglione 10 della Fiera di Roma ha ospitato fitte discussioni, interessantissime, di persone competenti ed appassionate che, purtroppo, non sono riuscito a seguire come avrei voluto.

Come avevo anticipato qui, in quest’occasione abbiamo celebrato il primo “Processo alla PA digitale italiana“. Si trattato di un processo con tanto di accusa (rappresentata da me e da Elio Guarnaccia) e di difesa (rappresentata da Flavia Marzano) e testimoni (G.B. Gallus), una vera e propria class action (qui trovate un dettagliato resoconto).

Forum PA - 13 maggio 2009
(foto di Stefano Corso per FORUMPA)

Cittadini e imprese, ma anche funzionari e dirigenti pubblici, hanno chiesto che venisse dichiarato il fallimento delle politiche pubbliche in materia di digitalizzazione e che la PA venisse condannata a “cambiare passo”. Questi i “capi di imputazione”:
1) la digitalizzazione della PA dettata da esigenze di riduzione dei costi e non migliora la qualit della vita dei propri utenti;
2) non esistono servizi on line;
3) i tempi per l’informatizzazione della PA (e quelli per scrivere le norme) sono troppo lunghi rispetto all’evoluzione tecnologica;
4) le leggi della PA digitale provano ad imporre tecnologie (come firma digitale e PEC) per le quali il mercato ha gi decretato il fallimento.

La difesa stata molto agguerrita (complimenti a Flavia) e i collegi difensivi sono stati integrati dai partecipanti al tavolo che hanno tutti apportato un contributo notevole in termini di competenza e di passione. La discussione stata cos interessante che non stata interrotta neanche al momento della pausa pranzo e nella parte conclusiva del dibattito tutti gli altri camperisti si sono avvicinati per sentire le richieste delle parti e per emettere il verdetto.

A conclusione del processo stato dichiarato il fallimento delle politiche pubbliche in materia di digitalizzazione della PA; sia chiaro: non un verdetto contro qualcuno (non ci interessava individuare responsabilit) ma soltanto la presa d’atto che sono stati commessi tanti errori e che la PA digitale davvero una chimera. La condanna consiste nel dover cambiare il passo adeguandosi ai tempi, alle tecnologie e – soprattutto – alle aspettative di cittadini e imprese.

Visto l’entusiasmo dei partecipanti abbiamo deciso di scrivere “dal basso” l’identikit della Pubblica Amministrazione Digitale che vorremmo, mettendo insieme le competenze di giuristi, economisti, tecnici e comunicatori, scrivendo una vera e propria roadmap della PA 2.0 da presentare a Roma in occasione del DAE 2009.

Il luogo che ospiter questo lavoro collaborativo naturalmente il network di InnovatoriPA dove stato creato un apposito gruppo “Processo alla PA digitale“; a tutti quelli che c’erano, a quelli che non c’erano ma avrebbero voluto esserci e a quelli che vogliono che la Pa digitale non sia pi una chimera, rivolgo l’invito a raggiungerci su InnovatoriPA e discutere con noi, a fare proposte, a dire la vostra.

Diceva Ralph Waldo Emerson che “non si mai fatto nulla di grande senza entusiasmo“; vista la partecipazione di mercoled credo che possiamo fare un ottimo lavoro.

Domani, 13 maggio 2009, nell’ambito del FORUMPA si terr il Barcamp InnovatoriPA, un evento che si preannuncia molto interessante per argomenti trattati e partecipazione (ne avevo parlato gi qui).

Dato l’elevato numero di iscritti e di interventi, gli organizzatori hanno – giustamente – privilegiato una formula organizzativa “conversazionale, interattiva e bidirezionale“, senza relazioni frontali.

Insieme ai miei “colleghi di sessione”, Flavia Marzano ed Elio Guarnaccia, abbiamo colto con favore questa notizia e abbiamo pensato di organizzare il nostro intervento (Sessione 2, Tavolo 2) come un vero e proprio Processo alla Pubblica Amministrazione Digitale.

E’ opinione diffusa, corroborata da autorevoli indagini, che la Pubblica Amministrazione italiana sia impermeabile all’innovazione, e ci nonostante cospicui investimenti e faraonici provvedimenti normativi.

Domani metteremo sotto processo la PA digitale italiana ed i suoi vizi con tanto di accusa e di difesa e con una giuria (composta da tutti coloro che assisteranno e parteciperanno al dibattito) che, alla fine della sessione, emaner un verdetto (non poi cos scontato).

E’ stato fatto tutto quanto possibile per innovare la PA? Cosa non ha funzionato? Quali gli errori da non ripetere? E i modelli da seguire?

Se siete iscritti o passate dalla Fiera di Roma, vi invito a venire e dire la vostra; l’approccio sar solo costruttivo: tutti vogliamo che le tecnologie vengano utilizzate in modo capillare ed efficiente anche nel settore pubblico.

Nel processo di domani la PA digitale, nel peggiore dei casi, rischia di essere condannata a migliorare!