Nelle ultime settimane sul web si parlato molto della notizia del lancio di Wolfram Alpha, il nuovo motore di conoscenza semantico computazionale.
Dopo mesi di attesa, in tanti (tra cui il sottoscritto) si sono affrettati a provare quello che gi stato definito come il principale antagonista di Google.
Ovviamente qui non troverete recensioni o “prove sul campo” di Wolfram (di cui la Rete gi piena) che prendano in considerazione vizi e virt del nuovo motore di ricerca.
Da avvocato, infatti, oltre alle funzionalit (che al mio occhio non tecnico sembrano decisamente promettenti, anche se per il momento limitate in campo legale) ero pi interessato a leggere i termini del servizio (passaggio di solito assolutamente ignorato, tanto pi dagli utenti di lingua italiana poich le condizioni sono in inglese) dal momento che l’uso di Wolfram Alpha implica l’automatica accettazione degli stessi. La prima peculiarit che il link ai termini d’uso presente gi nella home page di Wolfram Alpha; non troviamo nulla di simile sulla home page di Google, i cui termini di servizio non sono altrettanto “in evidenza”.
I termini d’uso di Wolfram Alfa (disponibili qui) sono doverosamente lunghi, e vi sono alcune clausole di rito, frutto dello zelo dei consulenti legali, come quella che prevede che sia necessaria la maggiore et (o, in mancanza, il consenso dei genitori o degli insegnanti) per l’uso del servizio, e quella per cui Wolfram non risponde dell’esattezza delle informazioni fornite.
Sono altre, invece, le clausole sulle quali si appuntata la mia attenzione e che vi segnalo dal momento che opportuno conoscerle prima di inserire i risultati ottenuti con il nuovo motore di ricerca in una presentazione o in una pubblicazione.
(Word cloud dei “Terms of use” di Wolfram Alfa ottenuta su wordle.net)
In particolare (come si nota gi dall’immagine qui sopra) nella licenza si presta molta attenzione al copyright, pi di quanta ne dedichino i “terms of service” degli altri motori di ricerca, il che riflette la particolare natura di Wolfram Alpha che non un normale search engine.
Attribution and Licensing
As Wolfram|Alpha is an authoritative source of information, maintaining the integrity of its data and the computations we do with that data is vital to the success of our project. We generate information ourselves, and we also gather, compare, contrast, and confirm data from multiple external sources. Where we have used external sources of data we list the source or sources we relied on, but in most cases the assemblages of data you get from Wolfram|Alpha do not come directly from any one external source. In many cases the data you are shown never existed before in exactly that way until you asked for it, so its provenance traces back both to underlying data sources and to the algorithms and knowledge built into the Wolfram|Alpha computational system. As such, the results you get from Wolfram|Alpha are correctly attributed to Wolfram|Alpha itself.
Di conseguenza, se i risultati delle ricerche con Wolfram si inseriscono in documenti o presentazioni, bisogner indicare espressamente che i dati provengono da Wolfram Alpha. Dal momento che alcuni risultati indicano i diritti d’autore di terzi soggetti che forniscono i dati, fatto divieto di rimuovere o oscurare quelle attribuzioni. Nella licenza si richiede, ove possibile, di inserire un link a Wolfram (preferibilmente alla pagina della ricerca).
A questa clausola viene data molta importanza, dal momento che si afferma che la mancata attribuzione dei risultati a Wolfram sar ritenuta non solo una violazione dei termini d’uso, ma una vera e propria violazione delle leggi in materia di diritto d’autore.
Le regole appena enunciate si applicano per tutti gli usi c.d. “personali”; al contrario, per gli usi a scopo di lucro bisogner richiedere un’apposita licenza che potrebbe essere a pagamento.
L’ossessione per il copyright, tipica dei nostri tempi, fa s anche che sia inserita una clausola relativa all’eventuale presenza, nei risultati ottenuti con Wolfram Alpha, di dati che violino i diritti di terzi.
Reporting Incorrect or Infringing Material
If you find something in Wolfram|Alpha that you believe to be a violation of a copyright or other right that you personally hold, we want to know so we can correct the problem. Please use the feedback form at the bottom of that material’s page to tell us where the material is, and why you think it is infringing.
Evidentemente anche chi ha scritto questa licenza teme di subire azioni legali con esose pretese risarcitorie e, quindi, pensa che il copyright da efficace strumento per la tutela dei diritti sia diventato ingombrante ostacolo alla diffusione della conoscenza
Nei giorni scorsi si molto parlato di Posta Elettronica Certificata (PEC) in relazione all’iniziativa del Governo di regalare a tutti i cittadini che ne facciano richiesta una “casella PEC“.
E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119 del 25 maggio 2009) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 che detta le disposizioni per il rilascio e l’uso della casella PEC assegnata ai cittadini.
La decisione di regalare la PEC era stata gi presa nell’ambito della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha convertito il c.d. “Decreto Anticrisi” (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185). In particolare, l’art. 16-bis, comma 5, prevedeva che “per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata“. Lo stesso articolo, al comma 7, prevedeva che le modalit di rilascio e di uso della casella PEC sarebbero state definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Come innanzi accennato, dopo l’esame in Conferenza Unificata Stato-Regioni, il Decreto stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Vediamo, in concreto, cosa prevede.
Ogni cittadino maggiorenne, che ne far richiesta, potr ottenere gratis (“senza oneri”) un indirizzo di posta elettronica certificata.
La procedura per l’assegnazione consta di due fasi: a) una registrazione via web mediante l’inserimento dei propri dati e la scelta della password; b) terminata positivamente la registrazione, il cittadino dovr recarsi presso un ufficio pubblico per l’attivazione munito di un valido documento di riconoscimento e del documento recante il codice fiscale. Gli uffici verificheranno la correttezza dei dati e consegneranno al richiedente le credenziali di accesso al servizio PEC.
Da quel momento, per, il cittadino dovr essere consapevole che l’indirizzo di posta elettronica certificata diventa l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini dei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni italiane, arrivando – di fatto – a sostituire quello fisico della residenza (o del domicilio).
Infatti l’art. 3, comma 4, Dpcm 6 maggio 2009 prevede che
“La volont del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da
parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano”
Appare ora chiaro come la PEC non sia davvero gratis; il cittadino non paga un prezzo pecuniario per l’attivazione e l’uso, ma in cambio presta il consenso a ricevere gli atti esclusivamente via posta elettronica. A mio parere si tratta di una vera e propria “controprestazione” e la pubblicit che viene fatta di questa iniziativa rischia di essere ingannevole!
Questa norma smaschera un bluff: la PEC non serve allo stato per avere una PA digitale ma solo per risparmiare i costi del cartaceo e delle notifiche. Ancora una volta il centro non il cittadino ma la Pubblica Amministrazione e le sue esigenze.
La posta elettronica certificata, infatti, non sufficiente per l’invio di istanze visto che l’art. 4, comma 4, del Dpcm dispone che le Amministrazioni continuano “a richiedere la sottoscrizione con firma digitale” (che per lo Stato non regala insieme alla PEC).
Il Decreto 6 maggio 2009 prevede, inoltre, che – cos come gi previsto dal CAD – le PA attivino almeno una casella di PEC il cui indirizzo deve essere comunicato al CNIPA che istituir una vera e propria rubrica pubblica con gli indirizzi delle Amministrazioni italiane.
In realt gi dal 1 gennaio 2006 la PEC obbligatoria per le PA italiane e gli indirizzi avrebbero dovuto essere pubblicati sui siti internet delle stesse ma si tratta di una norma violata dalla quasi totalit delle Amministrazioni.
Un ultimo cenno merita l’art. 6 Dpcm 6 maggio 2006 che si occupa dell’assegnazione della casella PEC ai dipendenti pubblici. Gi l’art. 16-bis comma 6, della Legge n. 2/2009 prevedeva che le Amministrazioni usino la Posta Elettronica Certificata per “le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica“; tale norma comporta, quindi, che ai dipendenti pubblici venga attribuita una casella PEC. Occorre fare attenzione per: al momento dell’assegnazione verr richiesto se “utilizzare la stessa ai fini di cui all’art.16-bis, comma 6“. Tradotto dal giuridichese, in caso di assenso, ci comporterebbe che il dipendente dell’Amministrazione Comunale di Roma presterebbe il consenso a ricevere la notifica di qualunque atto al proprio indirizzo di ufficio, comprese – ad esempio – i verbali di contravvenzione elevate dal Comune di Milano.
Il Decreto prevede, infine, che per la scelta del soggetto privato che fornir allo Stato il servizio di PEC per i cittadini sia attivata apposita procedura di gara, sulle cui problematiche si gi espresso in modo totalmente condivisibile l’amico Guido Scorza, al cui articolo rinvio.
In questa sede mi permetto solo alcune brevi riflessioni.
L’assegnazione della PEC a tutti i cittadini, pur governata dai migliori propositi, richia di diventare l’ennesimo fallimento della PA digitale italiana.
La PEC stato un flop clamoroso e non possiamo nascondercelo: non la usano n i cittadini, n le imprese, n le stesse Pubbliche Amministrazioni. E non un problema di costi: tutti noi usiamo un PC ed una connessione che hanno un costo, senza bisogno che lo Stato ce le regali, semplicemente perch si tratta di tecnologie utili di cui sentiamo il bisogno.
Cos non per la PEC e una politica di innovazione seria dovrebbe dovrebbe prevedere un monitoraggio dei dati d’uso.
Da tale monitoraggio emergerebbe che si tratta di un modello che va abbandonato. Insistere su questa strada e investirci altre risorse non pu che condurre ad un nuovo fallimento.
Nel corso delle ultime settimane molto ha fatto molto discutere la pubblicazione del rapporto di Freedom House sulla libert di informazione che ha declassato l’Italia da paese libero (free) a parzialmente libero (partly free), unico caso in Europa Occidentale insieme alla Turchia.
Quasi nelle stesse ore in cui veniva diffuso il rapporto di Freedom House veniva presentata a Roma la Societ Pannunzio per la libert di informazione di cui l’Istituto per le Politiche dell’Innovazione uno dei promotori.
La Societ Pannunzio, ispirata alla Socit des Ami de la libert et de la presse e politicamente neutrale, un’associazione che mira ad unire coloro che hanno a cuore le sorti di quella che Immanuel Kant definiva “libert di penna” e che intendono discutere ed avanzare progetti di riforma. Per sottolineare lestraneit di ogni spirito corporativo dallazione della Societ lo statuto della medesima stabilisce che la presenza di giornalisti non possa superare un terzo dei soci.
Pubblicit occulta, mancanza di editori puri, concentrazioni di strumenti di comunicazione nelle mani di pochi sono queste le minacce alla libert di informazione che rischiano di compromettere lesistenza di una compiuta democrazia politica. Il riferimento al giornalista Mario Pannunzio va inteso quale ideale richiamo alle battaglie di civilt condotte dal Mondo e dal suo Direttore, nonch dal Movimento Salvemini.
Particolare attenzione dedicata alla libert di informazione in Rete, tema di strettissima attualit nel corso degli ultimi mesi (e a cui dedicato uno dei primi documenti dell’associazione, il Libro Arancione).
La Societ Pannunzio non intende fermarsi alla testimonianza di idee, ma si impegna anche in azioni concrete di denuncia contro le violazioni continue, e ormai tollerate da tutti, della legislazione.
Parafrasando Albert Camus si pu sostenere che l’informazione libera “pu, naturalmente, essere buona o cattiva, ma certissimo che senza libert non potr essere altro che cattiva“.
Per questo ho deciso di supportare anche personalmente la Societ Pannunzio e vi invito a fare altrettanto.











