Sono sempre pi numerose le disposizioni di legge in materia di Internet e nuove tecnologie. Spesso, per, tali norme sono inserite in provvedimenti corposi e complessi e sono scritte in modo assai criptico; si tratta di fattori che pregiudicano la conoscenza e l’intellegibilit delle norme da parte di chi chiamato ad applicarle.

Sotto questo profilo, appare particolarmente emblematico il caso dell’art. 42 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge comunitaria 2008“), provvedimento che – adottato con cadenza annuale – contiene le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunit Europee.

Come si pu immaginare, si tratta di un provvedimento assai articolato, al cui interno presente una norma in materia di siti Web di cui, finora, si parlato poco.

L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le societ per azioni, le societ in accomandita per azioni e le societ a responsabilit limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:
a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la societ iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della societ;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la societ ha un socio unico.

Dal momento che la Legge n. 88/2009 gi in vigore, le societ che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate. Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle societ sui social networks.

Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la societ ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.

Questo blog non in vacanza, o almeno non ancora. Il silenzio delle ultime settimane stato determinato non solo dal classico aumento di lavoro che precede le ferie (i clienti preferiscono partire dopo aver intrapreso o definito le proprie controversie) ma anche da alcuni progetti interessanti per i prossimi mesi e da un libro che ho scritto sulla Nuova Amministrazione Digitale (che uscir nelle prossime settimane).

Prima di ritornare ai molti post iniziati ma non ancora pubblicati, mi piace riprendere la rubrica Articolo della settimana per condividere con voi una riflessione maturata in questi mesi densi di riunioni, incontri e appuntamenti.

Lo spunto me lo ha fornito la notizia relativa alla proposta avanzata in un articolo del Financial Times di vietare ai manager l’uso degli smartphone durante le riunioni dei Consigli di Amministrazione;l’idea alla base della proposta semplice: l’uso di questi dispositivi distrae i manager e, di conseguenza, potrebbe condurre a decisioni sbagliate.

Ho provato ad applicare il ragionamento alla mia esperienza di avvocato e consulente; Blackberry, iPhone e palmari sono diventati un vero e proprio status symbol della professione di avvocato: consentono al professionista di accedere alle informazioni di cui ha bisogno in qualsiasi momento e di essere sempre reperibile.

Tuttavia, l’uso di questi strumenti pu danneggiare la reputazione del profesionista in quanto pu destare una cattiva impressione in chi lo circonda.
Se siete in una riunione o in una cena di lavoro e il vostro dito rimane incollato al cellulare, molto difficile concludere nuovi accordi o stringere importanti relazioni. E ci anche se non inviate messaggi, ma semplicemente che vi limitate a controllare di aver ricevuto nuovi sms o e-mail.
Controllando costantemente il vostro telefono, infatti, fate capire che qualunque cosa accada sul vostro cellulare pi importante della conversazione che state avendo con le persone che sono con voi.

Shh! Quiet in the library

Ho quindi deciso di segnalare il post scritto qualche tempo fa da Allison C. Shields sul suo blog dal titolo “BlackBerry Behavior: Is it hurting your reputation?“. Il post parte dalla premessa secondo cui gli smartphone possono apportare apprezzabili vantaggi con riferimento all’aumento della produttivit e alla facilit di mantenere i contatti con i clienti ma, se non utilizzati intelligentemente, possono diventare distrazioni che incidono in modo negativo sulla reputazione del professionista.

I consigli di Shields sono semplici:
1. se partecipate ad un meeting, spegnete il vostro smartphone; se proprio dovete tenerlo acceso, usate la modalit silenziosa, ma ricordatevi di non lasciarlo sul tavolo perch potrebbe comunque disturbare coloro che sono con voi (specialmente se attiva la vibrazione);
2. se siete in attesa di una chiamata o di un messaggio importante, comunicatelo agli altri partecipanti e sedetevi vicino alla porta in modo da poter uscire in modo discreto quando dovete usare il telefono;
3. ricordate che coloro che vi circondano vi giudicano in base ai vostri gesti; se siete con un cliente e controllate il cellulare, il cliente penser di non essere importante per voi (e non una cosa che piace ad un cliente :) );
4. rispondere ad un e-mail durante una riunione o una cena di lavoro pu essere doppiamente pericoloso: tanto per l’impressione che fate ai vostri interlocutori quanto per gli errori, specialmente di battitura, che si possono commettere nello scrivere;
5. anche se pensate che nessuno vi veda mentre usate il vostro telefono sotto il tavolo, sappiate invece che c’ sicuramente qualcuno che se n’ accorto;
6. riconsiderate le vostre priorit, cosa urgente e cosa pu aspettare; ragionate non solo a breve termine (rispondere ad un e-mail subito piuttosto che tra un’ora) ma anche a lungo termine (se il cliente ha una cattiva opinione di voi, potreste perderlo);
7. il bluetooth una grande tecnologia ma non bello a vedersi, per cui rimuovete i vostri auricolari quando siete con altre persone;
8. state attenti quando usate i vostri cellulari anche se non siete durante un incontro di lavoro ma sul treno o al ristorante. Innanzitutto correte il rischio di divulgare informazioni riservate relative ai vostri clienti; e poi la persona che vi siede accanto potrebbe essere un vostro prossimo partner, se farete una buona impressione;
9. fate attenzione al live twitting, pu essere molto interessante per i vostri followers ma, prima di farlo, assicuratevi che non crei problemi a chi con voi. Credete che il vostro cliente apprezzerebbe i tweet scritti dal Tribunale mentre siete insieme a lui ad aspettare la decisione del Giudice?

Si tratta di regole di buon senso e qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di suggerimenti scontati; forse cos, ma semplice pensare alla nostra ultima riunione o all’ultimo viaggio in treno per vedere come spesso molti tendono a dimenticare di seguire questi semplici accorgimenti.