Sono sempre pi numerose le disposizioni di legge in materia di Internet e nuove tecnologie. Spesso, per, tali norme sono inserite in provvedimenti corposi e complessi e sono scritte in modo assai criptico; si tratta di fattori che pregiudicano la conoscenza e l’intellegibilit delle norme da parte di chi chiamato ad applicarle.
Sotto questo profilo, appare particolarmente emblematico il caso dell’art. 42 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge comunitaria 2008“), provvedimento che – adottato con cadenza annuale – contiene le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunit Europee.
Come si pu immaginare, si tratta di un provvedimento assai articolato, al cui interno presente una norma in materia di siti Web di cui, finora, si parlato poco.

L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le societ per azioni, le societ in accomandita per azioni e le societ a responsabilit limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:
a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la societ iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della societ;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la societ ha un socio unico.
Dal momento che la Legge n. 88/2009 gi in vigore, le societ che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate. Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web, ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle societ sui social networks.
Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la societ ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.









Grazie Ernesto, l’articolo interessantissimo. Anzi, se mi tenessi sempre aggiornata, te ne sarei grata.
[...] http://blog.ernestobelisario.eu/2009/08/27/siti-web-la-legge-comunitaria-2008-introduce-nuovi-obblig... [...]
Siti Web: la ?legge comunitaria 2008? introduce nuovi obblighi per le imprese …
L?art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l?art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le societ per azioni, le societ in accomandita per azioni e le societ a responsabilit limitata che dis…
Certo che con tutti i problemi che ci sono, il governo italiano non ha proprio nulla di che fare. Cosa pensano di ottenere con questo genere di informazioni?
Cmq, sai per caso se questo adempimento vale anche per gli artigiani e i liberi professionisti?
Hai il link della gazzetta ufficiale?
Grazie
[...] post sul blog di Ernesto Belisario [...]
[...] Siti Web: la “legge comunitaria 2008″ introduce nuovi obblighi per le imprese | Diritto 2.0 – Il… a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione; b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio; c) l’eventuale stato di liquidazione della società; d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico. (tags: legge italia imprese) Questo articolo è stato pubblicato in Link. Aggiungi ai preferiti: link permanente. Scrivi un commento o lascia un trackback: Trackback URL. « links for 2009-08-30 [...]
Non un provvedimento del governo italiano… una legge comunitaria…
[...] Fonte: Diritto 2.0 [...]
Non molto chiaro dove devono essere inseriti queste informazioni: sufficiente metterle nella pagina Contatti del sito web oppure vanno inserite in Homepage insieme alla Partita Iva?
Non ho capito 2 cose importanti: una se deve esser fatto per tutti i domini sia .it che .com, l’altra se relativo solo ai siti aziendali oppure anche ai siti che gestiscono le aziende. Mi spiego, se un’azienda di capitali ha un dominio, un blog di ricette ad esempio, anche su questi siti devono essere inserite le informazioni relative alle aziende?
[...] io come Ernesto Belisario invito tutti a non sottovalutare queste “regolette” perchè si sa: un giorno si [...]
Ciao e complimenti per il blog!
Guardate il sito di FIAT per esempio come hanno fatto.
non si capisce se riguarda tutte le tipologie di aziende oppure solo quelle enunciate.
Le Snc, Sas o le ditte individuali sono escluse?
oppure incluse in alcune parti?
mi sa meglio metterle.
Non molto chiaro dove devono essere inseriti queste informazioni: sufficiente metterle nella pagina Contatti del sito web oppure vanno inserite in Homepage insieme alla Partita Iva?
[...] [Via Diritto 2.0] [...]
Visto che si parla anche di “corrispondenza” le modifiche – e quindi l’inserimento dei dati – deve essere effettauto anche sulle e-mail?
Grazie
Salve, ho letto il vostro articolo e lo trovo molto interessante, vengo al dunque; sul mio sito http://www.mcrestauri.com ho inserito l’Attestazione SOA n. 553/41/01 rilasciata da AXSOA S.p.a.” , vi chiedevo quindi se sufficiente quanto da me riportato oppure devo inserire obbligatoriamente tutte le info “a) la sede sociale, lufficio del registro delle imprese presso il quale la societ iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallultimo bilancio;”?
Grazie per la risposta.
@Giovanni, grazie per i complimenti. Secondo me, le informazioni vanno inserite tutte
Come ho letto in altro commento, questa legge valida anche per societ di persone, visto che nel testo si parla di spa, sapa ed srl ?
Grazie per la risposta.