Sono sempre più numerose le disposizioni di legge in materia di Internet e nuove tecnologie. Spesso, però, tali norme sono inserite in provvedimenti corposi e complessi e sono scritte in modo assai criptico; si tratta di fattori che pregiudicano la conoscenza e l’intellegibilità delle norme da parte di chi è chiamato ad applicarle.

Sotto questo profilo, appare particolarmente emblematico il caso dell’art. 42 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge comunitaria 2008“), provvedimento che – adottato con cadenza annuale – contiene le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.

Come si può immaginare, si tratta di un provvedimento assai articolato, al cui interno è presente una norma in materia di siti Web di cui, finora, si è parlato poco.

L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:
a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.

Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate. Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web,  ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks.

Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.

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Questo post ha 16 commenti.

  1. Ivana
    28 ago 09
    10:59

    Grazie Ernesto, l’articolo è interessantissimo. Anzi, se mi tenessi sempre aggiornata, te ne sarei grata.

  2. pligg.com
    31 ago 09
    10:45

    Siti Web: la ?legge comunitaria 2008? introduce nuovi obblighi per le imprese …

    L?art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l?art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dis…

  3. Andrea Moro
    31 ago 09
    12:46

    Certo che con tutti i problemi che ci sono, il governo italiano non ha proprio nulla di che fare. Cosa pensano di ottenere con questo genere di informazioni?

    Cmq, sai per caso se questo adempimento vale anche per gli artigiani e i liberi professionisti?

    Hai il link della gazzetta ufficiale?

    Grazie

  4. [...] post sul blog di Ernesto Belisario [...]

  5. [...] Siti Web: la “legge comunitaria 2008″ introduce nuovi obblighi per le imprese | Diritto 2.0 – Il… a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione; b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio; c) l’eventuale stato di liquidazione della società; d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico. (tags: legge italia imprese) Questo articolo è stato pubblicato in Link. Aggiungi ai preferiti: link permanente. Scrivi un commento o lascia un trackback: Trackback URL. « links for 2009-08-30 [...]

  6. Roberto XSM
    01 set 09
    10:12

    Non è un provvedimento del governo italiano… è una legge comunitaria…

  7. [...] Fonte: Diritto 2.0 [...]

  8. Francesca
    04 set 09
    8:28

    Non è molto chiaro dove devono essere inseriti queste informazioni: è sufficiente metterle nella pagina Contatti del sito web oppure vanno inserite in Homepage insieme alla Partita Iva?

  9. Roberta
    04 set 09
    3:05

    Non ho capito 2 cose importanti: una se deve esser fatto per tutti i domini sia .it che .com, l’altra se è relativo solo ai siti aziendali oppure anche ai siti che gestiscono le aziende. Mi spiego, se un’azienda di capitali ha un dominio, un blog di ricette ad esempio, anche su questi siti devono essere inserite le informazioni relative alle aziende?

  10. [...] io come Ernesto Belisario invito tutti a non sottovalutare queste “regolette” perchè si sa: un giorno si [...]

  11. Stefano
    27 set 09
    11:05

    Ciao e complimenti per il blog!
    Guardate il sito di FIAT per esempio come hanno fatto.

  12. doc
    02 ott 09
    9:36

    non si capisce se riguarda tutte le tipologie di aziende oppure solo quelle enunciate.
    Le Snc, Sas o le ditte individuali sono escluse?
    oppure incluse in alcune parti?
    mi sa meglio metterle.

  13. Fabrizio
    03 nov 09
    9:09

    Non è molto chiaro dove devono essere inseriti queste informazioni: è sufficiente metterle nella pagina Contatti del sito web oppure vanno inserite in Homepage insieme alla Partita Iva?

  14. [...] [Via Diritto 2.0] [...]

  15. Emanuela Vecchio
    10 dic 09
    12:16

    Visto che si parla anche di “corrispondenza” le modifiche – e quindi l’inserimento dei dati – deve essere effettauto anche sulle e-mail?

    Grazie