Archivio marzo 2010

Sul numero di marzo di BlogMagazine è stato pubblicato un mio articolo sul tema dell’eredità digitale; fatemi sapere cosa ne pensate :)

Blogmagazine - Marzo 2010

È agevole constatare come le tecnologie abbiano rivoluzionato le nostre abitudini ed i nostri gesti quotidiani e come sia sempre crescente il numero di soggetti che utilizzano le nuove tecnologie per effettuare operazioni bancarie, prenotare visite mediche, stipulare contratti, intrattenere relazioni personali e commerciali, archiviare le foto della propria famiglia e delle vacanze.
Siamo tutti consapevoli del fatto che, ormai, molti dei nostri averi si sono dematerializzati (basti pensare, appunto, alle foto o alla corrispondenza) e che gran parte di quello che per noi è importante sia on line (dai nostri pensieri alle nostre operazioni bancarie), ma siamo ancora poco coscienti dei problemi che questo può comportare quando non ci saremo più.

Di eredità digitale (digital inheritance) si parla ancora troppo poco in Italia, mentre il problema si è posto da anni in altri Paesi, come gli USA, tecnologicamente più avanzati, dove gli utenti hanno già iniziato a interrogarsi sulla sorte della propria vita digitale.
Quasi tutti, ormai, abbiamo e-mail archiviate sul server del nostro provider, un profilo su Facebook (o su altri social networks), fotografie conservate su un servizio di storage on line, ma anche file, immagini e documenti memorizzati sul nostro notebook, magari protetto da password.

La domanda è semplice, cosa succede ai “nostri bit” quando moriamo?

Come noto, il diritto delle successioni che regola la materia ereditaria riprende gli insegnamenti del diritto romano e (ancora) non si occupa specificamente della nostra eredità digitale; tuttavia tale lacuna non ci impedisce di esaminare alcune questioni giuridiche relative a questo attualissimo tema.

Analogamente a quanto accade nel mondo reale, anche in quello dei bit la soluzione consigliabile è sempre quella di pensarci prima, scegliendo con il testamento quale assetto dare ai propri averi e rapporti digitali. In tal modo, infatti, avremo il pieno controllo delle nostre identità digitali e potremo evitare situazioni spiacevoli.
Ad esempio, se siamo presenti sui social networks potremmo decidere di affidare i nostri profili ad un erede, incaricandolo della gestione; oppure, se desideriamo essere ricordati per una determinata attività (benefica, di impegno sociale o in una specifica branca del sapere), disporremo in modo che i nostri profili e le nostre pagine Web vengano affidate ad una Fondazione che, senza scopo di lucro, provveda ad usare la nostra presenza on line (ed i nostri contatti) per raggiungere determinati obiettivi e preservare i valori che più ci sono stati cari nel corso della nostra vita terrena.
Allo stesso modo disporremo a chi lasciare i dispositivi che contengono i nostri files nonché gli account sui diversi servizi di cloud computing cui siamo iscritti, precisando – se lo vogliamo – l’uso che i nostri eredi potranno fare di quei dati.

Ovviamente, questo implica che non ci sia nulla che abbiamo intenzione di tenere nascosto ai nostri cari; al contrario, se per motivi di opportunità, non vogliamo che alcune informazioni vengano conosciute (ad esempio, un aborto, un matrimonio o un licenziamento) potremo nominare un esecutore testamentario che si occupi di far chiudere i nostri profili sui social networks, o di cancellare le nostre mail e tutti i files che desideriamo non sopravvivano a noi.
Appare di tutta evidenza, quindi, che quella di lasciare disposizioni precise sia la soluzione preferibile, anche per mettere in condizione i nostri eredi di non incontrare grandi difficoltà dopo l’apertura della successione.

Se non decidiamo di lasciare testamento, infatti, la situazione è molto più complessa: in questo caso, bisognerà valutare caso per caso le vicende della nostra eredità digitale. Poco problematica è la sorte di quanto memorizzato su PC, netbook, smartphone e USB pen di nostra proprietà: queste, in difetto di espressa e specifica previsione, diventeranno dei nostri eredi che potranno disporne con tutto quello che in essi è memorizzato, analogamente a quanto accadeva in passato con gli album di foto dei nostri nonni e le scatole con le lettere dei nostri genitori.

Più complessa è la sorte delle mail memorizzate sui server del nostro provider, così come delle nostre pagine sui social networks; in linea di massima, si può affermare che gli eredi subentrano in tutti i rapporti giuridici del defunto. Ma le cose non sono poi così semplici e ciò non per esigenze di privacy (nel momento in cui moriamo non possiamo più invocare alcuna riservatezza), ma per un duplice ordine di motivi.
Innanzitutto la gran parte di questi servizi è fornita da soggetti stranieri, per cui potrebbero porsi questioni complicate (in grado di farci perdere tempo e danaro) in relazione alla legge e alle procedure applicabili; in secondo luogo, bisognerà fare attenzione a quanto prevedono le clausole contrattuali dei singoli accordi che abbiamo sottoscritto con i fornitori dei nostri servizi 2.0.

Facebook, ad esempio, consente agli eredi che ne facciano richiesta la possibilità di conservare la pagina del defunto, trasformandola in una sorta di “mausoleo virtuale” e senza la possibilità di aggiornamenti di stato (il famoso “a cosa stai pensando”).
Per quanto concerne la posta elettronica, invece, se abbiamo una casella di posta elettronica “@gmail” i nostri cari potrebbero accedervi esibendo il nostro certificato di morte e la prova di aver intrattenuto con noi corrispondenza telematica (avete letto bene: se non gli avete scritto almeno una mail, non possono avere alcun dato). Hotmail, invece, lascerà accedere gli eredi alle nostre e-mail richiedendo soltanto il certificato di morte; attenzione però a fare in fretta: gli account vengono disattivati dopo alcuni mesi di inattività. Invece Yahoo! – per contratto – esclude la possibilità che gli eredi possano accedere on line al nostro account; al massimo, se ne faranno richiesta documentata, potrebbero ricevere un CD contenente la nostra corrispondenza telematica.

Se vogliamo evitare rischi e problemi, ma non abbiamo intenzione di fare testamento, possiamo utilizzare uno dei tantissimi servizi on line (Legacy Locker, If I Die, Death Switch) in cui, come se fosse una cassetta di sicurezza, lasciare le nostre password in modo che, al momento del decesso, vengano comunicati via mail alle persone che noi indichiamo.
Una sola cautela: assicuriamoci di scrivere l’indirizzo giusto, un solo errore potrebbe far perdere per sempre tutta la nostra vita digitale o farla finire nelle mani (anzi, nelle mail) sbagliate.

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Da poche ore è iniziata l’ultima settimana della campagna elettorale per le elezioni regionali ed amministrative che si terranno il 28 e 29 marzo 2010; tradizionalmente, si tratta della settimana più intensa (ed aggressiva) in cui si intensificano comizi, telefonate e volantinaggio. Quest’anno, più degli altri, politici e partiti stanno usando il Web ed i social networks, non sempre in modo corretto.
Per questo, con il collega (ed amico) Stefano Laguardia, abbiamo scritto un articolo per provare a delineare le regole applicabili alla propaganda elettorale 2.0. Di seguito riporto il testo, che può essere scaricato in formato .pdf cliccando qui.

* * *
Le regole della propaganda politica on line
Dopo la chiusura delle liste dei candidati alle elezioni regionali ed amministrative 2010, la campagna elettorale è entrata nel vivo: le città, come di consueto, si sono riempite di manifesti di partiti e candidati, radio e televisioni ospitano spot e tribune elettorali. Tuttavia, come ormai accade da qualche anno, la propaganda elettorale non è veicolata soltanto attraverso i mezzi tradizionali, come gli enormi manifesti 6×3, i volantini, i c.d. “santini” ed il porta a porta, ma si assiste ad un uso sempre più massiccio delle nuove tecnologie, che hanno il vantaggio di raggiungere un elevato numero di elettori con costi relativamente bassi.
L’uso di strumenti quali la posta elettronica o i siti web preparati
ad hoc per le competizioni elettorali non rappresentano più una novità e, fin da subito, hanno posto problemi sotto il profilo della compatibilità con le norme giuridiche vigenti, specialmente in materia di privacy; la propaganda politica virtuale, infatti, non è completamente libera ma soggiace alle stesse regole di quella reale.
E non è casuale che, in prossimità di ogni consultazione elettorale, il
Garante per la protezione dei dati personali adotti appositi provvedimenti; l’ultimo è stato pubblicato qualche settimana fa (precisamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2010) e ricalca le regole già previste in un provvedimento generale del 2005 ,ricordando a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (come indirizzo postale, numero di telefono, e-mail).

Innanzitutto, il Garante ricorda come per contattare gli elettori ed inviare loro materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini soltanto i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine ne preveda la conoscibilità). I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori (ivi compresi, ad esempio, indirizzi di posta elettronica).
Al contrario, i dati personali raccolti in quanto necessari nell’esercizio di attività professionali e d’impresa non sono utilizzabili, da momento che la finalità di propaganda non è riconducibile agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; di conseguenza, l’imprenditore o il professionista candidato non potrà utilizzare la propria rubrica clienti o il proprio elenco fornitori per inviare materiale elettorale.
Inoltre, a meno che i dati non siano stati forniti direttamente dall’interessato, è necessario il consenso per gli indirizzi raccolti su Internet o ricavati da
forum e newsgroup: il Garante, infatti, ha già ripetutamente affermato che l’eventuale reperibilità di un indirizzo sul Web non lo rende per ciò stesso disponibile anche per l’invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate.

Election & Facebook...
(Immagine di silenceofthelambert)

La campagna elettorale sui social networks
Negli ultimi anni, però, gli strumenti tecnologici a disposizione di candidati e partiti si sono evoluti, grazie in particolare all’avvento del
Web 2.0 e dei social networks. Sono sempre di più coloro che, capendo l’efficacia di social media quali Facebook, Twitter o Friendfeed, hanno iniziato a farne uso come vero e proprio veicolo di propaganda elettorale.
E così non accade raramente che, in questi periodi di fermento dettato dall’approssimarsi delle elezioni, si ricevano inaspettate richieste di amicizia, la propria bacheca venga riempita da messaggi di propaganda o si venga “taggati” in una nota o in una foto di qualche candidato.
C’è da chiedersi, però, fino a che punto questi comportamenti possano essere considerati compatibili con le norme vigenti; infatti, non di rado il modo di usare i social networks da parte dei candidati diventa eccessivamente invasivo, al pari della posta elettronica indesiderata.
Esistono limiti all’uso di questi strumenti? E’ lecito taggare gli amici-elettori in un manifesto elettorale? A queste e ad altre simili domande ci si sarebbe aspettati di trovare risposta nell’ultimo provvedimento del Garante Privacy, ma – al contrario – nel documento innanzi citato non c’è riferimento specifico all’uso degli strumenti del Web 2.0 (il provvedimento generale richiamato, infatti, risale al 2005).
Tuttavia, attraverso la lettura del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e dei principi fin qui enucleati dall’Autorità Garante, è possibile provare a tracciare alcune indicazioni per l’uso dei
social networks a fini di propaganda elettorale in modo da evitare contestazioni, contenzioso e responsabilità.

Il candidato vuole diventare mio amico
Se un partito politico, un comitato elettorale o un candidato decide di seguirci o richiedere la nostra amicizia su un
social network in piena campagna elettorale è altamente probabile che voglia inviarci messaggi di propaganda politica. Per evitare questo inconveniente, assume molta importanza la c.d. “autotutela”, vale a dire la gestione attenta e consapevole che ogni utente deve curare per i propri dati personali. Ciò significa, innanzitutto, evitare – se lo vogliamo – che i nostri profili vengano indicizzati dai motori di ricerca.
Tuttavia, se un candidato riesce a trovarci, la mera richiesta di amicizia non può considerarsi illecita. Una volta diventati amici, il candidato non potrà legittimamente utilizzare senza consenso i dati pubblicati sui profili dei suoi amici-elettori (come numeri di telefono ed indirizzi di posta elettronica).

Se mi tagghi non vale
Uno strumento veloce di propaganda elettorale, tanto in voga quanto invasivo, consiste nel “taggare” i propri amici (cioè segnalare la loro presenza) in fotografie o note pubblicate sul profilo del candidato.
Anche qui la domanda fondamentale da porsi è se il candidato possa liberamente taggare gli amici senza il loro previo consenso in note o foto a contenuto propagandistico che nessun legame hanno con i soggetti taggati (ad esempio, il simbolo del partito o l’immagine di un manifesto).
Sotto questo profilo, può essere utile rammentare che lo stesso Garante, quando recentemente
ha indicato le cautele da adottare sui social networks, ha già affermato che bisogna evitare di inserire immagini in cui compaiano anche altre persone che non hanno prestato il consenso alla pubblicazione.
Tale cautela deve essere seguita con ancor più scrupolo con riferimento ai “tag elettorali” dal momento che sono idonei a rivelare le opinioni politiche e l’adesione a partiti e organizzazioni politiche, che costituiscono dati sensibili ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). Di conseguenza, in assenza di un preventivo consenso, il tag su note o immagini elettorali può essere considerato illecito e lesivo della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

Il candidato mi scrive
Un altro modo di utilizzare i
social networks a fini di propaganda è rappresentato dall’invio di messaggi da parte del politico ai propri contatti; ciò può avvenire sia in privato, con la trasmissione di comunicazioni dirette (cc.dd. “DM”), sia attraverso la pubblicazione di messaggi sulla bacheca dei propri contatti.
Se tale attività sia legittima o meno è quesito alquanto complesso, la cui risoluzione passa per la corretta definizione del concetto di amicizia sui
social networks.
Infatti, se pensiamo che accettare una richiesta di amicizia implichi il consenso a ricevere ogni genere di messaggi (anche di pubblicità e propaganda) dal nuovo contatto, bisognerà considerare legittima l’attività del candidato.
In caso contrario – ed è questa l’opinione di chi scrive – applicando in via analogica i precetti già indicati dal Garante, i messaggi di propaganda politica non sollecitati potranno essere inviati in DM e bacheche solo previo consenso da parte dei propri contatti.

Ernesto Belisario
Stefano Laguardia

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Un mese fa mi sono occupato di Normattiva.it, il portale statale realizzato dal Poligrafico dello Stato per ospitare la banca dati gratuita di tutte le leggi vigenti. In particolare, segnalai la pagina di avviso legale che, come sostenuto anche dall’amico Guido Scorza (qui e qui), può essere presa come simbolo delle vicende della (mancata) innovazione nel nostro Paese.

All’epoca il portale era on line da qualche giorno (in beta) e sarebbe dovuto diventare operativo dal mese di marzo 2010. Nel corso degli ultimi giorni sono tornato spesso sul sito www.normattiva.it, ma ogni volta che ho provato ad effettuare la ricerca mi è comparsa sempre questa schermata, che indica come – contrariamente a quanto scritto sulla home page del sito – l’accesso non sia ancora possibile per tutti i cittadini.

Normattiva.it - marzo 2010

“Un ritardo di qualche giorno”, “marzo non è ancora finito” potrebbe dire qualcuno. A mio avviso, invece, la vicenda è particolarmente grave per un duplice ordine di ragioni.
Il primo è che in Italia viviamo di perenni progetti-pilota che non entrano mai a regime, di lunghissimi tempi per digitalizzare pochi atti e semplici procedimenti. Un esempio per tutti: negli USA la ormai famosa direttiva dell’Amministrazione Obama sull’Open Government prevedeva che le Amministrazioni rendessero accessibili on line tutti i propri dati nel termine di 45 giorni (si, avete letto bene: solo 45 giorni); nel nostro Paese – in un tempo ben maggiore – lo Stato centrale non è riuscito a rendere accessibile a tutti la banca dati delle norme vigenti.

E comunque, nel momento in cui l’Amministrazione non riuscisse a rispettare i tempi che aveva reso noti (marzo 2010), perché non comunicare sullo stesso sito le ragioni del ritardo e la data in cui tutto sarà on line? La sensazione, che si ha molte volte nell’e-gov italiano, è che l’utente venga trattato non come cittadino che ha diritto ad avere un determinato servizio in tempi certi, ma come un “suddito digitale” che deve accontentarsi di quello che l’Ente – nella sua magnanimità – avrà la bontà di rendere disponibile, senza dover rendere conto (nè tantomeno rispondere) di inconvenienti e ritardi.

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Su Nova24 di giovedì 3 marzo 2010 è stato pubblicato un interessante approfondimento di Alessandro Longo sullo stato dell’arte del processo telematico nel nostro Paese dal quale emerge, grazie a dati e pareri (tra cui quello di chi scrive), il fallimento delle politiche fin qui poste in essere.

Di processo telematico si parla da anni in incontri, conferenze stampa e – persino – in provvedimenti normativi (il regolamento sul Processo Civile Telematico fu emanato con il D.P.R. n. 123 del lontano 13 febbraio 2001) ma, a dispetto dei roboanti annunci (e dei cospicui investimenti), il nostro sistema-giustizia è ancora saldamente legato al cartaceo.
Come spesso accade in Italia il problema non è fare le leggi, ma farle applicare; per non parlare del fatto che mancano seri meccanismi di monitoraggio dell’efficacia delle politiche perseguite.
Troppo grande, forse, lo iato tra la realtà  di “anarchia organizzata“ degli Uffici e i favolosi obiettivi di una giustizia dematerializzata. Con l’ovvia conseguenza che, in considerazione del rapido evolversi delle tecnologie, le norme diventano obsolete senza essere mai state davvero applicate.
Su tutto il territorio nazionale, quindi, il processo telematico è una chimera. Discorso a parte merita il foro di Milano dove già da tempo sono divenute telematiche parte delle notifiche e alcuni procedimenti (in particolare quelli per ingiunzione); per quanto il risultato di queste sperimentazioni possa essere positivo, nel 2010 le sedi-campione e i progetti-pilota non possono certamente bastare.
In questo momento l’unica cosa che funziona davvero è il c.d. PolisWeb cioè un sistema che consente all’avvocato di consultare, previa autenticazione, lo stato dei procedimenti in cui è parte dinanzi a tutti i Tribunali, le Corti di Appello e la Corte di Cassazione.
Comodo, si, ma – ad oggi – non esiste ancora il fascicolo telematico, né è possibile notificare atti e provvedimenti a mezzo posta elettronica (né certificata, né semplice).
Le cose dovrebbero cambiare dopo la conversione in legge del Decreto Legge n. 193/2009 (avvenuta con la Legge n. 24/2010) ma, come la storia recente ci insegna, il rischio è che, anche questa volta, l’innovazione rimanga sulla carta.

E comunque, anche se venissero completamente attuate, le regole del 2001 non potrebbero mai consentire di sfruttare appieno le tecnologie del 2010. Sarebbe opportuno, quindi, azzerare tutto e  pensare ad un processo davvero digitale.

Dieci anni fa l’idea del processo digitale era probabilmente risibile. Ora, se le nuove riforme entreranno davvero a regime, tutti gli atti potranno essere notificati e depositati attraverso l’uso di un browser e della posta elettronica (certificata). E poi, le riforme al codice di procedura civile hanno già introdotto la possibilità di utilizzare la testimonianza scritta; perché non prevedere la possibilità per avvocati e testi di comparire davanti al giudice in modalità digitale (ad esempio in videoconferenza tramite skype)?

L’idea non è del tutto assurda e consentirebbe notevoli risparmi di denaro. Gli avvocati non avrebbero bisogno di spostarsi da e verso i Tribunali, risparmiando tempo e soldi (e ciò farebbe risparmiare anche i clienti) e riducendo le emissioni di gas serra. I giudici potrebbero tenere le udienze dai loro Uffici, con l’ovvia riduzione di spese dell’Amministrazione (personale, sicurezza, bollette); il risparmio dei costi del sistema potrebbe portare ad una riduzione del  contributo unificato (la tassa che il cittadino paga sulla giustizia) e, quindi, consentire a più persone l’accesso al sistema giudiziario.

Mi rendo perfettamente conto che questo condurrebbe ad un ripensamento dell’intera attività processuale (e forense) e porrebbe alcune criticità. Bisognerebbe, ad esempio,  pensare a strumenti per garantire ancora la pubblicità delle udienze (ad esempio creando delle stanze reali e virtuali in cui gli interessati possano scegliere di assistere all’udienza che vogliono); per non parlare del fatto che, per un avvocato, parlare davanti ad una webcam non è la stessa cosa che parlare in un’aula in cui ci sono Magistrato, controparti e pubblico. I vantaggi che deriverebbero sono indubbi e vale quindi la pena di affrontare i problemi; credo sia il momento di cominciare a cambiare.

Che ne dite: chiedo troppo? Le automobili volanti arriveranno prima del processo digitale?

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Ieri sul sito di ForumPA è stata pubblicata una mia intervista sul tema della possibilità di attuare anche in Italia la dottrina dell’Open Government (qui sotto embeddo un estratto, mentre l’intervista completa potete leggerla qui).

Da qualche tempo, infatti, si guarda con ammirazione (e un po’ di invidia) alle realtà in cui questo modello è stato già applicato (non solo Stati Uniti ma anche UK, Finlandia e Nuova Zelanda); indubbi i vantaggi che l’intero sistema-Paese ne avrebbe in termini di trasparenza, efficacia dell’azione amministrativa, riduzione dei costi e impulso al sistema economico-imprenditoriale (proprio ieri ne ha scritto anche Gigi Cogo in un bel post).

Ho provato ad individuare alcuni degli ostacoli che separano l’Italia dal modello americano nel passaggio dalla Closed Administration all’Open Government; possiamo distinguerli in due tipi: organizzativo e normativo.
Organizzativo perché le Amministrazioni, tranne rare e lodevoli eccezioni, non hanno consapevolezza del proprio patrimonio informativo e, prima di ogni altra cosa, dovrebbero impegnarsi in un vero e proprio censimento e digitalizzazione dell’esistente (ho detto la mia in modo più approfondito qui). In secondo luogo, le norme vigenti in materia di trasparenza, privacy e digitalizzazione non sembrano adeguate a sostenere questo sforzo, come ho detto nell’approfondimento pubblicato su Forumpa.
Tuttavia, la strada – per quanto tortuosa e sconnessa – può essere percorsa seguendo una duplice linea di azione: le singole Amministrazioni virtuose possono fin da ora iniziare a pubblicare il proprio patrimonio informativo (on line e in formato aperto), lo Stato e le Regioni devono modificare delle norme vigenti in modo da facilitare loro il compito e, più in generale, imporre a tutti gli Enti il modello dell’Open Government (sfruttando, ad esempio, il decreto di modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale che sarà emanato nelle prossime settimane).

Ne parleremo sicuramente a Roma, nel secondo Barcamp InnovatoriPA che si terrà il 18 maggio 2010 presso la Fiera di Roma nell’ambito di ForumPA; spero di incontrarvi in tanti.

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Ci sono voluti quasi tre mesi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.

Come molti di voi ricorderanno, alla fine del mese di novembre 2009, Roberta Milano segnalò la notizia che l’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo vietava i link al proprio sito, se non preventivamente autorizzati.
La segnalazione fece ben presto il giro della Rete e venne ripresa da molti blog, questo compreso. Il divieto di link, infatti, non solo era irragionevole ed illogico, ma contrario alle norme vigenti.

Tuttavia, non mi limitai a scriverci un post, ma da cittadino segnalai questa ed altre clausole dei termini d’uso del sito ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per le accessibilità dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, con piacere vi comunico che – a seguito di quella segnalazione – l’ENIT ha cambiato le condizioni d’uso del sito, eliminando il divieto di link e recependo le altre indicazioni (in particolare quella relativa all’abrogazione della Legge n. 675/1996).

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I nuovi termini d’uso del sito ENIT

Sia chiaro: non ho mai pensato che l’ENIT avrebbe adito le vie legali per un link non autorizzato, ma ritengo si tratti di un bel segnale.
Significa che Accessibile funziona e che, quindi, abbiamo uno strumento che possiamo usare per essere davvero cittadini (e non sudditi) digitali.
Finora, infatti, le Amministrazioni non hanno spontaneamente adempiuto a tutti gli obblighi imposti dal Codice dell’Amministrazione Digitale; sicuramente colpa di uffici disorganizzati e della mancanza di sanzioni per gli Enti che non provvedano, ma anche di cittadini non consapevoli dei propri diritti e che, quindi, non si attivano per farli rispettare.

La buona notizia è questa: sarà lunga e tortuosa, ma – proprio grazie alle leggi – l’Amministrazione Digitale possiamo contribuire a costruirla anche noi, cittadini digitali. Basta pretendere che ci vengano riconosciuti i nostri diritti.

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Come dimostrano le cronache di queste ultime settimane, i profili giuridici legati al Web sono ancora di grande attualità. La sempre maggiore diffusione delle tecnologie info-telematiche pone, infatti, importanti criticità  in merito all’idoneità delle norme vigenti ma anche in ordine all’adeguatezza delle soluzioni all’esame del legislatore e all’impatto di alcune eclatanti decisioni giurisprudenziali.
Cade quindi in questo contesto la Conferenza annuale del Circolo dei Giuristi Telematici che si terrà  a Roma il 26 marzo 2010, ore 15, presso l’Auditorium della Casa di Previdenza Forense “Riccardo Scocozza.
L’iniziativa si pone come luogo di riflessione ed approfondimento su alcune delle questioni più delicate sul diritto dell’informatica: copyright, amministrazione digitale, posta elettronica certificata, responsabilità  degli intermediari.

Leggendo il programma definitivo della conferenza (disponibile qui) troverete alcuni tra i più importanti studiosi di informatica giuridica e diritto dell’informatica (Guido Scorza, Carmelo Giurdanella, Francesco Paolo Micozzi, Elio Guarnaccia, Marco Scialdone).
Con grandissimo piacere ci sarò anch’io per parlare, ancora una volta, di Posta Elettronica Certificata alla luce della modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale e del Codice di Procedura Civile.
La partecipazione è gratuita e conferisce crediti per la formazione forense, quindi è consigliabile iscriversi sul sito per esere sicuri di poter entrare.

Spero di incontrarvi in tanti :-)

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L’11 e 12 giugno 2010 si terrà a Cagliari la quarta Conferenza Italiana sul Software Libero (ConfSL2010), per fare il punto sullo stato dell’arte del Software Libero in Italia. Questo appuntamento è il luogo d’incontro di quanti in Italia sono attivi nella ricerca, nello sviluppo, nella promozione e nella diffusione del Software Libero.
Tanti, e tutti interessanti, gli aspetti che saranno trattati: economici, giuridici, tecnici, etici, sociali e filosofici.

Durante la Conferenza sono previste sessioni tematiche ed eventi paralleli a carattere sia accademico che divulgativo, che coinvolgeranno imprese, enti pubblici, università ed enti di ricerca, sviluppatori, ricercatori, cittadini, operatori del settore ed appassionati, per conoscersi e avviare collaborazioni e progetti. In questa edizione (in cui ho l’onore di far parte del Comitato Scientifico della Conferenza) saranno presenti numerosi spazi di dibattito e coinvolgimento dei partecipanti.

Qui di seguito riporto la Call for Papers: invito tutti gli interessati ad inviare i contributi entro la scadenza del 18 aprile 2010.

Ci vediamo a Cagliari :-)

IV CONFERENZA ITALIANA SUL SOFTWARE LIBERO – Call for Papers

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.