Archivio giugno 2010

Tra pochi giorni, il 28 e 29 giugno 2010, si terrà a Firenze l’iniziativa ToscanaLab2010, evento verticale dedicato al Web, ai social media e al mondo della comunicazione digitale organizzato dalla Fondazione Sistema Toscana.

Il tema di questa seconda edizione è “Internet Better Life“(qui il programma dettagliato del 28 e qui quello del 29) e sarà occasione riflessione e confronto su

come internet e il web 2.0 contribuiscono a migliorare la vita degli individui, veicolando in modo diverso e più ricco la conoscenza, modificando le relazioni tra le persone e trasformando di fatto l’azione sociale, con un approccio allargato e partecipativo.

Con grande piacere, parteciperò anch’io all’evento con un intervento dal titolo “Open Government: miti, realtà e speranze“, nell’ambito del workshopInternet Better Society” che si terrà nella mattinata del 29 e in cui si parlerà di come Internet sta cambiando il modo di fare politica, amministrazione e giornalismo; all’incontro, moderato da Antonio Sofi, parteciperanno anche Sergio Maistrello, Livia Iacolare, Dino Amenduni e Antonella Napolitano.

Spero di incontrarvi in tanti :-)

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Nel corso degli ultimi tempi mi viene chiesto sempre più spesso di parlare (e scrivere) dell’uso del Web 2.0 e dei social networks nella professione forense; si tratta di un argomento che già ho trattato su questo blog, in alcuni convegni e che ho tentato di affrontare nell’ambito di un’indagine svolta dall’Osservatorio Permanente Giovani Avvocati costituito presso il Consiglio Nazionale Forense, che avrò il piacere di presentare il prossimo 9 luglio, a Bari, nell’ambito di LexExpo 2010.

Tra tutti i social networks a cui sono iscritto, quello più utile professionalmente è sicuramente LinkedIn e, quindi, con piacere ho accettato di raccontare la mia esperienza (alcuni stralci sono stati pubblicati da ItaliaOggi del 25 giugno 2010 in un articolo che riporto qui sotto).

Intervista Italia Oggi del 24 giugno 2010

In particolare, mi è stato chiesto di dare alcuni suggerimenti per tutti i colleghi che volessero utilizzare proficuamente questo strumento nella propria attività; ecco i miei “cinque comandamenti”:

1. Compilate il vostro profilo in almeno due lingue … e tenetelo aggiornato!
2. Invitate tutti i vostri contatti a fare parte del vostro network, ma personalizzate gli inviti, ricordando alle persone a cui scrivete in che occasione vi siete conosciuti;
3. Iscrivetevi ai gruppi e partecipate alle discussioni, così avrete modo di dimostrare davvero la vostra competenza ai potenziali clienti;
4. Fate attenzione alla riservatezza vostra e dei vostri clienti, non divulgate informazioni che devono rimanere segrete;
5. Usate LinkedIn per il vostro business, ma facendo attenzione a rispettare sempre le norme deontologiche.

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Dopo il PEC-DAY, la Posta Elettronica Certificata è diventata ancora di più “croce e delizia” per Amministrazioni, professionisti, imprese e semplici cittadini. L’uso della Posta Certificata non solo è obbligatorio per tutti gli Enti che, quindi, devono organizzarsi al fine di evitare responsabilità, sanzioni e contenzioso; utilizzare la PEC significa, inoltre, introdurla all’interno dei procedimenti amministrativi, valutandone le implicazioni tecniche, organizzative e giuridiche in modo da evitare eventuali illegittimità dell’azione amministrativa.

Di questo parlerò lunedì 21 giugno 2010 a Foggia nell’ambito dell’interessante giornata di studio dedicata a “La Posta Elettronica Certificata – le opportunità per le Pubbliche Amministrazioni e le professioni” organizzata dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Capitanata “Francesco Marcone”, che si terrà nell’Aula Consiliare della Provincia in Via Paolo Telesforo n. 25.

Qui sotto embeddo il programma; se siete a Foggia e i temi vi interessano, non mancate! :)

Posta elettronica certificata: Le opportunità per la Pubblica Amministrazione e le libere professioni

Negli ultimi mesi mi sono occupato più volte dell’iter di revisione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) avviato dal Governo il 19 febbraio 2010 che , nelle prossime settimane, porterà alla modifica del D. Lgs. n. 82/2005.

In rete sono già reperibili moti dei miei interventi (qui un mio articolo per il Corriere delle Comunicazioni, qui un mio contributo sulla Guida agli Enti Locali del Sole24Ore e qui una intervista che mi ha fatto l’amico Domenico Pennone sempre per lo stesso periodico; con l’Istituto delle Politiche dell’Innovazione e UnaRete abbiamo anche realizzato un paper che e-Gov sta pubblicando a puntate), ma ritengo giusto cristallizzare in un post su questo blog le riflessioni maturate negli ultimi mesi.

La modifica del CAD è, indubbiamente, un evento positivo, un passaggio di decisiva importanza per l’innovazione del settore pubblico, cui Amministrazioni, professionisti e cittadini dovrebbero guardare con grande attenzione. Il Codice avrebbe dovuto essere la “magna charta” dell’e-government italiano, una pietra miliare, una rivoluzione copernicana; invece è stato sostanzialmente disapplicato, diventando una delle normative meno conosciute e rispettate dell’intero ordinamento giuridico italiano. A ciò si aggiunga la rapidissima evoluzione delle tecnologie che ha determinato che le nuove norme diventassero obsolete senza essere state davvero applicate; per questo il Governo ha deciso di intervenire: il processo di informatizzazione del settore pubblico, che ha vissuto una fase di stallo, riparte doverosamente dal CAD e dalla sua rivitalizzazione.

Ebbene, non v’è dubbio che una riforma sia assolutamente necessaria e che le finalità del Governo siano condivisibili: non è casuale, infatti, che l’Italia occupi sempre gli ultimi posti delle classifiche in tema di e-government.
Secondo l’ultima indagine del World Economic Forum contenuta nell’annuale Rapporto sull’andamento dell’IT (disponibile on line all’indirizzo: http://www.weforum.org/documents/GITR10/index.html) il nostro Paese è molto indietro nella classifica generale (un 48° posto su 133 molto poco onorevole, se solo si ha riguardo che l’Italia è una delle otto maggiori economie del Mondo) e non si tratta di un caso episodico; anzi, nel corso degli ultimi anni il trend del nostro Paese è decisamente negativo (ben 6 posizioni perse in soli due anni). Se poi si leggono i dati specifici che riguardano la Pubblica Amministrazione, si comprende come una delle maggiori cause dell’arretratezza italiana sia proprio da andare a ricercare nel settore pubblico (120° posto per l’efficacia complessiva delle politiche pubbliche e 87° posto per l’utilizzo delle tecnologie nell’Amministrazione).
Qualche lettore potrebbe chiedersi cosa c’entrano le norme; ebbene, in una PA fortemente burocratizzata come la nostra, la qualità e l’obsolescenza del quadro normativo non è estranea a questa situazione (per la cronaca, il nostro sistema giuridico si piazza all’84° posto e l’efficacia del nostro framework legale al 116°).
Tra le norme che non hanno funzionato, possiamo dirlo, c’è sicuramente il Codice dell’Amministrazione Digitale e il merito del Ministro Brunetta è sicuramente quello di averlo notato e di voler porre rimedio a questa situazione.

Seduto su una panchina
(foto di silvestrodam)

Tuttavia, le soluzioni contenute nello schema di decreto approvato dal Governo sembrano ancora troppo timide ed è auspicabile che, prima della sua definitiva approvazione, il provvedimento venga arricchito e perfezionato.
Ci sono degli aspetti di metodo e di merito su cui ritengo utile una riflessione.
In primo luogo, va osservato che – nonostante qualche caso sporadico – il dibattito sulla riforma del CAD stia facendo fatica a decollare o, meglio, ad uscire dalla cerchia dei soliti “addetti ai lavori”. Si tratta di un aspetto forse sottovalutato: il Codice dell’Amministrazione Digitale non è un corpus normativo che riguarda solo le Pubbliche Amministrazioni; al contrario, una delle sue principali innovazioni fu proprio quella di introdurre una serie di numerosi (e penetranti) diritti digitali per cittadini e imprese (come il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con gli Uffici Pubblici). Eppure, cittadini e le imprese non hanno avuto contezza dei loro nuovi diritti e, quindi, non si sono attivati per farli rispettare. Basti pensare che, a quattro anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 82/2005, non c’è ancora giurisprudenza rilevante sul Codice; in un Paese dal tasso di litigiosità elevatissimo, è un dato che deve far riflettere su come poco o nulla sia stato fatto per informare gli utenti di quanto previsto dalle norme in materia di informatizzazione dell’Amministrazione.
Sarebbe sicuramente auspicabile aprire l’iter della modifica del CAD (e i suoi contenuti) a tutti i cittadini, inaugurando la prima vera consultazione pubblica digitale; d’altronde è stato proprio il CAD ad affermare (art. 9) che “lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi”; quale migliore occasione di applicare questa norma?

Nel merito, la riforma, sembra, sfruttare solo in parte l’ampia delega concessa dal Parlamento con l’art. 33 della Legge n. 69/2009 e, così, le modifiche si limitano a rivitalizzare le disposizioni del 2005, senza introdurre evidenti innovazioni e porre nuovi urgenti traguardi come, ad esempio, quello di attuare anche in Italia i principi dell’Open Government o un più penetrante ricorso a strumenti di democrazia elettronica, per coinvolgere i cittadini nel processo decisionale.
Al contrario, troppe disposizioni sono dedicate alla firma digitale e al documento informatico; l’obiettivo di semplificare il quadro legislativo in materia non sembra raggiunto. Le norme sono ancora confuse, complesse e – anche grazie al rinvio ad ulteriori regole tecniche da adottare in futuro – potrebbero rappresentare un ostacolo, e non uno stimolo, alla digitalizzazione del settore pubblico.
E poi l’eccessiva enfasi posta su questi strumenti rischia di essere fuorviante: per quanto importante sia, la revisione del CAD non può esaurirsi nella disciplina della firma digitale; le “euforie tecnicistiche”, finora, non ci hanno portato lontano.

Per questo motivo non credo si possa ancora parlare di “riforma” o di “nuovo CAD”; un nuovo Codice, traendo insegnamento da quello che non ha funzionato nell’originaria formulazione, dovrebbe risolvere un tema cruciale: la gran parte delle Amministrazioni non fornisce servizi on line ai propri utenti, senza alcuna conseguenza, mentre le poche eccellenze non vengono adeguatamente valorizzate. Manca poi una prospettiva ampia che renda il Codice un testo adeguato non solo per le sfide attuali, ma anche per quelle del prossimo futuro (basti pensare all’internet of things) e che istituisca presìdi di tutela per gli innovatori.
Non bisogna infatti sottovalutare che spesso, gli innovatori nella Pubblica Amministrazione devono confrontarsi con una serie di resistenze interne, e non di rado si è assistito a contestazioni disciplinari per pubblici dipendenti la cui unica colpa era quella di interpretare le norme in senso evolutivo; per questo motivo, incentivare l’innovazione dovrebbe significare anche garantire che gli innovatori non vengano isolati ed emarginati, ma al contrario valorizzati.

Da ultimo, bisognerebbe fare in modo che i tempi per l’attuazione delle riforme fossero ancora più brevi. Negli USA, Obama ha previsto che gli Enti mettessero on line tutti i propri dati nel termine di 45 giorni mentre in Italia si prevede che per la predisposizione di un piano di disaster recovery ci vogliano 15 mesi: se è troppo lenta non è vera innovazione.

Per questo credo che sia opportuno spostare più in alto l’asticella degli obiettivi da raggiungere con il decreto delegato; la vera sfida è quella di rendere la modifica del CAD una vera riforma, per evitare che l’Amministrazione Digitale diventi il Godot di beckettiana memoria e che noi, tra qualche tempo, ci ritroviamo desolati ad affermare “non accade nulla, nessuno arriva, nessuno se ne va, è terribile!

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Sono finite da qualche ora le celebrazioni della Festa della Repubblica, commemorazione del referendum istituzionale tenutosi il 2 e 3 giugno 1946, a seguito del quale l’Italia diventò una Repubblica. La data è importante anche per un altro motivo: negli stessi giorni gli Italiani eleggevano i componenti dell’Assemblea Costituente che avrebbero poi scritto la nostra Carta Fondamentale, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

De Nicola promulga la Costituzione della Repubblica Italiana

Nel suo tradizionale messaggio, il Capo dello Stato, On. Giorgio Napolitano – oltre a richiamare i valori che sono alla base della nostra Repubblica – ha rivolto a tutti un appello affinché l’Italia “si rinnovi” e “diventi più moderna“. Non è un mistero: l’arretratezza (anche tecnologica) del nostro Paese è un problema di cui molto si dibatte (purtroppo spesso soltanto tra addetti ai lavori), tentando di individuare possibili soluzioni che possano consentirci di trarre dall’uso delle nuove tecnologie i massimi benefici possibili in termini di sviluppo, diffusione della conoscenza, trasparenza ed efficienza del settore pubblico.

In questi ultimi giorni si è molto discusso in Rete della proposta avanzata da Riccardo Luna, direttore di Wired, di “portare Internet dentro la Costituzione“; l’iniziativa ha suscitato molte ed autorevoli reazioni e perplessità .

Pur non avendo sentito Riccardo e non conoscendo i termini della sua proposta, sento di intervenire in questo dibattito, in quanto da anni ritengo che quella di aggiornare la Carta Costituzionale alle modificazioni e alle esigenze determinate dalle nuove tecnologie non sia affatto un’idea peregrina.
Certo, bisogna valutare con grandissima attenzione come ammodernare i vecchi principi (specialmente in materia di manifestazione del pensiero e fruizione del patrimonio informativo e culturale) e, magari, aggiungerne di nuovi (penso, ad esempio, all’accesso alla rete come diritto fondamentale) per evitare di incorrere nei rischi di una eccessiva regolamentazione (quello che qualcuno definisce “determinismo guiridico“) o di modifiche destinate ad essere superate nel giro di pochi anni.

Ritengo, però, che ci siano tutti i presupposti per procedere ad una revisione costituzionale in tal senso, per almeno un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto la Costituzione, al pari di tutte le altre norme giuridiche, è soggetta ad una fisiologica obsolescenza. ”Ubi societas, ibi ius“, dicevano i latini: dove esiste una società umana, là esiste la legge; ma la società, in oltre sessant’anni è cambiata notevolmente, e non si può negare che l’avvento delle nuove tecnologie info-telematiche abbia determinato trasformazioni che non hanno eguali nella storia recente.

Naturalmente, le modifiche di cui si parla dovrebbero riguardare la Parte Prima della nostra Costituzione, quella che contiene i principi fondamentali e l’enunciazione dei diritti civili, politici e sociali. Spesso la Parte Prima è stata ritenuta immodificabile e trattata come fosse un “feticcio”; onestamente non comprendo i motivi di un tale approccio. Lo stesso costituente non ha inteso blindare tale parte della Carta, non sottraendola – quindi – a modifiche (l’art. 139 Cost. prevede, infatti, che solo “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale“).
Gli interventi da proporre, a mio avviso, dovrebbero andare nel senso di aggiornare la Costituzione alle nuove conquiste (come studiosi ed economisti ben più illustri di me hanno già sostenuto con riferimento ad altri settori), migliorando ed accrescendo il novero e la qualità delle tutele costituzionali.

E poi, un intervento di rango costituzionale sarebbe più che auspicabile alla luce della storia recente, contraddistinta da un vero e proprio “oscurantismo tecnologico” che ha segnato le ultime legislature (senza distinzione alcuna tra i diversi schieramenti politici).
La copertura costituzionale su temi come l’accesso alla Rete e la libertà di manifestazione del pensiero, ad esempio, potrebbe accelerare alcuni processi (come la diffusione della banda larga) ed evitarne altri (penso a tutti i cc.dd. provvedimenti “ammazza-blog“, come il DDL Alfano sull’obbligo di rettifica).

I tempi sono maturi per discutere di progetti concreti da portare, poi, all’attenzione dell’opinione pubblica per passare dalle proposte alle azioni.
E’ qui, a mio avviso, sui contenuti che si dovrà misurare la cifra di un vero slancio riformista che metta, finalmente, al centro la Rete e l’innovazione.

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Mentre in tutto il mondo si parla di “Open Data“, e cioè di rendere disponibili on line- gratuitamente e senza restrizione alcuna – tutti i dati pubblici, qualche giorno fa facevo notare come nel nostro Paese si fatichi ad utilizzare il Web come strumento di trasparenza e citavo come esempio il caso della c.d. “manovra economica”.

Mi chiedevo in particolare perchè, nel 2010, il testo dei provvedimenti normativi non possa essere liberamente consultabile da tutti sui siti istutuzionali, ma sia necessario attendere le tradizionali forme di pubblicazione, proprie di quella che il Prof. Renato Borruso ha definito la “civiltà del borgo“.

Finamente, soltanto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta ieri), il testo del provvedimento è stato reso disponibile sul sito governo.it in formato “.pdf”.

La scelta è stata quella di inserire un file molto pesante: ben 14,4 MB (fantastica l’ironica osservazione dell’amico Mario Sabatino che ha calcolato un rapporto 1,72 miliardi/MB).

Come era prevedibile, ci sono stati molti accessi e – viste le dimensioni del file – in tanti non sono riusciti a leggere il testo del decreto.

Le richieste devono essere state talmente tante che sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è apparso questo messaggio:

Ci scusiamo con i nostri lettori che oggi non hanno potuto scaricare il testo della manovra finanziaria a causa degli straordinari accessi alla rete internet.
Al più presto sarà disponibile una nuova versione del testo, con tutti i requisiti di accessibilità.

Il file è troppo "pesante"

Naturalmente, plaudo alla scelta di pubblicare il provvedimento sul sito istituzionale (mi auguro che avvenga anche per tutti gli atti futuri) e al riconoscimento dell’errore fatto in relazione alle modalità di pubblicazione (che non rispettano le norme in materia di siti Web delle Pubbliche Amministrazioni).

Tuttavia ci tengo a far notare che gli accessi non sono affatto “straordinari“: moltissimi italiani sono sul Web e lo usano per reperire informazioni; questo significa che più i siti istituzionali sono ricchi di dati e di servizi e più saranno frequentati.

Alla faccia di chi crede che non siamo un Paese pronto per l’Open Government.

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La primavera inoltrata, si sa, è stagione di convegni e seminari; nei prossimi giorni saranno tanti gli appuntamenti in giro per l’Italia in cui parlare delle tematiche care ai lettori di questo blog.

Il 4 giugno parteciperò ad un interessante Convegno su “Il Processo Telematico: nuovi scenari” organizzato da Giuffrè Formazione e dall’Ordine degli Avvocati di Messina che si terrà a Messina, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna della Corte d’Appello (qui è possibile scaricare la brochure e consultare il programma dell’evento che dà diritto a 3 crediti formativi di deontologia forense) per capire come è cambiata – e come ancora deve cambiare – la giustizia grazie all’introduzione delle nuove tecnologie.

Se siete a Messina e i temi vi interessano, non mancate! :)

IL PROCESSO TELEMATICO: NUOVI SCENARI

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.