Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto della Posta Elettronica Certificata (PEC), tecnologia che – nelle intenzioni del legislatore – dovrebbe diventare lo strumento preferenziale di comunicazione tra cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni.
La scelta di ricorrere alla PEC non mi convinceva (e, onestamente, continua a non convincermi); tuttavia, credo che la Posta Certificata possa essere uno strumento idoneo a semplificare i rapporti, a smaterializzare l’attività amministrativa, a rendere gli uffici pubblici più efficienti e trasparenti, a migliorare la qualità della vita degli utenti.
Ciononostante, ad oggi, sono molte le Amministrazioni che non hanno attivato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (una lista di Enti “fuorilegge” è stata diffusa dallo stesso Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione) e quelle che pure formalmente lo hanno attivato spesso non lo rendono conoscibile ai cittadini, oppure non lo usano.
Embematico, sotto questo aspetto, il video che embeddo qui sotto in cui, un funzionario (interpellato in merito alla possibilità di comunicare via PEC con l’Amministrazione) risponde che l’Ente ha una casella PEC ma che questa non viene di fato utilizzata e che, pertanto, è consigliabile ricorrere alla tradizionale raccomandata A/R.
Si tratta di argomenti che spesso, negli ultimi mesi, ho sentito quando ho chiesto ad Enti (di ogni ordine e grado) di poter usare la PEC; tuttavia, non sempre si ha la percezione che risposte di questo tipo dimostrano non solo la disorganizzazione dell’Ufficio, ma una grave violazione degli obblighi di legge.
Infatti l’attivazione e l’uso della PEC non sono una concessione rimessa alla discrezionalità (e al “buon cuore”) delle Amministrazioni, ma rappresentano un vero e proprio obbligo per gli Enti che sono tenuti ad assicurare a cittadini e imprese alcuni diritti digitali ormai da tempo consacrati in provvedimenti normativi.
In particolare, ciascuna Amministrazione deve:
1) attivare almeno un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per ogni registro di protocollo;
2) rendere pubblico l’indirizzo di PEC sulla home page del proprio sito;
3) rendere pubblico l’indirizzo di PEC sul portale governativo www.paginepecpa.gov.it;
4) utilizzare la PEC con tutti gli utenti che ne facciano richiesta, senza poter addurre difficoltà tecnologiche ed organizzative per impedire l’esercizio di questo diritto.
Gli Enti che non vi avessero già provveduto devono quindi adeguarsi rapidamente se vogliono evitare responsabilità e contenzioso; ciascun cittadino, infatti, può ottenere giudizialmente la tutela dei propri “diritti digitali”.
Le leggi ci sono già, bisogna solo pretendere che vengano rispettate!




Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.





