Ci sono voluti quasi tre mesi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.
Come molti di voi ricorderanno, alla fine del mese di novembre 2009, Roberta Milano segnalò la notizia che l’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo vietava i link al proprio sito, se non preventivamente autorizzati.
La segnalazione fece ben presto il giro della Rete e venne ripresa da moltiblog, questo compreso. Il divieto di link, infatti, non solo era irragionevole ed illogico, ma contrario alle norme vigenti.
Tuttavia, non mi limitai a scriverci un post, ma da cittadino segnalai questa ed altre clausole dei termini d’uso del sito ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per le accessibilità dei servizi della Pubblica Amministrazione.
Ebbene, con piacere vi comunico che – a seguito di quella segnalazione – l’ENIT ha cambiato le condizioni d’uso del sito, eliminando il divieto di link e recependo le altre indicazioni (in particolare quella relativa all’abrogazione della Legge n. 675/1996).
I nuovi termini d’uso del sito ENIT
Sia chiaro: non ho mai pensato che l’ENIT avrebbe adito le vie legali per un link non autorizzato, ma ritengo si tratti di un bel segnale.
Significa che Accessibile funziona e che, quindi, abbiamo uno strumento che possiamo usare per essere davvero cittadini (e non sudditi) digitali.
Finora, infatti, le Amministrazioni non hanno spontaneamente adempiuto a tutti gli obblighi imposti dal Codice dell’Amministrazione Digitale; sicuramente colpa di uffici disorganizzati e della mancanza di sanzioni per gli Enti che non provvedano, ma anche di cittadini non consapevoli dei propri diritti e che, quindi, non si attivano per farli rispettare.
La buona notizia è questa: sarà lunga e tortuosa, ma – proprio grazie alle leggi – l’Amministrazione Digitale possiamo contribuire a costruirla anche noi, cittadini digitali. Basta pretendere che ci vengano riconosciuti i nostri diritti.
Nei prossimi giorni sarò a Napoli due volte, a distanza di poche ore l’una dall’altra, per parlare dei temi cari ai lettori di questo blog.
Il 4 febbraio parteciperò ad un interessante Convegno sul “Ruolo dell’Ufficiale Giudiziario nel Processo Telematico” che si terrà al Tiberio Palace Hotel (qui è possibile scaricare la brochure e consultare il programma dell’evento) per capire come è cambiata – e come ancora deve cambiare – la giustizia grazie all’introduzione delle nuove tecnologie.
Questa sera, ore 23, su Current TV (Canale 130 di Sky), a Vanguard Tech, in uno speciale condotto da Andrea Cairola, si parlerà di come Internet ha cambiato il giornalismo d’inchiesta.
La trasmissione approfondirà tecniche, difficoltà, segreti del mestiere, dubbi e rischi del giornalista d’inchiesta. Ed è proprio in relazione a questi ultimi che gli Autori dello speciale (tra cui c’è l’amica Francesca Ferrara, che ringrazio) hanno deciso di intervistarmi sulle problematiche giuridiche più delicate sollevate dall’uso delle nuove tecnologie nell’attività giornalistica.
Stay tuned
Aggiornamento del 28 gennaio
Embeddo qui sotto il video della puntata di Vanguard Tech con la mia intervista.
Tra il curioso e l’incredulo sono andato a leggere il contenuto delle condizioni d’uso del sito ENIT (che potete raggiungere cliccando su questo link) che prevedono testualmente
“E’ fatto divieto di operare collegamenti stabili a questo sito (cioè effettuare un link) senza previa, formale autorizzazione dell’ENIT.L’ENIT si riserva di perseguire ogni abuso al riguardo”
La home page del sito ENIT
Chi si occupa di diritto delle nuove tecnologie ricorderà sicuramente che il dibattito relativo alla liceità del linking ha già occupato studiosi e giudici.
Da più parti si è notato che la struttura stessa di Internet e la sua capacità espansiva si basa proprio sul concetto di link; di norma, chi crea un sito Web vuole che sia visitato dal maggior numero di persone possibile e, quindi, deve poter essere raggiunto da parte di più pagine possibile. Per questo motivo molti hanno sostenuto che chi pubblica contenuti su Internet, acconsente implicitamente a che altri linkino le proprie pagine.
Oltretutto, negare questo consenso generale impedirebbe la stessa esistenza dei motori di ricerca. È dunque possibile affermare che, in linea di principio, il link è lecito. Vi sono, tuttavia, casi un cui un link può costituire illecito; ciò accade con riferimento a collegamenti a contenuti protetti dal diritto d’autore oppure quando il link costituisce concorrenza sleale o ha lo scopo di denigrare il personaggio linkato.
Ovviamente, non può escludersi che il responsabile di un sito sia in generale contrario alla pubblicazione di un link al proprio sito su pagine altrui senza il suo consenso. In questo caso, la volontà contraria deve essere esplicitamente manifestata (ad esempio, proprio per mezzo di un “disclaimer”). Naturalmente, nessun disclaimer potrebbe comunque vietare il diritto di citare una pagina Web per fini diversi da quelli di lucro, pena un eccessiva ed intollerabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della nostra Costituzione.
Nel caso dell’ENIT, però, il problema giuridico è un altro. L’ENIT– Agenzia Nazionale del Turismoè, ai sensi della Legge n. 80/2005 e dell’art. 2, comma 1, DPR n. 207/2006, un ente pubblico non economico, cioè, una Pubblica Amministrazione centrale.
La natura giuridica dell’ENIT comporta che l’Ente è tenuto ad applicare tutte le norme in materia di informatizzazione dell’Amministrazione e, in particolare, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005). Ebbene – a prescindere da ogni considerazione sulla sua opportunità ed efficacia – il divieto di link del sito ENIT è nullo per contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.
In primo luogo non bisogna mai dimenticare che i siti delle Pubbliche Amministrazioni sono realizzati con soldi pubblici e le informazioni ivi contenute sono, del pari, acquisite e formate con risorse pubbliche; di conseguenza, il nostro legislatore ha previsto che tutti i dati pubblici debbano essere accessibili da chiunque (in modalità digitale) senza restrizioni che non siano riconducibili a esplicite norme di legge.
Con riferimento ai siti Web delle Amministrazioni, poi, l’art. 53, comma 1, del Codice prevede espressamente che
“le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”.
A mio parere, il requisito dell’elevata reperibilità esclude già di per se stesso il divieto di link a un sito pubblico anche in considerazione del fatto che i siti istituzionali devono essere caratterizzati dalla massima trasparenza. Basti pensare, ad esempio, che il successivo art. 54 del Codice elenca anche il contenuto minimo di informazioni che un sito pubblico deve contenere e che, tra le altre, comprende:
1) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio con i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
2) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale;
3) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata; l’Ente deve avere, poi, almeno una casella PEC che deve essere indicata in home page;
4) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
5) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima;
6) il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.
Una Pubblica Amministrazione, quindi, è giuridicamente tenuta a pubblicare sul proprio sito un importante mole di informazioni e a gestire tutto quanto pubblicato sul Web (a spese della collettività) con la massima accessibilità.
Per questi motivi, da cittadino, ho segnalato il sito dell’ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per l’accessibilità dei servizi delle PA.
Oltre al divieto di link ho segnalato un’altra clausola che mi ha lasciato perplesso: nell’informativa sulla privacy viene ancora citata la Legge n. 675/1996 che, come noto, è stata da anni abrogata dal D.Lgs. n. 196/2003; probabilmente solo una svista del pur zelante estensore delle condizioni di servizio.
La mia segnalazione su Accessibile è pubblica (potrete consultarla cliccando qui); vi terrò aggiornati sugli esiti e sui futuri mutamenti delle condizioni di utilizzo del sito dell’Agenzia Nazionale del Turismo.
Questo blog non è in vacanza, o almeno non ancora. Il silenzio delle ultime settimane è stato determinato non solo dal classico aumento di lavoro che precede le ferie (i clienti preferiscono partire dopo aver intrapreso o definito le proprie controversie) ma anche da alcuni progetti interessanti per i prossimi mesi e da un libro che ho scritto sulla Nuova Amministrazione Digitale (che uscirà nelle prossime settimane).
Prima di ritornare ai molti post iniziati ma non ancora pubblicati, mi piace riprendere la rubrica Articolo della settimana per condividere con voi una riflessione maturata in questi mesi densi di riunioni, incontri e appuntamenti.
Lo spunto me lo ha fornito la notizia relativa alla proposta avanzata in un articolo del Financial Times di vietare ai manager l’uso degli smartphone durante le riunioni dei Consigli di Amministrazione; l’idea alla base della proposta è semplice: l’uso di questi dispositivi distrae i manager e, di conseguenza, potrebbe condurre a decisioni sbagliate.
Ho provato ad applicare il ragionamento alla mia esperienza di avvocato e consulente; Blackberry, iPhone e palmari sono diventati un vero e proprio status symbol della professione di avvocato: consentono al professionista di accedere alle informazioni di cui ha bisogno in qualsiasi momento e di essere sempre reperibile.
Tuttavia, l’uso di questi strumenti può danneggiare la reputazione del profesionista in quanto può destare una cattiva impressione in chi lo circonda.
Se siete in una riunione o in una cena di lavoro e il vostro dito rimane incollato al cellulare, è molto difficile concludere nuovi accordi o stringere importanti relazioni. E ciò anche se non inviate messaggi, ma semplicemente che vi limitate a controllare di aver ricevuto nuovi sms o e-mail.
Controllando costantemente il vostro telefono, infatti, fate capire che qualunque cosa accada sul vostro cellulare è più importante della conversazione che state avendo con le persone che sono con voi.
Ho quindi deciso di segnalare il post scritto qualche tempo fa da Allison C. Shields sul suo blog dal titolo “BlackBerry Behavior: Is it hurting your reputation?“. Il post parte dalla premessa secondo cui gli smartphone possono apportare apprezzabili vantaggi con riferimento all’aumento della produttività e alla facilità di mantenere i contatti con i clienti ma, se non utilizzati intelligentemente, possono diventare distrazioni che incidono in modo negativo sulla reputazione del professionista.
I consigli di Shields sono semplici:
1. se partecipate ad un meeting, spegnete il vostro smartphone; se proprio dovete tenerlo acceso, usate la modalità silenziosa, ma ricordatevi di non lasciarlo sul tavolo perchè potrebbe comunque disturbare coloro che sono con voi (specialmente se è attiva la vibrazione);
2. se siete in attesa di una chiamata o di un messaggio importante, comunicatelo agli altri partecipanti e sedetevi vicino alla porta in modo da poter uscire in modo discreto quando dovete usare il telefono;
3. ricordate che coloro che vi circondano vi giudicano in base ai vostri gesti; se siete con un cliente e controllate il cellulare, il cliente penserà di non essere importante per voi (e non è una cosa che piace ad un cliente );
4. rispondere ad un e-mail durante una riunione o una cena di lavoro può essere doppiamente pericoloso: tanto per l’impressione che fate ai vostri interlocutori quanto per gli errori, specialmente di battitura, che si possono commettere nello scrivere;
5. anche se pensate che nessuno vi veda mentre usate il vostro telefono sotto il tavolo, sappiate invece che c’è sicuramente qualcuno che se n’è accorto;
6. riconsiderate le vostre priorità, cosa è urgente e cosa può aspettare; ragionate non solo a breve termine (rispondere ad un e-mail subito piuttosto che tra un’ora) ma anche a lungo termine (se il cliente ha una cattiva opinione di voi, potreste perderlo);
7. il bluetooth è una grande tecnologia ma non è bello a vedersi, per cui rimuovete i vostri auricolari quando siete con altre persone;
8. state attenti quando usate i vostri cellulari anche se non siete durante un incontro di lavoro ma sul treno o al ristorante. Innanzitutto correte il rischio di divulgare informazioni riservate relative ai vostri clienti; e poi la persona che vi siede accanto potrebbe essere un vostro prossimo partner, se farete una buona impressione;
9. fate attenzione al live twitting, può essere molto interessante per i vostri followers ma, prima di farlo, assicuratevi che non crei problemi a chi è con voi. Credete che il vostro cliente apprezzerebbe i tweet scritti dal Tribunale mentre siete insieme a lui ad aspettare la decisione del Giudice?
Si tratta di regole di buon senso e qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di suggerimenti scontati; forse è così, ma è semplice pensare alla nostra ultima riunione o all’ultimo viaggio in treno per vedere come spesso molti tendono a dimenticare di seguire questi semplici accorgimenti.
Aderisco, a mio modo, allo sciopero dei blog indetto per oggi contro il DDL Alfano.
In questi ultimi giorni molto si é discusso sull’opportunità di rimanere in silenzio oppure urlare contro la previsione dell’obbligo di rettifica contenuta (art. 1, comma 28) nel Disegno di Legge sulle intercettazioni attualmente all’esame del Senato.
Consapevole dell’importanza di marciare tutti uniti, scelgo una terza via: prima di raccogliere l’invito degli organizzatori a “imbavagliarmi” e scioperare, ci tengo ad illustrare i motivi per cui aderisco alla protesta (un pò come fanno i giornalisti nel corso dei telegiornali) in modo da permettere ai miei lettori di capire le mie posizioni e farle proprie, oppure criticarle.
Prima di tutto ringrazio Guido Scorza, Enzo Di Frenna e Alessandro Gilioli, indipendentemente da come la si pensi, sono riusciti a stimolare una grande attenzione intorno a questo argomento ed un vivo dibattito: negli ultimi giorni la Rete non ha parlato d’altro e leggere accese discussioni e scambi di opinione è una cosa che fa sempre ben sperare ed è anche il motivo che mi spinge a protestare. La rete deve continuare ad essere così, libera e spontanea.
Oggi, protesto contro questa disposizione e chiedo a tutti di fare altrettanto, mobilitandosi per evitare che entri in vigore.
Protesto perchè il DDL Alfano introduce l’obbligo di rettifica per i blog e, più in generale, per tutti i “siti informatici” già previsto dalle legge sulla stampa. Questa norma obbliga tutti “i gestori di siti informatici” a procedere, entro 48 ore dalla richiesta, alla rettifica di post, commenti, informazioni ed ogni altro genere di contenuto pubblicato (anche sui social networks).
Protesto perchè questa norma è, nella migliore delle ipotesi, mal scritta e creerebbe numerosi problemi in sede applicativa (basti pensare che un blogger che non legge la posta perchè in vacanza e, non avendo una struttura aziendale, non pubblica tempestivamente la rettifica sarebbe passibile delle sanzioni previste dalla legge: da 15 a 25 milioni delle vecchie lire).
Protesto perchè le norme scritte male provocano sentenze aberranti.
Protesto perchè, ancora una volta, il Parlamento pretende di legiferare sulla Rete senza conoscerla e contro il parere di chi tutti i giorni la vive e ci lavora.
Protesto perchè l’obbligo di rettifica avrebbe l’effetto di normalizzare il Web italiano, limitando gravemente la libertà di manifestazione del pensiero.
Protesto perchè la censura non è solo quella della Cina o dell’Iran; i Paesi occidentali conoscono la censura rappresentata dall’abuso delle defamation laws e questa norma, per come è scritta, si presterebbe ad incredibili soprusi.
Protesto perchè l’obbligo di rettifica così introdotto rischia di determinare un’inammissibile limitazione della libertà di manifestazione del pensiero in Rete che spingerebbe, rapidamente, l’Italia in una posizione ancor più arretrata di quella che attualmente occupa (è quarantaquattresima) nelle classifiche internazionali sulla libertà di informazione.
Protesto affinché il Senato prima e la Camera poi eliminino l’indiscriminato obbligo di rettifica, limitandolo a quei soli siti che sono testate registrate.
Protesto perchè amo Internet (ci lavoro e ci vivo) e voglio che sia salvaguardata la sua spontaneità.
Protesto perchè Internet già ora non è il far west, le leggi ci sono e si applicano a tutti (anche ai blogger amatoriali); se devono essere cambiate lo si deve fare in modo oculato e intelligente. Non a colpi di fiducia e con linguaggio incerto.
In questi giorni si è molto discusso in Rete di questi argomenti e ho letto alcuni interventi alla luce dei quali ritengo opportuno fare delle precisazioni; mi è capitato, infatti, di imbattermi in diverse inesattezze dal punto di vista giuridico e in qualche mistificazione.
Ho letto che, in realtà, il tam tam e il clamore mediatico sarebbero esagerati, in quanto la norma inserita dall’art. 1, comma 28 DDL Alfano dovrebbe essere applicata, secondo un’interpretazione sistematica, alle sole testate registrate e che, quindi, non vi sarebbe alcun pericolo per i siti amatoriali.
La tesi, sostenuta da alcuni colleghi, è autorevole, ma forse troppo accademica. La norma non è chiara sul punto, è scritta male, e il rischio di interpretazioni aberranti è molto concreto; a titolo esemplificativo, basti vedere quello che è successo a Carlo Ruta, blogger condannato per stampa clandestina, a causa di una norma scritta in modo confuso, come quella sull’obbligo di rettifica.
Le sentenze paradossali sono il frutto di leggi imprecise, inaccurate, proprio come è il comma 28 anche a parere di coloro che ritengono la protesta esagerata ed inutile.
Non nascondo, poi, di aver provato sconcerto e stizza leggendo che, secondo alcuni, la critica e la protesta contro il DDL intercettazioni sarebbe un atteggiamento vittimistico che avrebbe l’unico fine di far rimanere la Rete un irresponsabile porto franco.
Ebbene, questo ragionamento mi sembra davvero ardito, non avendo nessun legame con la realtà fattuale (oltre che giuridica) e sembrando – più che altro – teso a sminuire le legittime critiche sollevate nei confronti del provvedimento.
Da avvocato, com’è ovvio, sono abituato a confrontarmi con chi la pensa diversamente da me sostenendo tesi differenti e contrastanti rispetto alle mie; il “pensiero unico” non è mai stata la mia realtà nè è la mia aspirazione.
Non posso però fare a meno di rilevare la semplicistica pochezza di questa tesi. Le perplessità avanzate (difficoltà di applicazione, eccessiva onerosità per chi gestisce siti amatoriali) non vengono affrontate e superate nel merito; al massimo si evoca lo spettro del Web come Far West, tentando di replicare, nel digitale, quell’operazione “insicurezza” cui si è assisito nel mondo reale. Vale a dire, il numero di reati è diminuito, ma visto che si parla più di criminalità la percezione dell’insicurezza è maggiore.
Su questo punto bisogna fare (o almeno provare a fare) doverosa chiarezza. Il Web non è il Far West, non lo è mai stato; ci sono regole giuridiche che devono essere rispettate e già oggi i blogger (e tutti coloro che usano Internet) sono responsabili per le attività illecite commesse nel cyberspazio.
Non si può poi sostenere che l’obbligo di rettifica renderebbe la Rete più sicura: al contrario, la renderebbe solo più burocratizzata, meno spontanea e meno ricca di contenuti.
Pensate, ad esempio, all’estensione dell’obbligo di rettifica previsto dalle leggi sulla stampa anche ai contenuti affissi sulla bacheca della parrocchia, oppure per quella dei sindacati sul posto di lavoro; non vi sembrerebbe irrazionale?
Con l’estensione ai blog e siti amatoriali, a mio avviso, succederebbe qualcosa di molto simile.
Del resto che anche la maggioranza di Governo (cioè coloro che hanno votato a favore di questo provvedimento alla Camera) sembra consapevole delle criticità dell’obbligo di rettifica così come introdotto dal DDL Alfano.
Non si spiegherebbero altrimenti i lavori svolti in Commissione alla Camera e l’iniziativa legata all’approvazione di un ordine del giorno ad opera di alcuni autorevoli esponenti del centrodestra.
Un plauso alla finalità dell’iniziativa, ma – dal punto di vista giuridico – l’ordine del giorno non serve a nulla e non impedirebbe le distorsioni dell’obbligo di rettifica (lo ha spiegato perfettamente Guido qui).
L’unica vera strada è modificare la norma in sede di emendamento; per questo la protesta di oggi è importante: per convincere il Parlamento a modificare la norma, scrivendola più chiaramente. A tal proposito vi rinnovo l’invito ad aderire alla petizione che abbiamo scritto con l’Istituto delle Politiche dell’Innovazione e che potete sottoscrivere qui.
Nel corso degli ultimi giorni si è molto discussoin Rete delle pericolose conseguenze che può avere per la Rete l’obbligo di rettifica introdotto, per tutti i “siti informatici“, dall’art. 1, comma 28 del Disegno di Legge in materia di intercettazioni approvato dalla Camera dei Deputati e che passa ora all’esame del Senato della Repubblica (ne avevo parlato qui).
Nei prossimi giorni proverò – tempo permettendo – a tornare sull’argomento con qualche ulteriore approfondimento per spiegare cosa significherebbe, in pratica, quest’obbligo per tutti i gestori di blog e siti che non siano testate giornalistiche.
Nel frattempo vi segnalo che con l’Istituto delle Politiche dell’Innovazione abbiamo inviato una lettera ai Presidenti dei Gruppi Palamentari del Senato, chiedendo che la norma venga modificata in modo da
chiarire che l’obbligo di rettifica di cui al comma 28 dell’art. 1 del DDL c.d. Intercettazioni deve applicarsi esclusivamente ai siti informatici di testate telematiche soggette all’obbligo di registrazione alla stregua di quanto disposto dalla Legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 ovvero ai soli siti internet attraverso i quali vengono diffuse informazioni prodotte nell’ambito di un processo professionale realizzato nell’ambito di una struttura imprenditoriale e redazionale”.
La legislazione in materia di diritto delle nuove tecnologie sfugge ormai a qualunque ponderazione ed approfondimento, contraddistinta sempre più da blitz che indeboliscono le garanzie dei diritti e frenano lo sviluppo delle nuove tecnologie.
Già nella sua originaria formulazione il provvedimento conteneva una norma che introduceva un obbligo di rettifica per tutti i siti web, blog compresi (nel provvedimento si parla testualmente di “siti informatici“); tale norma, nonostante le proteste e le critiche, è stata mantenuta e anche su di essa il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia.
L’art. 1, comma 28 del provvedimento – che sarà approvato nelle prossime ore – prevede infatti che:
All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
omissis
e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
Appare evidente il pregiudizio che questa norma, se approvata, arrecherà alla libertà di informazione in rete (il provvedimento non appare felice neanche nella formulazione letterale che creerà parecchi problemi in sede applicativa); il tutto, ancora una volta, senza ponderazione e contro il parere degli esperti del settore.
Tutti i blog potrebbero, infatti, essere soggetti alle stesse sanzioni previste per i media tradizionali (sanzione pecuniaria tra i 15 e i 25 milioni di lire).
Purtroppo, visto che il Governo ha posto la fiducia, non è possibile sperare in un momento di resipiscenza e nel ritiro dell’emendamento; tuttavia dal momento che il provvedimento, prima dell’approvazione definitiva, deve essere ancora approvato dal Senato è auspicabile che la Rete, come già successo per il DDL Levi e l’emendamento D’Alia faccia sentire la sua voce evitando così che entri in vigore questa norma.
Sun Tzu, generale cinese vissuto tra il VI e il V secolo a.C., nel suo celeberrimo trattato di strategia militare sosteneva che “il meglio del meglio non è vincere cento battaglie su cento, bensì sottomettere il nemico senza combattere“. Ebbene, a distanza di 2500 anni questo insegnamento illumina ancora le scelte del nostro legislatore.
Il nemico da combattere non è più rappresentato dall’esercito di uno Stato nemico ma da Internet e dalle nuove tecnologie, “colpevoli” di aprire nuovi spazi per la diffusione di cultura e informazioni e per la libertà di espressione.
Nel corso delle ultime settimane si è molto discusso dei tentativi del nostro Parlamento di scrivere nuove regole in materia di nuove tecnologie.
In molti casi tali interventi normativi hanno evidenziato una scarsa consapevolezza da parte del nostro legislatore del fenomeno Internet, delle dinamiche della circolazione dei contenuti digitali nello spazio telematico e delle straordinarie potenzialità che la Rete offre ai cittadini, alle imprese ed alla politica.
Per questo motivo, con gli amici dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione abbiamo pensato di fare qualcosa di concreto, facendo incontrare il legislatore con alcuni dei più grandi esperti italiani di internet e società dell’informazione. E’ nato così “Conversazioni su internet, diritto e politica dell’innovazione“, un ciclo di incontri, la cui partecipazione è riservata ai Parlamentari, che si svolgerà tra il 18 marzo e il 21 aprile 2009.
L’obiettivo della nostra iniziativa è quello di consentire ai Parlamentari di comprendere dalla viva voce di importanti ed autorevoli relatori – che si sono dichiarati disponibili a prendere parte all’iniziativa a titolo gratuito – quali siano le dinamiche della circolazione dei contenuti digitali nello spazio telematico e, più in generale, quali siano le potenzialità del web per il sistema Paese da un punto di vista sociale, economico e politico.
Ringrazio fin da ora tutti coloro che hanno accettato di partecipare a quest’iniziativa e mi auguro che i nostri rappresentanti dimostrino interesse per la rete e le sue problematiche, in modo che un dibattito serio e costruttivo possa finalmente iniziare.
Negli ultimi duepost avevo espresso le mie perplessità su alcune clausole della licenza d’uso di Chrome, il nuovissimo browser di Google, auspicando una revisione dell’EULA.
Ebbene le preoccupazioni di tutta la blogosfera hanno già spinto Google a cambiare una delle clausole in questione. Com’era prevedibile, la prima modifica è stata quella relativa alla clausola che più di tutte rischiava di compromettere la diffusione di Chrome, il famigerato articolo n. 11.1 in cui si prevedeva che “inviando, pubblicando o visualizzando i Contenuti, l’utente concede a Google una licenza perenne, irrevocabile, internazionale, non soggetta a diritti d’autore e non esclusiva per riprodurre, adattare, modificare, tradurre, pubblicare, eseguire in pubblico, visualizzare pubblicamente e distribuire qualsiasi Contenuto inviato, pubblicato o visualizzato su o tramite i Servizi.“
Google, attraverso il suo blog ufficiale, ha comunicato che la clausola è stata cambiata eliminando la strana e pericolosa licenza.
11. Content license from you
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Di seguito riporto la screenshot con la clausola così come modificata (anche se – stranamente – la data del documento rimane il 15 agosto 2008).
La modifica della clausola è avvenuta soltanto nella versione della licenza in lingua inglese che, in base all’art. 3.1, è quella che regola il rapporto con l’utente (la traduzione serve soltanto per fornire una maggiore comprensione) e Big G fa sapere che per le modifiche in tutte le altre lingue sarà necessario qualche tempo.
La nuova sintetica formulazione della clausola prevede che l’utente sia titolare non solo del copyright ma di tutti i diritti sui contenuti inviati, pubblicati o visualizzati attraverso Chrome, senza possibilità per Google di riutilizzarli in qualunque maniera. Questa versione si applicherà retroattivamente a tutte le copie di Chrome precedentemente installate.
Google, attraverso Rebecca Ward (Senior Product Counsel di Chrome), ha affermato che l’errore è consistito nell’usare per il browser la stessa EULA degli altri servizi Google. I dubbi però sono leciti: davvero una società come Google copia&incolla una licenza? Oppure Google ha tentato di aprire una nuova frontiera nel campo delle licenze del software?
Quella iniziata da Google, infatti, può diventare una vera e propria prassi nel mondo delle EULA; lo staff del sito Betanews ha fatto l’elenco di alcuni servizi on line che già oggi adottano clausole simili a quella appena modificata da Google.
Inoltre, per il momento, nessuna modifica è stata apportata alle clausole 12 (Aggiornamento del software) e 17 (Pubblicità) di cui ho parlato qui.
Anche queste sono destinate a diventare uno standard per il software?