Category: Copyright & Open Source

Ci sono voluti quasi tre mesi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.

Come molti di voi ricorderanno, alla fine del mese di novembre 2009, Roberta Milano segnalò la notizia che l’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo vietava i link al proprio sito, se non preventivamente autorizzati.
La segnalazione fece ben presto il giro della Rete e venne ripresa da molti blog, questo compreso. Il divieto di link, infatti, non solo era irragionevole ed illogico, ma contrario alle norme vigenti.

Tuttavia, non mi limitai a scriverci un post, ma da cittadino segnalai questa ed altre clausole dei termini d’uso del sito ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per le accessibilità dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, con piacere vi comunico che – a seguito di quella segnalazione – l’ENIT ha cambiato le condizioni d’uso del sito, eliminando il divieto di link e recependo le altre indicazioni (in particolare quella relativa all’abrogazione della Legge n. 675/1996).

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I nuovi termini d’uso del sito ENIT

Sia chiaro: non ho mai pensato che l’ENIT avrebbe adito le vie legali per un link non autorizzato, ma ritengo si tratti di un bel segnale.
Significa che Accessibile funziona e che, quindi, abbiamo uno strumento che possiamo usare per essere davvero cittadini (e non sudditi) digitali.
Finora, infatti, le Amministrazioni non hanno spontaneamente adempiuto a tutti gli obblighi imposti dal Codice dell’Amministrazione Digitale; sicuramente colpa di uffici disorganizzati e della mancanza di sanzioni per gli Enti che non provvedano, ma anche di cittadini non consapevoli dei propri diritti e che, quindi, non si attivano per farli rispettare.

La buona notizia è questa: sarà lunga e tortuosa, ma – proprio grazie alle leggi – l’Amministrazione Digitale possiamo contribuire a costruirla anche noi, cittadini digitali. Basta pretendere che ci vengano riconosciuti i nostri diritti.

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Come dimostrano le cronache di queste ultime settimane, i profili giuridici legati al Web sono ancora di grande attualità. La sempre maggiore diffusione delle tecnologie info-telematiche pone, infatti, importanti criticità  in merito all’idoneità delle norme vigenti ma anche in ordine all’adeguatezza delle soluzioni all’esame del legislatore e all’impatto di alcune eclatanti decisioni giurisprudenziali.
Cade quindi in questo contesto la Conferenza annuale del Circolo dei Giuristi Telematici che si terrà  a Roma il 26 marzo 2010, ore 15, presso l’Auditorium della Casa di Previdenza Forense “Riccardo Scocozza.
L’iniziativa si pone come luogo di riflessione ed approfondimento su alcune delle questioni più delicate sul diritto dell’informatica: copyright, amministrazione digitale, posta elettronica certificata, responsabilità  degli intermediari.

Leggendo il programma definitivo della conferenza (disponibile qui) troverete alcuni tra i più importanti studiosi di informatica giuridica e diritto dell’informatica (Guido Scorza, Carmelo Giurdanella, Francesco Paolo Micozzi, Elio Guarnaccia, Marco Scialdone).
Con grandissimo piacere ci sarò anch’io per parlare, ancora una volta, di Posta Elettronica Certificata alla luce della modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale e del Codice di Procedura Civile.
La partecipazione è gratuita e conferisce crediti per la formazione forense, quindi è consigliabile iscriversi sul sito per esere sicuri di poter entrare.

Spero di incontrarvi in tanti :-)

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L’11 e 12 giugno 2010 si terrà a Cagliari la quarta Conferenza Italiana sul Software Libero (ConfSL2010), per fare il punto sullo stato dell’arte del Software Libero in Italia. Questo appuntamento è il luogo d’incontro di quanti in Italia sono attivi nella ricerca, nello sviluppo, nella promozione e nella diffusione del Software Libero.
Tanti, e tutti interessanti, gli aspetti che saranno trattati: economici, giuridici, tecnici, etici, sociali e filosofici.

Durante la Conferenza sono previste sessioni tematiche ed eventi paralleli a carattere sia accademico che divulgativo, che coinvolgeranno imprese, enti pubblici, università ed enti di ricerca, sviluppatori, ricercatori, cittadini, operatori del settore ed appassionati, per conoscersi e avviare collaborazioni e progetti. In questa edizione (in cui ho l’onore di far parte del Comitato Scientifico della Conferenza) saranno presenti numerosi spazi di dibattito e coinvolgimento dei partecipanti.

Qui di seguito riporto la Call for Papers: invito tutti gli interessati ad inviare i contributi entro la scadenza del 18 aprile 2010.

Ci vediamo a Cagliari :-)

IV CONFERENZA ITALIANA SUL SOFTWARE LIBERO – Call for Papers

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L’Open Source nella Pubblica Amministrazione è uno degli argomenti storici del diritto delle nuove tecnologie e dell’informatica pubblica, sul quale studiosi ed esperti da un decennio si esercitano in interventi e pubblicazioni (mi sono sorpreso io stesso a pensare quanto tempo sia passato da alcuni articoli).

Numerosi i progetti di legge statali e le leggi regionali in materia (qui un mio modesto contributo sul’argomento), gruppi di lavoro e – addirittura – una Commissione costituita dall’allora Ministro Stanca e guidata da un’illustre personalità  (il prof. Angelo Raffaele Meo).

Rileggendo il rapporto di questa Commissione, mi è venuto in mente quanto mi ha insegnato uno dei miei Maestri: “se vuoi affossare qualcosa, crea un gruppo di lavoro che ne discuta“; sicuramente la sua era una provocazione, ma – con riferimento all’Open Source nella PA – i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Come spesso accade nella digitalizzazione della PA, alle parole (tante, troppe!) non sono seguiti i fatti: secondo i dati diffusi dallo stesso Ministro Brunetta soltanto il 35% delle Amministrazioni Locali ha fatto ricorso all’Open Source, con progetti “a macchia di leopardo”, legati più all’iniziativa di qualche cocciuto ed appassionato dirigente, che non rispondenti ad una strategia su larga scala di lungo periodo.

Sia chiaro, non credo che l’Open Source sia la panacea di tutti i mali dell’Amministrazione italiana; chi mi conosce sa che rifuggo dagli approcci “ideologici” (sia quelli pro sia quelli contro il software libero nella PA) e per questo mi sono attirato più di qualche antipatia.

Da legale, e studioso della PA, non posso non pensare che per l’approvvigionamento del software vanno seguite le stesse regole che ogni Ente deve rispettare per l’acquisto di beni e servizi (come l’approvvigionamento di articoli di cancelleria, o l’affidamento del servizio di pulizia). Sotto questo profilo rilevo una certa riottosità  degli informatici a trattare il software in questi termini; “l’informatica ha le sue peculiarità”,  mi si dice. Se è per questo ogni settore ne ha, ma non si introducono procedure di approvvigionamento diverse per ciascuna categoria di prodotto.

Ripensando alla scarsa fortuna dell’OS nella PA italiana si ha l’impressione che i dibattiti abbiano perso di concretezza, relegando la materia soltanto a scelte di tipo filosofico o politico, deresponsabilizzando completamente le scelte compiute dalle singole Amministrazioni.

Invece, sul punto vigono norme precise e, tutto sommato, condivisibili: per l’acquisizione del software trovano appicazione il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. n. 163/2006) e il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).
In particolare l’art. 68 del CAD prevede che le Pubbliche Amministrazioni

acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico

La norma è chiara: la valutazione su caratteristiche e prezzo deve essere fatta di volta in volta, in considerazione della situazione di partenza e delle esigenze di ogni ufficio, soppesandone la convenienza anche in termini economici, al fine di evitare inutili sprechi di denaro pubblico.
Per carità , non mi sfugge che l’adozione del software libero, “non è solo questione di soldi“, ma si tratta di un aspetto che deve essere comunque tenuto in conto dall’Amministrazione; e poi, da qualche parte bisognerà  pure iniziare per valutare quale sia la soluzione più idonea per un Ente.

Da avvocato e consulente ho visto più di una delibera con cui l’Amministrazione decideva di acquisire questo o quel programma, ma raramente ho trovato le approfondite valutazioni previste dall’articolo 68 del CAD.
E se un tempo era difficile fare questi calcoli, oggi è relativamente semplice, come dimostra questo post dal’approccio molto pragmatico con cui l’Autore chiede perchè la propria Amministrazione Comunale non usi OS visto che, da una valutazione sommaria da lui effettuata, tale scelta comporterebbe un risparmio di circa 80.000 Euro.

Lo stesso approccio pragmatico e concreto lo ha recentemente seguito l’Amministrazione australiana, nell’esaminare la proposta di passare completamente dal software proprietario all’Open Source (in base ad un’indagine del 2007, il software libero era utilizzato già nel 68% degli uffici pubblici di quel Paese). Secondo l’AGIMO (l’Agenzia governativa che si occupa della digitalizzazione), infatti, i costi per la transizione potrebbero essere superiori ai benefici apportati; in un’audizione al Senato, gli esperti del Governo hanno espresso un principio talmente ovvio da sembrare rivoluzionario: “gli enti sono obbligati a considerare il rapporto qualità /prezzo ogni volta che acquistano un software” (nei giorni scorsi i mezzi di informazione avevano pubblicato con molto clamore che ogni anno il Governo Australiano spende oltre 500 milioni di dollari australiani, più di 325 milioni di Euro, per l’acquisizione di software).

E in Italia? Non mancano gli approcci virtuosi, come dimostrato da questo video (tratto da una puntata di Report di qualche tempo fa) che vi consiglio di vedere

Il problema è che casi del genere sono troppo isolati. Le ragioni? Sempre le stesse: l’assenza di politiche di lungo periodo e di metriche per la valutazione dei risultati, oltre alla mancanza di meccanismi di premialità  per quei funzionari che facciano risparmiare il proprio Ente (e, quindi, i cittadini).

Come diceva Aristotele, la gratitudine, si sa, “è un sentimento che invecchia presto”.

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Qualche mese fa ho salutato con entusiasmo l’annuncio, dato dal Ministro per la semplificazione normativa, relativo al progetto di realizzazione di una banca dati on line che consentisse la consultazione gratuita di tutte le leggi vigenti.

Il portale, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è on line da qualche giorno (in beta) e – sia pure con qualche ritardo rispetto alla data prevista originariamente – dovrebbe diventare operativo dal 1° marzo 2010.

Normattiva.it

Da anni ritengo che l’accesso alle norme in Rete sia il primo passo per un’Amministrazione realmente Digitale e, quindi, mi sono precipitato a visitarlo curioso e fiducioso; le mie aspettative, però, sono state subito deluse.

Il sito, raggiungibile all’indirizzo www.normattiva.it (ma non dovevano essere ridotti e razionalizzati i nomi di dominio pubblici?), ha una pagina denominata “Avviso Legale” in cui è specificato che:

L’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza.

Questo tipo di avvertenza è inspiegabile ed assurdo. Basti pensare, ad esempio, che – come i lettori di questo blog ricorderanno – il 31 dicembre 2008 è cessata nelle Amministrazioni la diffusione della versione cartacea della Gazzetta Ufficiale; e poi, in Gazzetta Ufficiale non è pubblicato il testo vigente dei provvedimenti, ma quello originario (c.d. “storico”). Per non parlare del fatto che la Legge n. 69/2009 (approvata solo pochi mesi fa) ha finalmente previsto che la pubblicità degli atti delle Amministrazioni venga data attraverso i rispettivi siti Web, con pieno valore legale.

Le cose non migliorano se si prosegue nella lettura della pagina “Avviso Legale” del sito Normattiva:

La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purchè venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

Questo disclaimer, che sarebbe legittimo in qualunque banca dati privata, è inaccettabile per un sito pubblico! Perchè dovrei menzionare la fonte in caso di citazione? Le norme sono forse coperte da copyright? Non mi risulta. Che senso ha dire che i testi di legge (di cui non è ammessa l’ignoranza) sono disponibili a solo scopo informativo? E poi, è possibile che nel 2010 – per giunta dopo aver provveduto ad una riduzione del numero delle leggi – un sito governativo non sia in grado di darmi un testo digitale “certo”?

Sono molto amareggiato, negli altri Paesi si persegue con successo la filosofia dell’Open Data (Gigi Cogo ne aveva parlato qui), mentre in Italia per avere sicurezza su una previsione normativa dobbiamo procurarci una Gazzetta Ufficiale cartacea. Dove? Ovviamente presso il Poligrafico dello Stato, che ha realizzato il sito Normattiva.

Nel corso dei miei seminari, spesso racconto che Dioniso I, tiranno di Siracusa, appendeva sui muri più alti della città le leggi da lui emanate in modo da rendere difficile ai cittadini conoscerle e applicarle; in tal modo egli poteva sempre punirli per il mancato adempimento.

Ebbene, a distanza di oltre 2000 anni, cosa è cambiato?

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Grazie a Roberta Milano ho appreso la notizia del fatto che l’ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo vieterebbe i link al proprio sito.

Tra il curioso e l’incredulo sono andato a leggere il contenuto delle condizioni d’uso del sito ENIT (che potete raggiungere cliccando su questo link) che prevedono testualmente

“E’ fatto divieto di operare collegamenti stabili a questo sito (cioè effettuare un link) senza previa, formale autorizzazione dell’ENIT.L’ENIT si riserva di perseguire ogni abuso al riguardo”

ENIT

La home page del sito ENIT

Chi si occupa di diritto delle nuove tecnologie ricorderà sicuramente che il dibattito relativo alla liceità del linking ha già occupato studiosi e giudici.
Da più parti si è notato che la struttura stessa di Internet e la sua capacità espansiva si basa proprio sul concetto di link; di norma, chi crea un sito Web vuole che sia visitato dal maggior numero di persone possibile e, quindi, deve poter essere raggiunto da parte di più pagine possibile. Per questo motivo molti hanno sostenuto che chi pubblica contenuti su Internet, acconsente implicitamente a che altri linkino le proprie pagine.
Oltretutto, negare questo consenso generale impedirebbe la stessa esistenza dei motori di ricerca. È dunque possibile affermare che, in linea di principio, il link è lecito. Vi sono, tuttavia, casi un cui un link può costituire illecito; ciò accade con riferimento a collegamenti a contenuti protetti dal diritto d’autore oppure quando il link costituisce concorrenza sleale o ha lo scopo di denigrare il personaggio linkato.
Ovviamente, non può escludersi che il responsabile di un sito sia in generale contrario alla pubblicazione di un link al proprio sito su pagine altrui senza il suo consenso. In questo caso, la volontà contraria deve essere esplicitamente manifestata (ad esempio, proprio per mezzo di un “disclaimer”). Naturalmente, nessun disclaimer potrebbe comunque vietare il diritto di citare una pagina Web per fini diversi da quelli di lucro, pena un eccessiva ed intollerabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della nostra Costituzione.

Nel caso dell’ENIT, però, il problema giuridico è un altro. L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è, ai sensi della Legge n. 80/2005 e dell’art. 2, comma 1, DPR n. 207/2006, un ente pubblico non economico, cioè, una Pubblica Amministrazione centrale.
La natura giuridica dell’ENIT comporta che l’Ente è tenuto ad applicare tutte le norme in materia di informatizzazione dell’Amministrazione e, in particolare, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005). Ebbene – a prescindere da ogni considerazione sulla sua opportunità ed efficacia – il divieto di link del sito ENIT è nullo per contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

In primo luogo non bisogna mai dimenticare che i siti delle Pubbliche Amministrazioni sono realizzati con soldi pubblici e le informazioni ivi contenute sono, del pari, acquisite e formate con risorse pubbliche; di conseguenza, il nostro legislatore ha previsto che tutti i dati pubblici debbano essere accessibili da chiunque (in modalità digitale) senza restrizioni che non siano riconducibili a esplicite norme di legge.
Con riferimento ai siti Web delle Amministrazioni, poi, l’art. 53, comma 1, del Codice prevede espressamente che

“le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”.

A mio parere, il requisito dell’elevata reperibilità esclude già di per se stesso il divieto di link a un sito pubblico anche in considerazione del fatto che i siti istituzionali devono essere caratterizzati dalla massima trasparenza. Basti pensare, ad esempio, che il successivo art. 54 del Codice elenca anche il contenuto minimo di informazioni che un sito pubblico deve contenere e che, tra le altre, comprende:

1) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio con i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
2) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale;
3) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata; l’Ente deve avere, poi, almeno una casella PEC che deve essere indicata in home page;
4) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
5) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima;
6) il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.

Una Pubblica Amministrazione, quindi, è giuridicamente tenuta a pubblicare sul proprio sito un importante mole di informazioni e a gestire tutto quanto pubblicato sul Web (a spese della collettività) con la massima accessibilità.

Per questi motivi, da cittadino, ho segnalato il sito dell’ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per l’accessibilità dei servizi delle PA.
Oltre al divieto di link ho segnalato un’altra clausola che mi ha lasciato perplesso: nell’informativa sulla privacy viene ancora citata la Legge n. 675/1996 che, come noto, è stata da anni abrogata dal D.Lgs. n. 196/2003; probabilmente solo una svista del pur zelante estensore delle condizioni di servizio.

La mia segnalazione su Accessibile è pubblica (potrete consultarla cliccando qui); vi terrò aggiornati sugli esiti e sui futuri mutamenti delle condizioni di utilizzo del sito dell’Agenzia Nazionale del Turismo.

Voi, nel frattempo, linkate tranquilli :)

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Nelle ultime settimane sul web si è parlato molto della notizia del lancio di Wolfram Alpha, il nuovo motore di conoscenza semantico computazionale.

Dopo mesi di attesa, in tanti (tra cui il sottoscritto) si sono affrettati a provare quello che è già stato definito come il principale antagonista di Google.

Ovviamente qui non troverete recensioni o “prove sul campo” di Wolfram (di cui la Rete è già piena) che prendano in considerazione vizi e virtù del nuovo motore di ricerca.

Da avvocato, infatti, oltre alle funzionalità (che al mio occhio non tecnico sembrano decisamente promettenti, anche se per il momento limitate in campo legale) ero più interessato a leggere i termini del servizio (passaggio di solito assolutamente ignorato, tanto più dagli utenti di lingua italiana poiché le condizioni sono in inglese) dal momento che l’uso di Wolfram Alpha implica l’automatica accettazione degli stessi. La prima peculiarità è che il link ai termini d’uso è presente già nella home page di Wolfram Alpha; non troviamo nulla di simile sulla home page di Google, i cui termini di servizio non sono altrettanto “in evidenza”.

I termini d’uso di Wolfram Alfa (disponibili qui) sono doverosamente lunghi, e vi sono alcune clausole di rito, frutto dello zelo dei consulenti legali, come quella che prevede che sia necessaria la maggiore età (o, in mancanza, il consenso dei genitori o degli insegnanti) per l’uso del servizio, e quella per cui Wolfram non risponde dell’esattezza delle informazioni fornite.

Sono altre, invece, le clausole sulle quali si è appuntata la mia attenzione e che vi segnalo dal momento che è opportuno conoscerle prima di inserire i risultati ottenuti con il nuovo motore di ricerca in una presentazione o in una pubblicazione.

Wolfram Alfa - Terms of Use, Tag cloud

(Word cloud dei “Terms of use” di Wolfram Alfa ottenuta su wordle.net)

In particolare (come si nota già dall’immagine qui sopra) nella licenza si presta molta attenzione al copyright, più di quanta ne dedichino i “terms of service” degli altri motori di ricerca, il che riflette la particolare natura di Wolfram Alpha che non è un normale search engine.

Attribution and Licensing 

As Wolfram|Alpha is an authoritative source of information, maintaining the integrity of its data and the computations we do with that data is vital to the success of our project. We generate information ourselves, and we also gather, compare, contrast, and confirm data from multiple external sources. Where we have used external sources of data we list the source or sources we relied on, but in most cases the assemblages of data you get from Wolfram|Alpha do not come directly from any one external source. In many cases the data you are shown never existed before in exactly that way until you asked for it, so its provenance traces back both to underlying data sources and to the algorithms and knowledge built into the Wolfram|Alpha computational system. As such, the results you get from Wolfram|Alpha are correctly attributed to Wolfram|Alpha itself.

 

 

Di conseguenza, se i risultati delle ricerche con Wolfram si inseriscono in documenti o presentazioni, bisognerà indicare espressamente che i dati provengono da Wolfram Alpha. Dal momento che alcuni risultati indicano i diritti d’autore di terzi soggetti che forniscono i dati, è fatto divieto di rimuovere o oscurare quelle attribuzioni. Nella licenza si richiede, ove possibile, di inserire un link a Wolfram (preferibilmente alla pagina della ricerca).

A questa clausola viene data molta importanza, dal momento che si afferma che la mancata attribuzione dei risultati a Wolfram sarà ritenuta non solo una violazione dei termini d’uso, ma una vera e propria violazione delle leggi in materia di diritto d’autore.

Le regole appena enunciate si applicano per tutti gli usi c.d. “personali”; al contrario, per gli usi a scopo di lucro bisognerà richiedere un’apposita licenza che potrebbe essere a pagamento.

L’ossessione per il copyright, tipica dei nostri tempi,  fa sì anche che sia inserita una clausola relativa all’eventuale presenza, nei risultati ottenuti con Wolfram Alpha, di dati che violino i diritti di terzi.

Reporting Incorrect or Infringing Material

If you find something in Wolfram|Alpha that you believe to be a violation of a copyright or other right that you personally hold, we want to know so we can correct the problem. Please use the feedback form at the bottom of that material’s page to tell us where the material is, and why you think it is infringing.

Evidentemente anche chi ha scritto questa licenza teme di subire azioni legali con esose pretese risarcitorie e, quindi, pensa che il copyright da efficace strumento per la tutela dei diritti sia diventato ingombrante ostacolo alla diffusione della conoscenza

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In questi giorni cade una ricorrenza: la Legge sul Diritto d’Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) ha compiuto 68 anni; eppure c’è ben poco da festeggiare. E non solo perchè gli anni cominciano a farsi sentire, ma anche perchè i “ritocchi” a cui la Legge è stata sottoposta negli ultimi anni non sembrano ben riusciti, e quelli che dovrebberero essere adottati in futuro appaiono ancora peggiori.

Sia chiaro, non penso che il diritto d’autore abbia fatto il suo tempo, tutt’altro! Credo, però, che le leggi debbano prendere atto di come la rivoluzione tecnologica ha cambiato il modo di fruire delle opere protette, tanto che la “vecchia” disciplina non va più bene neanche ai titolari dei diritti, figuriamoci ai consumatori e agli utenti.
E’ di qualche giorno fa la dichiarazione di Paulo Cohelo che non solo – attraverso un blog – indica i link per scaricare gratuitamente i suoi libri, ma ha pubblicamente ammesso che il peer to peer, lungi dall’averlo penalizzato, gli ha fatto vendere ancora più copie.

Link: DLD08 - Day1 - Creating universes

Questo dimostra come autori, consumatori e parte degli operatori del mercato hanno ormai preso atto della rivoluzione tecnologica. E il diritto? Leggendo le notizie di questi giorni ho pensato che il diritto è in mostruoso ritardo.
Se è normale che il diritto arrivi necessariamente dopo i fenomeni sociali che va a regolamentare, in questo settore il ritardo è oltremodo grave; si tratta di un ritardo nel comprendere i fenomeni che si traduce nell’incapacità di dettare soluzioni normative adeguate. E’ un fenomeno mondiale, che in Italia assume contorni ancora più preoccupanti.

Un paio di esempi.
Gran parlare si è fatto del caso The Pirate Bay a seguito della condanna del Tribunale di Stoccolma; concordo sul fatto che si tratta di un brutto segnale ma, almeno, la risposta (sbagliata) è arrivata in tempi tutto sommato rapidi. Come molti ricorderanno, anche in Italia la Baia dei Pirati è impegnata in un procedimento penale: sul sequestro disposto dal Tribunale di Bergamo nell’agosto del 2008 e annullato qualche settimana dopo, sarà chiamata a pronunciarsi definitivamente la Corte di Cassazione… ma solo il 29 settembre 2009. Nel frattempo, a quanto mi risulta, le indagini preliminari non sono ancora chiuse.

Con le leggi non va meglio, mentre l’Europa e la stessa Francia hanno bocciato la c.d. dottrina Sarkozy (che prevede il distacco dalla Rete per chi si renda responsabile di violazioni del copyright) l’Italia rischia di essere l’unico Paese a recepirla acriticamente.
Così come il nostro richia di rimanere l’unico Paese che sceglie il c.d. “bollino” come strumento contro la pirateria multimediale.
Il Governo ha infatti deciso di ripristinare, addirittura retroattivamente, l’obbligo del c.d. contrassegno già dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia Europea.
Con il decreto n. 31/2009 (entrato in vigore proprio il 21 aprile 2009), lo Stato Italiano – incurante delle critiche – non solo ha deciso di continuare a combattere la pirateria attraverso uno strumento obsoleto, ma addirittura ha esteso l’obbligo di apposizione del contrassegno anche ad altri supporti come memorie USB e SD card, con un provvedimento, di difficile attuazione, che creerà ulteriori problemi non solo a imprese e consumatori, ma all’intera industria culturale italiana.

Non mi sembra un bel modo per festeggiare un compleanno.

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Ha sicuramente qualcosa di paradossale la notizia (appresa via Slashdot) che l’UMP, il Partito del Presidente francese Sarkozy, è stato accusato di aver violato il copyright. Il sito canadese CBC riferisce, infatti, che l’UMP avrebbe usato la canzone “Kids” del gruppo statunitense MGMT per alcuni spot elettorali e video diffusi sul web senza corrispondere alla band le somme necessarie.
Di fronte alle rimostranze dei MGMT il partito del Presidente ha ammesso la violazione del copyright, offrendo simbolicamente la somma di 1 Euro (avete letto bene, un solo euro) quale compenso e ristoro.
L’avvocato della band -comprensibilmente – ha affermato che si tratta di un’offerta offensiva e, respingendola, ha preannunciato l’inizio di azioni legali.

Si tratta di una notizia destinata a suscitare molto clamore, se si tiene conto che proprio Sarkozy e la sua maggioranza si sono contraddistinti per una linea dura nei confronti delle violazioni del copyright, elaborando la dottrina dei c.d. three strikes.

Superato il lato ironico della vicenda, probabilmente questa storia (che sicuramente si chiuderà in via transattiva) può apportare un contributo nel dibattito sul futuro del copyright dal momento che ha sicuramente fornito ai governanti francesi maggiore consapevolezza delle problematiche sottese al delicato rapporto tra diritto d’autore e nuove tecnologie.

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Nella prassi accade molto di frequente che il dipendente di un’azienda – una volta cessato il rapporto di lavoro – utilizzi dati e informazioni del precedente datore di lavoro (come ad esempio l’elenco dei clienti e dei fornitori) per fornirli ad un’impresa concorrente o per avviare una propria attività economica. Si tratta di comportamenti molto pericolosi perché i dati in questione rappresentano, per chi li detiene, un’importante risorsa ed hanno un notevole valore economico.

In molti ritenevano che ormai questi comportamenti fossero sanzionabili in base all’art. 98 D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che espressamente prevede

Art. 98.
Oggetto della tutela

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Di segno contrario è l’orientamento della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 16744/2008, si è pronunciata sul caso di sottrazione di alcuni file contenenti l’archivio informatico dei clienti illegittimamente sottratto da un ex dipendente e messo a disposizione di imprese concorrenti. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che tale comportamento non è di per sè illecito dal momento che le informazioni in questione, seppur riservate, non dovrebbero considerarsi segrete in quanto

le notizie, che si assumono sottratte e quindi indebitamente utilizzate, sono note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, ed in ragione di tanto non hanno valore economico.

Quest’affermazione, riferita all’elenco dei clienti e dei loro indirizzi (postali ed elettronici) non mi convince. Ritengo, infatti, che non si tratti di nozioni “generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli altri operatori del settore“; innanzitutto il fatto che questi dati vengano sottratti e forniti a imprese concorrenti la dice lunga sul vantaggio competitivo che rappresentano. Infatti, se il recapito postale dell’azienda cliente (o partner) rappresenta dato facilmente acquisibile, lo stesso non può dirsi per l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei decision makers dell’azienda stessa. Tali informazioni, infatti, non sono facilmente accessibili tanto che una parte del loro valore è rappresentato proprio dal vantaggio temporale che il concorrente acquisisce quando ne viene in possesso; a ciò si aggiunga che l’ex-dipendente può fornire altri elementi (come reddito, condizioni patrimoniali, abitudini d’acquisto ecc.) in grado di “arricchire” il mero elenco dei clienti.

Invece, seguendo l’orientamento della Cassazione la sottrazione, la rivelazione a terzi e l’utilizzo di tali elenchi sarebbe illecita solo quando rappresenti concorrenza sleale (in tal caso non saranno sufficienti alcuni episodi essendo necessaria un’attività durevole finalizzata allo storno di clientela come ha sancito la Corte di Cassazione con un’altra pronuncia che trovate qui).
Pertanto a quanti, preoccupati, mi hanno chiesto come sia possibile tutelarsi da comportamenti di questo tipo,  consiglio di inserire specifiche clausole nei contratti di lavoro e negli accordi di collaborazione, magari con la previsione di penali in modo da vincolare tutti alla necessità di non fare uscire queste informazioni dall’azienda.
Perchè, come diceva Miguel De Cervantes,  è “due volte sciocco colui che, svelando un segreto ad un altro, gli chiede caldamente di non farne parola con nessuno“.

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.