Category: Diritto d'autore

Come dimostrano le cronache di queste ultime settimane, i profili giuridici legati al Web sono ancora di grande attualità. La sempre maggiore diffusione delle tecnologie info-telematiche pone, infatti, importanti criticità  in merito all’idoneità delle norme vigenti ma anche in ordine all’adeguatezza delle soluzioni all’esame del legislatore e all’impatto di alcune eclatanti decisioni giurisprudenziali.
Cade quindi in questo contesto la Conferenza annuale del Circolo dei Giuristi Telematici che si terrà  a Roma il 26 marzo 2010, ore 15, presso l’Auditorium della Casa di Previdenza Forense “Riccardo Scocozza.
L’iniziativa si pone come luogo di riflessione ed approfondimento su alcune delle questioni più delicate sul diritto dell’informatica: copyright, amministrazione digitale, posta elettronica certificata, responsabilità  degli intermediari.

Leggendo il programma definitivo della conferenza (disponibile qui) troverete alcuni tra i più importanti studiosi di informatica giuridica e diritto dell’informatica (Guido Scorza, Carmelo Giurdanella, Francesco Paolo Micozzi, Elio Guarnaccia, Marco Scialdone).
Con grandissimo piacere ci sarò anch’io per parlare, ancora una volta, di Posta Elettronica Certificata alla luce della modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale e del Codice di Procedura Civile.
La partecipazione è gratuita e conferisce crediti per la formazione forense, quindi è consigliabile iscriversi sul sito per esere sicuri di poter entrare.

Spero di incontrarvi in tanti :-)

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Domenica, commentando la notizia dell’ultimo provvedimento del Tribunale del Riesame di Bergamo sul caso “The Pirate Bay“, ero stato facile profeta nel prevedere che non ci sarebbe voluto molto per assistere ad un nuovo sequestro del popoarissimo tracker di file torrent.

Infatti, dopo il tempo necessario per provvedere agli adempimenti di rito, “thepiratebay.org” è stato nuovamente “sequestrato”; gli utenti italiani che si collegano al popolare sito svedese (senza usare Open DNS) visualizzano questa pagina

thepiratebay.org - sequestro 2.0

Si tratta di un precedente molto importante (e secondo più di qualcuno molto pericoloso) per tutta la Rete italiana. Per chi fosse interessato, qui sotto embeddo il testo della decisione del Tribunale di Bergamo (pubblicata sul sito del Circolo dei Giuristi Telematici).
Leggete e commentate.

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sequestro-the-pirate-bay

Sito sottoposto a sequestro. Questa potrebbe essere la schermata che tra qualche giorno gli utenti italiani visualizzeranno quando tenteranno di raggiungere The Pirate Bay, il popolare tracker di file torrent, da tempo al centro di numerosi giudizi in tutto il mondo per questioni legate al copyright.

In Italia, come ricorderete, la battaglia legale è iniziata con il sequestro dell’agosto 2008, successivamente annullato dal Tribunale del Riesame di Bergamo con provvedimento poi, a sua volta,  annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza del dicembre 2009 (qui un efficace riepilogo della vicenda).

Ebbene, il Tribunale del Riesame di Bergamo, cui la Suprema Corte aveva rinviato nuovamente il procedimento, nei giorni scorsi ha rigettato la richiesta di annullamento dell’originario provvedimento di sequestro presentata dai difensori della Baia, aprendo – di fatto – ad un nuovo oscuramento da parte dei provider.

Indubbiamente, si tratta di un pericoloso precedente per tutta la Rete Italiana; sono convinto che se ne parlerà molto.

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Questa sera, ore 23, su Current TV (Canale 130 di Sky), a Vanguard Tech, in uno speciale condotto da Andrea Cairola, si parlerà di come Internet ha cambiato il giornalismo d’inchiesta.

La trasmissione approfondirà tecniche, difficoltà, segreti del mestiere, dubbi e rischi del giornalista d’inchiesta. Ed è proprio in relazione a questi ultimi che gli Autori dello speciale (tra cui c’è l’amica Francesca Ferrara, che ringrazio) hanno deciso di intervistarmi sulle problematiche giuridiche più delicate sollevate dall’uso delle nuove tecnologie nell’attività giornalistica.

Stay tuned :)

Aggiornamento del 28 gennaio

Embeddo qui sotto il video della puntata di Vanguard Tech con la mia intervista.

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Nelle ultime settimane sul web si è parlato molto della notizia del lancio di Wolfram Alpha, il nuovo motore di conoscenza semantico computazionale.

Dopo mesi di attesa, in tanti (tra cui il sottoscritto) si sono affrettati a provare quello che è già stato definito come il principale antagonista di Google.

Ovviamente qui non troverete recensioni o “prove sul campo” di Wolfram (di cui la Rete è già piena) che prendano in considerazione vizi e virtù del nuovo motore di ricerca.

Da avvocato, infatti, oltre alle funzionalità (che al mio occhio non tecnico sembrano decisamente promettenti, anche se per il momento limitate in campo legale) ero più interessato a leggere i termini del servizio (passaggio di solito assolutamente ignorato, tanto più dagli utenti di lingua italiana poiché le condizioni sono in inglese) dal momento che l’uso di Wolfram Alpha implica l’automatica accettazione degli stessi. La prima peculiarità è che il link ai termini d’uso è presente già nella home page di Wolfram Alpha; non troviamo nulla di simile sulla home page di Google, i cui termini di servizio non sono altrettanto “in evidenza”.

I termini d’uso di Wolfram Alfa (disponibili qui) sono doverosamente lunghi, e vi sono alcune clausole di rito, frutto dello zelo dei consulenti legali, come quella che prevede che sia necessaria la maggiore età (o, in mancanza, il consenso dei genitori o degli insegnanti) per l’uso del servizio, e quella per cui Wolfram non risponde dell’esattezza delle informazioni fornite.

Sono altre, invece, le clausole sulle quali si è appuntata la mia attenzione e che vi segnalo dal momento che è opportuno conoscerle prima di inserire i risultati ottenuti con il nuovo motore di ricerca in una presentazione o in una pubblicazione.

Wolfram Alfa - Terms of Use, Tag cloud

(Word cloud dei “Terms of use” di Wolfram Alfa ottenuta su wordle.net)

In particolare (come si nota già dall’immagine qui sopra) nella licenza si presta molta attenzione al copyright, più di quanta ne dedichino i “terms of service” degli altri motori di ricerca, il che riflette la particolare natura di Wolfram Alpha che non è un normale search engine.

Attribution and Licensing 

As Wolfram|Alpha is an authoritative source of information, maintaining the integrity of its data and the computations we do with that data is vital to the success of our project. We generate information ourselves, and we also gather, compare, contrast, and confirm data from multiple external sources. Where we have used external sources of data we list the source or sources we relied on, but in most cases the assemblages of data you get from Wolfram|Alpha do not come directly from any one external source. In many cases the data you are shown never existed before in exactly that way until you asked for it, so its provenance traces back both to underlying data sources and to the algorithms and knowledge built into the Wolfram|Alpha computational system. As such, the results you get from Wolfram|Alpha are correctly attributed to Wolfram|Alpha itself.

 

 

Di conseguenza, se i risultati delle ricerche con Wolfram si inseriscono in documenti o presentazioni, bisognerà indicare espressamente che i dati provengono da Wolfram Alpha. Dal momento che alcuni risultati indicano i diritti d’autore di terzi soggetti che forniscono i dati, è fatto divieto di rimuovere o oscurare quelle attribuzioni. Nella licenza si richiede, ove possibile, di inserire un link a Wolfram (preferibilmente alla pagina della ricerca).

A questa clausola viene data molta importanza, dal momento che si afferma che la mancata attribuzione dei risultati a Wolfram sarà ritenuta non solo una violazione dei termini d’uso, ma una vera e propria violazione delle leggi in materia di diritto d’autore.

Le regole appena enunciate si applicano per tutti gli usi c.d. “personali”; al contrario, per gli usi a scopo di lucro bisognerà richiedere un’apposita licenza che potrebbe essere a pagamento.

L’ossessione per il copyright, tipica dei nostri tempi,  fa sì anche che sia inserita una clausola relativa all’eventuale presenza, nei risultati ottenuti con Wolfram Alpha, di dati che violino i diritti di terzi.

Reporting Incorrect or Infringing Material

If you find something in Wolfram|Alpha that you believe to be a violation of a copyright or other right that you personally hold, we want to know so we can correct the problem. Please use the feedback form at the bottom of that material’s page to tell us where the material is, and why you think it is infringing.

Evidentemente anche chi ha scritto questa licenza teme di subire azioni legali con esose pretese risarcitorie e, quindi, pensa che il copyright da efficace strumento per la tutela dei diritti sia diventato ingombrante ostacolo alla diffusione della conoscenza

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In questi giorni cade una ricorrenza: la Legge sul Diritto d’Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) ha compiuto 68 anni; eppure c’è ben poco da festeggiare. E non solo perchè gli anni cominciano a farsi sentire, ma anche perchè i “ritocchi” a cui la Legge è stata sottoposta negli ultimi anni non sembrano ben riusciti, e quelli che dovrebberero essere adottati in futuro appaiono ancora peggiori.

Sia chiaro, non penso che il diritto d’autore abbia fatto il suo tempo, tutt’altro! Credo, però, che le leggi debbano prendere atto di come la rivoluzione tecnologica ha cambiato il modo di fruire delle opere protette, tanto che la “vecchia” disciplina non va più bene neanche ai titolari dei diritti, figuriamoci ai consumatori e agli utenti.
E’ di qualche giorno fa la dichiarazione di Paulo Cohelo che non solo – attraverso un blog – indica i link per scaricare gratuitamente i suoi libri, ma ha pubblicamente ammesso che il peer to peer, lungi dall’averlo penalizzato, gli ha fatto vendere ancora più copie.

Link: DLD08 - Day1 - Creating universes

Questo dimostra come autori, consumatori e parte degli operatori del mercato hanno ormai preso atto della rivoluzione tecnologica. E il diritto? Leggendo le notizie di questi giorni ho pensato che il diritto è in mostruoso ritardo.
Se è normale che il diritto arrivi necessariamente dopo i fenomeni sociali che va a regolamentare, in questo settore il ritardo è oltremodo grave; si tratta di un ritardo nel comprendere i fenomeni che si traduce nell’incapacità di dettare soluzioni normative adeguate. E’ un fenomeno mondiale, che in Italia assume contorni ancora più preoccupanti.

Un paio di esempi.
Gran parlare si è fatto del caso The Pirate Bay a seguito della condanna del Tribunale di Stoccolma; concordo sul fatto che si tratta di un brutto segnale ma, almeno, la risposta (sbagliata) è arrivata in tempi tutto sommato rapidi. Come molti ricorderanno, anche in Italia la Baia dei Pirati è impegnata in un procedimento penale: sul sequestro disposto dal Tribunale di Bergamo nell’agosto del 2008 e annullato qualche settimana dopo, sarà chiamata a pronunciarsi definitivamente la Corte di Cassazione… ma solo il 29 settembre 2009. Nel frattempo, a quanto mi risulta, le indagini preliminari non sono ancora chiuse.

Con le leggi non va meglio, mentre l’Europa e la stessa Francia hanno bocciato la c.d. dottrina Sarkozy (che prevede il distacco dalla Rete per chi si renda responsabile di violazioni del copyright) l’Italia rischia di essere l’unico Paese a recepirla acriticamente.
Così come il nostro richia di rimanere l’unico Paese che sceglie il c.d. “bollino” come strumento contro la pirateria multimediale.
Il Governo ha infatti deciso di ripristinare, addirittura retroattivamente, l’obbligo del c.d. contrassegno già dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia Europea.
Con il decreto n. 31/2009 (entrato in vigore proprio il 21 aprile 2009), lo Stato Italiano – incurante delle critiche – non solo ha deciso di continuare a combattere la pirateria attraverso uno strumento obsoleto, ma addirittura ha esteso l’obbligo di apposizione del contrassegno anche ad altri supporti come memorie USB e SD card, con un provvedimento, di difficile attuazione, che creerà ulteriori problemi non solo a imprese e consumatori, ma all’intera industria culturale italiana.

Non mi sembra un bel modo per festeggiare un compleanno.

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In queste settimane il Parlamento Europeo sta esaminando il c.d. “Pacchetto Telecom“, ovvero un insieme di disposizioni che rischiano di rivoluzionare l’uso di Internet e l’intero mercato delle telecomunicazioni.
Questo video riassume in modo efficace i maggiori pericoli che la Rete correrebbe se il “Pacchetto Telecom” venisse approvato senza alcuna modifica.

Per questi motivi l’Istituto per le Politiche dell’Innovazione, insieme ad altri soggetti, ha sottoscritto una lettera al Parlamento Europeo affinché al testo vengano apportate tutte le modifiche necessarie a tutelare i diritti dei cittadini e la libertà della Rete. Il testo della lettera è disponibile qui.

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In queste settimane i Parlamenti e i Governi di mezzo mondo si stanno confrontando con lo stesso problema: come affrontare l’impatto che le nuove tecnologie hanno sul diritto d’autore così come tradizionalmente inteso.
Pirateria digitale, file-sharing, sanzioni per i trasgressori delle norme, ruolo dei Provider sono le parole chiave di questo dibattito. Se il problema è lo stesso a tutte le latitudini, non lo stesso può dirsi per le soluzioni che vengono proposte.

Mentre in Italia, infatti, i progetti di legge fin qui presentati sono contraddistinti dalla chiara finalità di “normalizzare” ed “imbrigliare” la rete, con conseguente compressione dei diritti digitali e depotenziamento delle enormi opportunità offerte dalla Rete, in altri Paesi si cerca di percorrere una strada che appare di maggiore equilibrio.
E’ il caso della Norvegia, dove Bård Vegar Solhjell, Ministro dell’Educazione e della Ricerca, in un post sul proprio blog ha affermato di voler rendere legale il file-sharing, affermando che così come la TV non ha determinato la fine della radio e il Web quella dei libri, così il p2p non comporterà la fine della musica. Per questo, secondo il Ministro Solhjell l’industria discografica dovrebbe trovare un sistema in grado di conciliare le esigenze dei detentori dei diritti con le aspettative dei consumatori, come Spotify, servizio che – grazie agli accordi con le maggiori case discografiche – consente agli utenti di poter ascoltare e condividere musica in modo gratuito e legale.

Viene da riflettere pensando alle proposte di legge che in queste ore si fanno in Italia e mi chiedo se avesse ragione Aristotele quando scriveva che “Ogni popolo ha i governanti che si merita“.

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Come molti di voi sanno, il Governo ha istituito un Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale che, come si evince dal nome, ha l’obiettivo di formulare proposte normative per combattere la pirateria.
Nelle scorse settimane ci sono state molte polemiche in ordine alle soluzioni all’esame del Comitato; per questo motivo l’Istituto per le Politiche dell’Innovazione si è fatto promotore di una lettera aperta al Prof. Mauro Masi, coordinatore del Comitato, che ha l’obiettivo di tutelare la cultura digitale nel nostro Paese, invocando trasparenza e partecipazione nella scrittura delle nuove regole.

La lettera, il cui testo è stato pubblicato qui, è stata firmata da ISP, industria musicale italiana, associazioni di consumatori, protagonisti della cultura digitale in Rete.

Non ci resta che attendere la risposta del Comitato.

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Nel precedente post ho esposto alcune perplessità in relazione all’EULA di Google Chrome, il nuovissimo browser di cui tutti parlano.

Troppo concentrato sulle tematiche relative alla privacy, ho colpevolmente trascurato una stranissima, e potenzialmente pericolosa, clausola in materia di copyright.

11. Licenza sui Contenuti concessa dall’utente

11.1 L’utente è proprietario del copyright e di qualsiasi altro diritto già posseduto sui Contenuti inviati, pubblicati o visualizzati su o tramite i Servizi. Inviando, pubblicando o visualizzando i Contenuti, l’utente concede a Google una licenza perenne, irrevocabile, internazionale, non soggetta a diritti d’autore e non esclusiva per riprodurre, adattare, modificare, tradurre, pubblicare, eseguire in pubblico, visualizzare pubblicamente e distribuire qualsiasi Contenuto inviato, pubblicato o visualizzato su o tramite i Servizi. Detta licenza ha il solo scopo di autorizzare Google a visualizzare, distribuire e promuovere i Servizi e può essere revocata per alcuni Servizi, come definito nei Termini aggiuntivi dei Servizi in oggetto.

11.2 L’utente conviene che detta licenza includa un diritto per Google di rendere tali Contenuti disponibili per altre aziende, organizzazioni o altri soggetti con cui Google abbia rapporti per la fornitura di servizi diffusi e di utilizzare tali Contenuti in relazione alla fornitura di tali servizi.

11.3 L’utente riconosce che Google, nell’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per fornire i Servizi ai propri utenti, può (a) trasmettere o distribuire i Contenuti dell’utente su varie reti pubbliche e con vari mezzi e (b) apportare ai Contenuti dell’utente le modifiche necessarie per renderli conformi ai requisiti tecnici delle reti, dei dispositivi, dei servizi o dei mezzi di connessione. L’utente accetta che tale licenza dovrà autorizzare Google a intraprendere tali azioni.

11.4 L’utente conferma e garantisce a Google di disporre di tutti i diritti, del potere e dell’autorità necessari per concedere la suddetta licenza.

In pratica, in base a questa clausola, l’utente mantiene il copyright e i diritti sui contenuti generati attraverso il browser (basti pensare al post di un blog) ma concede a Google il diritto di distribuire quel contenuto anche per finalità lucrative.

Questa clausola, che riproduce quella contenuta in altre licenze di servizi Google, non mi sembra trovi precedenti per un browser (che ricordi nè in Firefox nè in Internet Explorer ce n’è di simili) e rischia di frenare notevolmente la diffusione di Chrome.

Secondo Chris Mellor molti amministratori di sistema potrebbero, per questo motivo, bandire il nuovo browser dai propri network per garantire la doverosa riservatezza dei dati aziendali.

Anche alcuni bloggers sono già sul piede di guerra e minacciano di non usare Chrome, paventando il rischio che qualunque informazione e contenuto veicolato attraverso il browser, (ad esempio password e informazioni finanziarie) possa essere pubblicato da Google.

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.