Category: E-government

Negli ultimi mesi, la PEC (Posta Elettronica Certificata) è stata al centro di un partecipato dibattito a seguito della scelta del Ministro Brunetta di farne lo strumento preferenziale di comunicazione tra cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Come i lettori di questo blog ricorderanno, il ricorso alla PEC non mi ha mai convinto appieno; tuttavia la PEC può rappresentare uno strumento per semplificare i rapporti con i cittadini, migliorare la qualità della vita degli utenti e ridurre i costi della burocrazia (sia per il settore pubblico sia per i cittadini).

Le cose, per il momento, non sono andate come era nei piani del Ministro Brunetta: molti sono i professionisti che (pur obbligati normativamente) non hanno attivato una casella PEC e pochi (pochissimi) i cittadini che hanno deciso di approfittare dell’iniziativa del Governo di “regalare” la PEC.

La causa di questo vero e proprio FLOP è da rintracciarsi, prevalentemente, nel fatto che le Amministrazioni non vogliono la PEC: salvo rare eccezioni, gli Enti non pubblicano sui propri siti l’indirizzo PEC, non consentono ai cittadini di presentare istanze e domande per via telematica, ignorano le comunicazioni telematiche di cittadini e imprese.

Tale comportamento è censurabile sotto un duplice profilo:
a) le Amministrazioni che non usano la PEC, continuando a preferire il cartaceo, sono Amministrazioni inefficienti (non cogliendo i vantaggi della dematerializzazione), che sprecano soldi pubblici (ogni comunicazione via PEC costa circa 19 euro in meno rispetto ad una cartacea), discriminatorie (costringono gli utenti diversamente abili al cartaceo e alle code agli sportelli); in poche parole, sono Enti che (in un’ottica ormai anacronistica) perseguono una logica burocratica (“abbiamo sempre fatto così“) e si rifiutano di rendere l’adempimento degli obblighi di legge il più semplice possibile.

b) le Amministrazioni che non usano la PEC violano la legge in modo grave ed inescusabile, ledendo alcuni diritti che sono già (da più di quattro anni) riconosciuti a cittadini e imprese.

Sotto questo profilo, è emblematico quanto accaduto negli scorsi giorni e che ha visto come protagonista il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Gelmini-Brunetta, scontro sulla PEC

Questi i fatti: un aspirante agrotecnico inviava domanda di partecipazione all’esame di stato via posta elettronica certificata; dal momento che la modalità telematica non era prevista dall’atto che aveva bandito la prova, il Collegio nazionale degli agrotecnici chiedeva al Ministero per la pubblica amministrazione e, appunto, al Ministero dell’Istruzione se l’istanza fosse correttamente presentata. Il primo a rispondere è stato il dicastero guidato dal Ministro Gelmini che ha categoricamente escluso la possibilità di usare la PEC in quanto l’ordinanza ministeriale non la prevedeva come modalità di inoltro delle domande di partecipazione, aggiungendo che la PEC

è uno strumento il cui utilizzo è ancora in fase iniziale e non è perciò compresa tra i possibili modi di invio delle domande di partecipazione agli esami abilitanti.

La nota del Ministero dell’Istruzione ha destato imbarazzo e scalpore e corre il rischio di vanificare molti degli sforsi fatti in questi mesi per incentivare l’uso della PEC; il Dipartimento della funzione pubblica si è quindi visto costretto ad intervenire sulla vicenda, sostenendo il contrario di quanto affermato dal Ministero dell’Istruzione e preannunciando una circolare “con la quale regolerà l’obbligatorietà di trasmissione tramite PEC di domande di partecipazione a qualsiasi tipo di concorso, ivi compresi quelli relativi alle iscrizioni agli albi professionali“.

In tanti mi hanno scritto per sapere chi avesse ragione in questa “querelle tra Ministeri” (ma non potevano parlarsi tra di loro?); ebbene, non può essere revocato in dubbio che nella nota del Ministero dell’Istruzione vi siano diverse inesattezze. In primo luogo, non è vero che la PEC è uno strumento ancora in fase sperimentale (è stata disciplinata con il decreto n. 68/2005 e, in base al D. Lgs. n. 82/2005, gli Enti avrebbero dovuto dotarsene dal 2006); ma la cosa più grave è che vengono ignorate completamente le disposizioni contenute negli articoli 6 D. Lgs. n. 82/2005 (che ha introdotto il diritto all’uso della posta elettronica certificata) e 48 D. Lgs. n. 82/2005 (che espressamente prevede come la trasmissione di comunicazioni via PEC equivalga alla notificazione a mezzo posta).
Come ho già scritto qualche settimana fa, la PEC è un diritto e quindi i cittadini possono utilizzarla (con le modalità previste dalla legge) senza richiedere un assenso preventivo dell’Ente a cui scrivono.

A livello normativo, la PEC è equiparata alla raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, si può sostenere che la previsione dello strumento “raccomandata” nel bando di concorso, di per sè, implichi la possibilità per il privato di partecipare con la PEC; di fronte ad un provvedimento di esclusione, al candidato non resterebbe che l’impugnativa al Giudice Amministrativo (T.A.R.) per far valere i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
E comunque, se anche l’Amministrazione – nel bando – escludesse espressamente l’invio tramite PEC, questa esclusione (limitando la partecipazione) dovrebbe essere adeguatamente e congruamente giustificata; in caso contrario, contro una previsione di tal genere si potrebbe adire il T.A.R..

Qualche mese fa, in una presentazione sulla Posta Elettronica Certificata, avevo parlato di “Fiction della PEC” per provare a descrivere le vicende (normative e amministrative) di questo strumento: una storia fatta di continui colpi di scena e in cui il “lieto fine” sembra allontanarsi sempre di più.

E’ condivisibile, quindi, il disappunto che emerge nella nota del Dipartimento della funzione pubblica; orientamenti come quelli del MIUR sono ormai inaccettabili. Le norme ci sono (da anni) e sono chiarissime: le Amministrazioni non possono impedire l’uso delle tecnologie nei procedimenti amministrativi.
A mio modesto avviso, non sono necessarie circolari (come quella preannunciata da Brunetta): le norme devono essere fatte rispettare, utilizzando tutti i rimedi previsti dall’ordinamento, in primis quello giudiziario.

Se gli Enti non avranno la sensibilità e la diligenza di garantire l’effettività dei diritti digitali, un Giudice sarà chiamato ad ordinarglielo.

Technorati Tags , , , , , ,

Dopo una lunga pausa, ritorna l’appuntamento conOpen Links, rubrica nata per raccogliere segnalazioni, notizie e spunti in materia Open Data e Open Government.
L’autunno che sta arrivando sarà  molto intenso e mi vedrà  impegnato (insieme agli amici di sempre) in tante iniziative per la diffusione della dottrina Open anche nel nostro Paese; come già  ho scritto, non bisogna perdere altro tempo, anche perché sono sempre più i Paesi che intraprendono politiche di questo tipo, sperimentandone i vantaggi e non possiamo correre il rischio di rimanere ancora indietro.

1. Negli USA, ad esempio, è stata lanciata l’iniziativa Code for America, progetto non governativo finalizzato a mettere in contatto la community degli svilppatori con le amministrazioni locali. Nel video che embeddo qui sotto, l’iniziativa è promossa da alcuni dei più autorevoli protagonisti del Web 2.0.

2. Il movimento dell’Open Government continua ad ottenere importanti successi anche fuori dagli USA. Anche in Australia, dove il Governo aveva costituito una vera e propria Taskforce per il Governo 2.0, è stato adottato un documento ufficiale (Declaration of Open Government) in cui l’esecutivo si impegna ad utilizzare le tecnologie per assicurare maggiore trasparenza e agevolare la collaborazione con i cittadini.

3. In Inghilterra il Governo ha deciso di accelerare sulla strada dell’Open Data: il Primo Ministro, infatti, ha nominato un nuovo comitato che si occupa proprio della trasparenza del settore pubblico: il Public Sector Transparency Board.
Il comitato, presideduto dal Ministro competente (a dimostrazione dell’importanza che la materia ha per il Governo) e composto – tra gli altri – da persone del calibro di Tim Berners-Lee e Rufus Pollock, si è già  messo al lavoro e sta elaborando i principi cui improntare tutte le iniziative di liberazione dei dati pubblici; si tratta di un lavoro da seguire con interesse ed attenzione.

4. Anche la Grecia, nonostante la gravissima crisi economica attraversata, ha deciso di intraprendere la strada dell’Open Data; nei giorni scorsi è stato lanciato il sito geodata.gov.gr dedicato ai dati geospaziali. Anche questo progetto è stato realizzato grazie al contributo di un gruppo di lavoro ad hoc, costituito dal Primo Ministro.

Sarebbe auspicabile che un’iniziativa analoga venisse assunta anche dal Governo Italiano ma, al momento, sembra un’utopia visto il totale disinteresse dimostrato per le tematiche Open.

Buona lettura e alla prossima :-)

Technorati Tags , , ,

Nel corso degli ultimi anni, i siti Web istituzionali hanno acquisito una sempre maggiore importanza, diventando – di fatto – il principale front office di ogni Amministrazione, e lo stesso legislatore si è occupato più volte di definire caratteristiche e contenuti dei website pubblici; tuttavia, gran parte degli Enti non rispetta tali disposizioni e non riesce ad utilizzare questo mezzo in modo da renderlo efficace strumento di trasparenza ed erogazione di servizi on line a cittadini e imprese.

Per questo motivo, riveste grande importanza la notizia che il 26 luglio scorso sono state pubblicate sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione le “Linee guida per i siti web delle PA“. Il documento, previsto dall’art.4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro Brunetta e redatto da un gruppo di lavoro interno (composto da esperti del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Dipartimento Digitalizzazione e Innovazione tecnologica, di DigitPA e di Formez PA), ha l’obiettivo di suggerire alle Pubbliche Amministrazioni criteri e strumenti per razionalizzre i contenuti on line, ridurre i siti web pubblici obsoleti e migliorare quelli attivi.

Le Linee Guida, prima di essere pubblicate, sono state oggetto di una consultazione pubblica (a dire il vero, poco partecipata) della durata di due mesi, condotta attraverso un forum di discussione dedicato sul sito del Ministero.

Linee Guida siti web PA

Ad una lettura attenta, non sfuggirà che il documento è privo di un contenuto innovativo, avendo la funzione di fornire alle Amministrazioni una guida agli obblighi normativi da tempo vigenti; ciononostante, le Linee Guida rappresentano uno strumento utile sia per gli Enti (nel percorso di adeguamento tecnico-normativo al fine di evitare responsabilità e contenzioso) sia per i cittadini (nella creazione della consapevolezza dei loro diritti digitali).

Ho provato a ricostruire le norme relative ai siti web delle PA in un articolo pubblicato dalla rivista E-Gov di Maggioli (che ospita altri interessantissimi contributi sulla materia: uno sulla funzione dei siti istituzionali e l’altro sulla nuova figura del responsabile della pubblicazione); in questa sede ci tengo a sottolineare come l’iniziativa del Ministero rappresenti l’occasione per ripensare, finalmente, tutta l’architettura dei siti pubblici, tralasciando improvvisazioni e facili appalti affidati all’esterno, secondo comodi cliché, con siti dai contenuti inutili e sempre uguali.

Technorati Tags , , , , ,

Nel corso degli ultimi mesi si è parlato molto della Posta Elettronica Certificata (PEC), tecnologia che – nelle intenzioni del legislatore – dovrebbe diventare lo strumento preferenziale di comunicazione tra cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni.

La scelta di ricorrere alla PEC non mi convinceva (e, onestamente, continua a non convincermi); tuttavia, credo che la Posta Certificata possa essere uno strumento idoneo a semplificare i rapporti, a smaterializzare l’attività amministrativa, a rendere gli uffici pubblici più efficienti e trasparenti, a migliorare la qualità della vita degli utenti.

Ciononostante, ad oggi, sono molte le Amministrazioni che non hanno attivato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (una lista di Enti “fuorilegge” è stata diffusa dallo stesso Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione) e quelle che pure formalmente lo hanno attivato spesso non lo rendono conoscibile ai cittadini, oppure non lo usano.
Embematico, sotto questo aspetto, il video che embeddo qui sotto in cui, un funzionario (interpellato in merito alla possibilità di comunicare via PEC con l’Amministrazione) risponde che l’Ente ha una casella PEC ma che questa non viene di fato utilizzata e che, pertanto, è consigliabile ricorrere alla tradizionale raccomandata A/R.

Si tratta di argomenti che spesso, negli ultimi mesi, ho sentito quando ho chiesto ad Enti (di ogni ordine e grado) di poter usare la PEC; tuttavia, non sempre si ha la percezione che risposte di questo tipo dimostrano non solo la disorganizzazione dell’Ufficio, ma una grave violazione degli obblighi di legge.
Infatti l’attivazione e l’uso della PEC non sono una concessione rimessa alla discrezionalità (e al “buon cuore”) delle Amministrazioni, ma rappresentano un vero e proprio obbligo per gli Enti che sono tenuti ad assicurare a cittadini e imprese alcuni diritti digitali ormai da tempo consacrati in provvedimenti normativi.
In particolare, ciascuna Amministrazione deve:

1) attivare almeno un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per ogni registro di protocollo;
2) rendere pubblico l’indirizzo di PEC sulla home page del proprio sito;
3) rendere pubblico l’indirizzo di PEC sul portale governativo www.paginepecpa.gov.it;
4) utilizzare la PEC con tutti gli utenti che ne facciano richiesta, senza poter addurre difficoltà tecnologiche ed organizzative per impedire l’esercizio di questo diritto.

Gli Enti che non vi avessero già provveduto devono quindi adeguarsi rapidamente se vogliono evitare responsabilità e contenzioso; ciascun cittadino, infatti, può ottenere giudizialmente la tutela dei propri “diritti digitali”.
Le leggi ci sono già, bisogna solo pretendere che vengano rispettate!

Technorati Tags , , ,

I lettori di questo blog ricorderanno che in passato mi sono occupato di Normattiva, il sito destinato ad ospitare la banca dati gratuita di tutte le leggi vigenti nel nostro Paese.

Il portale è ormai attivo da qualche mese e, dal 22 giugno scorso, ospita gli atti normativi della Repubblica Italiana pubblicati dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1969.
Purtroppo non è stata modificata la pagina “avviso legale” che incredibilmente – tra le altre cose – ancora prevede che “l’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza“.

Schermata 2010-07-20 a 13.44.28

Qualcuno di voi potrebbe pensare “roba da avvocati, l’importante è che il servizio esista e funzioni“. Il servizio esiste e, sicuramente, funziona ma il fatto che la raccolta non abbia carattere di ufficialità ne disincentiva l’uso a tutti i livelli: chi si fiderebbe di un’informazione che – per espressa ammissione del suo autore – non è affidabile?
A dimostrazione di questa grave criticità, segnalo che N-LEX, la sezione del sito dell’Unione Europea che permette di accedere alle banche dati legislative ufficiali degli Stati Membri, non consente la possibilità di accedere alle norme vigenti nel nosto Paese.

Ho scritto all’Ufficio Pubblicazioni, che cura la pagina, per avere delucidazioni e – diplomaticamente – mi hanno risposto che si sta lavorando per superare alcune criticità relative alla legislazione vigente nel nostro Paese e che non sanno dirmi quanto tempo ci vorrà; immagino sarà difficile fare capire, a chi non ha dimestichezza con le pervesioni documentali e normative italiane, perchè lo stesso soggetto che cura la stampa dei testi normativi non è in grado di assicurare un’edizione on line su cui tutti gli utenti possano fare affidamento, riutilizzando liberamente (e senza limiti) i risultati della ricerca.

Technorati Tags , , , , , ,

Ormai ci siamo: giovedì 1° luglio inizia la seconda edizione del VENEZIACAMP che si terrà fino al 3 luglio presso l’Arsenale di Venezia; l’evento, diventato già alla seconda edizione un appuntamento importantissimo per l’innovazione nel nostro Paese, si annuncia ricchissimo per i tanti incontri.

Anche io sarò all’Arsenale per incontrare amici vecchi e nuovi e, soprattutto, parlare delle tematiche care ai lettori di questo blog; pertanto, nella speranza di fare cosa gradita e di vedervi in tanti, provo di seguito a riassumere tutti gli eventi in cui sono coinvolto:
- giovedì 1, ore 15: parteciperò all’interessante incontro L’Agenzia per l’innovazione incontra la Rete cui interverrà anche il Presidente dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, dott. Davide Giacalone;

- venerdì 2, ore 12: parteciperò alla Sessione organizzata dalla rete di InnovatoriPA, in cui si parlerà di Governo 2.0.

- sabato 3, ore 10: prenderò parte alle celebrazioni per il decennale di IWA-ITALY per parlare delle professioni del Web, in particolare di quelle legate all’Open Government.

Ci vediamo a Venezia :)

Technorati Tags ,

Tra pochi giorni, il 28 e 29 giugno 2010, si terrà a Firenze l’iniziativa ToscanaLab2010, evento verticale dedicato al Web, ai social media e al mondo della comunicazione digitale organizzato dalla Fondazione Sistema Toscana.

Il tema di questa seconda edizione è “Internet Better Life“(qui il programma dettagliato del 28 e qui quello del 29) e sarà occasione riflessione e confronto su

come internet e il web 2.0 contribuiscono a migliorare la vita degli individui, veicolando in modo diverso e più ricco la conoscenza, modificando le relazioni tra le persone e trasformando di fatto l’azione sociale, con un approccio allargato e partecipativo.

Con grande piacere, parteciperò anch’io all’evento con un intervento dal titolo “Open Government: miti, realtà e speranze“, nell’ambito del workshopInternet Better Society” che si terrà nella mattinata del 29 e in cui si parlerà di come Internet sta cambiando il modo di fare politica, amministrazione e giornalismo; all’incontro, moderato da Antonio Sofi, parteciperanno anche Sergio Maistrello, Livia Iacolare, Dino Amenduni e Antonella Napolitano.

Spero di incontrarvi in tanti :-)

Technorati Tags , , , , , ,

Negli ultimi mesi mi sono occupato più volte dell’iter di revisione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) avviato dal Governo il 19 febbraio 2010 che , nelle prossime settimane, porterà alla modifica del D. Lgs. n. 82/2005.

In rete sono già reperibili moti dei miei interventi (qui un mio articolo per il Corriere delle Comunicazioni, qui un mio contributo sulla Guida agli Enti Locali del Sole24Ore e qui una intervista che mi ha fatto l’amico Domenico Pennone sempre per lo stesso periodico; con l’Istituto delle Politiche dell’Innovazione e UnaRete abbiamo anche realizzato un paper che e-Gov sta pubblicando a puntate), ma ritengo giusto cristallizzare in un post su questo blog le riflessioni maturate negli ultimi mesi.

La modifica del CAD è, indubbiamente, un evento positivo, un passaggio di decisiva importanza per l’innovazione del settore pubblico, cui Amministrazioni, professionisti e cittadini dovrebbero guardare con grande attenzione. Il Codice avrebbe dovuto essere la “magna charta” dell’e-government italiano, una pietra miliare, una rivoluzione copernicana; invece è stato sostanzialmente disapplicato, diventando una delle normative meno conosciute e rispettate dell’intero ordinamento giuridico italiano. A ciò si aggiunga la rapidissima evoluzione delle tecnologie che ha determinato che le nuove norme diventassero obsolete senza essere state davvero applicate; per questo il Governo ha deciso di intervenire: il processo di informatizzazione del settore pubblico, che ha vissuto una fase di stallo, riparte doverosamente dal CAD e dalla sua rivitalizzazione.

Ebbene, non v’è dubbio che una riforma sia assolutamente necessaria e che le finalità del Governo siano condivisibili: non è casuale, infatti, che l’Italia occupi sempre gli ultimi posti delle classifiche in tema di e-government.
Secondo l’ultima indagine del World Economic Forum contenuta nell’annuale Rapporto sull’andamento dell’IT (disponibile on line all’indirizzo: http://www.weforum.org/documents/GITR10/index.html) il nostro Paese è molto indietro nella classifica generale (un 48° posto su 133 molto poco onorevole, se solo si ha riguardo che l’Italia è una delle otto maggiori economie del Mondo) e non si tratta di un caso episodico; anzi, nel corso degli ultimi anni il trend del nostro Paese è decisamente negativo (ben 6 posizioni perse in soli due anni). Se poi si leggono i dati specifici che riguardano la Pubblica Amministrazione, si comprende come una delle maggiori cause dell’arretratezza italiana sia proprio da andare a ricercare nel settore pubblico (120° posto per l’efficacia complessiva delle politiche pubbliche e 87° posto per l’utilizzo delle tecnologie nell’Amministrazione).
Qualche lettore potrebbe chiedersi cosa c’entrano le norme; ebbene, in una PA fortemente burocratizzata come la nostra, la qualità e l’obsolescenza del quadro normativo non è estranea a questa situazione (per la cronaca, il nostro sistema giuridico si piazza all’84° posto e l’efficacia del nostro framework legale al 116°).
Tra le norme che non hanno funzionato, possiamo dirlo, c’è sicuramente il Codice dell’Amministrazione Digitale e il merito del Ministro Brunetta è sicuramente quello di averlo notato e di voler porre rimedio a questa situazione.

Seduto su una panchina
(foto di silvestrodam)

Tuttavia, le soluzioni contenute nello schema di decreto approvato dal Governo sembrano ancora troppo timide ed è auspicabile che, prima della sua definitiva approvazione, il provvedimento venga arricchito e perfezionato.
Ci sono degli aspetti di metodo e di merito su cui ritengo utile una riflessione.
In primo luogo, va osservato che – nonostante qualche caso sporadico – il dibattito sulla riforma del CAD stia facendo fatica a decollare o, meglio, ad uscire dalla cerchia dei soliti “addetti ai lavori”. Si tratta di un aspetto forse sottovalutato: il Codice dell’Amministrazione Digitale non è un corpus normativo che riguarda solo le Pubbliche Amministrazioni; al contrario, una delle sue principali innovazioni fu proprio quella di introdurre una serie di numerosi (e penetranti) diritti digitali per cittadini e imprese (come il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con gli Uffici Pubblici). Eppure, cittadini e le imprese non hanno avuto contezza dei loro nuovi diritti e, quindi, non si sono attivati per farli rispettare. Basti pensare che, a quattro anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 82/2005, non c’è ancora giurisprudenza rilevante sul Codice; in un Paese dal tasso di litigiosità elevatissimo, è un dato che deve far riflettere su come poco o nulla sia stato fatto per informare gli utenti di quanto previsto dalle norme in materia di informatizzazione dell’Amministrazione.
Sarebbe sicuramente auspicabile aprire l’iter della modifica del CAD (e i suoi contenuti) a tutti i cittadini, inaugurando la prima vera consultazione pubblica digitale; d’altronde è stato proprio il CAD ad affermare (art. 9) che “lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi”; quale migliore occasione di applicare questa norma?

Nel merito, la riforma, sembra, sfruttare solo in parte l’ampia delega concessa dal Parlamento con l’art. 33 della Legge n. 69/2009 e, così, le modifiche si limitano a rivitalizzare le disposizioni del 2005, senza introdurre evidenti innovazioni e porre nuovi urgenti traguardi come, ad esempio, quello di attuare anche in Italia i principi dell’Open Government o un più penetrante ricorso a strumenti di democrazia elettronica, per coinvolgere i cittadini nel processo decisionale.
Al contrario, troppe disposizioni sono dedicate alla firma digitale e al documento informatico; l’obiettivo di semplificare il quadro legislativo in materia non sembra raggiunto. Le norme sono ancora confuse, complesse e – anche grazie al rinvio ad ulteriori regole tecniche da adottare in futuro – potrebbero rappresentare un ostacolo, e non uno stimolo, alla digitalizzazione del settore pubblico.
E poi l’eccessiva enfasi posta su questi strumenti rischia di essere fuorviante: per quanto importante sia, la revisione del CAD non può esaurirsi nella disciplina della firma digitale; le “euforie tecnicistiche”, finora, non ci hanno portato lontano.

Per questo motivo non credo si possa ancora parlare di “riforma” o di “nuovo CAD”; un nuovo Codice, traendo insegnamento da quello che non ha funzionato nell’originaria formulazione, dovrebbe risolvere un tema cruciale: la gran parte delle Amministrazioni non fornisce servizi on line ai propri utenti, senza alcuna conseguenza, mentre le poche eccellenze non vengono adeguatamente valorizzate. Manca poi una prospettiva ampia che renda il Codice un testo adeguato non solo per le sfide attuali, ma anche per quelle del prossimo futuro (basti pensare all’internet of things) e che istituisca presìdi di tutela per gli innovatori.
Non bisogna infatti sottovalutare che spesso, gli innovatori nella Pubblica Amministrazione devono confrontarsi con una serie di resistenze interne, e non di rado si è assistito a contestazioni disciplinari per pubblici dipendenti la cui unica colpa era quella di interpretare le norme in senso evolutivo; per questo motivo, incentivare l’innovazione dovrebbe significare anche garantire che gli innovatori non vengano isolati ed emarginati, ma al contrario valorizzati.

Da ultimo, bisognerebbe fare in modo che i tempi per l’attuazione delle riforme fossero ancora più brevi. Negli USA, Obama ha previsto che gli Enti mettessero on line tutti i propri dati nel termine di 45 giorni mentre in Italia si prevede che per la predisposizione di un piano di disaster recovery ci vogliano 15 mesi: se è troppo lenta non è vera innovazione.

Per questo credo che sia opportuno spostare più in alto l’asticella degli obiettivi da raggiungere con il decreto delegato; la vera sfida è quella di rendere la modifica del CAD una vera riforma, per evitare che l’Amministrazione Digitale diventi il Godot di beckettiana memoria e che noi, tra qualche tempo, ci ritroviamo desolati ad affermare “non accade nulla, nessuno arriva, nessuno se ne va, è terribile!

Technorati Tags , , , , , ,

Sono finite da qualche ora le celebrazioni della Festa della Repubblica, commemorazione del referendum istituzionale tenutosi il 2 e 3 giugno 1946, a seguito del quale l’Italia diventò una Repubblica. La data è importante anche per un altro motivo: negli stessi giorni gli Italiani eleggevano i componenti dell’Assemblea Costituente che avrebbero poi scritto la nostra Carta Fondamentale, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

De Nicola promulga la Costituzione della Repubblica Italiana

Nel suo tradizionale messaggio, il Capo dello Stato, On. Giorgio Napolitano – oltre a richiamare i valori che sono alla base della nostra Repubblica – ha rivolto a tutti un appello affinché l’Italia “si rinnovi” e “diventi più moderna“. Non è un mistero: l’arretratezza (anche tecnologica) del nostro Paese è un problema di cui molto si dibatte (purtroppo spesso soltanto tra addetti ai lavori), tentando di individuare possibili soluzioni che possano consentirci di trarre dall’uso delle nuove tecnologie i massimi benefici possibili in termini di sviluppo, diffusione della conoscenza, trasparenza ed efficienza del settore pubblico.

In questi ultimi giorni si è molto discusso in Rete della proposta avanzata da Riccardo Luna, direttore di Wired, di “portare Internet dentro la Costituzione“; l’iniziativa ha suscitato molte ed autorevoli reazioni e perplessità .

Pur non avendo sentito Riccardo e non conoscendo i termini della sua proposta, sento di intervenire in questo dibattito, in quanto da anni ritengo che quella di aggiornare la Carta Costituzionale alle modificazioni e alle esigenze determinate dalle nuove tecnologie non sia affatto un’idea peregrina.
Certo, bisogna valutare con grandissima attenzione come ammodernare i vecchi principi (specialmente in materia di manifestazione del pensiero e fruizione del patrimonio informativo e culturale) e, magari, aggiungerne di nuovi (penso, ad esempio, all’accesso alla rete come diritto fondamentale) per evitare di incorrere nei rischi di una eccessiva regolamentazione (quello che qualcuno definisce “determinismo guiridico“) o di modifiche destinate ad essere superate nel giro di pochi anni.

Ritengo, però, che ci siano tutti i presupposti per procedere ad una revisione costituzionale in tal senso, per almeno un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto la Costituzione, al pari di tutte le altre norme giuridiche, è soggetta ad una fisiologica obsolescenza. ”Ubi societas, ibi ius“, dicevano i latini: dove esiste una società umana, là esiste la legge; ma la società, in oltre sessant’anni è cambiata notevolmente, e non si può negare che l’avvento delle nuove tecnologie info-telematiche abbia determinato trasformazioni che non hanno eguali nella storia recente.

Naturalmente, le modifiche di cui si parla dovrebbero riguardare la Parte Prima della nostra Costituzione, quella che contiene i principi fondamentali e l’enunciazione dei diritti civili, politici e sociali. Spesso la Parte Prima è stata ritenuta immodificabile e trattata come fosse un “feticcio”; onestamente non comprendo i motivi di un tale approccio. Lo stesso costituente non ha inteso blindare tale parte della Carta, non sottraendola – quindi – a modifiche (l’art. 139 Cost. prevede, infatti, che solo “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale“).
Gli interventi da proporre, a mio avviso, dovrebbero andare nel senso di aggiornare la Costituzione alle nuove conquiste (come studiosi ed economisti ben più illustri di me hanno già sostenuto con riferimento ad altri settori), migliorando ed accrescendo il novero e la qualità delle tutele costituzionali.

E poi, un intervento di rango costituzionale sarebbe più che auspicabile alla luce della storia recente, contraddistinta da un vero e proprio “oscurantismo tecnologico” che ha segnato le ultime legislature (senza distinzione alcuna tra i diversi schieramenti politici).
La copertura costituzionale su temi come l’accesso alla Rete e la libertà di manifestazione del pensiero, ad esempio, potrebbe accelerare alcuni processi (come la diffusione della banda larga) ed evitarne altri (penso a tutti i cc.dd. provvedimenti “ammazza-blog“, come il DDL Alfano sull’obbligo di rettifica).

I tempi sono maturi per discutere di progetti concreti da portare, poi, all’attenzione dell’opinione pubblica per passare dalle proposte alle azioni.
E’ qui, a mio avviso, sui contenuti che si dovrà misurare la cifra di un vero slancio riformista che metta, finalmente, al centro la Rete e l’innovazione.

Technorati Tags , , ,

Mentre in tutto il mondo si parla di “Open Data“, e cioè di rendere disponibili on line- gratuitamente e senza restrizione alcuna – tutti i dati pubblici, qualche giorno fa facevo notare come nel nostro Paese si fatichi ad utilizzare il Web come strumento di trasparenza e citavo come esempio il caso della c.d. “manovra economica”.

Mi chiedevo in particolare perchè, nel 2010, il testo dei provvedimenti normativi non possa essere liberamente consultabile da tutti sui siti istutuzionali, ma sia necessario attendere le tradizionali forme di pubblicazione, proprie di quella che il Prof. Renato Borruso ha definito la “civiltà del borgo“.

Finamente, soltanto dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta ieri), il testo del provvedimento è stato reso disponibile sul sito governo.it in formato “.pdf”.

La scelta è stata quella di inserire un file molto pesante: ben 14,4 MB (fantastica l’ironica osservazione dell’amico Mario Sabatino che ha calcolato un rapporto 1,72 miliardi/MB).

Come era prevedibile, ci sono stati molti accessi e – viste le dimensioni del file – in tanti non sono riusciti a leggere il testo del decreto.

Le richieste devono essere state talmente tante che sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è apparso questo messaggio:

Ci scusiamo con i nostri lettori che oggi non hanno potuto scaricare il testo della manovra finanziaria a causa degli straordinari accessi alla rete internet.
Al più presto sarà disponibile una nuova versione del testo, con tutti i requisiti di accessibilità.

Il file è troppo "pesante"

Naturalmente, plaudo alla scelta di pubblicare il provvedimento sul sito istituzionale (mi auguro che avvenga anche per tutti gli atti futuri) e al riconoscimento dell’errore fatto in relazione alle modalità di pubblicazione (che non rispettano le norme in materia di siti Web delle Pubbliche Amministrazioni).

Tuttavia ci tengo a far notare che gli accessi non sono affatto “straordinari“: moltissimi italiani sono sul Web e lo usano per reperire informazioni; questo significa che più i siti istituzionali sono ricchi di dati e di servizi e più saranno frequentati.

Alla faccia di chi crede che non siamo un Paese pronto per l’Open Government.

Technorati Tags , ,

Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.