Category: E-government

Un mese fa mi sono occupato di Normattiva.it, il portale statale realizzato dal Poligrafico dello Stato per ospitare la banca dati gratuita di tutte le leggi vigenti. In particolare, segnalai la pagina di avviso legale che, come sostenuto anche dall’amico Guido Scorza (qui e qui), può essere presa come simbolo delle vicende della (mancata) innovazione nel nostro Paese.

All’epoca il portale era on line da qualche giorno (in beta) e sarebbe dovuto diventare operativo dal mese di marzo 2010. Nel corso degli ultimi giorni sono tornato spesso sul sito www.normattiva.it, ma ogni volta che ho provato ad effettuare la ricerca mi è comparsa sempre questa schermata, che indica come – contrariamente a quanto scritto sulla home page del sito – l’accesso non sia ancora possibile per tutti i cittadini.

Normattiva.it - marzo 2010

“Un ritardo di qualche giorno”, “marzo non è ancora finito” potrebbe dire qualcuno. A mio avviso, invece, la vicenda è particolarmente grave per un duplice ordine di ragioni.
Il primo è che in Italia viviamo di perenni progetti-pilota che non entrano mai a regime, di lunghissimi tempi per digitalizzare pochi atti e semplici procedimenti. Un esempio per tutti: negli USA la ormai famosa direttiva dell’Amministrazione Obama sull’Open Government prevedeva che le Amministrazioni rendessero accessibili on line tutti i propri dati nel termine di 45 giorni (si, avete letto bene: solo 45 giorni); nel nostro Paese – in un tempo ben maggiore – lo Stato centrale non è riuscito a rendere accessibile a tutti la banca dati delle norme vigenti.

E comunque, nel momento in cui l’Amministrazione non riuscisse a rispettare i tempi che aveva reso noti (marzo 2010), perché non comunicare sullo stesso sito le ragioni del ritardo e la data in cui tutto sarà on line? La sensazione, che si ha molte volte nell’e-gov italiano, è che l’utente venga trattato non come cittadino che ha diritto ad avere un determinato servizio in tempi certi, ma come un “suddito digitale” che deve accontentarsi di quello che l’Ente – nella sua magnanimità – avrà la bontà di rendere disponibile, senza dover rendere conto (nè tantomeno rispondere) di inconvenienti e ritardi.

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Su Nova24 di giovedì 3 marzo 2010 è stato pubblicato un interessante approfondimento di Alessandro Longo sullo stato dell’arte del processo telematico nel nostro Paese dal quale emerge, grazie a dati e pareri (tra cui quello di chi scrive), il fallimento delle politiche fin qui poste in essere.

Di processo telematico si parla da anni in incontri, conferenze stampa e – persino – in provvedimenti normativi (il regolamento sul Processo Civile Telematico fu emanato con il D.P.R. n. 123 del lontano 13 febbraio 2001) ma, a dispetto dei roboanti annunci (e dei cospicui investimenti), il nostro sistema-giustizia è ancora saldamente legato al cartaceo.
Come spesso accade in Italia il problema non è fare le leggi, ma farle applicare; per non parlare del fatto che mancano seri meccanismi di monitoraggio dell’efficacia delle politiche perseguite.
Troppo grande, forse, lo iato tra la realtà  di “anarchia organizzata“ degli Uffici e i favolosi obiettivi di una giustizia dematerializzata. Con l’ovvia conseguenza che, in considerazione del rapido evolversi delle tecnologie, le norme diventano obsolete senza essere mai state davvero applicate.
Su tutto il territorio nazionale, quindi, il processo telematico è una chimera. Discorso a parte merita il foro di Milano dove già da tempo sono divenute telematiche parte delle notifiche e alcuni procedimenti (in particolare quelli per ingiunzione); per quanto il risultato di queste sperimentazioni possa essere positivo, nel 2010 le sedi-campione e i progetti-pilota non possono certamente bastare.
In questo momento l’unica cosa che funziona davvero è il c.d. PolisWeb cioè un sistema che consente all’avvocato di consultare, previa autenticazione, lo stato dei procedimenti in cui è parte dinanzi a tutti i Tribunali, le Corti di Appello e la Corte di Cassazione.
Comodo, si, ma – ad oggi – non esiste ancora il fascicolo telematico, né è possibile notificare atti e provvedimenti a mezzo posta elettronica (né certificata, né semplice).
Le cose dovrebbero cambiare dopo la conversione in legge del Decreto Legge n. 193/2009 (avvenuta con la Legge n. 24/2010) ma, come la storia recente ci insegna, il rischio è che, anche questa volta, l’innovazione rimanga sulla carta.

E comunque, anche se venissero completamente attuate, le regole del 2001 non potrebbero mai consentire di sfruttare appieno le tecnologie del 2010. Sarebbe opportuno, quindi, azzerare tutto e  pensare ad un processo davvero digitale.

Dieci anni fa l’idea del processo digitale era probabilmente risibile. Ora, se le nuove riforme entreranno davvero a regime, tutti gli atti potranno essere notificati e depositati attraverso l’uso di un browser e della posta elettronica (certificata). E poi, le riforme al codice di procedura civile hanno già introdotto la possibilità di utilizzare la testimonianza scritta; perché non prevedere la possibilità per avvocati e testi di comparire davanti al giudice in modalità digitale (ad esempio in videoconferenza tramite skype)?

L’idea non è del tutto assurda e consentirebbe notevoli risparmi di denaro. Gli avvocati non avrebbero bisogno di spostarsi da e verso i Tribunali, risparmiando tempo e soldi (e ciò farebbe risparmiare anche i clienti) e riducendo le emissioni di gas serra. I giudici potrebbero tenere le udienze dai loro Uffici, con l’ovvia riduzione di spese dell’Amministrazione (personale, sicurezza, bollette); il risparmio dei costi del sistema potrebbe portare ad una riduzione del  contributo unificato (la tassa che il cittadino paga sulla giustizia) e, quindi, consentire a più persone l’accesso al sistema giudiziario.

Mi rendo perfettamente conto che questo condurrebbe ad un ripensamento dell’intera attività processuale (e forense) e porrebbe alcune criticità. Bisognerebbe, ad esempio,  pensare a strumenti per garantire ancora la pubblicità delle udienze (ad esempio creando delle stanze reali e virtuali in cui gli interessati possano scegliere di assistere all’udienza che vogliono); per non parlare del fatto che, per un avvocato, parlare davanti ad una webcam non è la stessa cosa che parlare in un’aula in cui ci sono Magistrato, controparti e pubblico. I vantaggi che deriverebbero sono indubbi e vale quindi la pena di affrontare i problemi; credo sia il momento di cominciare a cambiare.

Che ne dite: chiedo troppo? Le automobili volanti arriveranno prima del processo digitale?

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Ieri sul sito di ForumPA è stata pubblicata una mia intervista sul tema della possibilità di attuare anche in Italia la dottrina dell’Open Government (qui sotto embeddo un estratto, mentre l’intervista completa potete leggerla qui).

Da qualche tempo, infatti, si guarda con ammirazione (e un po’ di invidia) alle realtà in cui questo modello è stato già applicato (non solo Stati Uniti ma anche UK, Finlandia e Nuova Zelanda); indubbi i vantaggi che l’intero sistema-Paese ne avrebbe in termini di trasparenza, efficacia dell’azione amministrativa, riduzione dei costi e impulso al sistema economico-imprenditoriale (proprio ieri ne ha scritto anche Gigi Cogo in un bel post).

Ho provato ad individuare alcuni degli ostacoli che separano l’Italia dal modello americano nel passaggio dalla Closed Administration all’Open Government; possiamo distinguerli in due tipi: organizzativo e normativo.
Organizzativo perché le Amministrazioni, tranne rare e lodevoli eccezioni, non hanno consapevolezza del proprio patrimonio informativo e, prima di ogni altra cosa, dovrebbero impegnarsi in un vero e proprio censimento e digitalizzazione dell’esistente (ho detto la mia in modo più approfondito qui). In secondo luogo, le norme vigenti in materia di trasparenza, privacy e digitalizzazione non sembrano adeguate a sostenere questo sforzo, come ho detto nell’approfondimento pubblicato su Forumpa.
Tuttavia, la strada – per quanto tortuosa e sconnessa – può essere percorsa seguendo una duplice linea di azione: le singole Amministrazioni virtuose possono fin da ora iniziare a pubblicare il proprio patrimonio informativo (on line e in formato aperto), lo Stato e le Regioni devono modificare delle norme vigenti in modo da facilitare loro il compito e, più in generale, imporre a tutti gli Enti il modello dell’Open Government (sfruttando, ad esempio, il decreto di modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale che sarà emanato nelle prossime settimane).

Ne parleremo sicuramente a Roma, nel secondo Barcamp InnovatoriPA che si terrà il 18 maggio 2010 presso la Fiera di Roma nell’ambito di ForumPA; spero di incontrarvi in tanti.

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Ci sono voluti quasi tre mesi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.

Come molti di voi ricorderanno, alla fine del mese di novembre 2009, Roberta Milano segnalò la notizia che l’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo vietava i link al proprio sito, se non preventivamente autorizzati.
La segnalazione fece ben presto il giro della Rete e venne ripresa da molti blog, questo compreso. Il divieto di link, infatti, non solo era irragionevole ed illogico, ma contrario alle norme vigenti.

Tuttavia, non mi limitai a scriverci un post, ma da cittadino segnalai questa ed altre clausole dei termini d’uso del sito ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per le accessibilità dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, con piacere vi comunico che – a seguito di quella segnalazione – l’ENIT ha cambiato le condizioni d’uso del sito, eliminando il divieto di link e recependo le altre indicazioni (in particolare quella relativa all’abrogazione della Legge n. 675/1996).

Schermata 2010-03-10 a 11.03.49
I nuovi termini d’uso del sito ENIT

Sia chiaro: non ho mai pensato che l’ENIT avrebbe adito le vie legali per un link non autorizzato, ma ritengo si tratti di un bel segnale.
Significa che Accessibile funziona e che, quindi, abbiamo uno strumento che possiamo usare per essere davvero cittadini (e non sudditi) digitali.
Finora, infatti, le Amministrazioni non hanno spontaneamente adempiuto a tutti gli obblighi imposti dal Codice dell’Amministrazione Digitale; sicuramente colpa di uffici disorganizzati e della mancanza di sanzioni per gli Enti che non provvedano, ma anche di cittadini non consapevoli dei propri diritti e che, quindi, non si attivano per farli rispettare.

La buona notizia è questa: sarà lunga e tortuosa, ma – proprio grazie alle leggi – l’Amministrazione Digitale possiamo contribuire a costruirla anche noi, cittadini digitali. Basta pretendere che ci vengano riconosciuti i nostri diritti.

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Come dimostrano le cronache di queste ultime settimane, i profili giuridici legati al Web sono ancora di grande attualità. La sempre maggiore diffusione delle tecnologie info-telematiche pone, infatti, importanti criticità  in merito all’idoneità delle norme vigenti ma anche in ordine all’adeguatezza delle soluzioni all’esame del legislatore e all’impatto di alcune eclatanti decisioni giurisprudenziali.
Cade quindi in questo contesto la Conferenza annuale del Circolo dei Giuristi Telematici che si terrà  a Roma il 26 marzo 2010, ore 15, presso l’Auditorium della Casa di Previdenza Forense “Riccardo Scocozza.
L’iniziativa si pone come luogo di riflessione ed approfondimento su alcune delle questioni più delicate sul diritto dell’informatica: copyright, amministrazione digitale, posta elettronica certificata, responsabilità  degli intermediari.

Leggendo il programma definitivo della conferenza (disponibile qui) troverete alcuni tra i più importanti studiosi di informatica giuridica e diritto dell’informatica (Guido Scorza, Carmelo Giurdanella, Francesco Paolo Micozzi, Elio Guarnaccia, Marco Scialdone).
Con grandissimo piacere ci sarò anch’io per parlare, ancora una volta, di Posta Elettronica Certificata alla luce della modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale e del Codice di Procedura Civile.
La partecipazione è gratuita e conferisce crediti per la formazione forense, quindi è consigliabile iscriversi sul sito per esere sicuri di poter entrare.

Spero di incontrarvi in tanti :-)

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Operazione trasparenza, come molti sanno, non è il titolo dell’ultimo film di James Bond, ma il nome di uno dei primi atti posti in essere dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, On. Renato Brunetta.
L’Operazione fu varata nel maggio 2008 con la pubblicazione sul sito Internet del Ministero dei dati relativi al personale, di organigrammi, numero di dirigenti, retribuzioni lorde, telefono, e-mail e curricula dei dirigenti, nonchè dei tassi di assenza per ufficio.
Molte di queste informazioni erano già pubbliche per legge (ai sensi degli artt. 54 D. Lgs. n. 82/2005 e 1, comma 593, Legge n. 296/2006) ma con è con  la Legge n. 69/2009 che l’Operazione Trasparenza è stata resa obbligatoria per tutti gli Enti; in particolare, l’art. 21, comma 1,  ha previsto che ciascuna Amministrazione

ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questa norma è scattata la corsa all’adeguamento da parte dei diversi Enti che hanno inserito nei propri siti istituzionali le informazioni sopra menzionate.

Con riferimento alle modalità della pubblicazione, in un interessante post, Vittorio Pasteris ha segnalato come molte Amministrazioni (centrali e locali), con un accorgimento tecnico che riguarda il file robots.txt, impediscono l’indicizzazione delle pagine relative all’Operazione Trasparenza da parte dei motori di ricerca; tale accorgimento, lungi dall’essere nascosto, è poi suggerito in modo “trasparente” sul sito del Ministero in un’apposita pagina dedicata all’applicazione della Legge n. 69/2009.
In tanti hanno commentato questa segnalazione, valutando l’accorgimento tecnico relativo al file robots.txt come tentativo di manipolazione volto a frustrare, di fatto, gli oblietivi di trasparenza tanto sbandierati.

L’indagine di Pasteris è sicuramente interessante e trovo assolutamente opportuno tenere alta l’attenzione sui siti Web della Pubblica Amministrazione, ma tali analisi non mi trovano d’accordo.

Chi mi legge sa che in passato sono stato critico con le modalità con cui l’Operazione Trasparenza è stata condotta (ne ho parlato qui e qui) ma, in questo caso, ritengo che le accuse di voler nascondere i dati non siano condivisibili.

In primo luogo, infatti, va rilevato che la norma relativa all’Operazione Trasparenza ha un alto livello di applicazione; altri sono i casi in cui le Amministrazioni non si sono fatte scrupolo di disattendere completamente il dettato normativo (basti pensare all’obbligo di indicare la casella di PEC nell’home page di ogni sito istituzionale contenuto nella stessa Legge n. 69/2009, all’art. 34, e rimasto lettera morta).

E poi, non può farsi a meno di rilevare come la cautela relativa al file robots.txt appaia assolutamente doverosa al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

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(Immagine di sicaholic)

Vale la pena di ricordare, infatti, che proprio in corrispondenza dell’avvio dell’Operazione Trasparenza il Garante per la Protezione dei Dati Personali è stato investito di numerosi quesiti. Sul punto – in modo del tutto condivisibile – l’Autorità con Nota del 12 giugno 2008 ha sottolineato la necessità di predisporre

idonei accorgimenti volti a consentire forme proporzionate di consultabilità dei dati, prevedendo in particolare elenchi relativi a singole amministrazioni, consultabili distintamente (anche sulla base di eventuali link a siti web delle amministrazioni medesime), senza che per gli utenti sia possibile modificarli agevolmente o reperire direttamente dati mediante motori di ricerca.

Da un punto di vista giuridico, infatti, la circostanza che un determinato dato sia pubblico non significa che lo stesso possa essere diffuso in modo indiscriminato; sul punto deve necessariamente essere effettuato un contemperamento tra le contrapposte esigenze di conoscenza da parte dei cittadini e quelle di riservatezza dei soggetti cui i dati si riferiscono.

Si tratta di un principio del tutto pacifico in dottrina e affermato in più di un provvedimento dello stesso Garante Privacy (su tutti segnalo l’importantissima Deliberazione n. 17/2007 che è consultabile qui).

Alla luce di tali canoni, anche al fine di evitare contenzioso e pretese risarcitorie, le Amministrazioni devono sempre rispettare il principio di proporzionalità sancito dall’art. 11 del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), ponendo attenzione anche al “diritto all’oblio” degli interessati. Infatti, l’indicizzazione dei dati dell’Operazione Trasparenza da parte dei motori di ricerca potrebbe comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti dei soggetti cui i dati stessi si riferiscono. Non deve essere sottovalutato che,  attraverso i motori di ricerca, potrebbe essere ricostruito un numero ingente di dati riferiti a questi soggetti (più o meno aggiornati e di natura differente) per motivi del tutto diversi da quelli di trasparenza dell’Amministrazione.

Di conseguenza, in considerazione del sempre maggiore ruolo che avranno i siti Web della PA, la cautela relativa al file robots.txt mi sembra un segnale positivo di attenzione nei confronti della riservatezza degli interessati, i cui dati sono comunque pubblici e resi consultabili sui siti delle singole Amministrazioni.

Rispettare la normativa in materia di privacy non signirica avere qualcosa da nascondere (o, peggio, voler nascondere qualcosa), ma semplicemente avere riguardo ai diritti e agli interessi di tutti.

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L’Open Source nella Pubblica Amministrazione è uno degli argomenti storici del diritto delle nuove tecnologie e dell’informatica pubblica, sul quale studiosi ed esperti da un decennio si esercitano in interventi e pubblicazioni (mi sono sorpreso io stesso a pensare quanto tempo sia passato da alcuni articoli).

Numerosi i progetti di legge statali e le leggi regionali in materia (qui un mio modesto contributo sul’argomento), gruppi di lavoro e – addirittura – una Commissione costituita dall’allora Ministro Stanca e guidata da un’illustre personalità  (il prof. Angelo Raffaele Meo).

Rileggendo il rapporto di questa Commissione, mi è venuto in mente quanto mi ha insegnato uno dei miei Maestri: “se vuoi affossare qualcosa, crea un gruppo di lavoro che ne discuta“; sicuramente la sua era una provocazione, ma – con riferimento all’Open Source nella PA – i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Come spesso accade nella digitalizzazione della PA, alle parole (tante, troppe!) non sono seguiti i fatti: secondo i dati diffusi dallo stesso Ministro Brunetta soltanto il 35% delle Amministrazioni Locali ha fatto ricorso all’Open Source, con progetti “a macchia di leopardo”, legati più all’iniziativa di qualche cocciuto ed appassionato dirigente, che non rispondenti ad una strategia su larga scala di lungo periodo.

Sia chiaro, non credo che l’Open Source sia la panacea di tutti i mali dell’Amministrazione italiana; chi mi conosce sa che rifuggo dagli approcci “ideologici” (sia quelli pro sia quelli contro il software libero nella PA) e per questo mi sono attirato più di qualche antipatia.

Da legale, e studioso della PA, non posso non pensare che per l’approvvigionamento del software vanno seguite le stesse regole che ogni Ente deve rispettare per l’acquisto di beni e servizi (come l’approvvigionamento di articoli di cancelleria, o l’affidamento del servizio di pulizia). Sotto questo profilo rilevo una certa riottosità  degli informatici a trattare il software in questi termini; “l’informatica ha le sue peculiarità”,  mi si dice. Se è per questo ogni settore ne ha, ma non si introducono procedure di approvvigionamento diverse per ciascuna categoria di prodotto.

Ripensando alla scarsa fortuna dell’OS nella PA italiana si ha l’impressione che i dibattiti abbiano perso di concretezza, relegando la materia soltanto a scelte di tipo filosofico o politico, deresponsabilizzando completamente le scelte compiute dalle singole Amministrazioni.

Invece, sul punto vigono norme precise e, tutto sommato, condivisibili: per l’acquisizione del software trovano appicazione il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. n. 163/2006) e il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).
In particolare l’art. 68 del CAD prevede che le Pubbliche Amministrazioni

acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico

La norma è chiara: la valutazione su caratteristiche e prezzo deve essere fatta di volta in volta, in considerazione della situazione di partenza e delle esigenze di ogni ufficio, soppesandone la convenienza anche in termini economici, al fine di evitare inutili sprechi di denaro pubblico.
Per carità , non mi sfugge che l’adozione del software libero, “non è solo questione di soldi“, ma si tratta di un aspetto che deve essere comunque tenuto in conto dall’Amministrazione; e poi, da qualche parte bisognerà  pure iniziare per valutare quale sia la soluzione più idonea per un Ente.

Da avvocato e consulente ho visto più di una delibera con cui l’Amministrazione decideva di acquisire questo o quel programma, ma raramente ho trovato le approfondite valutazioni previste dall’articolo 68 del CAD.
E se un tempo era difficile fare questi calcoli, oggi è relativamente semplice, come dimostra questo post dal’approccio molto pragmatico con cui l’Autore chiede perchè la propria Amministrazione Comunale non usi OS visto che, da una valutazione sommaria da lui effettuata, tale scelta comporterebbe un risparmio di circa 80.000 Euro.

Lo stesso approccio pragmatico e concreto lo ha recentemente seguito l’Amministrazione australiana, nell’esaminare la proposta di passare completamente dal software proprietario all’Open Source (in base ad un’indagine del 2007, il software libero era utilizzato già nel 68% degli uffici pubblici di quel Paese). Secondo l’AGIMO (l’Agenzia governativa che si occupa della digitalizzazione), infatti, i costi per la transizione potrebbero essere superiori ai benefici apportati; in un’audizione al Senato, gli esperti del Governo hanno espresso un principio talmente ovvio da sembrare rivoluzionario: “gli enti sono obbligati a considerare il rapporto qualità /prezzo ogni volta che acquistano un software” (nei giorni scorsi i mezzi di informazione avevano pubblicato con molto clamore che ogni anno il Governo Australiano spende oltre 500 milioni di dollari australiani, più di 325 milioni di Euro, per l’acquisizione di software).

E in Italia? Non mancano gli approcci virtuosi, come dimostrato da questo video (tratto da una puntata di Report di qualche tempo fa) che vi consiglio di vedere

Il problema è che casi del genere sono troppo isolati. Le ragioni? Sempre le stesse: l’assenza di politiche di lungo periodo e di metriche per la valutazione dei risultati, oltre alla mancanza di meccanismi di premialità  per quei funzionari che facciano risparmiare il proprio Ente (e, quindi, i cittadini).

Come diceva Aristotele, la gratitudine, si sa, “è un sentimento che invecchia presto”.

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Sempre più frequentemente parlo e scrivo di “Pubblica Amministrazione Digitale“, di “Governo 2.0” e – più in generale – dell’introduzione dell’informatica e delle nuove tecnologie nel settore pubblico.
Spesso qualcuno dei presenti mi dice “questo è il futuro!“, volendo intendere che l’Amministrazione italiana è ancora saldamente legata al cartaceo oppure cercando di autoconvincersi che il passaggio al digitale, il cambiamento radicale del proprio modo di lavorare, è ancora lontano.

Nelle scorse settimane, sistemando la biblioteca di studio, mi ha colpito la quarta di copertina di una Rivista (”La finanza locale” edita da Maggioli) del lontano gennaio 1982. Tale pagina, che riporto qui sotto, promuoveva il convegno “Informatica, sanità e comunità locali” che si sarebbe tenuto a Padova dal 20 al 22 aprile 1982.

Quando arriva il futuro?

Immagino che in quei giorni in tanti, partecipando ai convegni e assistendo alle dimostrazioni, abbiano detto “questo è il futuro!“.
Ebbene, non ho potuto fare a meno di riflettere su cosa sia cambiato da allora e, sopratutto, di pormi una domanda: “ma il futuro quando arriva?“.

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Qualche mese fa ho salutato con entusiasmo l’annuncio, dato dal Ministro per la semplificazione normativa, relativo al progetto di realizzazione di una banca dati on line che consentisse la consultazione gratuita di tutte le leggi vigenti.

Il portale, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è on line da qualche giorno (in beta) e – sia pure con qualche ritardo rispetto alla data prevista originariamente – dovrebbe diventare operativo dal 1° marzo 2010.

Normattiva.it

Da anni ritengo che l’accesso alle norme in Rete sia il primo passo per un’Amministrazione realmente Digitale e, quindi, mi sono precipitato a visitarlo curioso e fiducioso; le mie aspettative, però, sono state subito deluse.

Il sito, raggiungibile all’indirizzo www.normattiva.it (ma non dovevano essere ridotti e razionalizzati i nomi di dominio pubblici?), ha una pagina denominata “Avviso Legale” in cui è specificato che:

L’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza.

Questo tipo di avvertenza è inspiegabile ed assurdo. Basti pensare, ad esempio, che – come i lettori di questo blog ricorderanno – il 31 dicembre 2008 è cessata nelle Amministrazioni la diffusione della versione cartacea della Gazzetta Ufficiale; e poi, in Gazzetta Ufficiale non è pubblicato il testo vigente dei provvedimenti, ma quello originario (c.d. “storico”). Per non parlare del fatto che la Legge n. 69/2009 (approvata solo pochi mesi fa) ha finalmente previsto che la pubblicità degli atti delle Amministrazioni venga data attraverso i rispettivi siti Web, con pieno valore legale.

Le cose non migliorano se si prosegue nella lettura della pagina “Avviso Legale” del sito Normattiva:

La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purchè venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

Questo disclaimer, che sarebbe legittimo in qualunque banca dati privata, è inaccettabile per un sito pubblico! Perchè dovrei menzionare la fonte in caso di citazione? Le norme sono forse coperte da copyright? Non mi risulta. Che senso ha dire che i testi di legge (di cui non è ammessa l’ignoranza) sono disponibili a solo scopo informativo? E poi, è possibile che nel 2010 – per giunta dopo aver provveduto ad una riduzione del numero delle leggi – un sito governativo non sia in grado di darmi un testo digitale “certo”?

Sono molto amareggiato, negli altri Paesi si persegue con successo la filosofia dell’Open Data (Gigi Cogo ne aveva parlato qui), mentre in Italia per avere sicurezza su una previsione normativa dobbiamo procurarci una Gazzetta Ufficiale cartacea. Dove? Ovviamente presso il Poligrafico dello Stato, che ha realizzato il sito Normattiva.

Nel corso dei miei seminari, spesso racconto che Dioniso I, tiranno di Siracusa, appendeva sui muri più alti della città le leggi da lui emanate in modo da rendere difficile ai cittadini conoscerle e applicarle; in tal modo egli poteva sempre punirli per il mancato adempimento.

Ebbene, a distanza di oltre 2000 anni, cosa è cambiato?

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Nei prossimi giorni sarò a Napoli due volte, a distanza di poche ore l’una dall’altra, per parlare dei temi cari ai lettori di questo blog.

Il 4 febbraio parteciperò ad un interessante Convegno sul “Ruolo dell’Ufficiale Giudiziario nel Processo Telematico” che si terrà al Tiberio Palace Hotel (qui è possibile scaricare la brochure e consultare il programma dell’evento) per capire come è cambiata – e come ancora deve cambiare – la giustizia grazie all’introduzione delle nuove tecnologie.

sentieri-digitali

L’8 febbraio, invece, prenderò parte alla rassegna Sentieri Digitali, organizzata dall’ottima Francesca Ferrara, per presentare il mio libro “La nuova Pubblica Amministrazione Digitale“, e parlare di Governo 2.0. L’incontro si terrà alle ore 18 presso la libreria Ubik, in via Benedetto Croce n. 28.

Se siete a Napoli e i temi vi interessano, non mancate! :)

Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.