Category: E-government

Ieri sul sito di ForumPA è stata pubblicata una mia intervista sul tema della possibilità di attuare anche in Italia la dottrina dell’Open Government (qui sotto embeddo un estratto, mentre l’intervista completa potete leggerla qui).

Da qualche tempo, infatti, si guarda con ammirazione (e un po’ di invidia) alle realtà in cui questo modello è stato già applicato (non solo Stati Uniti ma anche UK, Finlandia e Nuova Zelanda); indubbi i vantaggi che l’intero sistema-Paese ne avrebbe in termini di trasparenza, efficacia dell’azione amministrativa, riduzione dei costi e impulso al sistema economico-imprenditoriale (proprio ieri ne ha scritto anche Gigi Cogo in un bel post).

Ho provato ad individuare alcuni degli ostacoli che separano l’Italia dal modello americano nel passaggio dalla Closed Administration all’Open Government; possiamo distinguerli in due tipi: organizzativo e normativo.
Organizzativo perché le Amministrazioni, tranne rare e lodevoli eccezioni, non hanno consapevolezza del proprio patrimonio informativo e, prima di ogni altra cosa, dovrebbero impegnarsi in un vero e proprio censimento e digitalizzazione dell’esistente (ho detto la mia in modo più approfondito qui). In secondo luogo, le norme vigenti in materia di trasparenza, privacy e digitalizzazione non sembrano adeguate a sostenere questo sforzo, come ho detto nell’approfondimento pubblicato su Forumpa.
Tuttavia, la strada – per quanto tortuosa e sconnessa – può essere percorsa seguendo una duplice linea di azione: le singole Amministrazioni virtuose possono fin da ora iniziare a pubblicare il proprio patrimonio informativo (on line e in formato aperto), lo Stato e le Regioni devono modificare delle norme vigenti in modo da facilitare loro il compito e, più in generale, imporre a tutti gli Enti il modello dell’Open Government (sfruttando, ad esempio, il decreto di modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale che sarà emanato nelle prossime settimane).

Ne parleremo sicuramente a Roma, nel secondo Barcamp InnovatoriPA che si terrà il 18 maggio 2010 presso la Fiera di Roma nell’ambito di ForumPA; spero di incontrarvi in tanti.

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Ci sono voluti quasi tre mesi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.

Come molti di voi ricorderanno, alla fine del mese di novembre 2009, Roberta Milano segnalò la notizia che l’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo vietava i link al proprio sito, se non preventivamente autorizzati.
La segnalazione fece ben presto il giro della Rete e venne ripresa da molti blog, questo compreso. Il divieto di link, infatti, non solo era irragionevole ed illogico, ma contrario alle norme vigenti.

Tuttavia, non mi limitai a scriverci un post, ma da cittadino segnalai questa ed altre clausole dei termini d’uso del sito ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per le accessibilità dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, con piacere vi comunico che – a seguito di quella segnalazione – l’ENIT ha cambiato le condizioni d’uso del sito, eliminando il divieto di link e recependo le altre indicazioni (in particolare quella relativa all’abrogazione della Legge n. 675/1996).

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I nuovi termini d’uso del sito ENIT

Sia chiaro: non ho mai pensato che l’ENIT avrebbe adito le vie legali per un link non autorizzato, ma ritengo si tratti di un bel segnale.
Significa che Accessibile funziona e che, quindi, abbiamo uno strumento che possiamo usare per essere davvero cittadini (e non sudditi) digitali.
Finora, infatti, le Amministrazioni non hanno spontaneamente adempiuto a tutti gli obblighi imposti dal Codice dell’Amministrazione Digitale; sicuramente colpa di uffici disorganizzati e della mancanza di sanzioni per gli Enti che non provvedano, ma anche di cittadini non consapevoli dei propri diritti e che, quindi, non si attivano per farli rispettare.

La buona notizia è questa: sarà lunga e tortuosa, ma – proprio grazie alle leggi – l’Amministrazione Digitale possiamo contribuire a costruirla anche noi, cittadini digitali. Basta pretendere che ci vengano riconosciuti i nostri diritti.

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Come dimostrano le cronache di queste ultime settimane, i profili giuridici legati al Web sono ancora di grande attualità. La sempre maggiore diffusione delle tecnologie info-telematiche pone, infatti, importanti criticità  in merito all’idoneità delle norme vigenti ma anche in ordine all’adeguatezza delle soluzioni all’esame del legislatore e all’impatto di alcune eclatanti decisioni giurisprudenziali.
Cade quindi in questo contesto la Conferenza annuale del Circolo dei Giuristi Telematici che si terrà  a Roma il 26 marzo 2010, ore 15, presso l’Auditorium della Casa di Previdenza Forense “Riccardo Scocozza.
L’iniziativa si pone come luogo di riflessione ed approfondimento su alcune delle questioni più delicate sul diritto dell’informatica: copyright, amministrazione digitale, posta elettronica certificata, responsabilità  degli intermediari.

Leggendo il programma definitivo della conferenza (disponibile qui) troverete alcuni tra i più importanti studiosi di informatica giuridica e diritto dell’informatica (Guido Scorza, Carmelo Giurdanella, Francesco Paolo Micozzi, Elio Guarnaccia, Marco Scialdone).
Con grandissimo piacere ci sarò anch’io per parlare, ancora una volta, di Posta Elettronica Certificata alla luce della modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale e del Codice di Procedura Civile.
La partecipazione è gratuita e conferisce crediti per la formazione forense, quindi è consigliabile iscriversi sul sito per esere sicuri di poter entrare.

Spero di incontrarvi in tanti :-)

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Operazione trasparenza, come molti sanno, non è il titolo dell’ultimo film di James Bond, ma il nome di uno dei primi atti posti in essere dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, On. Renato Brunetta.
L’Operazione fu varata nel maggio 2008 con la pubblicazione sul sito Internet del Ministero dei dati relativi al personale, di organigrammi, numero di dirigenti, retribuzioni lorde, telefono, e-mail e curricula dei dirigenti, nonchè dei tassi di assenza per ufficio.
Molte di queste informazioni erano già pubbliche per legge (ai sensi degli artt. 54 D. Lgs. n. 82/2005 e 1, comma 593, Legge n. 296/2006) ma con è con  la Legge n. 69/2009 che l’Operazione Trasparenza è stata resa obbligatoria per tutti gli Enti; in particolare, l’art. 21, comma 1,  ha previsto che ciascuna Amministrazione

ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questa norma è scattata la corsa all’adeguamento da parte dei diversi Enti che hanno inserito nei propri siti istituzionali le informazioni sopra menzionate.

Con riferimento alle modalità della pubblicazione, in un interessante post, Vittorio Pasteris ha segnalato come molte Amministrazioni (centrali e locali), con un accorgimento tecnico che riguarda il file robots.txt, impediscono l’indicizzazione delle pagine relative all’Operazione Trasparenza da parte dei motori di ricerca; tale accorgimento, lungi dall’essere nascosto, è poi suggerito in modo “trasparente” sul sito del Ministero in un’apposita pagina dedicata all’applicazione della Legge n. 69/2009.
In tanti hanno commentato questa segnalazione, valutando l’accorgimento tecnico relativo al file robots.txt come tentativo di manipolazione volto a frustrare, di fatto, gli oblietivi di trasparenza tanto sbandierati.

L’indagine di Pasteris è sicuramente interessante e trovo assolutamente opportuno tenere alta l’attenzione sui siti Web della Pubblica Amministrazione, ma tali analisi non mi trovano d’accordo.

Chi mi legge sa che in passato sono stato critico con le modalità con cui l’Operazione Trasparenza è stata condotta (ne ho parlato qui e qui) ma, in questo caso, ritengo che le accuse di voler nascondere i dati non siano condivisibili.

In primo luogo, infatti, va rilevato che la norma relativa all’Operazione Trasparenza ha un alto livello di applicazione; altri sono i casi in cui le Amministrazioni non si sono fatte scrupolo di disattendere completamente il dettato normativo (basti pensare all’obbligo di indicare la casella di PEC nell’home page di ogni sito istituzionale contenuto nella stessa Legge n. 69/2009, all’art. 34, e rimasto lettera morta).

E poi, non può farsi a meno di rilevare come la cautela relativa al file robots.txt appaia assolutamente doverosa al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

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(Immagine di sicaholic)

Vale la pena di ricordare, infatti, che proprio in corrispondenza dell’avvio dell’Operazione Trasparenza il Garante per la Protezione dei Dati Personali è stato investito di numerosi quesiti. Sul punto – in modo del tutto condivisibile – l’Autorità con Nota del 12 giugno 2008 ha sottolineato la necessità di predisporre

idonei accorgimenti volti a consentire forme proporzionate di consultabilità dei dati, prevedendo in particolare elenchi relativi a singole amministrazioni, consultabili distintamente (anche sulla base di eventuali link a siti web delle amministrazioni medesime), senza che per gli utenti sia possibile modificarli agevolmente o reperire direttamente dati mediante motori di ricerca.

Da un punto di vista giuridico, infatti, la circostanza che un determinato dato sia pubblico non significa che lo stesso possa essere diffuso in modo indiscriminato; sul punto deve necessariamente essere effettuato un contemperamento tra le contrapposte esigenze di conoscenza da parte dei cittadini e quelle di riservatezza dei soggetti cui i dati si riferiscono.

Si tratta di un principio del tutto pacifico in dottrina e affermato in più di un provvedimento dello stesso Garante Privacy (su tutti segnalo l’importantissima Deliberazione n. 17/2007 che è consultabile qui).

Alla luce di tali canoni, anche al fine di evitare contenzioso e pretese risarcitorie, le Amministrazioni devono sempre rispettare il principio di proporzionalità sancito dall’art. 11 del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), ponendo attenzione anche al “diritto all’oblio” degli interessati. Infatti, l’indicizzazione dei dati dell’Operazione Trasparenza da parte dei motori di ricerca potrebbe comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti dei soggetti cui i dati stessi si riferiscono. Non deve essere sottovalutato che,  attraverso i motori di ricerca, potrebbe essere ricostruito un numero ingente di dati riferiti a questi soggetti (più o meno aggiornati e di natura differente) per motivi del tutto diversi da quelli di trasparenza dell’Amministrazione.

Di conseguenza, in considerazione del sempre maggiore ruolo che avranno i siti Web della PA, la cautela relativa al file robots.txt mi sembra un segnale positivo di attenzione nei confronti della riservatezza degli interessati, i cui dati sono comunque pubblici e resi consultabili sui siti delle singole Amministrazioni.

Rispettare la normativa in materia di privacy non signirica avere qualcosa da nascondere (o, peggio, voler nascondere qualcosa), ma semplicemente avere riguardo ai diritti e agli interessi di tutti.

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L’Open Source nella Pubblica Amministrazione è uno degli argomenti storici del diritto delle nuove tecnologie e dell’informatica pubblica, sul quale studiosi ed esperti da un decennio si esercitano in interventi e pubblicazioni (mi sono sorpreso io stesso a pensare quanto tempo sia passato da alcuni articoli).

Numerosi i progetti di legge statali e le leggi regionali in materia (qui un mio modesto contributo sul’argomento), gruppi di lavoro e – addirittura – una Commissione costituita dall’allora Ministro Stanca e guidata da un’illustre personalità  (il prof. Angelo Raffaele Meo).

Rileggendo il rapporto di questa Commissione, mi è venuto in mente quanto mi ha insegnato uno dei miei Maestri: “se vuoi affossare qualcosa, crea un gruppo di lavoro che ne discuta“; sicuramente la sua era una provocazione, ma – con riferimento all’Open Source nella PA – i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Come spesso accade nella digitalizzazione della PA, alle parole (tante, troppe!) non sono seguiti i fatti: secondo i dati diffusi dallo stesso Ministro Brunetta soltanto il 35% delle Amministrazioni Locali ha fatto ricorso all’Open Source, con progetti “a macchia di leopardo”, legati più all’iniziativa di qualche cocciuto ed appassionato dirigente, che non rispondenti ad una strategia su larga scala di lungo periodo.

Sia chiaro, non credo che l’Open Source sia la panacea di tutti i mali dell’Amministrazione italiana; chi mi conosce sa che rifuggo dagli approcci “ideologici” (sia quelli pro sia quelli contro il software libero nella PA) e per questo mi sono attirato più di qualche antipatia.

Da legale, e studioso della PA, non posso non pensare che per l’approvvigionamento del software vanno seguite le stesse regole che ogni Ente deve rispettare per l’acquisto di beni e servizi (come l’approvvigionamento di articoli di cancelleria, o l’affidamento del servizio di pulizia). Sotto questo profilo rilevo una certa riottosità  degli informatici a trattare il software in questi termini; “l’informatica ha le sue peculiarità”,  mi si dice. Se è per questo ogni settore ne ha, ma non si introducono procedure di approvvigionamento diverse per ciascuna categoria di prodotto.

Ripensando alla scarsa fortuna dell’OS nella PA italiana si ha l’impressione che i dibattiti abbiano perso di concretezza, relegando la materia soltanto a scelte di tipo filosofico o politico, deresponsabilizzando completamente le scelte compiute dalle singole Amministrazioni.

Invece, sul punto vigono norme precise e, tutto sommato, condivisibili: per l’acquisizione del software trovano appicazione il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. n. 163/2006) e il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).
In particolare l’art. 68 del CAD prevede che le Pubbliche Amministrazioni

acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico

La norma è chiara: la valutazione su caratteristiche e prezzo deve essere fatta di volta in volta, in considerazione della situazione di partenza e delle esigenze di ogni ufficio, soppesandone la convenienza anche in termini economici, al fine di evitare inutili sprechi di denaro pubblico.
Per carità , non mi sfugge che l’adozione del software libero, “non è solo questione di soldi“, ma si tratta di un aspetto che deve essere comunque tenuto in conto dall’Amministrazione; e poi, da qualche parte bisognerà  pure iniziare per valutare quale sia la soluzione più idonea per un Ente.

Da avvocato e consulente ho visto più di una delibera con cui l’Amministrazione decideva di acquisire questo o quel programma, ma raramente ho trovato le approfondite valutazioni previste dall’articolo 68 del CAD.
E se un tempo era difficile fare questi calcoli, oggi è relativamente semplice, come dimostra questo post dal’approccio molto pragmatico con cui l’Autore chiede perchè la propria Amministrazione Comunale non usi OS visto che, da una valutazione sommaria da lui effettuata, tale scelta comporterebbe un risparmio di circa 80.000 Euro.

Lo stesso approccio pragmatico e concreto lo ha recentemente seguito l’Amministrazione australiana, nell’esaminare la proposta di passare completamente dal software proprietario all’Open Source (in base ad un’indagine del 2007, il software libero era utilizzato già nel 68% degli uffici pubblici di quel Paese). Secondo l’AGIMO (l’Agenzia governativa che si occupa della digitalizzazione), infatti, i costi per la transizione potrebbero essere superiori ai benefici apportati; in un’audizione al Senato, gli esperti del Governo hanno espresso un principio talmente ovvio da sembrare rivoluzionario: “gli enti sono obbligati a considerare il rapporto qualità /prezzo ogni volta che acquistano un software” (nei giorni scorsi i mezzi di informazione avevano pubblicato con molto clamore che ogni anno il Governo Australiano spende oltre 500 milioni di dollari australiani, più di 325 milioni di Euro, per l’acquisizione di software).

E in Italia? Non mancano gli approcci virtuosi, come dimostrato da questo video (tratto da una puntata di Report di qualche tempo fa) che vi consiglio di vedere

Il problema è che casi del genere sono troppo isolati. Le ragioni? Sempre le stesse: l’assenza di politiche di lungo periodo e di metriche per la valutazione dei risultati, oltre alla mancanza di meccanismi di premialità  per quei funzionari che facciano risparmiare il proprio Ente (e, quindi, i cittadini).

Come diceva Aristotele, la gratitudine, si sa, “è un sentimento che invecchia presto”.

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Sempre più frequentemente parlo e scrivo di “Pubblica Amministrazione Digitale“, di “Governo 2.0” e – più in generale – dell’introduzione dell’informatica e delle nuove tecnologie nel settore pubblico.
Spesso qualcuno dei presenti mi dice “questo è il futuro!“, volendo intendere che l’Amministrazione italiana è ancora saldamente legata al cartaceo oppure cercando di autoconvincersi che il passaggio al digitale, il cambiamento radicale del proprio modo di lavorare, è ancora lontano.

Nelle scorse settimane, sistemando la biblioteca di studio, mi ha colpito la quarta di copertina di una Rivista (”La finanza locale” edita da Maggioli) del lontano gennaio 1982. Tale pagina, che riporto qui sotto, promuoveva il convegno “Informatica, sanità e comunità locali” che si sarebbe tenuto a Padova dal 20 al 22 aprile 1982.

Quando arriva il futuro?

Immagino che in quei giorni in tanti, partecipando ai convegni e assistendo alle dimostrazioni, abbiano detto “questo è il futuro!“.
Ebbene, non ho potuto fare a meno di riflettere su cosa sia cambiato da allora e, sopratutto, di pormi una domanda: “ma il futuro quando arriva?“.

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Qualche mese fa ho salutato con entusiasmo l’annuncio, dato dal Ministro per la semplificazione normativa, relativo al progetto di realizzazione di una banca dati on line che consentisse la consultazione gratuita di tutte le leggi vigenti.

Il portale, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è on line da qualche giorno (in beta) e – sia pure con qualche ritardo rispetto alla data prevista originariamente – dovrebbe diventare operativo dal 1° marzo 2010.

Normattiva.it

Da anni ritengo che l’accesso alle norme in Rete sia il primo passo per un’Amministrazione realmente Digitale e, quindi, mi sono precipitato a visitarlo curioso e fiducioso; le mie aspettative, però, sono state subito deluse.

Il sito, raggiungibile all’indirizzo www.normattiva.it (ma non dovevano essere ridotti e razionalizzati i nomi di dominio pubblici?), ha una pagina denominata “Avviso Legale” in cui è specificato che:

L’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza.

Questo tipo di avvertenza è inspiegabile ed assurdo. Basti pensare, ad esempio, che – come i lettori di questo blog ricorderanno – il 31 dicembre 2008 è cessata nelle Amministrazioni la diffusione della versione cartacea della Gazzetta Ufficiale; e poi, in Gazzetta Ufficiale non è pubblicato il testo vigente dei provvedimenti, ma quello originario (c.d. “storico”). Per non parlare del fatto che la Legge n. 69/2009 (approvata solo pochi mesi fa) ha finalmente previsto che la pubblicità degli atti delle Amministrazioni venga data attraverso i rispettivi siti Web, con pieno valore legale.

Le cose non migliorano se si prosegue nella lettura della pagina “Avviso Legale” del sito Normattiva:

La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purchè venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

Questo disclaimer, che sarebbe legittimo in qualunque banca dati privata, è inaccettabile per un sito pubblico! Perchè dovrei menzionare la fonte in caso di citazione? Le norme sono forse coperte da copyright? Non mi risulta. Che senso ha dire che i testi di legge (di cui non è ammessa l’ignoranza) sono disponibili a solo scopo informativo? E poi, è possibile che nel 2010 – per giunta dopo aver provveduto ad una riduzione del numero delle leggi – un sito governativo non sia in grado di darmi un testo digitale “certo”?

Sono molto amareggiato, negli altri Paesi si persegue con successo la filosofia dell’Open Data (Gigi Cogo ne aveva parlato qui), mentre in Italia per avere sicurezza su una previsione normativa dobbiamo procurarci una Gazzetta Ufficiale cartacea. Dove? Ovviamente presso il Poligrafico dello Stato, che ha realizzato il sito Normattiva.

Nel corso dei miei seminari, spesso racconto che Dioniso I, tiranno di Siracusa, appendeva sui muri più alti della città le leggi da lui emanate in modo da rendere difficile ai cittadini conoscerle e applicarle; in tal modo egli poteva sempre punirli per il mancato adempimento.

Ebbene, a distanza di oltre 2000 anni, cosa è cambiato?

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Nei prossimi giorni sarò a Napoli due volte, a distanza di poche ore l’una dall’altra, per parlare dei temi cari ai lettori di questo blog.

Il 4 febbraio parteciperò ad un interessante Convegno sul “Ruolo dell’Ufficiale Giudiziario nel Processo Telematico” che si terrà al Tiberio Palace Hotel (qui è possibile scaricare la brochure e consultare il programma dell’evento) per capire come è cambiata – e come ancora deve cambiare – la giustizia grazie all’introduzione delle nuove tecnologie.

sentieri-digitali

L’8 febbraio, invece, prenderò parte alla rassegna Sentieri Digitali, organizzata dall’ottima Francesca Ferrara, per presentare il mio libro “La nuova Pubblica Amministrazione Digitale“, e parlare di Governo 2.0. L’incontro si terrà alle ore 18 presso la libreria Ubik, in via Benedetto Croce n. 28.

Se siete a Napoli e i temi vi interessano, non mancate! :)

L’anno che si sta concludendo sarà sicuramente ricordato come l’anno in cui hanno ripreso slancio le discussioni sull’Amministrazione Digitale, sopratutto a seguito di alcuni interventi normativi (su tutti la Legge n. 69/2009) e in previsione dell’ormai prossima revisione del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Nel corso dei tanti convegni, corsi e seminari e attraverso i feedback dei lettori di questo blog, ho avuto modo di constatare come i temi dell’informatizzazione del settore pubblico siano ormai oggetto di un interesse che alcune volte stupisce (positivamente) anche me.

Per provare a stimolare ulteriormente il dibattito, vi segnalo questa intervista che mi ha fatto Claudio Forghieri e che è stata pubblicata sul numero di dicembre della Rivista E-gov.

PA e cittadini digitali, se ci siete battete un colpo :)

PA digitale: se ci sei batti un colpo

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Grazie a Roberta Milano ho appreso la notizia del fatto che l’ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo vieterebbe i link al proprio sito.

Tra il curioso e l’incredulo sono andato a leggere il contenuto delle condizioni d’uso del sito ENIT (che potete raggiungere cliccando su questo link) che prevedono testualmente

“E’ fatto divieto di operare collegamenti stabili a questo sito (cioè effettuare un link) senza previa, formale autorizzazione dell’ENIT.L’ENIT si riserva di perseguire ogni abuso al riguardo”

ENIT

La home page del sito ENIT

Chi si occupa di diritto delle nuove tecnologie ricorderà sicuramente che il dibattito relativo alla liceità del linking ha già occupato studiosi e giudici.
Da più parti si è notato che la struttura stessa di Internet e la sua capacità espansiva si basa proprio sul concetto di link; di norma, chi crea un sito Web vuole che sia visitato dal maggior numero di persone possibile e, quindi, deve poter essere raggiunto da parte di più pagine possibile. Per questo motivo molti hanno sostenuto che chi pubblica contenuti su Internet, acconsente implicitamente a che altri linkino le proprie pagine.
Oltretutto, negare questo consenso generale impedirebbe la stessa esistenza dei motori di ricerca. È dunque possibile affermare che, in linea di principio, il link è lecito. Vi sono, tuttavia, casi un cui un link può costituire illecito; ciò accade con riferimento a collegamenti a contenuti protetti dal diritto d’autore oppure quando il link costituisce concorrenza sleale o ha lo scopo di denigrare il personaggio linkato.
Ovviamente, non può escludersi che il responsabile di un sito sia in generale contrario alla pubblicazione di un link al proprio sito su pagine altrui senza il suo consenso. In questo caso, la volontà contraria deve essere esplicitamente manifestata (ad esempio, proprio per mezzo di un “disclaimer”). Naturalmente, nessun disclaimer potrebbe comunque vietare il diritto di citare una pagina Web per fini diversi da quelli di lucro, pena un eccessiva ed intollerabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della nostra Costituzione.

Nel caso dell’ENIT, però, il problema giuridico è un altro. L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è, ai sensi della Legge n. 80/2005 e dell’art. 2, comma 1, DPR n. 207/2006, un ente pubblico non economico, cioè, una Pubblica Amministrazione centrale.
La natura giuridica dell’ENIT comporta che l’Ente è tenuto ad applicare tutte le norme in materia di informatizzazione dell’Amministrazione e, in particolare, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005). Ebbene – a prescindere da ogni considerazione sulla sua opportunità ed efficacia – il divieto di link del sito ENIT è nullo per contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

In primo luogo non bisogna mai dimenticare che i siti delle Pubbliche Amministrazioni sono realizzati con soldi pubblici e le informazioni ivi contenute sono, del pari, acquisite e formate con risorse pubbliche; di conseguenza, il nostro legislatore ha previsto che tutti i dati pubblici debbano essere accessibili da chiunque (in modalità digitale) senza restrizioni che non siano riconducibili a esplicite norme di legge.
Con riferimento ai siti Web delle Amministrazioni, poi, l’art. 53, comma 1, del Codice prevede espressamente che

“le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”.

A mio parere, il requisito dell’elevata reperibilità esclude già di per se stesso il divieto di link a un sito pubblico anche in considerazione del fatto che i siti istituzionali devono essere caratterizzati dalla massima trasparenza. Basti pensare, ad esempio, che il successivo art. 54 del Codice elenca anche il contenuto minimo di informazioni che un sito pubblico deve contenere e che, tra le altre, comprende:

1) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio con i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
2) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale;
3) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata; l’Ente deve avere, poi, almeno una casella PEC che deve essere indicata in home page;
4) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
5) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima;
6) il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.

Una Pubblica Amministrazione, quindi, è giuridicamente tenuta a pubblicare sul proprio sito un importante mole di informazioni e a gestire tutto quanto pubblicato sul Web (a spese della collettività) con la massima accessibilità.

Per questi motivi, da cittadino, ho segnalato il sito dell’ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per l’accessibilità dei servizi delle PA.
Oltre al divieto di link ho segnalato un’altra clausola che mi ha lasciato perplesso: nell’informativa sulla privacy viene ancora citata la Legge n. 675/1996 che, come noto, è stata da anni abrogata dal D.Lgs. n. 196/2003; probabilmente solo una svista del pur zelante estensore delle condizioni di servizio.

La mia segnalazione su Accessibile è pubblica (potrete consultarla cliccando qui); vi terrò aggiornati sugli esiti e sui futuri mutamenti delle condizioni di utilizzo del sito dell’Agenzia Nazionale del Turismo.

Voi, nel frattempo, linkate tranquilli :)

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.