Category: Leggi vecchie e nuove

L’Open Source nella Pubblica Amministrazione è uno degli argomenti storici del diritto delle nuove tecnologie e dell’informatica pubblica, sul quale studiosi ed esperti da un decennio si esercitano in interventi e pubblicazioni (mi sono sorpreso io stesso a pensare quanto tempo sia passato da alcuni articoli).

Numerosi i progetti di legge statali e le leggi regionali in materia (qui un mio modesto contributo sul’argomento), gruppi di lavoro e – addirittura – una Commissione costituita dall’allora Ministro Stanca e guidata da un’illustre personalità  (il prof. Angelo Raffaele Meo).

Rileggendo il rapporto di questa Commissione, mi è venuto in mente quanto mi ha insegnato uno dei miei Maestri: “se vuoi affossare qualcosa, crea un gruppo di lavoro che ne discuta“; sicuramente la sua era una provocazione, ma – con riferimento all’Open Source nella PA – i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Come spesso accade nella digitalizzazione della PA, alle parole (tante, troppe!) non sono seguiti i fatti: secondo i dati diffusi dallo stesso Ministro Brunetta soltanto il 35% delle Amministrazioni Locali ha fatto ricorso all’Open Source, con progetti “a macchia di leopardo”, legati più all’iniziativa di qualche cocciuto ed appassionato dirigente, che non rispondenti ad una strategia su larga scala di lungo periodo.

Sia chiaro, non credo che l’Open Source sia la panacea di tutti i mali dell’Amministrazione italiana; chi mi conosce sa che rifuggo dagli approcci “ideologici” (sia quelli pro sia quelli contro il software libero nella PA) e per questo mi sono attirato più di qualche antipatia.

Da legale, e studioso della PA, non posso non pensare che per l’approvvigionamento del software vanno seguite le stesse regole che ogni Ente deve rispettare per l’acquisto di beni e servizi (come l’approvvigionamento di articoli di cancelleria, o l’affidamento del servizio di pulizia). Sotto questo profilo rilevo una certa riottosità  degli informatici a trattare il software in questi termini; “l’informatica ha le sue peculiarità”,  mi si dice. Se è per questo ogni settore ne ha, ma non si introducono procedure di approvvigionamento diverse per ciascuna categoria di prodotto.

Ripensando alla scarsa fortuna dell’OS nella PA italiana si ha l’impressione che i dibattiti abbiano perso di concretezza, relegando la materia soltanto a scelte di tipo filosofico o politico, deresponsabilizzando completamente le scelte compiute dalle singole Amministrazioni.

Invece, sul punto vigono norme precise e, tutto sommato, condivisibili: per l’acquisizione del software trovano appicazione il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. n. 163/2006) e il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).
In particolare l’art. 68 del CAD prevede che le Pubbliche Amministrazioni

acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico

La norma è chiara: la valutazione su caratteristiche e prezzo deve essere fatta di volta in volta, in considerazione della situazione di partenza e delle esigenze di ogni ufficio, soppesandone la convenienza anche in termini economici, al fine di evitare inutili sprechi di denaro pubblico.
Per carità , non mi sfugge che l’adozione del software libero, “non è solo questione di soldi“, ma si tratta di un aspetto che deve essere comunque tenuto in conto dall’Amministrazione; e poi, da qualche parte bisognerà  pure iniziare per valutare quale sia la soluzione più idonea per un Ente.

Da avvocato e consulente ho visto più di una delibera con cui l’Amministrazione decideva di acquisire questo o quel programma, ma raramente ho trovato le approfondite valutazioni previste dall’articolo 68 del CAD.
E se un tempo era difficile fare questi calcoli, oggi è relativamente semplice, come dimostra questo post dal’approccio molto pragmatico con cui l’Autore chiede perchè la propria Amministrazione Comunale non usi OS visto che, da una valutazione sommaria da lui effettuata, tale scelta comporterebbe un risparmio di circa 80.000 Euro.

Lo stesso approccio pragmatico e concreto lo ha recentemente seguito l’Amministrazione australiana, nell’esaminare la proposta di passare completamente dal software proprietario all’Open Source (in base ad un’indagine del 2007, il software libero era utilizzato già nel 68% degli uffici pubblici di quel Paese). Secondo l’AGIMO (l’Agenzia governativa che si occupa della digitalizzazione), infatti, i costi per la transizione potrebbero essere superiori ai benefici apportati; in un’audizione al Senato, gli esperti del Governo hanno espresso un principio talmente ovvio da sembrare rivoluzionario: “gli enti sono obbligati a considerare il rapporto qualità /prezzo ogni volta che acquistano un software” (nei giorni scorsi i mezzi di informazione avevano pubblicato con molto clamore che ogni anno il Governo Australiano spende oltre 500 milioni di dollari australiani, più di 325 milioni di Euro, per l’acquisizione di software).

E in Italia? Non mancano gli approcci virtuosi, come dimostrato da questo video (tratto da una puntata di Report di qualche tempo fa) che vi consiglio di vedere

Il problema è che casi del genere sono troppo isolati. Le ragioni? Sempre le stesse: l’assenza di politiche di lungo periodo e di metriche per la valutazione dei risultati, oltre alla mancanza di meccanismi di premialità  per quei funzionari che facciano risparmiare il proprio Ente (e, quindi, i cittadini).

Come diceva Aristotele, la gratitudine, si sa, “è un sentimento che invecchia presto”.

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Grazie a Roberta Milano ho appreso la notizia del fatto che l’ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo vieterebbe i link al proprio sito.

Tra il curioso e l’incredulo sono andato a leggere il contenuto delle condizioni d’uso del sito ENIT (che potete raggiungere cliccando su questo link) che prevedono testualmente

“E’ fatto divieto di operare collegamenti stabili a questo sito (cioè effettuare un link) senza previa, formale autorizzazione dell’ENIT.L’ENIT si riserva di perseguire ogni abuso al riguardo”

ENIT

La home page del sito ENIT

Chi si occupa di diritto delle nuove tecnologie ricorderà sicuramente che il dibattito relativo alla liceità del linking ha già occupato studiosi e giudici.
Da più parti si è notato che la struttura stessa di Internet e la sua capacità espansiva si basa proprio sul concetto di link; di norma, chi crea un sito Web vuole che sia visitato dal maggior numero di persone possibile e, quindi, deve poter essere raggiunto da parte di più pagine possibile. Per questo motivo molti hanno sostenuto che chi pubblica contenuti su Internet, acconsente implicitamente a che altri linkino le proprie pagine.
Oltretutto, negare questo consenso generale impedirebbe la stessa esistenza dei motori di ricerca. È dunque possibile affermare che, in linea di principio, il link è lecito. Vi sono, tuttavia, casi un cui un link può costituire illecito; ciò accade con riferimento a collegamenti a contenuti protetti dal diritto d’autore oppure quando il link costituisce concorrenza sleale o ha lo scopo di denigrare il personaggio linkato.
Ovviamente, non può escludersi che il responsabile di un sito sia in generale contrario alla pubblicazione di un link al proprio sito su pagine altrui senza il suo consenso. In questo caso, la volontà contraria deve essere esplicitamente manifestata (ad esempio, proprio per mezzo di un “disclaimer”). Naturalmente, nessun disclaimer potrebbe comunque vietare il diritto di citare una pagina Web per fini diversi da quelli di lucro, pena un eccessiva ed intollerabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della nostra Costituzione.

Nel caso dell’ENIT, però, il problema giuridico è un altro. L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è, ai sensi della Legge n. 80/2005 e dell’art. 2, comma 1, DPR n. 207/2006, un ente pubblico non economico, cioè, una Pubblica Amministrazione centrale.
La natura giuridica dell’ENIT comporta che l’Ente è tenuto ad applicare tutte le norme in materia di informatizzazione dell’Amministrazione e, in particolare, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005). Ebbene – a prescindere da ogni considerazione sulla sua opportunità ed efficacia – il divieto di link del sito ENIT è nullo per contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

In primo luogo non bisogna mai dimenticare che i siti delle Pubbliche Amministrazioni sono realizzati con soldi pubblici e le informazioni ivi contenute sono, del pari, acquisite e formate con risorse pubbliche; di conseguenza, il nostro legislatore ha previsto che tutti i dati pubblici debbano essere accessibili da chiunque (in modalità digitale) senza restrizioni che non siano riconducibili a esplicite norme di legge.
Con riferimento ai siti Web delle Amministrazioni, poi, l’art. 53, comma 1, del Codice prevede espressamente che

“le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”.

A mio parere, il requisito dell’elevata reperibilità esclude già di per se stesso il divieto di link a un sito pubblico anche in considerazione del fatto che i siti istituzionali devono essere caratterizzati dalla massima trasparenza. Basti pensare, ad esempio, che il successivo art. 54 del Codice elenca anche il contenuto minimo di informazioni che un sito pubblico deve contenere e che, tra le altre, comprende:

1) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio con i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
2) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale;
3) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata; l’Ente deve avere, poi, almeno una casella PEC che deve essere indicata in home page;
4) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
5) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima;
6) il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.

Una Pubblica Amministrazione, quindi, è giuridicamente tenuta a pubblicare sul proprio sito un importante mole di informazioni e a gestire tutto quanto pubblicato sul Web (a spese della collettività) con la massima accessibilità.

Per questi motivi, da cittadino, ho segnalato il sito dell’ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per l’accessibilità dei servizi delle PA.
Oltre al divieto di link ho segnalato un’altra clausola che mi ha lasciato perplesso: nell’informativa sulla privacy viene ancora citata la Legge n. 675/1996 che, come noto, è stata da anni abrogata dal D.Lgs. n. 196/2003; probabilmente solo una svista del pur zelante estensore delle condizioni di servizio.

La mia segnalazione su Accessibile è pubblica (potrete consultarla cliccando qui); vi terrò aggiornati sugli esiti e sui futuri mutamenti delle condizioni di utilizzo del sito dell’Agenzia Nazionale del Turismo.

Voi, nel frattempo, linkate tranquilli :)

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Sono sempre più numerose le disposizioni di legge in materia di Internet e nuove tecnologie. Spesso, però, tali norme sono inserite in provvedimenti corposi e complessi e sono scritte in modo assai criptico; si tratta di fattori che pregiudicano la conoscenza e l’intellegibilità delle norme da parte di chi è chiamato ad applicarle.

Sotto questo profilo, appare particolarmente emblematico il caso dell’art. 42 Legge 7 luglio 2009, n. 88 (c.d. “Legge comunitaria 2008“), provvedimento che – adottato con cadenza annuale – contiene le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee.

Come si può immaginare, si tratta di un provvedimento assai articolato, al cui interno è presente una norma in materia di siti Web di cui, finora, si è parlato poco.

L’art. 42 Legge n. 88/2009, infatti, modificando l’art. 2250 del Codice Civile, introduce nuovi obblighi di comunicazione via Web per le imprese; le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che dispongono “di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” devono fornire – attraverso tale mezzo – le seguenti informazioni:
a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale, indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.

Dal momento che la Legge n. 88/2009 è già in vigore, le società che non vi abbiano provveduto dovranno senza indugio aggiornare i propri siti Web con le informazioni innanzi indicate. Ma l’aggiornamento del sito Internet aziendale non appare sufficiente ad adempiere al dettato normativo; infatti, l’espressione “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico” ricomprende sicuramente i siti Web,  ma anche tutti gli altri luoghi virtuali di comunicazione, ivi compresi i profili delle società sui social networks.

Attenzione a non sottovalutare questo semplice adempimento: la sua omessa esecuzione, ai sensi dell’art. 2630 Codice Civile, espone la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2065 Euro.

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Aderisco, a mio modo, allo sciopero dei blog indetto per oggi contro il DDL Alfano.

In questi ultimi giorni molto si é discusso sull’opportunità di rimanere in silenzio oppure urlare contro la previsione dell’obbligo di rettifica contenuta (art. 1, comma 28) nel Disegno di Legge sulle intercettazioni attualmente all’esame del Senato.
Consapevole dell’importanza di marciare tutti uniti, scelgo una terza via: prima di raccogliere l’invito degli organizzatori a “imbavagliarmi” e scioperare, ci tengo ad illustrare i motivi per cui aderisco alla protesta (un pò come fanno i giornalisti nel corso dei telegiornali) in modo da permettere ai miei lettori di capire le mie posizioni e farle proprie, oppure criticarle.

Prima di tutto ringrazio Guido Scorza, Enzo Di Frenna e Alessandro Gilioli, indipendentemente da come la si pensi, sono riusciti a stimolare una grande attenzione intorno a questo argomento ed un vivo dibattito: negli ultimi giorni la Rete non ha parlato d’altro e leggere accese discussioni e scambi di opinione è una cosa che fa sempre ben sperare ed è anche il motivo che mi spinge a protestare. La rete deve continuare ad essere così, libera e spontanea.

I lettori di questo blog ricorderanno che sono stato uno dei primi a dare la (brutta) notizia dell’approvazione della Camera dei Deputati dell’obbligo di rettifica per tutti i siti informatici (qui sotto embeddo un file in cui provo a spiegare cosa prevede la norma).

Listen!

Oggi, protesto contro questa disposizione e chiedo a tutti di fare altrettanto, mobilitandosi per evitare che entri in vigore.

Protesto perchè il DDL Alfano introduce l’obbligo di rettifica per i blog e, più in generale, per tutti i “siti informatici” già previsto dalle legge sulla stampa. Questa norma obbliga tutti “i gestori di siti informatici” a procedere, entro 48 ore dalla richiesta, alla rettifica di post, commenti, informazioni ed ogni altro genere di contenuto pubblicato (anche sui social networks).

Protesto perchè questa norma è, nella migliore delle ipotesi, mal scritta e creerebbe numerosi problemi in sede applicativa (basti pensare che un blogger che non legge la posta perchè in vacanza e, non avendo una struttura aziendale, non pubblica tempestivamente la rettifica sarebbe passibile delle sanzioni previste dalla legge: da 15 a 25 milioni delle vecchie lire).

Protesto perchè le norme scritte male provocano sentenze aberranti.

Protesto perchè non voglio un nuovo “caso Ruta“.

Protesto perchè, ancora una volta, il Parlamento pretende di legiferare sulla Rete senza conoscerla e contro il parere di chi tutti i giorni la vive e ci lavora.

Protesto perchè l’obbligo di rettifica avrebbe l’effetto di normalizzare il Web italiano, limitando gravemente la libertà di manifestazione del pensiero.

Protesto perchè la censura non è solo quella della Cina o dell’Iran; i Paesi occidentali conoscono la censura rappresentata dall’abuso delle defamation laws e questa norma, per come è scritta, si presterebbe ad incredibili soprusi.

Protesto perchè l’obbligo di rettifica così introdotto rischia di determinare un’inammissibile limitazione della libertà di manifestazione del pensiero in Rete che spingerebbe, rapidamente, l’Italia in una posizione ancor più arretrata di quella che attualmente occupa (è quarantaquattresima) nelle classifiche internazionali sulla libertà di informazione.

Protesto affinché il Senato prima e la Camera poi eliminino l’indiscriminato obbligo di rettifica, limitandolo a quei soli siti che sono testate registrate.

Protesto perchè amo Internet (ci lavoro e ci vivo) e voglio che sia salvaguardata la sua spontaneità.

Protesto perchè Internet già ora non è il far west, le leggi ci sono e si applicano a tutti (anche ai blogger amatoriali); se devono essere cambiate lo si deve fare in modo oculato e intelligente. Non a colpi di fiducia e con linguaggio incerto.

SCIOPERO DEI BLOGGER

In questi giorni si è molto discusso in Rete di questi argomenti e ho letto alcuni interventi alla luce dei quali ritengo opportuno fare delle precisazioni; mi è capitato, infatti, di imbattermi in diverse inesattezze dal punto di vista giuridico e in qualche mistificazione.

Ho letto che, in realtà, il tam tam e il clamore mediatico sarebbero esagerati, in quanto la norma inserita dall’art. 1, comma 28 DDL Alfano dovrebbe essere applicata, secondo un’interpretazione sistematica, alle sole testate registrate e che, quindi, non vi sarebbe alcun pericolo per i siti amatoriali.

La tesi, sostenuta da alcuni colleghi, è autorevole, ma forse troppo accademica. La norma non è chiara sul punto, è scritta male, e il rischio di interpretazioni aberranti è molto concreto; a titolo esemplificativo, basti vedere quello che è successo a Carlo Ruta, blogger condannato per stampa clandestina, a causa di una norma scritta in modo confuso, come quella sull’obbligo di rettifica.
Le sentenze paradossali sono il frutto di leggi imprecise, inaccurate, proprio come è il comma 28 anche a parere di coloro che ritengono la protesta esagerata ed inutile.

Non nascondo, poi, di aver provato sconcerto e stizza leggendo che, secondo alcuni, la critica e la protesta contro il DDL intercettazioni sarebbe un atteggiamento vittimistico che avrebbe l’unico fine di far rimanere la Rete un irresponsabile porto franco.
Ebbene, questo ragionamento mi sembra davvero ardito, non avendo nessun legame con la realtà fattuale (oltre che giuridica) e sembrando – più che altro – teso a sminuire le legittime critiche sollevate nei confronti del provvedimento.

Da avvocato, com’è ovvio, sono abituato a confrontarmi con chi la pensa diversamente da me sostenendo tesi differenti e contrastanti rispetto alle mie; il “pensiero unico” non è mai stata la mia realtà nè è la mia aspirazione.

Non posso però fare a meno di rilevare la semplicistica pochezza di questa tesi. Le perplessità avanzate (difficoltà di applicazione, eccessiva onerosità per chi gestisce siti amatoriali) non vengono affrontate e superate nel merito; al massimo si evoca lo spettro del Web come Far West, tentando di replicare, nel digitale, quell’operazione “insicurezza” cui si è assisito nel mondo reale. Vale a dire, il numero di reati è diminuito, ma visto che si parla più di criminalità la percezione dell’insicurezza è maggiore.
Su questo punto bisogna fare (o almeno provare a fare) doverosa chiarezza. Il Web non è il Far West, non lo è mai stato; ci sono regole giuridiche che devono essere rispettate e già oggi i blogger (e tutti coloro che usano Internet) sono responsabili per le attività illecite commesse nel cyberspazio.

Non si può poi sostenere che l’obbligo di rettifica renderebbe la Rete più sicura: al contrario, la renderebbe solo più burocratizzata, meno spontanea e meno ricca di contenuti.

Pensate, ad esempio, all’estensione dell’obbligo di rettifica previsto dalle leggi sulla stampa anche ai contenuti affissi sulla bacheca della parrocchia, oppure per quella dei sindacati sul posto di lavoro; non vi sembrerebbe irrazionale?
Con l’estensione ai blog e siti amatoriali, a mio avviso, succederebbe qualcosa di molto simile.

Del resto che anche la maggioranza di Governo (cioè coloro che hanno votato a favore di questo provvedimento alla Camera) sembra consapevole delle criticità dell’obbligo di rettifica così come introdotto dal DDL Alfano.
Non si spiegherebbero altrimenti i lavori svolti in Commissione alla Camera e l’iniziativa legata all’approvazione di un ordine del giorno ad opera di alcuni autorevoli esponenti del centrodestra.

Un plauso alla finalità dell’iniziativa, ma – dal punto di vista giuridico – l’ordine del giorno non serve a nulla e non impedirebbe le distorsioni dell’obbligo di rettifica (lo ha spiegato perfettamente Guido qui).

L’unica vera strada è modificare la norma in sede di emendamento; per questo la protesta di oggi è importante: per convincere il Parlamento a modificare la norma, scrivendola più chiaramente. A tal proposito vi rinnovo l’invito ad aderire alla petizione che abbiamo scritto con l’Istituto delle Politiche dell’Innovazione e che potete sottoscrivere qui.

Ora posso, finalmente, imbavagliarmi :)

14 luglio 2009: Protesta contro l'obbligo di rettifica contenuto nel DDL Alfano

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Nel corso degli ultimi giorni si è molto discusso in Rete delle pericolose conseguenze che può avere per la Rete l’obbligo di rettifica introdotto, per tutti i “siti informatici“,  dall’art. 1, comma 28 del Disegno di Legge in materia di intercettazioni approvato dalla Camera dei Deputati e che passa ora all’esame del Senato della Repubblica (ne avevo parlato qui).

Nei prossimi giorni proverò – tempo permettendo – a tornare sull’argomento con qualche ulteriore approfondimento per spiegare cosa significherebbe, in pratica, quest’obbligo per tutti i gestori di blog e siti che non siano testate giornalistiche.
Nel frattempo vi segnalo che con l’Istituto delle Politiche dell’Innovazione abbiamo inviato una lettera ai Presidenti dei Gruppi Palamentari del Senato, chiedendo che la norma venga modificata in modo da

chiarire che l’obbligo di rettifica di cui al comma 28 dell’art. 1 del DDL c.d. Intercettazioni deve applicarsi esclusivamente ai siti informatici di testate telematiche soggette all’obbligo di registrazione alla stregua di quanto disposto dalla Legge n. 47 dell’8 febbraio 1948 ovvero ai soli siti internet attraverso i quali vengono diffuse informazioni prodotte nell’ambito di un processo professionale realizzato nell’ambito di una struttura imprenditoriale e redazionale”.

Abbiamo deciso di rendere pubblico il testo della lettera e di consentire a tutti di sostenere la nostra iniziativa: vi invito a firmarla cliccando sul banner qui sotto. Come sosteneva Rodolfo Arata, infatti, la civiltà di un popolo si misura “dal grado in cui il pensiero può esprimersi liberamente“. 

Sign for No alla rettifica per tutti i “siti informatici”

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La legislazione in materia di diritto delle nuove tecnologie sfugge ormai a qualunque ponderazione ed approfondimento, contraddistinta sempre più da blitz che indeboliscono le garanzie dei diritti e frenano lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Mentre in Rete si parla ancora molto del c.d. “Emendamento D’Alia, che è stato fortunatamente eliminato dalla Camera dei Deputati, il vero rischio per la libertà di informazione in Rete è rappresentato dal Disegno di legge in materia di intercettazioni che sarà votato questo pomeriggio dalla Camera dei Deputati e sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Già nella sua originaria formulazione il provvedimento conteneva una norma che introduceva un obbligo di rettifica per tutti i siti web, blog compresi (nel provvedimento si parla testualmente di “siti informatici“); tale norma, nonostante le proteste e le critiche, è stata mantenuta e anche su di essa il Governo ha deciso di porre la questione di fiducia.

L’art. 1, comma 28 del provvedimento – che sarà approvato nelle prossime ore – prevede infatti che:

All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;

omissis

e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
«Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».

Appare evidente il pregiudizio che questa norma, se approvata, arrecherà alla libertà di informazione in rete (il provvedimento non appare felice neanche nella formulazione letterale che creerà parecchi problemi in sede applicativa); il tutto, ancora una volta, senza ponderazione e contro il parere degli esperti del settore.

Tutti i blog potrebbero, infatti, essere soggetti alle stesse sanzioni previste per i media tradizionali (sanzione pecuniaria tra i 15 e i 25 milioni di lire).

20 sept.'08: Neo-censorship
(foto di De Balie)

Purtroppo, visto che il Governo ha posto la fiducia, non è possibile sperare in un momento di resipiscenza e nel ritiro dell’emendamento; tuttavia dal momento che il provvedimento, prima dell’approvazione definitiva, deve essere ancora approvato dal Senato è auspicabile che la Rete, come già successo per il DDL Levi e l’emendamento D’Alia faccia sentire la sua voce evitando così che entri in vigore questa norma.

Sun Tzu, generale cinese vissuto tra il VI e il V secolo a.C., nel suo celeberrimo trattato di strategia militare sosteneva che “il meglio del meglio non è vincere cento battaglie su cento, bensì sottomettere il nemico senza combattere“. Ebbene, a distanza di 2500 anni questo insegnamento illumina ancora le scelte del nostro legislatore.
Il nemico da combattere non è più rappresentato dall’esercito di uno Stato nemico ma da Internet e dalle nuove tecnologie, “colpevoli” di aprire nuovi spazi per la diffusione di cultura e informazioni e per la libertà di espressione.

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Come ho scritto in un precedente post, è stato pubblicato nei giorni scorsi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 che detta le disposizioni per il rilascio e l’uso della casella PEC assegnata ai cittadini.

Alla notizia è stato dato grande risalto e il Governo ha già predisposto un dossier dedicato all’iniziativa (disponibile on line a questo indirizzo)

Governo Italiano - Dossier Posta Elettronica Certificata

A giudicare dal numero di visitatori che sono giunti su questo sito attraverso i motori di ricerca, in molti sono ormai consapevoli che lo Stato ha deciso di regalare una “casella PEC” a ogni cittadino che ne faccia richiesta. Il problema è che le aspettative potrebbero andare deluse dal momento che le caselle non possono essere ancora richieste e non saranno disponibili prima di qualche mese, in quanto non è stata avviata la procedura di gara per la scelta del soggetto che fornirà il servizio PEC ai cittadini.

Nel frattempo, in Rete si moltiplicano le critiche al provvedimento del Governo. Di seguito, per chi volesse approfondire, indico una serie di link agli articoli di alcuni autorevoli colleghi (e amici):
- Guido Scorza: Pane e PEC per tutti e Pane e PEC per tutti/2;
- Nicola Fabiano: PEC per i cittadini. Imprese e professionisti stanno “aspettando Godot”;
- Marco Scialdone: La PEC di Stato (ovvero, come ti rovino il mercato con una disposizione di legge)PEC di Stato: il Decreto è in Gazzetta… ed è già (quasi) da modificare… aspettando la gara.

Non solo i giuristi sono fortemente critici su quella che è stata definita la PEC di Stato, l’Associazione “Cittadini di Internet” ha inviato una lettera al Ministro Brunetta per chiedere che il Decreto sulla PEC venga rivisto. Purtroppo, visto che il Ministro ha già promesso di distribuire la PEC in tempi brevi, non è ragionevole aspettarsi un un momento di resipiscenza o un ripensamento del nostro legislatore.

Viene da chiedersi come la storia non insegni nulla; navigando mi sono occasionalmente imbattuto in questa notizia del lontano 2005 in cui si parlava della PEC come strumento che avrebbe consentito di ridurre le spese della PA e di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa. A distanza di quattro anni, invece di prendere atto del fallimento della PEC, si continuano ad investire cospicue risorse in uno strumento che non ha dato buona prova di sé.
Aveva proprio ragione Paul Morand quando affermava che “la storia, come un idiota, meccanicamente si ripete“.

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Nei giorni scorsi si è molto parlato di Posta Elettronica Certificata (PEC) in relazione all’iniziativa del Governo di regalare a tutti i cittadini che ne facciano richiesta una “casella PEC“.

E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119 del 25 maggio 2009) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 che detta le disposizioni per il rilascio e l’uso della casella PEC assegnata ai cittadini.

La decisione di regalare la PEC era stata già presa nell’ambito della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha convertito il c.d. “Decreto Anticrisi” (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185). In particolare, l’art. 16-bis, comma 5, prevedeva che “per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata“. Lo stesso articolo, al comma 7, prevedeva che le modalità di rilascio e di uso della casella PEC sarebbero state definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Come innanzi accennato, dopo l’esame in Conferenza Unificata Stato-Regioni, il Decreto è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo, in concreto, cosa prevede.

Ogni cittadino maggiorenne, che ne farà richiesta, potrà ottenere gratis (”senza oneri”) un indirizzo di posta elettronica certificata.
La procedura per l’assegnazione consta di due fasi: a) una registrazione via web mediante l’inserimento dei propri dati e la scelta della password; b) terminata positivamente la registrazione, il cittadino dovrà recarsi presso un ufficio pubblico per l’attivazione munito di un valido documento di riconoscimento e del documento recante il codice fiscale. Gli uffici verificheranno la correttezza dei dati e consegneranno al richiedente le credenziali di accesso al servizio PEC.

Da quel momento, però, il cittadino dovrà essere consapevole che l’indirizzo di posta elettronica certificata diventa l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini dei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni italiane, arrivando – di fatto – a sostituire quello fisico della residenza (o del domicilio).
Infatti l’art. 3, comma 4, Dpcm 6 maggio 2009 prevede che

“La volontà del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da
parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano”

Appare ora chiaro come la PEC non sia davvero gratis; il cittadino non paga un prezzo pecuniario per l’attivazione e l’uso, ma in cambio presta il consenso a ricevere gli atti esclusivamente via posta elettronica. A mio parere si tratta di una vera e propria “controprestazione” e la pubblicità che viene fatta di questa iniziativa rischia di essere ingannevole!
Questa norma smaschera un bluff: la PEC non serve allo stato per avere una PA digitale ma solo per risparmiare i costi del cartaceo e delle notifiche. Ancora una volta il centro non è il cittadino ma la Pubblica Amministrazione e le sue esigenze.

La posta elettronica certificata, infatti, non è sufficiente per l’invio di istanze visto che l’art. 4, comma 4, del Dpcm dispone che le Amministrazioni continuano “a richiedere la sottoscrizione con firma digitale” (che però lo Stato non regala insieme alla PEC).

Il Decreto 6 maggio 2009 prevede, inoltre, che – così come già previsto dal CAD – le PA attivino almeno una casella di PEC il cui indirizzo deve essere comunicato al CNIPA che istituirà una vera e propria rubrica pubblica con gli indirizzi delle Amministrazioni italiane.
In realtà già dal 1° gennaio 2006 la PEC è obbligatoria per le PA italiane e gli indirizzi avrebbero dovuto essere pubblicati sui siti internet delle stesse ma si tratta di una norma violata dalla quasi totalità delle Amministrazioni.

Un ultimo cenno merita l’art. 6 Dpcm 6 maggio 2006 che si occupa dell’assegnazione della casella PEC ai dipendenti pubblici. Già l’art. 16-bis comma 6, della Legge n. 2/2009 prevedeva che le Amministrazioni usino la Posta Elettronica Certificata per “le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica“; tale norma comporta, quindi, che ai dipendenti pubblici venga attribuita una casella PEC. Occorre fare attenzione però: al momento dell’assegnazione verrà richiesto se “utilizzare la stessa ai fini di cui all’art.16-bis, comma 6“. Tradotto dal giuridichese, in caso di assenso, ciò comporterebbe che il dipendente dell’Amministrazione Comunale di Roma presterebbe il consenso a ricevere la notifica di qualunque atto al proprio indirizzo di ufficio, comprese – ad esempio – i verbali di contravvenzione elevate dal Comune di Milano.

Il Decreto prevede, infine, che per la scelta del soggetto privato che fornirà allo Stato il servizio di PEC per i cittadini sia attivata apposita procedura di gara, sulle cui problematiche si è già espresso in modo totalmente condivisibile l’amico Guido Scorza, al cui articolo rinvio.

In questa sede mi permetto solo alcune brevi riflessioni.
L’assegnazione della PEC a tutti i cittadini, pur governata dai migliori propositi, richia di diventare l’ennesimo fallimento della PA digitale italiana.

La PEC è stato un flop clamoroso e non possiamo nascondercelo: non la usano nè i cittadini, nè le imprese, nè le stesse Pubbliche Amministrazioni. E non è un problema di costi: tutti noi usiamo un PC ed una connessione che hanno un costo, senza bisogno che lo Stato ce le regali, semplicemente perchè si tratta di tecnologie utili di cui sentiamo il bisogno.
Così non è per la PEC e una politica di innovazione seria dovrebbe dovrebbe prevedere un monitoraggio dei dati d’uso.
Da tale monitoraggio emergerebbe che si tratta di un modello che va abbandonato. Insistere su questa strada e investirci altre risorse non può che condurre ad un nuovo fallimento.

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Per una volta il dibattito parlamentare non ha riservato sorprese e, come previsto, l’emendamento D’Alia è stato soppresso dalle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati.

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Negli utlimi mesi, i nostri legislatori si sono (improvvisamente) accorti di Internet ed hanno provato più volte a scrivere nuove regole in materia di nuove tecnologie.

Ezra Pound sosteneva che “l’incompetenza si manifesta con l’uso di troppe parole“, e non sbagliava. In molti, infatti, casi tali interventi normativi hanno evidenziato una scarsa consapevolezza da parte dei nostri parlamentari del fenomeno Internet, delle dinamiche della circolazione dei contenuti digitali nello spazio telematico e delle straordinarie potenzialità che la Rete offre ai cittadini, alle imprese ed alla politica.

E’ per questo che accolgo con grande favore la creazione dell’Intergruppo Parlamentare 2.0. L’Intergruppo (presentato oggi a Roma nel corso di una conferenza stampa) mette insieme parlamentari di entrambi gli schieramenti, digitalmente alfabetizzati e con le idee chiare su come regolamentare la rete senza imbrigliarla.

Mi auguro che questo manipolo di “illuminati” parlamentari possa fare molti proseliti; abbiamo bisogno di poche leggi, che siano chiare e che non tendano a sopprimere la Rete e le libertà digitali.

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.