Category: Miscellanea

Dopo il PEC-DAY, la Posta Elettronica Certificata è diventata ancora di più “croce e delizia” per Amministrazioni, professionisti, imprese e semplici cittadini. L’uso della Posta Certificata non solo è obbligatorio per tutti gli Enti che, quindi, devono organizzarsi al fine di evitare responsabilità, sanzioni e contenzioso; utilizzare la PEC significa, inoltre, introdurla all’interno dei procedimenti amministrativi, valutandone le implicazioni tecniche, organizzative e giuridiche in modo da evitare eventuali illegittimità dell’azione amministrativa.

Di questo parlerò lunedì 21 giugno 2010 a Foggia nell’ambito dell’interessante giornata di studio dedicata a “La Posta Elettronica Certificata – le opportunità per le Pubbliche Amministrazioni e le professioni” organizzata dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Capitanata “Francesco Marcone”, che si terrà nell’Aula Consiliare della Provincia in Via Paolo Telesforo n. 25.

Qui sotto embeddo il programma; se siete a Foggia e i temi vi interessano, non mancate! :)

Posta elettronica certificata: Le opportunità per la Pubblica Amministrazione e le libere professioni

Nella speranza di fare cosa gradita ai lettori di questo blog, segnalo il Seminario organizzato dal Consorzio Nuova PA sul tema “Siti Web della PA: linee guida e modelli operativi” che si terrà a Roma l’8 e 9 giugno 2010 presso il Centro Congressi Cavour; si tratta di un’iniziativa a cui tengo molto e che mi vedrà impegnato come docente insieme all’amico Gigi Cogo.

Nel corso degli ultimi anni, i siti Web istituzionali hanno acquisito una sempre maggiore importanza, diventando – di fatto – il principale front office di ogni Amministrazione, e lo stesso legislatore si è occupato più volte di definire caratteristiche e contenuti dei website pubblici; tuttavia, gran parte degli Enti non rispetta tali disposizioni e non riesce ad utilizzare questo strumento in modo da renderlo efficace strumento di trasparenza ed erogazione di servizi on line a cittadini e imprese.

Per questo è nata l’idea del Corso che si svolgerà su due giornate in modo da consentire un’integrazione tra inquadramento concettuale e prospettiva operativa. Nella prima giornata la trattazione si concentrerà sulle Linee Guida per i siti internet della PA (quali contenuti e come gestirli on line) che saranno analizzate con taglio pratico al fine di agevolare il processo di adeguamento da parte delle Amministrazioni; nella seconda parte della giornata sarà affrontato il tema dell’accessibilità e dell’ergonomia della comunicazione web.

La seconda giornata sarà invece dedicata alle nuove frontiere della comunicazione on line: dalla strumentazione 2.0 (quali strumenti e come orientarsi) all’integrazione nel sito di sistemi di knowledge management e intranet per concludersi con una riflessione sulla gestione della privacy e dei contenuti obbligatori nel quadro delle normative vigenti.

Disclaimer: la partecipazione all’evento non è gratuita; gli interessati possono consultare il programma ed iscriversi cliccando qui.

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Nella speranza di fare cosa gradita ai lettori di questo blog, segnalo il Seminario organizzato dal Consorzio Nuova PA sul tema “Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità: contenuti, tempi, adempimenti” che si terrà a Roma il 29 aprile 2010 presso il Centro Congressi Cavour.

Il Seminario si aprirà con una illustrazione del quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. “Riforma Brunetta”) in un discorso che coniuga l’osservanza delle norme al rispetto di principi di etica pubblica e il necessario contemperamento della “total disclosure” con le regole della privacy.

Nel pomeriggio sarò impegnato come docente e parlerò di un tema che mi sta molto a cuore: i siti Web istituzionali. L’obiettivo è quello di fornire una puntuale guida alle norme vigenti, analizzando significativi case studies (italiani e stranieri) che dimostreranno come Internet possa rendere le Amministrazioni meno distanti dai cittadini e sempre più orientate al servizio della comunità.

Disclaimer: la partecipazione all’evento non è gratuita; gli interessati possono consultare il programma ed iscriversi cliccando qui.

Sul numero di marzo di BlogMagazine è stato pubblicato un mio articolo sul tema dell’eredità digitale; fatemi sapere cosa ne pensate :)

Blogmagazine - Marzo 2010

È agevole constatare come le tecnologie abbiano rivoluzionato le nostre abitudini ed i nostri gesti quotidiani e come sia sempre crescente il numero di soggetti che utilizzano le nuove tecnologie per effettuare operazioni bancarie, prenotare visite mediche, stipulare contratti, intrattenere relazioni personali e commerciali, archiviare le foto della propria famiglia e delle vacanze.
Siamo tutti consapevoli del fatto che, ormai, molti dei nostri averi si sono dematerializzati (basti pensare, appunto, alle foto o alla corrispondenza) e che gran parte di quello che per noi è importante sia on line (dai nostri pensieri alle nostre operazioni bancarie), ma siamo ancora poco coscienti dei problemi che questo può comportare quando non ci saremo più.

Di eredità digitale (digital inheritance) si parla ancora troppo poco in Italia, mentre il problema si è posto da anni in altri Paesi, come gli USA, tecnologicamente più avanzati, dove gli utenti hanno già iniziato a interrogarsi sulla sorte della propria vita digitale.
Quasi tutti, ormai, abbiamo e-mail archiviate sul server del nostro provider, un profilo su Facebook (o su altri social networks), fotografie conservate su un servizio di storage on line, ma anche file, immagini e documenti memorizzati sul nostro notebook, magari protetto da password.

La domanda è semplice, cosa succede ai “nostri bit” quando moriamo?

Come noto, il diritto delle successioni che regola la materia ereditaria riprende gli insegnamenti del diritto romano e (ancora) non si occupa specificamente della nostra eredità digitale; tuttavia tale lacuna non ci impedisce di esaminare alcune questioni giuridiche relative a questo attualissimo tema.

Analogamente a quanto accade nel mondo reale, anche in quello dei bit la soluzione consigliabile è sempre quella di pensarci prima, scegliendo con il testamento quale assetto dare ai propri averi e rapporti digitali. In tal modo, infatti, avremo il pieno controllo delle nostre identità digitali e potremo evitare situazioni spiacevoli.
Ad esempio, se siamo presenti sui social networks potremmo decidere di affidare i nostri profili ad un erede, incaricandolo della gestione; oppure, se desideriamo essere ricordati per una determinata attività (benefica, di impegno sociale o in una specifica branca del sapere), disporremo in modo che i nostri profili e le nostre pagine Web vengano affidate ad una Fondazione che, senza scopo di lucro, provveda ad usare la nostra presenza on line (ed i nostri contatti) per raggiungere determinati obiettivi e preservare i valori che più ci sono stati cari nel corso della nostra vita terrena.
Allo stesso modo disporremo a chi lasciare i dispositivi che contengono i nostri files nonché gli account sui diversi servizi di cloud computing cui siamo iscritti, precisando – se lo vogliamo – l’uso che i nostri eredi potranno fare di quei dati.

Ovviamente, questo implica che non ci sia nulla che abbiamo intenzione di tenere nascosto ai nostri cari; al contrario, se per motivi di opportunità, non vogliamo che alcune informazioni vengano conosciute (ad esempio, un aborto, un matrimonio o un licenziamento) potremo nominare un esecutore testamentario che si occupi di far chiudere i nostri profili sui social networks, o di cancellare le nostre mail e tutti i files che desideriamo non sopravvivano a noi.
Appare di tutta evidenza, quindi, che quella di lasciare disposizioni precise sia la soluzione preferibile, anche per mettere in condizione i nostri eredi di non incontrare grandi difficoltà dopo l’apertura della successione.

Se non decidiamo di lasciare testamento, infatti, la situazione è molto più complessa: in questo caso, bisognerà valutare caso per caso le vicende della nostra eredità digitale. Poco problematica è la sorte di quanto memorizzato su PC, netbook, smartphone e USB pen di nostra proprietà: queste, in difetto di espressa e specifica previsione, diventeranno dei nostri eredi che potranno disporne con tutto quello che in essi è memorizzato, analogamente a quanto accadeva in passato con gli album di foto dei nostri nonni e le scatole con le lettere dei nostri genitori.

Più complessa è la sorte delle mail memorizzate sui server del nostro provider, così come delle nostre pagine sui social networks; in linea di massima, si può affermare che gli eredi subentrano in tutti i rapporti giuridici del defunto. Ma le cose non sono poi così semplici e ciò non per esigenze di privacy (nel momento in cui moriamo non possiamo più invocare alcuna riservatezza), ma per un duplice ordine di motivi.
Innanzitutto la gran parte di questi servizi è fornita da soggetti stranieri, per cui potrebbero porsi questioni complicate (in grado di farci perdere tempo e danaro) in relazione alla legge e alle procedure applicabili; in secondo luogo, bisognerà fare attenzione a quanto prevedono le clausole contrattuali dei singoli accordi che abbiamo sottoscritto con i fornitori dei nostri servizi 2.0.

Facebook, ad esempio, consente agli eredi che ne facciano richiesta la possibilità di conservare la pagina del defunto, trasformandola in una sorta di “mausoleo virtuale” e senza la possibilità di aggiornamenti di stato (il famoso “a cosa stai pensando”).
Per quanto concerne la posta elettronica, invece, se abbiamo una casella di posta elettronica “@gmail” i nostri cari potrebbero accedervi esibendo il nostro certificato di morte e la prova di aver intrattenuto con noi corrispondenza telematica (avete letto bene: se non gli avete scritto almeno una mail, non possono avere alcun dato). Hotmail, invece, lascerà accedere gli eredi alle nostre e-mail richiedendo soltanto il certificato di morte; attenzione però a fare in fretta: gli account vengono disattivati dopo alcuni mesi di inattività. Invece Yahoo! – per contratto – esclude la possibilità che gli eredi possano accedere on line al nostro account; al massimo, se ne faranno richiesta documentata, potrebbero ricevere un CD contenente la nostra corrispondenza telematica.

Se vogliamo evitare rischi e problemi, ma non abbiamo intenzione di fare testamento, possiamo utilizzare uno dei tantissimi servizi on line (Legacy Locker, If I Die, Death Switch) in cui, come se fosse una cassetta di sicurezza, lasciare le nostre password in modo che, al momento del decesso, vengano comunicati via mail alle persone che noi indichiamo.
Una sola cautela: assicuriamoci di scrivere l’indirizzo giusto, un solo errore potrebbe far perdere per sempre tutta la nostra vita digitale o farla finire nelle mani (anzi, nelle mail) sbagliate.

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Sempre più frequentemente parlo e scrivo di “Pubblica Amministrazione Digitale“, di “Governo 2.0” e – più in generale – dell’introduzione dell’informatica e delle nuove tecnologie nel settore pubblico.
Spesso qualcuno dei presenti mi dice “questo è il futuro!“, volendo intendere che l’Amministrazione italiana è ancora saldamente legata al cartaceo oppure cercando di autoconvincersi che il passaggio al digitale, il cambiamento radicale del proprio modo di lavorare, è ancora lontano.

Nelle scorse settimane, sistemando la biblioteca di studio, mi ha colpito la quarta di copertina di una Rivista (“La finanza locale” edita da Maggioli) del lontano gennaio 1982. Tale pagina, che riporto qui sotto, promuoveva il convegno “Informatica, sanità e comunità locali” che si sarebbe tenuto a Padova dal 20 al 22 aprile 1982.

Quando arriva il futuro?

Immagino che in quei giorni in tanti, partecipando ai convegni e assistendo alle dimostrazioni, abbiano detto “questo è il futuro!“.
Ebbene, non ho potuto fare a meno di riflettere su cosa sia cambiato da allora e, sopratutto, di pormi una domanda: “ma il futuro quando arriva?“.

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Nel corso degli ultimi dieci anni mi sono occupato spesso dell’innovazione nel settore pubblico e su questo blog ho scritto più volte delle leggi dell’e-government e della pubblica amministrazione digitale.
Convegni, lezioni, articoli, saggi, consulenze mi hanno dato modo di conoscere il vero stato della digitalizzazione della PA italiana, a dispetto dei proclami roboanti che hanno accompagnato ciclicamente le sofferte tappe dell’e-gov nostrano.
Su questi temi mi sono confrontato con colleghi, giornalisti, politici, dipendenti delle Amministrazioni e semplici cittadini; uno dei dati più importanti che emerge da questa esperienza è che le norme dell’Amministrazione Digitale sono tra le meno conosciute dell’intero ordinamento giuridico italiano.
In Italia l’e-government è legge da ormai quattro anni, da quando, cioé, è stato adottato il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) che ha introdotto alcuni interessantissimi principi e diritti (come il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni) ma esso è, purtroppo, sconosciuto e quindi inapplicato.

Spesso, quando sono impegnato in convegni o in seminari, chiedo quanti dei presenti conoscano l’esistenza del Codice della Strada: di norma, tutti i presenti alzano la mano. Subito dopo chiedo quanti di loro conoscono l’esistenza del Codice dell’Amministrazione Digitale: in questo caso le mani che rimangono alzate sono pochissime.

È questo il più grande difetto delle norme della PA digitale, l’essere ignorate (colpevolmente) sia dalle Amministrazioni, ancora troppo legate al cartaceo, sia dai cittadini che non fanno nulla per pretendere che i loro “diritti digitali” vengano resi effettivi.

Per questo motivo ho deciso di scrivere un libro, pubblicato in questi giorni per i tipi di Maggioli, dal titolo “La nuova Pubblica Amministrazione Digitale”, una guida al Codice dell’Amministrazione digitale alla luce dei più recenti provvedimenti normativi che hanno introdotto nuovi obblighi per gli Enti (in particolare Legge n. 69/2009 di cui ho già parlato qui).

La nuova Pubblica Amministrazione Digitale

Il volume ha un taglio volutamente divulgativo, pratico e concreto. Numerose sono, infatti, le ponderose pubblicazioni già scritte; il mio intento, invece, è quello di fornire alle Amministrazioni, ai loro fornitori e ai cittadini una guida rapida (ma completa) alle norme vigenti in materia di PA digitale.
Contrariamente a quanto molti pensano, infatti, le leggi non solo prevedono la possibilità, ma impongono l’obbligo per gli Uffici Pubblici di usare le tecnologie info-telematiche al proprio interno e nei rapporti con i cittadini e imprese. Eliminare gli sprechi in termini di tempo e di risorse, garantire la più ampia partecipazione democratica ai processi di governo, fornire servizi in modalità digitale nel rispetto della privacy dei cittadini: questi sono gli obiettivi delle norme. Le Amministrazioni sono tenute a rispettarle adeguandosi sotto il profilo tecnologico e organizzativo al fine di evitare contenzioso, sanzioni e responsabilità.

La Guida vuole essere un aiuto per le Amministrazioni in questo processo di adeguamento ma anche un ausilio a tutti quei cittadini che abbiano intenzione di comprendere i propri diritti digitali ed i meccanismi per azionarli.

Per chi fosse interessato segnalo la scheda del testo sul sito dell’Editore dove è pure possibile acquistarlo (il libro è disponibile anche nelle principali librerie on line come BOL, IBS, Libreria Universitaria).

Mi farebbe davvero piacere sapere cosa ne pensate e leggere le vostre recensioni, critiche e suggerimenti (ho creato un’apposita pagina su Facebook). Del resto, come Voltaire, credo che i libri più utili siano quelli in cui “i lettori fanno essi stessi metà del lavoro: penetrano i pensieri che vengono presentati loro in germe, correggono ciò che appare loro difettoso, rafforzano con le proprie riflessioni ciò che appare loro debole“.

Buona lettura :)

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Oggi Repubblica ospita un’intervista a Gordon Bell, la cui storia ritengo di grande interesse non solo per il diritto delle nuove tecnologie.

Gordon Bell non ha bisogno di ricordare, ma non ha possibilità di dimenticare. Gordon Bell non è il personaggio di un romanzo o di un film di fantascienza né un novello “Pico della Mirandola”. Mr. Bell ha 75 anni e, come tutti noi, dimentica accidentalmente le cose. Diversamente da noi, però, è un ricercatore della Microsoft’s Bay Area Research Centre di San Francisco e da quasi dieci anni fa la cavia ad un suo progetto di ricerca dal nome indicativo: MyLifeBits. Dal 2001 Gordon, grazie alle nuove tecnologie informatiche, registra tutta la sua vita in un enorme database (archivio), realizzandone una vera e propria “copia” digitale. Porta sempre con sé una minuscola macchina fotografica che scatta una foto ogni minuto e indossa alcuni sensori in grado di notare e memorizzare i cambiamenti della luce (ad es. se entra in un caffè) o della temperatura.

gordon bell and sensecam

(Gordon Bell in una foto di Aquillo)

Ma non è tutto: le conversazioni e le telefonate di Gordon vengono registrate e tutti i suoi spostamenti sono tracciati grazie ad un dispositivo GPS. Dopo quasi dieci anni di progetto, la memoria digitale di Mr. Bell è costituita da migliaia di video, file audio, foto digitali, e-mail e pagine Web; tutto quello che Gordon ha fatto, visto o letto è stato trasformato in bit ed è finito in un gigantesco archivio digitale la cui consultazione consente di ricostruire in pochi secondi e con precisione assoluta ogni minimo particolare.
Da poco tempo Mr. Bell raccoglie e immagazzina anche i dati relativi alla sua salute, ai battiti del cuore e alle calorie; questo fa si che Gordon, a differenza di molti suoi coetanei, non debba preoccuparsi della perdita della memoria che reca con sé la vecchiaia.
I risultati di questo progetto sono talmente apprezzabili che sono già iniziate le applicazioni terapeutiche e le stesse tecnologie vengono attualmente utilizzate su un ristretto numero di persone che soffrono di malattie neuro-degenerative. In questi casi i benefici sono innegabili e si aiutano i pazienti a vivere con meno ansia la propria vita nella malattia.
Dal punto di vista tecnico il problema principale appare solo uno: quanto spazio è necessario per memorizzare digitalmente una vita intera? Per fortuna, si tratta di uno spazio ancora troppo grande per ipotizzare l’immediata diffusione di questa “archiviazione digitale” delle nostre vite. Ma tra pochi anni la tecnologia ovvierà a questo ostacolo e sarebbe quindi auspicabile riflettere fin d’ora sui rischi di un uso generalizzato di queste applicazioni: se le valenze terapeutiche sono indubbie, i risvolti di una diffusione generalizzata sono quantomeno inquietanti.

Innanzitutto il rischio più grave è quello che questa tecnologia potrebbe indurre gli individui a comportarsi diversamente; a prescindere dalle problematiche di privacy (di cui lo stesso Bell appare consapevole) e di proprietà della memoria digitale (cosa succede al momento della morte con tutte le informazioni memorizzate?), se tutto è registrato e può essere accuratamente esaminato probabilmente le persone si comporteranno diversamente ed avremo un mondo di conformisti.

E poi, è opinione generale che molte cose sia preferibile dimenticarle: come diceva Khalil Gibran, anche “l’oblio è una forma di libertà”.

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Tra una settimana, il 19 e 20 giugno 2009, si terrà a Pescara l’iniziativa Dona un Netbook, organizzata dal prof. Giovanni Ziccardi, che vedrà tutti i più importanti giuristi informatici italiani impegnati in una conferenza che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per le vittime del terremoto in Abruzzo e, in particolare, agli studenti delle scuole superiori e universitari.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul sito www.donaunnetbook.org.
Nel caso l’iscritto volesse contribuire congiuntamente ai giuristi informatici alla ricostruzione dei laboratori e dei locali dell’Università e alla connettività della Casa dello Studente e supportare l’evento, si domanda un bonifico di almeno Euro 50 per partecipante da effettuarsi sul seguente conto:
Nome del conto: Università degli Studi dell’Aquila -
IBAN: IT 80 T 03002 03601 000400240569 – Codice swift: BROMITR1A20
con la seguente causale: “contributo giuristi informatici italiani per ricostruzione informatica”.

uncle sam

Non si tratta solo di una lodevole iniziativa benefica; leggendo il programma definitivo della conferenza (disponibile qui) si capisce che Exploring Cyberspace Law è il più completo e qualificato evento mai organizzato in Italia in materia di informatica giuridica e diritto dell’informatica.
Io terrò una relazione il 19 nella prima sessione “INFORMATICA, INTERNET E PROFESSIONISTA DEL DIRITTO” e parlerò di cosa ha significato l’avvento del Web 2.0 per il professionista del diritto.
Spero di incontrarvi in tanti :)

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Da poche ore, il social network Facebook consente agli utenti di scegliere un username. Il vantaggio di scegliere l’ username è chiaro: mentre finora ogni profilo era contraddistinto da una serie casuale di numeri, da oggi sarà possibile accedere al profilo o alla fan page attraverso un URL decisamente più facile da ricordare ed accattivante (www.facebook.com/username).

Qui l’annuncio di Facebook e la pagina di FAQ relativa al procedimento di registrazione.

Le vanity URL possono rappresentare sicuramente un buon strumento di marketing ma, allo stesso tempo, una nuova frontiera per il cybersquatting; personaggi famosi e aziende titolari di marchi corrono il rischio che altri possano registrare l’username corrispondente al proprio nome o al proprio marchio.

facebook logo

I titolari hanno avuto la possibilità di registrare i propri marchi su Facebook, al fine di bloccare gli URL corrispondenti, ma solo per un ristrettissimo lasso di tempo (non è più possibile compilare il relativo modulo).
Chi dovesse trovare il proprio nome o il proprio marchio già registrato può segnalare l’accaduto a Facebook compilando questo modulo, ma potrebbe essere troppo tardi; sul sito Assetize sono già in vendita alcuni username.

Vedremo se l’username squatting diventerà un problema simile al grabbing dei nomi di dominio; fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate, soprattutto con riferimento a come Facebook ha gestito la pre-registrazione dei marchi. Personalmente, credo sarebbe stato meglio concedere alle aziende più tempo per proteggere i propri marchi.

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Nelle ultime settimane sul web si è parlato molto della notizia del lancio di Wolfram Alpha, il nuovo motore di conoscenza semantico computazionale.

Dopo mesi di attesa, in tanti (tra cui il sottoscritto) si sono affrettati a provare quello che è già stato definito come il principale antagonista di Google.

Ovviamente qui non troverete recensioni o “prove sul campo” di Wolfram (di cui la Rete è già piena) che prendano in considerazione vizi e virtù del nuovo motore di ricerca.

Da avvocato, infatti, oltre alle funzionalità (che al mio occhio non tecnico sembrano decisamente promettenti, anche se per il momento limitate in campo legale) ero più interessato a leggere i termini del servizio (passaggio di solito assolutamente ignorato, tanto più dagli utenti di lingua italiana poiché le condizioni sono in inglese) dal momento che l’uso di Wolfram Alpha implica l’automatica accettazione degli stessi. La prima peculiarità è che il link ai termini d’uso è presente già nella home page di Wolfram Alpha; non troviamo nulla di simile sulla home page di Google, i cui termini di servizio non sono altrettanto “in evidenza”.

I termini d’uso di Wolfram Alfa (disponibili qui) sono doverosamente lunghi, e vi sono alcune clausole di rito, frutto dello zelo dei consulenti legali, come quella che prevede che sia necessaria la maggiore età (o, in mancanza, il consenso dei genitori o degli insegnanti) per l’uso del servizio, e quella per cui Wolfram non risponde dell’esattezza delle informazioni fornite.

Sono altre, invece, le clausole sulle quali si è appuntata la mia attenzione e che vi segnalo dal momento che è opportuno conoscerle prima di inserire i risultati ottenuti con il nuovo motore di ricerca in una presentazione o in una pubblicazione.

Wolfram Alfa - Terms of Use, Tag cloud

(Word cloud dei “Terms of use” di Wolfram Alfa ottenuta su wordle.net)

In particolare (come si nota già dall’immagine qui sopra) nella licenza si presta molta attenzione al copyright, più di quanta ne dedichino i “terms of service” degli altri motori di ricerca, il che riflette la particolare natura di Wolfram Alpha che non è un normale search engine.

Attribution and Licensing 

As Wolfram|Alpha is an authoritative source of information, maintaining the integrity of its data and the computations we do with that data is vital to the success of our project. We generate information ourselves, and we also gather, compare, contrast, and confirm data from multiple external sources. Where we have used external sources of data we list the source or sources we relied on, but in most cases the assemblages of data you get from Wolfram|Alpha do not come directly from any one external source. In many cases the data you are shown never existed before in exactly that way until you asked for it, so its provenance traces back both to underlying data sources and to the algorithms and knowledge built into the Wolfram|Alpha computational system. As such, the results you get from Wolfram|Alpha are correctly attributed to Wolfram|Alpha itself.

 

 

Di conseguenza, se i risultati delle ricerche con Wolfram si inseriscono in documenti o presentazioni, bisognerà indicare espressamente che i dati provengono da Wolfram Alpha. Dal momento che alcuni risultati indicano i diritti d’autore di terzi soggetti che forniscono i dati, è fatto divieto di rimuovere o oscurare quelle attribuzioni. Nella licenza si richiede, ove possibile, di inserire un link a Wolfram (preferibilmente alla pagina della ricerca).

A questa clausola viene data molta importanza, dal momento che si afferma che la mancata attribuzione dei risultati a Wolfram sarà ritenuta non solo una violazione dei termini d’uso, ma una vera e propria violazione delle leggi in materia di diritto d’autore.

Le regole appena enunciate si applicano per tutti gli usi c.d. “personali”; al contrario, per gli usi a scopo di lucro bisognerà richiedere un’apposita licenza che potrebbe essere a pagamento.

L’ossessione per il copyright, tipica dei nostri tempi,  fa sì anche che sia inserita una clausola relativa all’eventuale presenza, nei risultati ottenuti con Wolfram Alpha, di dati che violino i diritti di terzi.

Reporting Incorrect or Infringing Material

If you find something in Wolfram|Alpha that you believe to be a violation of a copyright or other right that you personally hold, we want to know so we can correct the problem. Please use the feedback form at the bottom of that material’s page to tell us where the material is, and why you think it is infringing.

Evidentemente anche chi ha scritto questa licenza teme di subire azioni legali con esose pretese risarcitorie e, quindi, pensa che il copyright da efficace strumento per la tutela dei diritti sia diventato ingombrante ostacolo alla diffusione della conoscenza

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.