Category: Privacy

Ci sono voluti quasi tre mesi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.

Come molti di voi ricorderanno, alla fine del mese di novembre 2009, Roberta Milano segnalò la notizia che l’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo vietava i link al proprio sito, se non preventivamente autorizzati.
La segnalazione fece ben presto il giro della Rete e venne ripresa da molti blog, questo compreso. Il divieto di link, infatti, non solo era irragionevole ed illogico, ma contrario alle norme vigenti.

Tuttavia, non mi limitai a scriverci un post, ma da cittadino segnalai questa ed altre clausole dei termini d’uso del sito ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per le accessibilità dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, con piacere vi comunico che – a seguito di quella segnalazione – l’ENIT ha cambiato le condizioni d’uso del sito, eliminando il divieto di link e recependo le altre indicazioni (in particolare quella relativa all’abrogazione della Legge n. 675/1996).

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I nuovi termini d’uso del sito ENIT

Sia chiaro: non ho mai pensato che l’ENIT avrebbe adito le vie legali per un link non autorizzato, ma ritengo si tratti di un bel segnale.
Significa che Accessibile funziona e che, quindi, abbiamo uno strumento che possiamo usare per essere davvero cittadini (e non sudditi) digitali.
Finora, infatti, le Amministrazioni non hanno spontaneamente adempiuto a tutti gli obblighi imposti dal Codice dell’Amministrazione Digitale; sicuramente colpa di uffici disorganizzati e della mancanza di sanzioni per gli Enti che non provvedano, ma anche di cittadini non consapevoli dei propri diritti e che, quindi, non si attivano per farli rispettare.

La buona notizia è questa: sarà lunga e tortuosa, ma – proprio grazie alle leggi – l’Amministrazione Digitale possiamo contribuire a costruirla anche noi, cittadini digitali. Basta pretendere che ci vengano riconosciuti i nostri diritti.

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Operazione trasparenza, come molti sanno, non è il titolo dell’ultimo film di James Bond, ma il nome di uno dei primi atti posti in essere dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, On. Renato Brunetta.
L’Operazione fu varata nel maggio 2008 con la pubblicazione sul sito Internet del Ministero dei dati relativi al personale, di organigrammi, numero di dirigenti, retribuzioni lorde, telefono, e-mail e curricula dei dirigenti, nonchè dei tassi di assenza per ufficio.
Molte di queste informazioni erano già pubbliche per legge (ai sensi degli artt. 54 D. Lgs. n. 82/2005 e 1, comma 593, Legge n. 296/2006) ma con è con  la Legge n. 69/2009 che l’Operazione Trasparenza è stata resa obbligatoria per tutti gli Enti; in particolare, l’art. 21, comma 1,  ha previsto che ciascuna Amministrazione

ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questa norma è scattata la corsa all’adeguamento da parte dei diversi Enti che hanno inserito nei propri siti istituzionali le informazioni sopra menzionate.

Con riferimento alle modalità della pubblicazione, in un interessante post, Vittorio Pasteris ha segnalato come molte Amministrazioni (centrali e locali), con un accorgimento tecnico che riguarda il file robots.txt, impediscono l’indicizzazione delle pagine relative all’Operazione Trasparenza da parte dei motori di ricerca; tale accorgimento, lungi dall’essere nascosto, è poi suggerito in modo “trasparente” sul sito del Ministero in un’apposita pagina dedicata all’applicazione della Legge n. 69/2009.
In tanti hanno commentato questa segnalazione, valutando l’accorgimento tecnico relativo al file robots.txt come tentativo di manipolazione volto a frustrare, di fatto, gli oblietivi di trasparenza tanto sbandierati.

L’indagine di Pasteris è sicuramente interessante e trovo assolutamente opportuno tenere alta l’attenzione sui siti Web della Pubblica Amministrazione, ma tali analisi non mi trovano d’accordo.

Chi mi legge sa che in passato sono stato critico con le modalità con cui l’Operazione Trasparenza è stata condotta (ne ho parlato qui e qui) ma, in questo caso, ritengo che le accuse di voler nascondere i dati non siano condivisibili.

In primo luogo, infatti, va rilevato che la norma relativa all’Operazione Trasparenza ha un alto livello di applicazione; altri sono i casi in cui le Amministrazioni non si sono fatte scrupolo di disattendere completamente il dettato normativo (basti pensare all’obbligo di indicare la casella di PEC nell’home page di ogni sito istituzionale contenuto nella stessa Legge n. 69/2009, all’art. 34, e rimasto lettera morta).

E poi, non può farsi a meno di rilevare come la cautela relativa al file robots.txt appaia assolutamente doverosa al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

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(Immagine di sicaholic)

Vale la pena di ricordare, infatti, che proprio in corrispondenza dell’avvio dell’Operazione Trasparenza il Garante per la Protezione dei Dati Personali è stato investito di numerosi quesiti. Sul punto – in modo del tutto condivisibile – l’Autorità con Nota del 12 giugno 2008 ha sottolineato la necessità di predisporre

idonei accorgimenti volti a consentire forme proporzionate di consultabilità dei dati, prevedendo in particolare elenchi relativi a singole amministrazioni, consultabili distintamente (anche sulla base di eventuali link a siti web delle amministrazioni medesime), senza che per gli utenti sia possibile modificarli agevolmente o reperire direttamente dati mediante motori di ricerca.

Da un punto di vista giuridico, infatti, la circostanza che un determinato dato sia pubblico non significa che lo stesso possa essere diffuso in modo indiscriminato; sul punto deve necessariamente essere effettuato un contemperamento tra le contrapposte esigenze di conoscenza da parte dei cittadini e quelle di riservatezza dei soggetti cui i dati si riferiscono.

Si tratta di un principio del tutto pacifico in dottrina e affermato in più di un provvedimento dello stesso Garante Privacy (su tutti segnalo l’importantissima Deliberazione n. 17/2007 che è consultabile qui).

Alla luce di tali canoni, anche al fine di evitare contenzioso e pretese risarcitorie, le Amministrazioni devono sempre rispettare il principio di proporzionalità sancito dall’art. 11 del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), ponendo attenzione anche al “diritto all’oblio” degli interessati. Infatti, l’indicizzazione dei dati dell’Operazione Trasparenza da parte dei motori di ricerca potrebbe comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti dei soggetti cui i dati stessi si riferiscono. Non deve essere sottovalutato che,  attraverso i motori di ricerca, potrebbe essere ricostruito un numero ingente di dati riferiti a questi soggetti (più o meno aggiornati e di natura differente) per motivi del tutto diversi da quelli di trasparenza dell’Amministrazione.

Di conseguenza, in considerazione del sempre maggiore ruolo che avranno i siti Web della PA, la cautela relativa al file robots.txt mi sembra un segnale positivo di attenzione nei confronti della riservatezza degli interessati, i cui dati sono comunque pubblici e resi consultabili sui siti delle singole Amministrazioni.

Rispettare la normativa in materia di privacy non signirica avere qualcosa da nascondere (o, peggio, voler nascondere qualcosa), ma semplicemente avere riguardo ai diritti e agli interessi di tutti.

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Questa sera, ore 23, su Current TV (Canale 130 di Sky), a Vanguard Tech, in uno speciale condotto da Andrea Cairola, si parlerà di come Internet ha cambiato il giornalismo d’inchiesta.

La trasmissione approfondirà tecniche, difficoltà, segreti del mestiere, dubbi e rischi del giornalista d’inchiesta. Ed è proprio in relazione a questi ultimi che gli Autori dello speciale (tra cui c’è l’amica Francesca Ferrara, che ringrazio) hanno deciso di intervistarmi sulle problematiche giuridiche più delicate sollevate dall’uso delle nuove tecnologie nell’attività giornalistica.

Stay tuned :)

Aggiornamento del 28 gennaio

Embeddo qui sotto il video della puntata di Vanguard Tech con la mia intervista.

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Grazie a Roberta Milano ho appreso la notizia del fatto che l’ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo vieterebbe i link al proprio sito.

Tra il curioso e l’incredulo sono andato a leggere il contenuto delle condizioni d’uso del sito ENIT (che potete raggiungere cliccando su questo link) che prevedono testualmente

“E’ fatto divieto di operare collegamenti stabili a questo sito (cioè effettuare un link) senza previa, formale autorizzazione dell’ENIT.L’ENIT si riserva di perseguire ogni abuso al riguardo”

ENIT

La home page del sito ENIT

Chi si occupa di diritto delle nuove tecnologie ricorderà sicuramente che il dibattito relativo alla liceità del linking ha già occupato studiosi e giudici.
Da più parti si è notato che la struttura stessa di Internet e la sua capacità espansiva si basa proprio sul concetto di link; di norma, chi crea un sito Web vuole che sia visitato dal maggior numero di persone possibile e, quindi, deve poter essere raggiunto da parte di più pagine possibile. Per questo motivo molti hanno sostenuto che chi pubblica contenuti su Internet, acconsente implicitamente a che altri linkino le proprie pagine.
Oltretutto, negare questo consenso generale impedirebbe la stessa esistenza dei motori di ricerca. È dunque possibile affermare che, in linea di principio, il link è lecito. Vi sono, tuttavia, casi un cui un link può costituire illecito; ciò accade con riferimento a collegamenti a contenuti protetti dal diritto d’autore oppure quando il link costituisce concorrenza sleale o ha lo scopo di denigrare il personaggio linkato.
Ovviamente, non può escludersi che il responsabile di un sito sia in generale contrario alla pubblicazione di un link al proprio sito su pagine altrui senza il suo consenso. In questo caso, la volontà contraria deve essere esplicitamente manifestata (ad esempio, proprio per mezzo di un “disclaimer”). Naturalmente, nessun disclaimer potrebbe comunque vietare il diritto di citare una pagina Web per fini diversi da quelli di lucro, pena un eccessiva ed intollerabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della nostra Costituzione.

Nel caso dell’ENIT, però, il problema giuridico è un altro. L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è, ai sensi della Legge n. 80/2005 e dell’art. 2, comma 1, DPR n. 207/2006, un ente pubblico non economico, cioè, una Pubblica Amministrazione centrale.
La natura giuridica dell’ENIT comporta che l’Ente è tenuto ad applicare tutte le norme in materia di informatizzazione dell’Amministrazione e, in particolare, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005). Ebbene – a prescindere da ogni considerazione sulla sua opportunità ed efficacia – il divieto di link del sito ENIT è nullo per contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

In primo luogo non bisogna mai dimenticare che i siti delle Pubbliche Amministrazioni sono realizzati con soldi pubblici e le informazioni ivi contenute sono, del pari, acquisite e formate con risorse pubbliche; di conseguenza, il nostro legislatore ha previsto che tutti i dati pubblici debbano essere accessibili da chiunque (in modalità digitale) senza restrizioni che non siano riconducibili a esplicite norme di legge.
Con riferimento ai siti Web delle Amministrazioni, poi, l’art. 53, comma 1, del Codice prevede espressamente che

“le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”.

A mio parere, il requisito dell’elevata reperibilità esclude già di per se stesso il divieto di link a un sito pubblico anche in considerazione del fatto che i siti istituzionali devono essere caratterizzati dalla massima trasparenza. Basti pensare, ad esempio, che il successivo art. 54 del Codice elenca anche il contenuto minimo di informazioni che un sito pubblico deve contenere e che, tra le altre, comprende:

1) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio con i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
2) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale;
3) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata; l’Ente deve avere, poi, almeno una casella PEC che deve essere indicata in home page;
4) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
5) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima;
6) il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.

Una Pubblica Amministrazione, quindi, è giuridicamente tenuta a pubblicare sul proprio sito un importante mole di informazioni e a gestire tutto quanto pubblicato sul Web (a spese della collettività) con la massima accessibilità.

Per questi motivi, da cittadino, ho segnalato il sito dell’ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per l’accessibilità dei servizi delle PA.
Oltre al divieto di link ho segnalato un’altra clausola che mi ha lasciato perplesso: nell’informativa sulla privacy viene ancora citata la Legge n. 675/1996 che, come noto, è stata da anni abrogata dal D.Lgs. n. 196/2003; probabilmente solo una svista del pur zelante estensore delle condizioni di servizio.

La mia segnalazione su Accessibile è pubblica (potrete consultarla cliccando qui); vi terrò aggiornati sugli esiti e sui futuri mutamenti delle condizioni di utilizzo del sito dell’Agenzia Nazionale del Turismo.

Voi, nel frattempo, linkate tranquilli :)

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Oggi Repubblica ospita un’intervista a Gordon Bell, la cui storia ritengo di grande interesse non solo per il diritto delle nuove tecnologie.

Gordon Bell non ha bisogno di ricordare, ma non ha possibilità di dimenticare. Gordon Bell non è il personaggio di un romanzo o di un film di fantascienza né un novello “Pico della Mirandola”. Mr. Bell ha 75 anni e, come tutti noi, dimentica accidentalmente le cose. Diversamente da noi, però, è un ricercatore della Microsoft’s Bay Area Research Centre di San Francisco e da quasi dieci anni fa la cavia ad un suo progetto di ricerca dal nome indicativo: MyLifeBits. Dal 2001 Gordon, grazie alle nuove tecnologie informatiche, registra tutta la sua vita in un enorme database (archivio), realizzandone una vera e propria “copia” digitale. Porta sempre con sé una minuscola macchina fotografica che scatta una foto ogni minuto e indossa alcuni sensori in grado di notare e memorizzare i cambiamenti della luce (ad es. se entra in un caffè) o della temperatura.

gordon bell and sensecam

(Gordon Bell in una foto di Aquillo)

Ma non è tutto: le conversazioni e le telefonate di Gordon vengono registrate e tutti i suoi spostamenti sono tracciati grazie ad un dispositivo GPS. Dopo quasi dieci anni di progetto, la memoria digitale di Mr. Bell è costituita da migliaia di video, file audio, foto digitali, e-mail e pagine Web; tutto quello che Gordon ha fatto, visto o letto è stato trasformato in bit ed è finito in un gigantesco archivio digitale la cui consultazione consente di ricostruire in pochi secondi e con precisione assoluta ogni minimo particolare.
Da poco tempo Mr. Bell raccoglie e immagazzina anche i dati relativi alla sua salute, ai battiti del cuore e alle calorie; questo fa si che Gordon, a differenza di molti suoi coetanei, non debba preoccuparsi della perdita della memoria che reca con sé la vecchiaia.
I risultati di questo progetto sono talmente apprezzabili che sono già iniziate le applicazioni terapeutiche e le stesse tecnologie vengono attualmente utilizzate su un ristretto numero di persone che soffrono di malattie neuro-degenerative. In questi casi i benefici sono innegabili e si aiutano i pazienti a vivere con meno ansia la propria vita nella malattia.
Dal punto di vista tecnico il problema principale appare solo uno: quanto spazio è necessario per memorizzare digitalmente una vita intera? Per fortuna, si tratta di uno spazio ancora troppo grande per ipotizzare l’immediata diffusione di questa “archiviazione digitale” delle nostre vite. Ma tra pochi anni la tecnologia ovvierà a questo ostacolo e sarebbe quindi auspicabile riflettere fin d’ora sui rischi di un uso generalizzato di queste applicazioni: se le valenze terapeutiche sono indubbie, i risvolti di una diffusione generalizzata sono quantomeno inquietanti.

Innanzitutto il rischio più grave è quello che questa tecnologia potrebbe indurre gli individui a comportarsi diversamente; a prescindere dalle problematiche di privacy (di cui lo stesso Bell appare consapevole) e di proprietà della memoria digitale (cosa succede al momento della morte con tutte le informazioni memorizzate?), se tutto è registrato e può essere accuratamente esaminato probabilmente le persone si comporteranno diversamente ed avremo un mondo di conformisti.

E poi, è opinione generale che molte cose sia preferibile dimenticarle: come diceva Khalil Gibran, anche “l’oblio è una forma di libertà”.

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Si continua a parlare del delicatissimo (e difficile) rapporto tra privacy e social networks.

E’ di qualche tempo fa la notizia che una Corte della California ha stabilito che la stampa può ri-pubblicare ciò che gli utenti scrivono sulle rispettive bacheche (nella fattispecie si trattava di Myspace); anche in Italia il Garante Privacy (dopo la diffusione dell’opuscolo di cui ho parlato qui) si è espresso sulla questione relativa all’uso di immagini tratte dai social networks (in particolare Facebook), affermando il principio per cui giornali e televisioni possono diffondere le fotografie pubblicate dagli utenti, qualora ciò sia necessario per fornire informazioni riguardo a fatti di interesse pubblico e purchè venga adeguatamente verificata la correttezza e l’esattezza dei dati pubblicati (ad esempio che la foto diffusa sia davvero della persona cui si riferisce la notizia).

L’importanza delle informazioni inserite dagli utenti nei rispettivi profili è ancora più evidente se si pensa, ad esempio, che gli Uffici dei college statunitensi che si occupano delle ammissioni acquisiscono informazioni sugli aspiranti studenti proprio da siti come Facebook o Myspace.

Per questo ritengo che sia sempre più importante creare consapevolezza su questi temi. In Rete, fortunatamente, si moltiplicano i siti che contengono consigli su come proteggere la propria privacy e EFF ha addirittura lanciato un servizio on line (utilissimo) che consente di monitorare le condizioni si servizio di tutti i più importanti siti web (da Ebay a Google); tenendolo d’occhio è possibile essere informati su tutte le modifiche delle politiche dei siti, compresi quelli di social networking, in materia di privacy.

Su “la privacy nell’era digitale” ho scritto un articolo, che vi segnalo, sul numero di giugno di BlogMagazine; fatemi sapere cosa ne pensate :)

Articolo Blog Magazine

- Cliccate qui per leggere l’articolo on line
Cliccate qui per il download del magazine in formato PDF

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La crescente diffusione del social networking ha posto fin da subito numerosi problemi in ordine alla riservatezza dei dati personali inseriti dagli utenti.
Si tratta di argomenti che, per lungo tempo, sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori mentre sono stati quasi del tutto sottovalutati dalla generalità degli utenti: dalla titolarità dei dati alla data portability, dallo spam al dirito all’oblio.

Alcuni episodi saliti agli onori della cronaca hanno avuto il merito di portare questi temi all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni che (a livello comunitario e nazionale) si occupano di tutela della privacy e che, finora, si erano affidate esclusivamente all’autoregolamentazione e ai suggerimenti dettati dal buon senso.

Nel corso degli ultimi giorni ha fatto molto discutere il caso dell’infermiera di un Ospedale di Udine che ha pubblicato su Facebook foto in cui comparivano anche pazienti ricoverati in terapia intensiva (anziani intubati e incoscienti): la Direzione Generale dell’Ospedale (con provvedimento discutibile che rischia di diventare un pericoloso precedente) ha deciso di vietare Facebook ai propri dipentendi e il Garante per la privacy avvierà un’istruttoria.

Proprio all’inizio di questa settimana (con involontario tempismo) il Garante aveva pubblicato un opuscolo – che embeddo qui sotto – sui rischi che l’uso dei social networks può determinare per la privacy.

Finalmente, anche se con un certo ritardo, il Garante ha deciso di iniziare un’operazione di sensibilizzazione su queste tematiche nei confronti di tutti gli utenti dei social networks.
L’opuscolo, dal taglio pratico, non è un manuale ma una guida operativa che contiene molti ammonimenti e qualche “consiglio per l’uso”.
In modo consivisibile, il Garante afferma l’importanza della c.d. “autotutela”, vale a dire di una gestione attenta e consapevole che ogni utente deve curare per i propri dati personali.

Ciò significa, innanzitutto, stare attenti a quali e quante informazioni si inseriscono, al contenuto delle condizioni d’uso dei diversi siti (ad esempio in materia di proprietà dei dati, ma anche delle foto e dei video uploadati), alla possibilità di poter cancellare il proprio profilo (e non solo disattivarlo come permesso da alcuni social networks) e al fatto che la gran parte delle informazioni viene indicizzata dai motori di ricerca.

Un utente consapevole, inoltre, deve difendere anche la privacy degli altri facendo attenzione, ad esempio, ad inserire foto in cui compaiono anche altre persone che non hanno prestato il consenso alla pubblicazione.

 

Nell’opuscolo del Garante non mancano però aspetti che suscitano perplessità. In primo luogo l’Autorità afferma genericamente che nei confronti dei social networks aventi sede all’estero “non sempre si è tutelati dalle leggi italiane“; nell’ambito di un’operazione di sensibilizzazione di questo tipo sarebbe stato auspicabile che il Garante – oltre ai consigli di buon senso – fornisse certezze in materia di legge applicabile, precisando quali sono i diritti e doveri degli utenti.

E poi non è affatto condivisibile il consiglio (peraltro già formulato in passato dal Garante) di utilizzare nei social networks uno pseudonimo e non il nome reale (e, addirittura, pseudonimi diversi in ciascun network). Innanzitutto credo che l’uso di uno pseudonimo non sia positivo in termini di fiducia degli utenti, creando solo incertezza su chi si cela dietro lo stesso; inoltre, la tutela offerta dall’utilizzo di pseudonimi corre il rischio di non essere efficace in quanto altri potrebbero individuare chi si cela dietro.
Due ricercatori dell’Università del Texas hanno addirittura sviluppato un algoritmo che consente di identificare gli utenti anonimi dei networks (l’interessante studio è disponibile qui).

L’opuscolo del Garante rappresenta un primo ed importante tentativo delle istituzioni italiane di creare consapevolezza sull’uso dei social networks, ma molto ancora deve essere fatto. Da giurista credo sia importante illustrare con precisione il quadro di regole che si applica al social networking in modo che ciascun utente possa agevolmente sapere quali sono i propri diritti e i propri doveri.
Sto lavorando ad un progetto in tal senso, stay tuned ;-)

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Come avevo anticipato in un precedente post, la Camera non ha modificato lo sciagurato emendamento telemarketing approvato al Senato nel corso dell’iter di conversione in legge del c.d. decreto “milleproroghe”.
Gli appelli del Garante Privacy, delle associazioni dei consumatori, dei giuristi non sono serviti a nulla: è legge la norma che prevede la libera utilizzabilità degli elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 per finalità promozionali anche in deroga agli articoli 13 (informativa) e 23 (consenso) del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
Si tratta di una scelta di politica legislativa incomprensibile (introdotta solo in sede di emendamento e non preceduta da un’adeguata istruttoria) oltre che inaccettabile dal momento che si crea un settore in cui gli operatori non sono tenuti all’applicazione delle regole previste per tutti gli altri settori.
Irragionevolezza, disparità di trattamento: il tutto in nome degli aiuti ad un settore in tempi di crisi.
Non so se essere più preoccupato per il numero di telefonate che arriveranno o per il precedente per cui, pur di aiutare un settore in crisi, si è disposti a sacrificare diritti e libertà individuali.

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La legislazione in materia di diritto delle nuove tecnologie sfugge ormai a qualunque ponderazione ed approfondimento, contraddistinta sempre più da blitz che indeboliscono le garanzie dei diritti e frenano lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Nel corso dell’iter di conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 307/2008) il Governo ha posto la fiducia su un emendamento controverso, destinato ad accrescere notevolmente le attività di telemarketing per la gioia delle imprese ma a scapito dei consumatori.

Ecco il testo dell’emendamento all’art. 44 del Decreto:

«1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1º agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1º agosto 2005»

Il tutto, ancora una volta, senza ponderazione e contro il parere degli esperti del settore e in contrasto con la pluriennale attività del Garante Privacy.

Purtroppo, visto che il decreto deve essere perentoriamente convertito in tempi brevi, non è possibile sperare in un momento di resipiscenza e nel ritiro dell’emendamento.

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Qualche settimana fa il Garante Privacy ha adottato un provvedimento sui rischi derivanti dalle attività di smatimento, dismissione e cessione di apparecchiature elettriche o elettroniche (ne avevo parlato qui), annunciando l’adozione di un ulteriore documento che avrebbe contenuto “le istruzioni per favorire quanto più possibile una cancellazione sicura dei dati“.

Proprio in questi giorni il Garante ha pubblicato sul proprio sito la scheda informativa contenente le istruzioni; chi si aspettava preziose indicazioni rimarrà deluso, il documento contiene, per lo più, link a raccomandazioni contenute sui siti delle rispettive software houses. Nonostante l’apprezzabile apertura del Garante – che si dichiara disponibile ad integrare le istruzioni con le segnalazioni che gli arriveranno -  su un punto così importante sarebbe stato lecito attendersi una guida più utile, sopratutto per gli utenti meno esperti.

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.