Category: Sentenze interessanti

E’ notizia di pochissimi minuti fa: tre dirigenti di Google sono stati condannati dal Tribunale Penale di Milano per violazione della privacy nell’ambito del noto caso “Vividown” relativo alla pubblicazione di un video che mostrava un minore affetto da sindrome di Down insultato e picchiato da quattro studenti.

Ancora non sono disponibili le motivazioni della sentenza, bisognerà attendere qualche mese; non bisogna però attendere per iniziare a preoccuparsi per il momento che sta attraversando la Rete italiana tra progetti di legge inadeguati (basti pensare al Decreto Romani e all’obbligo di rettifica per i blog che nelle prossime settimane potrebbe passare nell’ambito del c.d. DDL intercettazioni) e pronunce giudiziarie discutibili (il nuovo sequestro di The Pirate Bay, la pronuncia sul caso Mediaset-Youtube e, appunto, la sentenza Vividown).

20 sept.'08: Neo-censorship
(Immagine di De Balie)

Sono peggio le leggi o le sentenze?

Indubbiamente, in questo momento, il diritto non è alleato della tecnologia nel nostro Paese; non è colpa del legislatore o dei giudici … norme e sentenze sono il fedele specchio della nostra società: arretrata e tecnofoba.

Il diritto dovrebbe essere risorsa e, invece, si sta tramutando in un enorme ostacolo allo sviluppo; viene alla mente quel passaggio del Faust in cui Goethe scriveva “Leggi e diritti si ereditano come un’eterna malattia. Si strascinano da una generazione all’altra. Si propagano di luogo in luogo, piano piano. La ragione diventa assurdità, il pubblico vantaggio una calamità; che disgrazia essere un postero!

Tutti coloro che hanno a cuore l’innovazione nel nostro Paese sono chiamati a rimboccarsi le maniche per invertire la tendenza. Da dove cominciamo?

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Domenica, commentando la notizia dell’ultimo provvedimento del Tribunale del Riesame di Bergamo sul caso “The Pirate Bay“, ero stato facile profeta nel prevedere che non ci sarebbe voluto molto per assistere ad un nuovo sequestro del popoarissimo tracker di file torrent.

Infatti, dopo il tempo necessario per provvedere agli adempimenti di rito, “thepiratebay.org” è stato nuovamente “sequestrato”; gli utenti italiani che si collegano al popolare sito svedese (senza usare Open DNS) visualizzano questa pagina

thepiratebay.org - sequestro 2.0

Si tratta di un precedente molto importante (e secondo più di qualcuno molto pericoloso) per tutta la Rete italiana. Per chi fosse interessato, qui sotto embeddo il testo della decisione del Tribunale di Bergamo (pubblicata sul sito del Circolo dei Giuristi Telematici).
Leggete e commentate.

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sequestro-the-pirate-bay

Sito sottoposto a sequestro. Questa potrebbe essere la schermata che tra qualche giorno gli utenti italiani visualizzeranno quando tenteranno di raggiungere The Pirate Bay, il popolare tracker di file torrent, da tempo al centro di numerosi giudizi in tutto il mondo per questioni legate al copyright.

In Italia, come ricorderete, la battaglia legale è iniziata con il sequestro dell’agosto 2008, successivamente annullato dal Tribunale del Riesame di Bergamo con provvedimento poi, a sua volta,  annullato dalla Corte di Cassazione con sentenza del dicembre 2009 (qui un efficace riepilogo della vicenda).

Ebbene, il Tribunale del Riesame di Bergamo, cui la Suprema Corte aveva rinviato nuovamente il procedimento, nei giorni scorsi ha rigettato la richiesta di annullamento dell’originario provvedimento di sequestro presentata dai difensori della Baia, aprendo – di fatto – ad un nuovo oscuramento da parte dei provider.

Indubbiamente, si tratta di un pericoloso precedente per tutta la Rete Italiana; sono convinto che se ne parlerà molto.

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In questi giorni cade una ricorrenza: la Legge sul Diritto d’Autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) ha compiuto 68 anni; eppure c’è ben poco da festeggiare. E non solo perchè gli anni cominciano a farsi sentire, ma anche perchè i “ritocchi” a cui la Legge è stata sottoposta negli ultimi anni non sembrano ben riusciti, e quelli che dovrebberero essere adottati in futuro appaiono ancora peggiori.

Sia chiaro, non penso che il diritto d’autore abbia fatto il suo tempo, tutt’altro! Credo, però, che le leggi debbano prendere atto di come la rivoluzione tecnologica ha cambiato il modo di fruire delle opere protette, tanto che la “vecchia” disciplina non va più bene neanche ai titolari dei diritti, figuriamoci ai consumatori e agli utenti.
E’ di qualche giorno fa la dichiarazione di Paulo Cohelo che non solo – attraverso un blog – indica i link per scaricare gratuitamente i suoi libri, ma ha pubblicamente ammesso che il peer to peer, lungi dall’averlo penalizzato, gli ha fatto vendere ancora più copie.

Link: DLD08 - Day1 - Creating universes

Questo dimostra come autori, consumatori e parte degli operatori del mercato hanno ormai preso atto della rivoluzione tecnologica. E il diritto? Leggendo le notizie di questi giorni ho pensato che il diritto è in mostruoso ritardo.
Se è normale che il diritto arrivi necessariamente dopo i fenomeni sociali che va a regolamentare, in questo settore il ritardo è oltremodo grave; si tratta di un ritardo nel comprendere i fenomeni che si traduce nell’incapacità di dettare soluzioni normative adeguate. E’ un fenomeno mondiale, che in Italia assume contorni ancora più preoccupanti.

Un paio di esempi.
Gran parlare si è fatto del caso The Pirate Bay a seguito della condanna del Tribunale di Stoccolma; concordo sul fatto che si tratta di un brutto segnale ma, almeno, la risposta (sbagliata) è arrivata in tempi tutto sommato rapidi. Come molti ricorderanno, anche in Italia la Baia dei Pirati è impegnata in un procedimento penale: sul sequestro disposto dal Tribunale di Bergamo nell’agosto del 2008 e annullato qualche settimana dopo, sarà chiamata a pronunciarsi definitivamente la Corte di Cassazione… ma solo il 29 settembre 2009. Nel frattempo, a quanto mi risulta, le indagini preliminari non sono ancora chiuse.

Con le leggi non va meglio, mentre l’Europa e la stessa Francia hanno bocciato la c.d. dottrina Sarkozy (che prevede il distacco dalla Rete per chi si renda responsabile di violazioni del copyright) l’Italia rischia di essere l’unico Paese a recepirla acriticamente.
Così come il nostro richia di rimanere l’unico Paese che sceglie il c.d. “bollino” come strumento contro la pirateria multimediale.
Il Governo ha infatti deciso di ripristinare, addirittura retroattivamente, l’obbligo del c.d. contrassegno già dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia Europea.
Con il decreto n. 31/2009 (entrato in vigore proprio il 21 aprile 2009), lo Stato Italiano – incurante delle critiche – non solo ha deciso di continuare a combattere la pirateria attraverso uno strumento obsoleto, ma addirittura ha esteso l’obbligo di apposizione del contrassegno anche ad altri supporti come memorie USB e SD card, con un provvedimento, di difficile attuazione, che creerà ulteriori problemi non solo a imprese e consumatori, ma all’intera industria culturale italiana.

Non mi sembra un bel modo per festeggiare un compleanno.

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Nella prassi accade molto di frequente che il dipendente di un’azienda – una volta cessato il rapporto di lavoro – utilizzi dati e informazioni del precedente datore di lavoro (come ad esempio l’elenco dei clienti e dei fornitori) per fornirli ad un’impresa concorrente o per avviare una propria attività economica. Si tratta di comportamenti molto pericolosi perché i dati in questione rappresentano, per chi li detiene, un’importante risorsa ed hanno un notevole valore economico.

In molti ritenevano che ormai questi comportamenti fossero sanzionabili in base all’art. 98 D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che espressamente prevede

Art. 98.
Oggetto della tutela

1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Di segno contrario è l’orientamento della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 16744/2008, si è pronunciata sul caso di sottrazione di alcuni file contenenti l’archivio informatico dei clienti illegittimamente sottratto da un ex dipendente e messo a disposizione di imprese concorrenti. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che tale comportamento non è di per sè illecito dal momento che le informazioni in questione, seppur riservate, non dovrebbero considerarsi segrete in quanto

le notizie, che si assumono sottratte e quindi indebitamente utilizzate, sono note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, ed in ragione di tanto non hanno valore economico.

Quest’affermazione, riferita all’elenco dei clienti e dei loro indirizzi (postali ed elettronici) non mi convince. Ritengo, infatti, che non si tratti di nozioni “generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli altri operatori del settore“; innanzitutto il fatto che questi dati vengano sottratti e forniti a imprese concorrenti la dice lunga sul vantaggio competitivo che rappresentano. Infatti, se il recapito postale dell’azienda cliente (o partner) rappresenta dato facilmente acquisibile, lo stesso non può dirsi per l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei decision makers dell’azienda stessa. Tali informazioni, infatti, non sono facilmente accessibili tanto che una parte del loro valore è rappresentato proprio dal vantaggio temporale che il concorrente acquisisce quando ne viene in possesso; a ciò si aggiunga che l’ex-dipendente può fornire altri elementi (come reddito, condizioni patrimoniali, abitudini d’acquisto ecc.) in grado di “arricchire” il mero elenco dei clienti.

Invece, seguendo l’orientamento della Cassazione la sottrazione, la rivelazione a terzi e l’utilizzo di tali elenchi sarebbe illecita solo quando rappresenti concorrenza sleale (in tal caso non saranno sufficienti alcuni episodi essendo necessaria un’attività durevole finalizzata allo storno di clientela come ha sancito la Corte di Cassazione con un’altra pronuncia che trovate qui).
Pertanto a quanti, preoccupati, mi hanno chiesto come sia possibile tutelarsi da comportamenti di questo tipo,  consiglio di inserire specifiche clausole nei contratti di lavoro e negli accordi di collaborazione, magari con la previsione di penali in modo da vincolare tutti alla necessità di non fare uscire queste informazioni dall’azienda.
Perchè, come diceva Miguel De Cervantes,  è “due volte sciocco colui che, svelando un segreto ad un altro, gli chiede caldamente di non farne parola con nessuno“.

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In questi giorni diverse notizie, non proprio incoraggianti, di problemi legali per i blogger italici.

Sta facendo il giro della blogosfera (e non solo) la notizia della prima condanna di un blogger per “stampa clandestina. Il Tribunale di Modica (RG) ha, infatti, condannato il noto storico siciliano Carlo Ruta ad una pena pecuniaria con l’accusa di “periodicità non regolare” per il suo blog www.accadeinsicilia.net.

Per motivi diversi un altro blog era stato sequestrato dalla Polizia Postale a seguito di una querela per diffamazione; il problema è che per un solo post incriminato l’intero sito è stato sottoposto a sequestro divenendo oggetto, di fatto, di una censura preventiva.

Le notizie mi lasciano molto perplesso e, prima di addentrarmi in commenti giuridici, aspetto di leggere il testo dei provvedimenti; certo è che certe decisioni sono il frutto di norme scritte male, di difficile interpretazione e applicazione, figlie di una scarsa cultura informatica. L’unica soluzione possibile, se non vogliamo rassegnarci a commentare simili decisioni, è quella di riscrivere le regole tenendo conto delle peculiarità e delle potenzialità del Web.

Ma non finisce qui! Via Marco Camisani Calzolari apprendo la vicenda di altro blogger che in post aveva raccontato la sua esperienza, non positiva, di cliente di un mobilificio che, nei commenti, gli ha anticipato un’azione legale con relativa richiesta di 400.00 euro di risarcimento.

Blogger e responsabilità, un tema ricorrente che il legislatore affronterà presto. In Italia nell’ambito della controversa riforma dell’editoria prevista per l’autunno mentre, a livello comunitario, il Parlamento Europeo ha elaborato un documento che farà sicuramente discutere in quanto ha ad oggetto una discutibile regolamentazione dei blog.

La relazione, firmata dall’eurodeputato Marianne Mikko, ha ad oggetto la concentrazione ed il pluralismo dei mezzi d’informazione nell’Unione Europea ma affronta anche l’aromento dei blog e dei social media.

La Relazione Mikko assegna ai blog un ruolo ambiguo: da un lato questi vengono visti come fattore positivo di dinamismo e innovazione dall’altro “considerando ltresì che lo status dei loro autori ed editori, inclusa lo status giuridico, non viene definita é indicato chiaramente ai lettori dei weblog, il che è fonte di incertezze per quanto riguarda l’imparzialità e l’affidabilità delle informazioni, la protezione delle fonti, l’applicabilità di codici di condotta e l’attribuzione di responsabilità in caso di azioni legali“.
Per ovviare a tale inconveniente la Mikko propone di “creare un marchio di qualità di garanzia” attraverso l’istituzione di un registro in cui ciascun blogger possa (su base volontaria) dichiarare i propri interessi finanziari e professionali.

La relazione Mikko si occupa anche, più in generale, del fatto che le pubblicazioni commerciali utilizzano sempre più contenuti prodotti dagli utenti, in particolare contenuti audiovisivi, dietro pagamento di un corrispettivo spesso simbolico, e che ciò solleva problemi di concorrenza sleale tra gli operatori del settore dei media.

Per questo motivo la Commissione cultura del Parlamento Europeo valuta con interesse la possibilità di introdurre una vera e propra tariffa per compensi commisurati al valore commerciale dei contenuti prodotti dagli utenti, oltre all’adozione di un vero e proprio codice etico.

Queste le proposte dell’Europarlamento (il testo completo del rapporto è reperibile qui) ma la discussione è aperta e tutti possono scrivere la propria opinione a questo indirizzo email: web-editor-en@europarl.europa.eu

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Spesso accade che le sentenze che riguardano le nuove tecnologie facciano discutere e facciano emergere l’esigenza di norme nuove e coerenti che disciplinino con consapevolezza e competenza i nodi giuridici aperti dall’informatica e dalla telematica.

Sotto questo profilo mi sembra particolarmente emblematica una recente sentenza che riguarda l’editoria on line. Si tratta della decisione n. 1095/2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (che ho pubblicato per intero qui) che ha negato l’assimilazione tra editoria tradizionale e editoria on line ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge n. 416/1981. L’assunto dei Giudici Siciliani è semplice: nonostante la legge n. 62/2001 abbia esteso la nozione di prodotto editoriale in modo da ricomprendere anche l’editoria on line, quest’ultima non può godere dei benefici previsti dalla normativa sulla stampa. Nella sentenza si legge, infatti, che “la concessione di particolari benefici deve essere fissata espressamente dalla norma di legge (nella specie n. 416/1981) e che l’interprete non ha in via generale potere di individuare ulteriori soggetti destinatari oltre quelli in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima legge. Quindi una corretta lettura della norma non consente di affermare che la concessione di particolari benefici possa essere estesa oltre la previsione“. In poche parole, poiché la legge del 1981 non prevedeva (e non poteva essere altrimenti) l’editoria on line se non si cambia la norma non è possibile estendere ad essa gli stessi benefici di quella tradizionale.

La motivazione, che pure ha una sua dignità giuridica, non mi convince affatto. Non credo oggi sia ancora ammissibile differenziare, per discriminare, l’editoria cartacea da quella on line (qui altro esempio di “trattamento differenziato”) . A parte il fatto che la legislazione già contiene una nozione di prodotto editoriale ampia che fa riferimento alle nuove tecnologie, sarebbe certo stato possibile ricorrere ad un’interpretazione della norma di tipo evolutivo.

In base alla sentenza il settore dell’editoria on line dovrebbe attendere una nuova norma che espressamente estenda l’ammissibilità dei benefici. In realtà progetti di riforma del settore non sono mancati e hanno fatto molto discutere negli ultimi mesi.Il famoso Disegno di Legge Levi è un vero e proprio rebus. Dopo essere stato annunciato, aspramente criticato e modificato non è mai giunto in Parlamento e, con lo scioglimento delle Camere, potrebbe essere fatto decadere.

Una vittoria per tutti quelli che lo hanno aspramente criticato, ma sicuramente il segnale e la dimostrazione che la riforma dell’editoria non era sorretta da adeguata consapevolezza nè convinzione; infatti l’iter che avrebbe dovuto portare alla approvazione del provvedimento di fatto non è mai iniziato come si evince dagli atti ufficiali.

L’idea che mi sono fatto è che visto che il legislatore quando approccia alle nuove tecnologie lo fa senza un disegno preciso e, spesso, con “incompetenza e improvvisazione“, non sarebbe meglio interpretare con buon senso le norme che esistono già?

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Non è un’affermazione provocatoria o lo sfogo di un pensionato a digiuno di tecnologie, ma la candida affermazione di un giudice inglese, Peter Openshaw.
L’ammissione è arrivata mentre si celebrava l’udienza di un processo avente ad oggetto reati commessi attraverso gli strumenti informatici. Il Giudice ha, infatti, invitato le parti ad utilizzare un linguaggio più semplice.

Questa notizia mi ha riportato alla mente quando anch’io ho avuto l’impressione che il Giudice a cui stavo parlando, sia pure estremamente dotto dal punto di vista giuridico, non avesse idea di cosa fosse un nome a dominio o un indirizzo IP.
E questo pone il problema delle conoscenze e competenze informatiche tanto degli avvocati (per seguire e patrocinare al meglio le controversie dei propri clienti) quanto dei giudici (per decidere al meglio le cause trattate).

Capisco che non si può richiedere una laurea in informatica a giudici ed avvocati chiamati a decidere di cause che abbiano a che fare con le nuove tecnologie, così come non si richiede una laurea in medicina al giudice che debba decidere su una richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale.
Tuttavia credo che vi siano alcune nozioni (tra cui cos’è un sito internet) che dovrebbero ormai rientrare nel bagaglio di conoscenze di un magistrato (così come di un avvocato) al pari di cos’è un segnale stradale.

Come affrontare questo problema? Come ovviare a questo inconveniente? Non credo che la strada adeguata sia quella di istituire delle Sezioni specializzate in “nuove tecnologie”, dal momento che queste possono investire le questioni più disparate (dal terrorismo al recupero di un credito). Ritengo che la soluzione migliore sia investire, seriamente, in formazione mirata e richiedere una base di conoscenze informatiche alle nuove leve.

Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.