Nelle ultime due settimane si è acceso un interessante dibattito sui fallimenti dell’e-goverment italiano che si sta arricchendo di autorevoli contributi. Negli ultimi anni gli sforzi per l’informatizzazione della PA sono stati assai rilevanti: si pensi che l’impegno di spesa per l’acquisto di beni e servizi informatici soltanto nel 2006 ha raggiunto la cifra di 1.620 milioni di euro.
Tuttavia, a fronte di tali investimenti, non si è assistito ad una vera digitalizzazione dell’attività amministrativa.

Gli errori che hanno determinato e continuano a determinare il fallimento delle politiche di innovazione della PA sono tanti: scarsa sensibilità politica nei confronti di questo tema , scelte sbagliate, forti resistenze del settore pubblico; tutti profili che hanno causato un grandissimo ritardo dell’Italia rispetto agli Stati in cui l’Amministrazione Digitale è già realtà.

Da avvocato quale sono, però, la mia valutazione è rivolta principalmente all’aspetto giuridico-normativo relativamente al quale la valutazione è semplice. In Italia l’e-government è legge da ormai tre anni, da quando, cioé, è stato adottato il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) che ha introdotto alcuni interessantissimi principi e diritti (come il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni).

Non credo di esagerare se scrivo che il Codice dell’Amministrazione Digitale è una delle norme meno applicate e conosciute dell’intero ordinamento giuridico italiano.

Gran parte delle Amministrazioni ne ignora i contenuti e gli obblighi (di adeguamento tecnologico ed organizzativo) ed anche  laddove è conosciuto non viene applicato. La prova è nel fatto che i servizi on line sono ancora una chimera: secondo un’indagine di SDA Bocconi, a fronte di una domanda sempre più vivace (secondo dati Istat riferiti al 2006 il 46,1% degli italiani utilizza il computer, e metà di questi tutti i giorni, anche se con una certa disomogeneità territoriale), quello che i Comuni – tutti dotati di un sito internet – riescono ad offrire ai cittadini è soprattutto informazione (96%) e interattività limitata, nella forma di possibilità di invio di mail o presenza di forum (89%), mentre sono ancora rari i servizi che consentono di concludere transazioni (21%).

I cittadini e le imprese non conoscono i loro nuovi diritti e, quindi, non si attivano per farli rispettare. Basti pensare che a quasi tre anni dall’entrata in vigore della norma non c’è ancora giurisprudenza sul CAD; in un Paese dal tasso di litigiosità elevatissimo, è un dato che deve fare riflettere su come poco o nulla sia stato fatto per informare gli utenti della PA di quanto previsto dal CAD.

Anche il legislatore, e questo è ancor più grave, si comporta come se il Codice non esistesse; con grande stupore ho letto che nel Decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio 2008 (nuove regole del Processo Telematico) all’art. 2, comma 1, lett. g) parlando di firma digitale si fa riferimento al D. Lgs. n. 10/2002 ; tale decreto, infatti, non è più vigente perchè abrogato proprio dal CAD.

Ritengo quindi giusta l’idea, autorevolmente sostenuta, di ripartire dal CAD per rivitalizzare l’E-gov italiano in quanto è l’unica strada giuridicamente attuabile. Bisogna affermare con risolutezza, infatti, che le Amministrazioni (di tutti i livelli) sono obbligate ad applicare il Codice: le norme sono ormai vigenti e, quindi, cogenti per le PA che devono rispettarle al fine di evitare contenzioso e responsabilità.

L’unica strada legittima per non applicare il CAD è abrogarlo.

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.