Negli ultimi due giorni sono stato impegnato in un’iniziativa assai interessante: il Forum Telematico sul Codice dell’Amministrazione Digitale organizzato da ANCI e DigitPA per rispondere alle domande di Amministrazioni e cittadini sulla normativa in materia di digitalizzazione.
Le centinaia di domande arrivate (alcuni dei quesiti pi significativi sono disponibili qui) dimostrano che vi grande interesse per le novit introdotte dal D. Lgs. n. 235/2010 (c.d. “nuovo CAD”).
Tuttavia, come noto, l’entrata a regime di molte di queste novit subordinata all’adozione di regole tecniche che – in passato – non sempre sono state adottate nei termini previsti, comportando – di fatto – la mancata attuazione di alcune delle disposizioni pi significative.
Per questo motivo, segnalo con piacere il fatto che DigitPA ha pubblicato nei giorni scorsi due importanti documenti:
1. le Linee guida per la stipula di convenzioni per l’accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni;
2. la bozza di regole tecniche sulle firme elettroniche.
E’ molto importante segnalare che su tale ultimo documento stata aperta una consultazione pubblica che si concluder il 19 luglio e a cui chiunque pu partecipare cliccando qui.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011 stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235; si tratta del provvedimento che ha concluso il travagliato iter di riforma del Codice dellAmministrazione Digitale, modificando il testo vigente del D.Lgs. 82/2005.
Ma, allindomani di questo importante provvedimento, cosa cambia per le Amministrazioni e le Aziende Pubbliche? Firme elettroniche, siti web, albo pretorio on line, posta elettronica certificata, pagamenti elettronici, servizi in Rete: queste le nuove parole chiave di una PA tenuta a gestire tutti i procedimenti di propria competenza attraverso le tecnologie info-telematiche.
Ignorare queste prescrizioni non pi possibile, dal momento che le nuove norme prevedono termini stringenti per ladeguamento e potenziano il sistema sanzionatorio per le Amministrazioni che non dovessero rispettare le prescrizioni contenute nel Codice dellAmministrazione Digitale.
Proprio per fornire agli Enti un quadro aggiornato delle norme vigenti, Maggioli ha organizzato un convegno, cui parteciper con Claudio Forghieri e Monica Grossi in cui cercheremo di fornire una puntuale guida agli istituti dell’Amministrazione Digitale.
Il convegno si terr nelle seguenti date:
- 24 maggio 2011, Bologna
- 7 giugno 2011, Torino
- 9 giugno 2011, Roma
Per info e iscrizioni: www.convegni.magglioli.it
Il 2011 comincia all’insegna delle novit: sulla G.U. di ieri, 10 gennaio, stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 235/2010 che riforma il Codice dell’Amministrazione Digitale (ne avevo gi parlato qui); ho provato a riassumere le novit salienti in un video realizzato per la rivista E-Gov di Maggioli e in un primo commento per il sito di ForumPA.
Nelle prossime settimane ci sar tempo e modo per discuterne pi diffusamente. Nel frattempo, per conoscere nel dettaglio tutte le novit introdotte dalla riforma ho preparato una versione del CAD aggiornata con le modifiche ed integrazioni appena pubblicate in Gazzetta; possibile scaricarla gratuitamente (previa registrazione) sul sito di ForumPA, cliccando qui.
Buona lettura
Natale, si sa, tempo di regali. Quest’anno sotto l’albero ne troveremo uno tutto particolare: si tratta del decreto di modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale approvato ieri dal Consiglio dei Ministri dopo un lungo, e assai travagliato, iter iniziato il 19 febbraio 2010.
In base a quanto dichiarato dal Ministro Brunetta nella conferenza stampa in cui ha presentato il decreto, le tappe principali della riforma saranno:
“- entro 3 mesi le pubbliche amministrazioni utilizzeranno soltanto la Posta Elettronica Certificata (Pec) per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo;
- entro 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dellattivit Ict;
- entro 6 mesi le pubbliche amministrazioni centrali pubblicheranno i bandi di concorso sui propri siti istituzionali;
- entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validit alle copie cartacee e soprattutto a quelle digitali dei documenti informatici, dando cos piena effettivit al processo di dematerializzazione dei documenti della PA.
Con le nuove regole gli enti non potranno richiedere a cittadini e imprese luso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. Facilitazioni anche per Il cittadino che fornir una sola volta i propri dati alla Pubblica amministrazione: sar onere delle amministrazioni in possesso di tali dati assicurare, tramite convenzioni, laccessibilit delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti;
- entro 15 mesi le pubbliche amministrazioni predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuit delle operazioni indispensabili a fornire servizi e il ritorno alla normale operativit.“
Come ben sanno i lettori di questo blog, il CAD un tema a me molto caro e aspetto di leggere il testo definitivo approvato ieri per esprimere un giudizio sulla riforma tanto voluta dal Ministro Brunetta e capire se le critiche che in tanti avevamo mosso alla bozza di decreto (le mie le trovate qui) abbiano sortito qualche effetto e, soprattutto, se il nuovo decreto riuscir a portare a compimento la rivoluzione digitale nella PA italiana.
Nel frattempo, mi sia consentita una domanda: nel corso degli ultimi mesi molto si parlato dei siti web della pubblica amministrazione, dei loro contenuti e della loro centralit, perch quindi non rendere disponibile il provvedimento (anche in testo provvisorio) direttamente sui siti istituzionali anche prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale?
Negli ultimi mesi mi sono occupato pi volte delliter di revisione del Codice dellAmministrazione Digitale (CAD) avviato dal Governo il 19 febbraio 2010 che , nelle prossime settimane, porter alla modifica del D. Lgs. n. 82/2005.
In rete sono gi reperibili moti dei miei interventi (qui un mio articolo per il Corriere delle Comunicazioni, qui un mio contributo sulla Guida agli Enti Locali del Sole24Ore e qui una intervista che mi ha fatto l’amico Domenico Pennone sempre per lo stesso periodico; con l’Istituto delle Politiche dell’Innovazione e UnaRete abbiamo anche realizzato un paper che e-Gov sta pubblicando a puntate), ma ritengo giusto cristallizzare in un post su questo blog le riflessioni maturate negli ultimi mesi.
La modifica del CAD , indubbiamente, un evento positivo, un passaggio di decisiva importanza per l’innovazione del settore pubblico, cui Amministrazioni, professionisti e cittadini dovrebbero guardare con grande attenzione. Il Codice avrebbe dovuto essere la magna charta delle-government italiano, una pietra miliare, una rivoluzione copernicana; invece stato sostanzialmente disapplicato, diventando una delle normative meno conosciute e rispettate dellintero ordinamento giuridico italiano. A ci si aggiunga la rapidissima evoluzione delle tecnologie che ha determinato che le nuove norme diventassero obsolete senza essere state davvero applicate; per questo il Governo ha deciso di intervenire: il processo di informatizzazione del settore pubblico, che ha vissuto una fase di stallo, riparte doverosamente dal CAD e dalla sua rivitalizzazione.
Ebbene, non v dubbio che una riforma sia assolutamente necessaria e che le finalit del Governo siano condivisibili: non casuale, infatti, che lItalia occupi sempre gli ultimi posti delle classifiche in tema di e-government.
Secondo l’ultima indagine del World Economic Forum contenuta nell’annuale Rapporto sull’andamento dell’IT (disponibile on line allindirizzo: http://www.weforum.org/documents/GITR10/index.html) il nostro Paese molto indietro nella classifica generale (un 48 posto su 133 molto poco onorevole, se solo si ha riguardo che l’Italia una delle otto maggiori economie del Mondo) e non si tratta di un caso episodico; anzi, nel corso degli ultimi anni il trend del nostro Paese decisamente negativo (ben 6 posizioni perse in soli due anni). Se poi si leggono i dati specifici che riguardano la Pubblica Amministrazione, si comprende come una delle maggiori cause dell’arretratezza italiana sia proprio da andare a ricercare nel settore pubblico (120 posto per l’efficacia complessiva delle politiche pubbliche e 87 posto per l’utilizzo delle tecnologie nell’Amministrazione).
Qualche lettore potrebbe chiedersi cosa c’entrano le norme; ebbene, in una PA fortemente burocratizzata come la nostra, la qualit e l’obsolescenza del quadro normativo non estranea a questa situazione (per la cronaca, il nostro sistema giuridico si piazza all’84 posto e l’efficacia del nostro framework legale al 116).
Tra le norme che non hanno funzionato, possiamo dirlo, c’ sicuramente il Codice dell’Amministrazione Digitale e il merito del Ministro Brunetta sicuramente quello di averlo notato e di voler porre rimedio a questa situazione.

(foto di silvestrodam)
Tuttavia, le soluzioni contenute nello schema di decreto approvato dal Governo sembrano ancora troppo timide ed auspicabile che, prima della sua definitiva approvazione, il provvedimento venga arricchito e perfezionato.
Ci sono degli aspetti di metodo e di merito su cui ritengo utile una riflessione.
In primo luogo, va osservato che nonostante qualche caso sporadico il dibattito sulla riforma del CAD stia facendo fatica a decollare o, meglio, ad uscire dalla cerchia dei soliti addetti ai lavori. Si tratta di un aspetto forse sottovalutato: il Codice dell’Amministrazione Digitale non un corpus normativo che riguarda solo le Pubbliche Amministrazioni; al contrario, una delle sue principali innovazioni fu proprio quella di introdurre una serie di numerosi (e penetranti) diritti digitali per cittadini e imprese (come il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con gli Uffici Pubblici). Eppure, cittadini e le imprese non hanno avuto contezza dei loro nuovi diritti e, quindi, non si sono attivati per farli rispettare. Basti pensare che, a quattro anni dallentrata in vigore del D. Lgs. n. 82/2005, non c ancora giurisprudenza rilevante sul Codice; in un Paese dal tasso di litigiosit elevatissimo, un dato che deve far riflettere su come poco o nulla sia stato fatto per informare gli utenti di quanto previsto dalle norme in materia di informatizzazione dellAmministrazione.
Sarebbe sicuramente auspicabile aprire l’iter della modifica del CAD (e i suoi contenuti) a tutti i cittadini, inaugurando la prima vera consultazione pubblica digitale; d’altronde stato proprio il CAD ad affermare (art. 9) che lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi; quale migliore occasione di applicare questa norma?
Nel merito, la riforma, sembra, sfruttare solo in parte lampia delega concessa dal Parlamento con lart. 33 della Legge n. 69/2009 e, cos, le modifiche si limitano a rivitalizzare le disposizioni del 2005, senza introdurre evidenti innovazioni e porre nuovi urgenti traguardi come, ad esempio, quello di attuare anche in Italia i principi dellOpen Government o un pi penetrante ricorso a strumenti di democrazia elettronica, per coinvolgere i cittadini nel processo decisionale.
Al contrario, troppe disposizioni sono dedicate alla firma digitale e al documento informatico; lobiettivo di semplificare il quadro legislativo in materia non sembra raggiunto. Le norme sono ancora confuse, complesse e – anche grazie al rinvio ad ulteriori regole tecniche da adottare in futuro – potrebbero rappresentare un ostacolo, e non uno stimolo, alla digitalizzazione del settore pubblico.
E poi leccessiva enfasi posta su questi strumenti rischia di essere fuorviante: per quanto importante sia, la revisione del CAD non pu esaurirsi nella disciplina della firma digitale; le euforie tecnicistiche, finora, non ci hanno portato lontano.
Per questo motivo non credo si possa ancora parlare di riforma o di nuovo CAD; un nuovo Codice, traendo insegnamento da quello che non ha funzionato nelloriginaria formulazione, dovrebbe risolvere un tema cruciale: la gran parte delle Amministrazioni non fornisce servizi on line ai propri utenti, senza alcuna conseguenza, mentre le poche eccellenze non vengono adeguatamente valorizzate. Manca poi una prospettiva ampia che renda il Codice un testo adeguato non solo per le sfide attuali, ma anche per quelle del prossimo futuro (basti pensare all’internet of things) e che istituisca presdi di tutela per gli innovatori.
Non bisogna infatti sottovalutare che spesso, gli innovatori nella Pubblica Amministrazione devono confrontarsi con una serie di resistenze interne, e non di rado si assistito a contestazioni disciplinari per pubblici dipendenti la cui unica colpa era quella di interpretare le norme in senso evolutivo; per questo motivo, incentivare linnovazione dovrebbe significare anche garantire che gli innovatori non vengano isolati ed emarginati, ma al contrario valorizzati.
Da ultimo, bisognerebbe fare in modo che i tempi per lattuazione delle riforme fossero ancora pi brevi. Negli USA, Obama ha previsto che gli Enti mettessero on line tutti i propri dati nel termine di 45 giorni mentre in Italia si prevede che per la predisposizione di un piano di disaster recovery ci vogliano 15 mesi: se troppo lenta non vera innovazione.
Per questo credo che sia opportuno spostare pi in alto l’asticella degli obiettivi da raggiungere con il decreto delegato; la vera sfida quella di rendere la modifica del CAD una vera riforma, per evitare che l’Amministrazione Digitale diventi il Godot di beckettiana memoria e che noi, tra qualche tempo, ci ritroviamo desolati ad affermare non accade nulla, nessuno arriva, nessuno se ne va, terribile!
Nelle ultime due settimane si acceso un interessante dibattito sui fallimenti dell’e-goverment italiano che si sta arricchendo di autorevoli contributi. Negli ultimi anni gli sforzi per linformatizzazione della PA sono stati assai rilevanti: si pensi che limpegno di spesa per lacquisto di beni e servizi informatici soltanto nel 2006 ha raggiunto la cifra di 1.620 milioni di euro.
Tuttavia, a fronte di tali investimenti, non si assistito ad una vera digitalizzazione dellattivit amministrativa.
Gli errori che hanno determinato e continuano a determinare il fallimento delle politiche di innovazione della PA sono tanti: scarsa sensibilit politica nei confronti di questo tema , scelte sbagliate, forti resistenze del settore pubblico; tutti profili che hanno causato un grandissimo ritardo dell’Italia rispetto agli Stati in cui l’Amministrazione Digitale gi realt.
Da avvocato quale sono, per, la mia valutazione rivolta principalmente all’aspetto giuridico-normativo relativamente al quale la valutazione semplice. In Italia l’e-government legge da ormai tre anni, da quando, cio, stato adottato il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) che ha introdotto alcuni interessantissimi principi e diritti (come il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni).
Non credo di esagerare se scrivo che il Codice dell’Amministrazione Digitale una delle norme meno applicate e conosciute dell’intero ordinamento giuridico italiano.
Gran parte delle Amministrazioni ne ignora i contenuti e gli obblighi (di adeguamento tecnologico ed organizzativo) ed anche laddove conosciuto non viene applicato. La prova nel fatto che i servizi on line sono ancora una chimera: secondo un’indagine di SDA Bocconi, a fronte di una domanda sempre pi vivace (secondo dati Istat riferiti al 2006 il 46,1% degli italiani utilizza il computer, e met di questi tutti i giorni, anche se con una certa disomogeneit territoriale), quello che i Comuni tutti dotati di un sito internet riescono ad offrire ai cittadini soprattutto informazione (96%) e interattivit limitata, nella forma di possibilit di invio di mail o presenza di forum (89%), mentre sono ancora rari i servizi che consentono di concludere transazioni (21%).
I cittadini e le imprese non conoscono i loro nuovi diritti e, quindi, non si attivano per farli rispettare. Basti pensare che a quasi tre anni dall’entrata in vigore della norma non c’ ancora giurisprudenza sul CAD; in un Paese dal tasso di litigiosit elevatissimo, un dato che deve fare riflettere su come poco o nulla sia stato fatto per informare gli utenti della PA di quanto previsto dal CAD.
Anche il legislatore, e questo ancor pi grave, si comporta come se il Codice non esistesse; con grande stupore ho letto che nel Decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio 2008 (nuove regole del Processo Telematico) all’art. 2, comma 1, lett. g) parlando di firma digitale si fa riferimento al D. Lgs. n. 10/2002 ; tale decreto, infatti, non pi vigente perch abrogato proprio dal CAD.
Ritengo quindi giusta l’idea, autorevolmente sostenuta, di ripartire dal CAD per rivitalizzare l’E-gov italiano in quanto l’unica strada giuridicamente attuabile. Bisogna affermare con risolutezza, infatti, che le Amministrazioni (di tutti i livelli) sono obbligate ad applicare il Codice: le norme sono ormai vigenti e, quindi, cogenti per le PA che devono rispettarle al fine di evitare contenzioso e responsabilit.
L’unica strada legittima per non applicare il CAD abrogarlo.









