Valentino Spataro, che ringrazio, mi ha intervistato su civile.it in merito alla recente ordinanza n. 16744/2008 della Corte di Cassazione in materia di sottrazione e riutilizzo dell’archivio informatico dei clienti da parte dell’ex-dipendente. Se avete lo avete perso o avete voglia di riascoltarlo lo embeddo qui sotto.
Nella prassi accade molto di frequente che il dipendente di un’azienda – una volta cessato il rapporto di lavoro – utilizzi dati e informazioni del precedente datore di lavoro (come ad esempio l’elenco dei clienti e dei fornitori) per fornirli ad un’impresa concorrente o per avviare una propria attività economica. Si tratta di comportamenti molto pericolosi perché i dati in questione rappresentano, per chi li detiene, un’importante risorsa ed hanno un notevole valore economico.
In molti ritenevano che ormai questi comportamenti fossero sanzionabili in base all’art. 98 D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) che espressamente prevede
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Di segno contrario è l’orientamento della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 16744/2008, si è pronunciata sul caso di sottrazione di alcuni file contenenti l’archivio informatico dei clienti illegittimamente sottratto da un ex dipendente e messo a disposizione di imprese concorrenti. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che tale comportamento non è di per sè illecito dal momento che le informazioni in questione, seppur riservate, non dovrebbero considerarsi segrete in quanto
le notizie, che si assumono sottratte e quindi indebitamente utilizzate, sono note o facilmente accessibili agli esperti ed operatori del settore, ed in ragione di tanto non hanno valore economico.
Quest’affermazione, riferita all’elenco dei clienti e dei loro indirizzi (postali ed elettronici) non mi convince. Ritengo, infatti, che non si tratti di nozioni “generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli altri operatori del settore“; innanzitutto il fatto che questi dati vengano sottratti e forniti a imprese concorrenti la dice lunga sul vantaggio competitivo che rappresentano. Infatti, se il recapito postale dell’azienda cliente (o partner) rappresenta dato facilmente acquisibile, lo stesso non può dirsi per l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei decision makers dell’azienda stessa. Tali informazioni, infatti, non sono facilmente accessibili tanto che una parte del loro valore è rappresentato proprio dal vantaggio temporale che il concorrente acquisisce quando ne viene in possesso; a ciò si aggiunga che l’ex-dipendente può fornire altri elementi (come reddito, condizioni patrimoniali, abitudini d’acquisto ecc.) in grado di “arricchire” il mero elenco dei clienti.
Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.





