Ieri sul sito di ForumPA è stata pubblicata una mia intervista sul tema della possibilità di attuare anche in Italia la dottrina dell’Open Government (qui sotto embeddo un estratto, mentre l’intervista completa potete leggerla qui).

Da qualche tempo, infatti, si guarda con ammirazione (e un po’ di invidia) alle realtà in cui questo modello è stato già applicato (non solo Stati Uniti ma anche UK, Finlandia e Nuova Zelanda); indubbi i vantaggi che l’intero sistema-Paese ne avrebbe in termini di trasparenza, efficacia dell’azione amministrativa, riduzione dei costi e impulso al sistema economico-imprenditoriale (proprio ieri ne ha scritto anche Gigi Cogo in un bel post).

Ho provato ad individuare alcuni degli ostacoli che separano l’Italia dal modello americano nel passaggio dalla Closed Administration all’Open Government; possiamo distinguerli in due tipi: organizzativo e normativo.
Organizzativo perché le Amministrazioni, tranne rare e lodevoli eccezioni, non hanno consapevolezza del proprio patrimonio informativo e, prima di ogni altra cosa, dovrebbero impegnarsi in un vero e proprio censimento e digitalizzazione dell’esistente (ho detto la mia in modo più approfondito qui). In secondo luogo, le norme vigenti in materia di trasparenza, privacy e digitalizzazione non sembrano adeguate a sostenere questo sforzo, come ho detto nell’approfondimento pubblicato su Forumpa.
Tuttavia, la strada – per quanto tortuosa e sconnessa – può essere percorsa seguendo una duplice linea di azione: le singole Amministrazioni virtuose possono fin da ora iniziare a pubblicare il proprio patrimonio informativo (on line e in formato aperto), lo Stato e le Regioni devono modificare delle norme vigenti in modo da facilitare loro il compito e, più in generale, imporre a tutti gli Enti il modello dell’Open Government (sfruttando, ad esempio, il decreto di modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale che sarà emanato nelle prossime settimane).

Ne parleremo sicuramente a Roma, nel secondo Barcamp InnovatoriPA che si terrà il 18 maggio 2010 presso la Fiera di Roma nell’ambito di ForumPA; spero di incontrarvi in tanti.

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Ci sono voluti quasi tre mesi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.

Come molti di voi ricorderanno, alla fine del mese di novembre 2009, Roberta Milano segnalò la notizia che l’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo vietava i link al proprio sito, se non preventivamente autorizzati.
La segnalazione fece ben presto il giro della Rete e venne ripresa da molti blog, questo compreso. Il divieto di link, infatti, non solo era irragionevole ed illogico, ma contrario alle norme vigenti.

Tuttavia, non mi limitai a scriverci un post, ma da cittadino segnalai questa ed altre clausole dei termini d’uso del sito ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per le accessibilità dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, con piacere vi comunico che – a seguito di quella segnalazione – l’ENIT ha cambiato le condizioni d’uso del sito, eliminando il divieto di link e recependo le altre indicazioni (in particolare quella relativa all’abrogazione della Legge n. 675/1996).

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I nuovi termini d’uso del sito ENIT

Sia chiaro: non ho mai pensato che l’ENIT avrebbe adito le vie legali per un link non autorizzato, ma ritengo si tratti di un bel segnale.
Significa che Accessibile funziona e che, quindi, abbiamo uno strumento che possiamo usare per essere davvero cittadini (e non sudditi) digitali.
Finora, infatti, le Amministrazioni non hanno spontaneamente adempiuto a tutti gli obblighi imposti dal Codice dell’Amministrazione Digitale; sicuramente colpa di uffici disorganizzati e della mancanza di sanzioni per gli Enti che non provvedano, ma anche di cittadini non consapevoli dei propri diritti e che, quindi, non si attivano per farli rispettare.

La buona notizia è questa: sarà lunga e tortuosa, ma – proprio grazie alle leggi – l’Amministrazione Digitale possiamo contribuire a costruirla anche noi, cittadini digitali. Basta pretendere che ci vengano riconosciuti i nostri diritti.

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L’Open Source nella Pubblica Amministrazione è uno degli argomenti storici del diritto delle nuove tecnologie e dell’informatica pubblica, sul quale studiosi ed esperti da un decennio si esercitano in interventi e pubblicazioni (mi sono sorpreso io stesso a pensare quanto tempo sia passato da alcuni articoli).

Numerosi i progetti di legge statali e le leggi regionali in materia (qui un mio modesto contributo sul’argomento), gruppi di lavoro e – addirittura – una Commissione costituita dall’allora Ministro Stanca e guidata da un’illustre personalità  (il prof. Angelo Raffaele Meo).

Rileggendo il rapporto di questa Commissione, mi è venuto in mente quanto mi ha insegnato uno dei miei Maestri: “se vuoi affossare qualcosa, crea un gruppo di lavoro che ne discuta“; sicuramente la sua era una provocazione, ma – con riferimento all’Open Source nella PA – i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Come spesso accade nella digitalizzazione della PA, alle parole (tante, troppe!) non sono seguiti i fatti: secondo i dati diffusi dallo stesso Ministro Brunetta soltanto il 35% delle Amministrazioni Locali ha fatto ricorso all’Open Source, con progetti “a macchia di leopardo”, legati più all’iniziativa di qualche cocciuto ed appassionato dirigente, che non rispondenti ad una strategia su larga scala di lungo periodo.

Sia chiaro, non credo che l’Open Source sia la panacea di tutti i mali dell’Amministrazione italiana; chi mi conosce sa che rifuggo dagli approcci “ideologici” (sia quelli pro sia quelli contro il software libero nella PA) e per questo mi sono attirato più di qualche antipatia.

Da legale, e studioso della PA, non posso non pensare che per l’approvvigionamento del software vanno seguite le stesse regole che ogni Ente deve rispettare per l’acquisto di beni e servizi (come l’approvvigionamento di articoli di cancelleria, o l’affidamento del servizio di pulizia). Sotto questo profilo rilevo una certa riottosità  degli informatici a trattare il software in questi termini; “l’informatica ha le sue peculiarità”,  mi si dice. Se è per questo ogni settore ne ha, ma non si introducono procedure di approvvigionamento diverse per ciascuna categoria di prodotto.

Ripensando alla scarsa fortuna dell’OS nella PA italiana si ha l’impressione che i dibattiti abbiano perso di concretezza, relegando la materia soltanto a scelte di tipo filosofico o politico, deresponsabilizzando completamente le scelte compiute dalle singole Amministrazioni.

Invece, sul punto vigono norme precise e, tutto sommato, condivisibili: per l’acquisizione del software trovano appicazione il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. n. 163/2006) e il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005).
In particolare l’art. 68 del CAD prevede che le Pubbliche Amministrazioni

acquisiscono, secondo le procedure previste dall’ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico

La norma è chiara: la valutazione su caratteristiche e prezzo deve essere fatta di volta in volta, in considerazione della situazione di partenza e delle esigenze di ogni ufficio, soppesandone la convenienza anche in termini economici, al fine di evitare inutili sprechi di denaro pubblico.
Per carità , non mi sfugge che l’adozione del software libero, “non è solo questione di soldi“, ma si tratta di un aspetto che deve essere comunque tenuto in conto dall’Amministrazione; e poi, da qualche parte bisognerà  pure iniziare per valutare quale sia la soluzione più idonea per un Ente.

Da avvocato e consulente ho visto più di una delibera con cui l’Amministrazione decideva di acquisire questo o quel programma, ma raramente ho trovato le approfondite valutazioni previste dall’articolo 68 del CAD.
E se un tempo era difficile fare questi calcoli, oggi è relativamente semplice, come dimostra questo post dal’approccio molto pragmatico con cui l’Autore chiede perchè la propria Amministrazione Comunale non usi OS visto che, da una valutazione sommaria da lui effettuata, tale scelta comporterebbe un risparmio di circa 80.000 Euro.

Lo stesso approccio pragmatico e concreto lo ha recentemente seguito l’Amministrazione australiana, nell’esaminare la proposta di passare completamente dal software proprietario all’Open Source (in base ad un’indagine del 2007, il software libero era utilizzato già nel 68% degli uffici pubblici di quel Paese). Secondo l’AGIMO (l’Agenzia governativa che si occupa della digitalizzazione), infatti, i costi per la transizione potrebbero essere superiori ai benefici apportati; in un’audizione al Senato, gli esperti del Governo hanno espresso un principio talmente ovvio da sembrare rivoluzionario: “gli enti sono obbligati a considerare il rapporto qualità /prezzo ogni volta che acquistano un software” (nei giorni scorsi i mezzi di informazione avevano pubblicato con molto clamore che ogni anno il Governo Australiano spende oltre 500 milioni di dollari australiani, più di 325 milioni di Euro, per l’acquisizione di software).

E in Italia? Non mancano gli approcci virtuosi, come dimostrato da questo video (tratto da una puntata di Report di qualche tempo fa) che vi consiglio di vedere

Il problema è che casi del genere sono troppo isolati. Le ragioni? Sempre le stesse: l’assenza di politiche di lungo periodo e di metriche per la valutazione dei risultati, oltre alla mancanza di meccanismi di premialità  per quei funzionari che facciano risparmiare il proprio Ente (e, quindi, i cittadini).

Come diceva Aristotele, la gratitudine, si sa, “è un sentimento che invecchia presto”.

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Qualche mese fa ho salutato con entusiasmo l’annuncio, dato dal Ministro per la semplificazione normativa, relativo al progetto di realizzazione di una banca dati on line che consentisse la consultazione gratuita di tutte le leggi vigenti.

Il portale, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è on line da qualche giorno (in beta) e – sia pure con qualche ritardo rispetto alla data prevista originariamente – dovrebbe diventare operativo dal 1° marzo 2010.

Normattiva.it

Da anni ritengo che l’accesso alle norme in Rete sia il primo passo per un’Amministrazione realmente Digitale e, quindi, mi sono precipitato a visitarlo curioso e fiducioso; le mie aspettative, però, sono state subito deluse.

Il sito, raggiungibile all’indirizzo www.normattiva.it (ma non dovevano essere ridotti e razionalizzati i nomi di dominio pubblici?), ha una pagina denominata “Avviso Legale” in cui è specificato che:

L’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza.

Questo tipo di avvertenza è inspiegabile ed assurdo. Basti pensare, ad esempio, che – come i lettori di questo blog ricorderanno – il 31 dicembre 2008 è cessata nelle Amministrazioni la diffusione della versione cartacea della Gazzetta Ufficiale; e poi, in Gazzetta Ufficiale non è pubblicato il testo vigente dei provvedimenti, ma quello originario (c.d. “storico”). Per non parlare del fatto che la Legge n. 69/2009 (approvata solo pochi mesi fa) ha finalmente previsto che la pubblicità degli atti delle Amministrazioni venga data attraverso i rispettivi siti Web, con pieno valore legale.

Le cose non migliorano se si prosegue nella lettura della pagina “Avviso Legale” del sito Normattiva:

La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purchè venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

Questo disclaimer, che sarebbe legittimo in qualunque banca dati privata, è inaccettabile per un sito pubblico! Perchè dovrei menzionare la fonte in caso di citazione? Le norme sono forse coperte da copyright? Non mi risulta. Che senso ha dire che i testi di legge (di cui non è ammessa l’ignoranza) sono disponibili a solo scopo informativo? E poi, è possibile che nel 2010 – per giunta dopo aver provveduto ad una riduzione del numero delle leggi – un sito governativo non sia in grado di darmi un testo digitale “certo”?

Sono molto amareggiato, negli altri Paesi si persegue con successo la filosofia dell’Open Data (Gigi Cogo ne aveva parlato qui), mentre in Italia per avere sicurezza su una previsione normativa dobbiamo procurarci una Gazzetta Ufficiale cartacea. Dove? Ovviamente presso il Poligrafico dello Stato, che ha realizzato il sito Normattiva.

Nel corso dei miei seminari, spesso racconto che Dioniso I, tiranno di Siracusa, appendeva sui muri più alti della città le leggi da lui emanate in modo da rendere difficile ai cittadini conoscerle e applicarle; in tal modo egli poteva sempre punirli per il mancato adempimento.

Ebbene, a distanza di oltre 2000 anni, cosa è cambiato?

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L’anno che si sta concludendo sarà sicuramente ricordato come l’anno in cui hanno ripreso slancio le discussioni sull’Amministrazione Digitale, sopratutto a seguito di alcuni interventi normativi (su tutti la Legge n. 69/2009) e in previsione dell’ormai prossima revisione del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Nel corso dei tanti convegni, corsi e seminari e attraverso i feedback dei lettori di questo blog, ho avuto modo di constatare come i temi dell’informatizzazione del settore pubblico siano ormai oggetto di un interesse che alcune volte stupisce (positivamente) anche me.

Per provare a stimolare ulteriormente il dibattito, vi segnalo questa intervista che mi ha fatto Claudio Forghieri e che è stata pubblicata sul numero di dicembre della Rivista E-gov.

PA e cittadini digitali, se ci siete battete un colpo :)

PA digitale: se ci sei batti un colpo

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Grazie a Roberta Milano ho appreso la notizia del fatto che l’ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo vieterebbe i link al proprio sito.

Tra il curioso e l’incredulo sono andato a leggere il contenuto delle condizioni d’uso del sito ENIT (che potete raggiungere cliccando su questo link) che prevedono testualmente

“E’ fatto divieto di operare collegamenti stabili a questo sito (cioè effettuare un link) senza previa, formale autorizzazione dell’ENIT.L’ENIT si riserva di perseguire ogni abuso al riguardo”

ENIT

La home page del sito ENIT

Chi si occupa di diritto delle nuove tecnologie ricorderà sicuramente che il dibattito relativo alla liceità del linking ha già occupato studiosi e giudici.
Da più parti si è notato che la struttura stessa di Internet e la sua capacità espansiva si basa proprio sul concetto di link; di norma, chi crea un sito Web vuole che sia visitato dal maggior numero di persone possibile e, quindi, deve poter essere raggiunto da parte di più pagine possibile. Per questo motivo molti hanno sostenuto che chi pubblica contenuti su Internet, acconsente implicitamente a che altri linkino le proprie pagine.
Oltretutto, negare questo consenso generale impedirebbe la stessa esistenza dei motori di ricerca. È dunque possibile affermare che, in linea di principio, il link è lecito. Vi sono, tuttavia, casi un cui un link può costituire illecito; ciò accade con riferimento a collegamenti a contenuti protetti dal diritto d’autore oppure quando il link costituisce concorrenza sleale o ha lo scopo di denigrare il personaggio linkato.
Ovviamente, non può escludersi che il responsabile di un sito sia in generale contrario alla pubblicazione di un link al proprio sito su pagine altrui senza il suo consenso. In questo caso, la volontà contraria deve essere esplicitamente manifestata (ad esempio, proprio per mezzo di un “disclaimer”). Naturalmente, nessun disclaimer potrebbe comunque vietare il diritto di citare una pagina Web per fini diversi da quelli di lucro, pena un eccessiva ed intollerabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della nostra Costituzione.

Nel caso dell’ENIT, però, il problema giuridico è un altro. L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è, ai sensi della Legge n. 80/2005 e dell’art. 2, comma 1, DPR n. 207/2006, un ente pubblico non economico, cioè, una Pubblica Amministrazione centrale.
La natura giuridica dell’ENIT comporta che l’Ente è tenuto ad applicare tutte le norme in materia di informatizzazione dell’Amministrazione e, in particolare, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005). Ebbene – a prescindere da ogni considerazione sulla sua opportunità ed efficacia – il divieto di link del sito ENIT è nullo per contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

In primo luogo non bisogna mai dimenticare che i siti delle Pubbliche Amministrazioni sono realizzati con soldi pubblici e le informazioni ivi contenute sono, del pari, acquisite e formate con risorse pubbliche; di conseguenza, il nostro legislatore ha previsto che tutti i dati pubblici debbano essere accessibili da chiunque (in modalità digitale) senza restrizioni che non siano riconducibili a esplicite norme di legge.
Con riferimento ai siti Web delle Amministrazioni, poi, l’art. 53, comma 1, del Codice prevede espressamente che

“le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”.

A mio parere, il requisito dell’elevata reperibilità esclude già di per se stesso il divieto di link a un sito pubblico anche in considerazione del fatto che i siti istituzionali devono essere caratterizzati dalla massima trasparenza. Basti pensare, ad esempio, che il successivo art. 54 del Codice elenca anche il contenuto minimo di informazioni che un sito pubblico deve contenere e che, tra le altre, comprende:

1) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio con i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
2) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale;
3) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata; l’Ente deve avere, poi, almeno una casella PEC che deve essere indicata in home page;
4) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
5) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima;
6) il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.

Una Pubblica Amministrazione, quindi, è giuridicamente tenuta a pubblicare sul proprio sito un importante mole di informazioni e a gestire tutto quanto pubblicato sul Web (a spese della collettività) con la massima accessibilità.

Per questi motivi, da cittadino, ho segnalato il sito dell’ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per l’accessibilità dei servizi delle PA.
Oltre al divieto di link ho segnalato un’altra clausola che mi ha lasciato perplesso: nell’informativa sulla privacy viene ancora citata la Legge n. 675/1996 che, come noto, è stata da anni abrogata dal D.Lgs. n. 196/2003; probabilmente solo una svista del pur zelante estensore delle condizioni di servizio.

La mia segnalazione su Accessibile è pubblica (potrete consultarla cliccando qui); vi terrò aggiornati sugli esiti e sui futuri mutamenti delle condizioni di utilizzo del sito dell’Agenzia Nazionale del Turismo.

Voi, nel frattempo, linkate tranquilli :)

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Nel corso degli ultimi dieci anni mi sono occupato spesso dell’innovazione nel settore pubblico e su questo blog ho scritto più volte delle leggi dell’e-government e della pubblica amministrazione digitale.
Convegni, lezioni, articoli, saggi, consulenze mi hanno dato modo di conoscere il vero stato della digitalizzazione della PA italiana, a dispetto dei proclami roboanti che hanno accompagnato ciclicamente le sofferte tappe dell’e-gov nostrano.
Su questi temi mi sono confrontato con colleghi, giornalisti, politici, dipendenti delle Amministrazioni e semplici cittadini; uno dei dati più importanti che emerge da questa esperienza è che le norme dell’Amministrazione Digitale sono tra le meno conosciute dell’intero ordinamento giuridico italiano.
In Italia l’e-government è legge da ormai quattro anni, da quando, cioé, è stato adottato il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) che ha introdotto alcuni interessantissimi principi e diritti (come il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni) ma esso è, purtroppo, sconosciuto e quindi inapplicato.

Spesso, quando sono impegnato in convegni o in seminari, chiedo quanti dei presenti conoscano l’esistenza del Codice della Strada: di norma, tutti i presenti alzano la mano. Subito dopo chiedo quanti di loro conoscono l’esistenza del Codice dell’Amministrazione Digitale: in questo caso le mani che rimangono alzate sono pochissime.

È questo il più grande difetto delle norme della PA digitale, l’essere ignorate (colpevolmente) sia dalle Amministrazioni, ancora troppo legate al cartaceo, sia dai cittadini che non fanno nulla per pretendere che i loro “diritti digitali” vengano resi effettivi.

Per questo motivo ho deciso di scrivere un libro, pubblicato in questi giorni per i tipi di Maggioli, dal titolo “La nuova Pubblica Amministrazione Digitale”, una guida al Codice dell’Amministrazione digitale alla luce dei più recenti provvedimenti normativi che hanno introdotto nuovi obblighi per gli Enti (in particolare Legge n. 69/2009 di cui ho già parlato qui).

La nuova Pubblica Amministrazione Digitale

Il volume ha un taglio volutamente divulgativo, pratico e concreto. Numerose sono, infatti, le ponderose pubblicazioni già scritte; il mio intento, invece, è quello di fornire alle Amministrazioni, ai loro fornitori e ai cittadini una guida rapida (ma completa) alle norme vigenti in materia di PA digitale.
Contrariamente a quanto molti pensano, infatti, le leggi non solo prevedono la possibilità, ma impongono l’obbligo per gli Uffici Pubblici di usare le tecnologie info-telematiche al proprio interno e nei rapporti con i cittadini e imprese. Eliminare gli sprechi in termini di tempo e di risorse, garantire la più ampia partecipazione democratica ai processi di governo, fornire servizi in modalità digitale nel rispetto della privacy dei cittadini: questi sono gli obiettivi delle norme. Le Amministrazioni sono tenute a rispettarle adeguandosi sotto il profilo tecnologico e organizzativo al fine di evitare contenzioso, sanzioni e responsabilità.

La Guida vuole essere un aiuto per le Amministrazioni in questo processo di adeguamento ma anche un ausilio a tutti quei cittadini che abbiano intenzione di comprendere i propri diritti digitali ed i meccanismi per azionarli.

Per chi fosse interessato segnalo la scheda del testo sul sito dell’Editore dove è pure possibile acquistarlo (il libro è disponibile anche nelle principali librerie on line come BOL, IBS, Libreria Universitaria).

Mi farebbe davvero piacere sapere cosa ne pensate e leggere le vostre recensioni, critiche e suggerimenti (ho creato un’apposita pagina su Facebook). Del resto, come Voltaire, credo che i libri più utili siano quelli in cui “i lettori fanno essi stessi metà del lavoro: penetrano i pensieri che vengono presentati loro in germe, correggono ciò che appare loro difettoso, rafforzano con le proprie riflessioni ciò che appare loro debole“.

Buona lettura :)

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Su Punto Informatico di oggi ho provato a spiegare alcune delle novità introdotte in materia di PA digitale da una Legge approvata dal Senato il 26 maggio scorso.

Nei prossimi giorni proverò – tempo permettendo – a tornare sull’argomento per illustrare più dettagliatamente le nuove previsioni normative e ad approfondire i punti oscuri e problematici.
Il provvedimento appena licenziato dal Senato (che non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) introduce nuovi obblighi per gli Enti e nuovi diritti per cittadini e imprese, con la previsione di rigorosi termini entro cui le Amministrazioni dovranno adeguarsi.

I prossimi mesi saranno cruciali lungo la strada verso la compiuta digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e credo che la Rete possa dare un decisivo contributo per evitare che vengano commessi gli errori che, fin qui, hanno segnato il cammino dell’informatica nel settore pubblico.

A tal proposito embeddo qui sotto un’intervista fattami da Gigi Cogo in occasione del Barcamp InnovatoriPA dello scorso 13 maggio.

Questa volta non si può sbagliare, i danni che un fallimento arrecherebbe al sistema Paese potrebbero essere irrimediabili.

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Mercoledì scorso ho partecipato al Barcamp InnovatoriPA che si è tenuto dell’ambito del Forum PA 2009. L’evento è stato un successo per numeri e contenuti e ci tengo a fare pubblicamente i complimenti a tutti gli organizzatori e, in particolare, a Gianluigi Cogo che è stato l’anima del Barcamp. La riuscita della manifestazione dimostra come il modello del “barcamp” non sia affatto in crisi come da molte parti si afferma, se c’è un tema forte e preciso e se si lascia spazio alle conversazioni (più che alle presentazioni frontali) i camp possono diventare importantissime occasioni di incontro, confronto e approfondimento.

Così è stato per il Barcamp InnovatoriPA, la sala D del padiglione 10 della Fiera di Roma ha ospitato fitte discussioni, interessantissime, di persone competenti ed appassionate che, purtroppo, non sono riuscito a seguire come avrei voluto.

Come avevo anticipato qui, in quest’occasione abbiamo celebrato il primo “Processo alla PA digitale italiana“. Si è trattato di un processo con tanto di accusa (rappresentata da me e da Elio Guarnaccia) e di difesa (rappresentata da Flavia Marzano) e testimoni (G.B. Gallus), una vera e propria class action (qui trovate un dettagliato resoconto).

Forum PA - 13 maggio 2009
(foto di Stefano Corso per FORUMPA)

Cittadini e imprese, ma anche funzionari e dirigenti pubblici, hanno chiesto che venisse dichiarato il fallimento delle politiche pubbliche in materia di digitalizzazione e che la PA venisse condannata a “cambiare passo”. Questi i “capi di imputazione”:
1) la digitalizzazione della PA è dettata da esigenze di riduzione dei costi e non migliora la qualità della vita dei propri utenti;
2) non esistono servizi on line;
3) i tempi per l’informatizzazione della PA (e quelli per scrivere le norme) sono troppo lunghi rispetto all’evoluzione tecnologica;
4) le leggi della PA digitale provano ad imporre tecnologie (come firma digitale e PEC) per le quali il mercato ha già decretato il fallimento.

La difesa è stata molto agguerrita (complimenti a Flavia) e i collegi difensivi sono stati integrati dai partecipanti al tavolo che hanno tutti apportato un contributo notevole in termini di competenza e di passione. La discussione è stata così interessante che non è stata interrotta neanche al momento della pausa pranzo e nella parte conclusiva del dibattito tutti gli altri camperisti si sono avvicinati per sentire le richieste delle parti e per emettere il verdetto.

A conclusione del processo è stato dichiarato il fallimento delle politiche pubbliche in materia di digitalizzazione della PA; sia chiaro: non è un verdetto contro qualcuno (non ci interessava individuare responsabilità) ma soltanto la presa d’atto che sono stati commessi tanti errori e che la PA digitale è davvero una chimera. La condanna consiste nel dover cambiare il passo adeguandosi ai tempi, alle tecnologie e – soprattutto – alle aspettative di cittadini e imprese.

Visto l’entusiasmo dei partecipanti abbiamo deciso di scrivere “dal basso” l’identikit della Pubblica Amministrazione Digitale che vorremmo, mettendo insieme le competenze di giuristi, economisti, tecnici e comunicatori, scrivendo una vera e propria roadmap della PA 2.0 da presentare a Roma in occasione del DAE 2009.

Il luogo che ospiterà questo lavoro collaborativo è naturalmente il network di InnovatoriPA dove è stato creato un apposito gruppo “Processo alla PA digitale“; a tutti quelli che c’erano, a quelli che non c’erano ma avrebbero voluto esserci e a quelli che vogliono che la Pa digitale non sia più una chimera, rivolgo l’invito a raggiungerci su InnovatoriPA e discutere con noi, a fare proposte, a dire la vostra.

Diceva Ralph Waldo Emerson che “non si è mai fatto nulla di grande senza entusiasmo“; vista la partecipazione di mercoledì credo che possiamo fare un ottimo lavoro.

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Domani, 13 maggio 2009, nell’ambito del FORUMPA si terrà il Barcamp InnovatoriPA, un evento che si preannuncia molto interessante per argomenti trattati e partecipazione (ne avevo parlato già qui).

Dato l’elevato numero di iscritti e di interventi, gli organizzatori hanno – giustamente – privilegiato una formula organizzativa “conversazionale, interattiva e bidirezionale“, senza relazioni frontali.

Insieme ai miei “colleghi di sessione”, Flavia Marzano ed Elio Guarnaccia, abbiamo colto con favore questa notizia e abbiamo pensato di organizzare il nostro intervento (Sessione 2, Tavolo 2) come un vero e proprio Processo alla Pubblica Amministrazione Digitale.

E’ opinione diffusa, corroborata da autorevoli indagini, che la Pubblica Amministrazione italiana sia impermeabile all’innovazione, e ciò nonostante cospicui investimenti e faraonici provvedimenti normativi.

Domani metteremo sotto processo la PA digitale italiana ed i suoi vizi con tanto di accusa e di difesa e con una giuria (composta da tutti coloro che assisteranno e parteciperanno al dibattito) che, alla fine della sessione, emanerà un verdetto (non poi così scontato).

E’ stato fatto tutto quanto possibile per innovare la PA? Cosa non ha funzionato? Quali gli errori da non ripetere? E i modelli da seguire?

Se siete iscritti o passate dalla Fiera di Roma, vi invito a venire e dire la vostra; l’approccio sarà solo costruttivo: tutti vogliamo che le tecnologie vengano utilizzate in modo capillare ed efficiente anche nel settore pubblico.

Nel processo di domani la PA digitale, nel peggiore dei casi, rischia di essere condannata a migliorare!

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.