Riforma dell’editoria: da dove si riparte? – UPDATED

On gio, 29 maggio 2008, in Leggi vecchie e nuove, by Ernesto Belisario

Casualmente ho appreso che oggi alle ore 16 a Palazzo Chigi, si terr la conferenza stampa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, on. Paolo Bonaiuti, sui programmi dell’Editoria.

Difficile pensare che non si parler di quella legge di riforma dell’editoria che il nostro paese aspetta da anni ma che i governi che si sono fin qui succeduti non hanno avuto la forza di portare avanti. Sono molto curioso di vedere se, come si dice, il punto di partenza sar l’ormai famoso DDL Levi che, dopo essere stato annunciato, aspramente criticato e modificato non mai stato esaminato dal Parlamento.

Una vittoria per tutti quelli che lo hanno aspramente contrastato per la sua disciplina delle attivit editoriali on line, ma sicuramente il segnale e la dimostrazione che la riforma delleditoria non era sorretta da adeguata consapevolezza n convinzione.

L’idea che mi sono fatto che il legislatore quando approccia alle nuove tecnologie lo fa senza un disegno preciso e, spesso, con “incompetenza e improvvisazione”. Spero che le prossime iniziative normative vedano il coinvolgimento di chi di innovazione si intende davvero, per rispondere in modo serio alle esigenze di cittadini sempre pi digitali.

Aggiornamento: La conferenza stampa si tenuta (qui possibile rivederla in video) e, come previsto, si parlato della legge di riforma: il “nuovo” disegno di legge sar varato entro il mese di ottobre in continuit con il precedente DDL Levi. E’ stato affrontato anche il tema della regolamentazione delle attivit editoriali on line.

Il prof. Masi, direttore del Dipartimento dell’Editoria, ha rassicurato che non v’ l’intenzione di appesantire e burocratizzare la Rete affermando, tuttavia, che la nuova normativa preveder una definizione di “prodotto editoriale” il pi possibile flessibile ed aperta. Sotto il profilo della tecnica normativa questo approccio serve ad evitare che il progresso tecnologico renda la normativa rapidamente obsoleta; il rischio , per, quello di ripetere l’errore del DDL Levi che finiva con burocratizzare l’intero Web, blog inclusi.

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Editoria on line: quanti pasticci!

On ven, 8 febbraio 2008, in Leggi vecchie e nuove, Sentenze interessanti, by Ernesto Belisario

Spesso accade che le sentenze che riguardano le nuove tecnologie facciano discutere e facciano emergere l’esigenza di norme nuove e coerenti che disciplinino con consapevolezza e competenza i nodi giuridici aperti dall’informatica e dalla telematica.

Sotto questo profilo mi sembra particolarmente emblematica una recente sentenza che riguarda l’editoria on line. Si tratta della decisione n. 1095/2007 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (che ho pubblicato per intero qui) che ha negato l’assimilazione tra editoria tradizionale e editoria on line ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge n. 416/1981. L’assunto dei Giudici Siciliani semplice: nonostante la legge n. 62/2001 abbia esteso la nozione di prodotto editoriale in modo da ricomprendere anche l’editoria on line, quest’ultima non pu godere dei benefici previsti dalla normativa sulla stampa. Nella sentenza si legge, infatti, che “la concessione di particolari benefici deve essere fissata espressamente dalla norma di legge (nella specie n. 416/1981) e che l’interprete non ha in via generale potere di individuare ulteriori soggetti destinatari oltre quelli in possesso dei requisiti richiesti dalla medesima legge. Quindi una corretta lettura della norma non consente di affermare che la concessione di particolari benefici possa essere estesa oltre la previsione“. In poche parole, poich la legge del 1981 non prevedeva (e non poteva essere altrimenti) l’editoria on line se non si cambia la norma non possibile estendere ad essa gli stessi benefici di quella tradizionale.

La motivazione, che pure ha una sua dignit giuridica, non mi convince affatto. Non credo oggi sia ancora ammissibile differenziare, per discriminare, l’editoria cartacea da quella on line (qui altro esempio di “trattamento differenziato”) . A parte il fatto che la legislazione gi contiene una nozione di prodotto editoriale ampia che fa riferimento alle nuove tecnologie, sarebbe certo stato possibile ricorrere ad un’interpretazione della norma di tipo evolutivo.

In base alla sentenza il settore dell’editoria on line dovrebbe attendere una nuova norma che espressamente estenda l’ammissibilit dei benefici. In realt progetti di riforma del settore non sono mancati e hanno fatto molto discutere negli ultimi mesi.Il famoso Disegno di Legge Levi un vero e proprio rebus. Dopo essere stato annunciato, aspramente criticato e modificato non mai giunto in Parlamento e, con lo scioglimento delle Camere, potrebbe essere fatto decadere.

Una vittoria per tutti quelli che lo hanno aspramente criticato, ma sicuramente il segnale e la dimostrazione che la riforma dell’editoria non era sorretta da adeguata consapevolezza n convinzione; infatti l’iter che avrebbe dovuto portare alla approvazione del provvedimento di fatto non mai iniziato come si evince dagli atti ufficiali.

L’idea che mi sono fatto che visto che il legislatore quando approccia alle nuove tecnologie lo fa senza un disegno preciso e, spesso, con “incompetenza e improvvisazione“, non sarebbe meglio interpretare con buon senso le norme che esistono gi?

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