Ci sono voluti quasi tre mesi, ma alla fine ce l’abbiamo fatta.

Come molti di voi ricorderanno, alla fine del mese di novembre 2009, Roberta Milano segnalò la notizia che l’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo vietava i link al proprio sito, se non preventivamente autorizzati.
La segnalazione fece ben presto il giro della Rete e venne ripresa da molti blog, questo compreso. Il divieto di link, infatti, non solo era irragionevole ed illogico, ma contrario alle norme vigenti.

Tuttavia, non mi limitai a scriverci un post, ma da cittadino segnalai questa ed altre clausole dei termini d’uso del sito ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per le accessibilità dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Ebbene, con piacere vi comunico che – a seguito di quella segnalazione – l’ENIT ha cambiato le condizioni d’uso del sito, eliminando il divieto di link e recependo le altre indicazioni (in particolare quella relativa all’abrogazione della Legge n. 675/1996).

Schermata 2010-03-10 a 11.03.49
I nuovi termini d’uso del sito ENIT

Sia chiaro: non ho mai pensato che l’ENIT avrebbe adito le vie legali per un link non autorizzato, ma ritengo si tratti di un bel segnale.
Significa che Accessibile funziona e che, quindi, abbiamo uno strumento che possiamo usare per essere davvero cittadini (e non sudditi) digitali.
Finora, infatti, le Amministrazioni non hanno spontaneamente adempiuto a tutti gli obblighi imposti dal Codice dell’Amministrazione Digitale; sicuramente colpa di uffici disorganizzati e della mancanza di sanzioni per gli Enti che non provvedano, ma anche di cittadini non consapevoli dei propri diritti e che, quindi, non si attivano per farli rispettare.

La buona notizia è questa: sarà lunga e tortuosa, ma – proprio grazie alle leggi – l’Amministrazione Digitale possiamo contribuire a costruirla anche noi, cittadini digitali. Basta pretendere che ci vengano riconosciuti i nostri diritti.

Technorati Tags , , , , , , , ,

Grazie a Roberta Milano ho appreso la notizia del fatto che l’ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo vieterebbe i link al proprio sito.

Tra il curioso e l’incredulo sono andato a leggere il contenuto delle condizioni d’uso del sito ENIT (che potete raggiungere cliccando su questo link) che prevedono testualmente

“E’ fatto divieto di operare collegamenti stabili a questo sito (cioè effettuare un link) senza previa, formale autorizzazione dell’ENIT.L’ENIT si riserva di perseguire ogni abuso al riguardo”

ENIT

La home page del sito ENIT

Chi si occupa di diritto delle nuove tecnologie ricorderà sicuramente che il dibattito relativo alla liceità del linking ha già occupato studiosi e giudici.
Da più parti si è notato che la struttura stessa di Internet e la sua capacità espansiva si basa proprio sul concetto di link; di norma, chi crea un sito Web vuole che sia visitato dal maggior numero di persone possibile e, quindi, deve poter essere raggiunto da parte di più pagine possibile. Per questo motivo molti hanno sostenuto che chi pubblica contenuti su Internet, acconsente implicitamente a che altri linkino le proprie pagine.
Oltretutto, negare questo consenso generale impedirebbe la stessa esistenza dei motori di ricerca. È dunque possibile affermare che, in linea di principio, il link è lecito. Vi sono, tuttavia, casi un cui un link può costituire illecito; ciò accade con riferimento a collegamenti a contenuti protetti dal diritto d’autore oppure quando il link costituisce concorrenza sleale o ha lo scopo di denigrare il personaggio linkato.
Ovviamente, non può escludersi che il responsabile di un sito sia in generale contrario alla pubblicazione di un link al proprio sito su pagine altrui senza il suo consenso. In questo caso, la volontà contraria deve essere esplicitamente manifestata (ad esempio, proprio per mezzo di un “disclaimer”). Naturalmente, nessun disclaimer potrebbe comunque vietare il diritto di citare una pagina Web per fini diversi da quelli di lucro, pena un eccessiva ed intollerabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 della nostra Costituzione.

Nel caso dell’ENIT, però, il problema giuridico è un altro. L’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è, ai sensi della Legge n. 80/2005 e dell’art. 2, comma 1, DPR n. 207/2006, un ente pubblico non economico, cioè, una Pubblica Amministrazione centrale.
La natura giuridica dell’ENIT comporta che l’Ente è tenuto ad applicare tutte le norme in materia di informatizzazione dell’Amministrazione e, in particolare, il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005). Ebbene – a prescindere da ogni considerazione sulla sua opportunità ed efficacia – il divieto di link del sito ENIT è nullo per contrasto con i principi e le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

In primo luogo non bisogna mai dimenticare che i siti delle Pubbliche Amministrazioni sono realizzati con soldi pubblici e le informazioni ivi contenute sono, del pari, acquisite e formate con risorse pubbliche; di conseguenza, il nostro legislatore ha previsto che tutti i dati pubblici debbano essere accessibili da chiunque (in modalità digitale) senza restrizioni che non siano riconducibili a esplicite norme di legge.
Con riferimento ai siti Web delle Amministrazioni, poi, l’art. 53, comma 1, del Codice prevede espressamente che

“le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità”.

A mio parere, il requisito dell’elevata reperibilità esclude già di per se stesso il divieto di link a un sito pubblico anche in considerazione del fatto che i siti istituzionali devono essere caratterizzati dalla massima trasparenza. Basti pensare, ad esempio, che il successivo art. 54 del Codice elenca anche il contenuto minimo di informazioni che un sito pubblico deve contenere e che, tra le altre, comprende:

1) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio con i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
2) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale;
3) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata; l’Ente deve avere, poi, almeno una casella PEC che deve essere indicata in home page;
4) l’elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
5) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima;
6) il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico.

Una Pubblica Amministrazione, quindi, è giuridicamente tenuta a pubblicare sul proprio sito un importante mole di informazioni e a gestire tutto quanto pubblicato sul Web (a spese della collettività) con la massima accessibilità.

Per questi motivi, da cittadino, ho segnalato il sito dell’ENIT su Accessibile, il portale governativo dell’Osservatorio per l’accessibilità dei servizi delle PA.
Oltre al divieto di link ho segnalato un’altra clausola che mi ha lasciato perplesso: nell’informativa sulla privacy viene ancora citata la Legge n. 675/1996 che, come noto, è stata da anni abrogata dal D.Lgs. n. 196/2003; probabilmente solo una svista del pur zelante estensore delle condizioni di servizio.

La mia segnalazione su Accessibile è pubblica (potrete consultarla cliccando qui); vi terrò aggiornati sugli esiti e sui futuri mutamenti delle condizioni di utilizzo del sito dell’Agenzia Nazionale del Turismo.

Voi, nel frattempo, linkate tranquilli :)

Technorati Tags , , , , , ,

Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.