Per una volta il dibattito parlamentare non ha riservato sorprese e, come previsto, l’emendamento D’Alia stato soppresso dalle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati.
Molti di voi ricorderanno l’emendamento D’Alia, ovvero la norma approvata dal Senato nell’ambito del c.d. “pacchetto sicurezza” che attribuiva al Ministro dellinterno la facolt di adottare un decreto che, allo scopo di interrompere lattivit di apologia di reato o istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi a mezzo internet, imponesse ai provider lobbligo di utilizzare appositi strumenti di filtraggio.
Molte sono state le autorevoli prese di posizione nei confronti di questa norma discutibile e dai potenziali effetti devastanti per lo sviluppo della Rete italiana nonch per la libert di manifestazione del pensiero.
Ebbene, dopo molti dibattiti notizia delle ultime ore che, nell’ambito dell’esame in corso alla Camera dei Deputati, la maggioranza ha presentato emendamento soppressivo dell’art. 60; in poche parole l’emendamento D’Alia dovrebbe essere cancellato dal “pacchetto sicurezza”.
La norma, olte ad essere pericolosa, era sicuramente censurabile dal punto di vista giuridico. In un dossier del Centro Studi della Camera dei Deputati del 24 aprile scorso, relativo alla compatibilit con le disposizioni comunitarie, si legge che
La materia dei controlli da parte dei provider attualmente oggetto anche dellart. 17 del D.lgs. 70/2003, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societ dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. Il citato articolo prevede che in capo al prestatore dei servizi di rete (tra cui lAccess Provider) non sussiste un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza n obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivit illecite. Il prestatore tuttavia tenuto: a) ad informare l’autorit giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivit o informazioni illecite; b) a fornire, a richiesta delle autorit competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei servizi, al fine di individuare e prevenire attivit illecite.
In tema di apologia di reato, poi utile richiamare lart. 10, comma 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali (CEDU), generalmente interpretato dalla Corte europea nel senso che la limitazione della libert di manifestazione del pensiero consentita quando i relativi presupposti siano precisamente definiti per legge e abbiano uno scopo legittimo e quando essa sia amministrata in modo ragionevole e non si risolva in un sacrificio sproporzionato della libert di espressione.
Oggi le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dovranno esaminare gli emendamenti, ma – dal momento che la soppressione dell’emendamento D’Alia stata proposta dalla maggioranza – non ci dovrebbero essere brutte soprese.
Dopo il DDL Levi, la protesta del Web riuscita ad ottenere un altro importante risultato; per il futuro, tutte le future proposte legislative in materia di Internet dovranno tenere conto della voce del popolo della Rete.








