Isocial networks non sono roba da ragazzini. Lo confermano alcune recenti indagini in base alle quali in costate crescita il numero degli utenti adulti dei pi importanti siti comeTwitter,Linkedin e naturalmente Facebook.

Secondo idati pubblicati daPew Internet nelle scorse settimane, il65% degli utenti internet USA (circa il50% della popolazione) usa siti disocial networking. Si tratta di un dato importante non solo dal punto di vista quantitativo (nel 2005 era solo l8%), ma anche significativo in quanto gli adulti dimostrano di trovare questi nuovi strumenti utili ed interessanti e li usano in modo costante (tra i servizi Web, solo la posta elettronica viene usata maggiormente).

Questi dati, simili a molti altri relativi anche al nostro Paese, dimostrano in modo evidente come i siti disocial networking siano ormai entrati nella vita delle persone, cambiando in modo irreversibile il modo in cui gli individui comunicano e acquisiscono informazioni. Si tratta di un mutamento epocale che non pu essere ignorato, n sottovalutato da amministrazioni, aziende e professionisti.

Proprio questi ultimi, spesso, continuano ad essere diffidenti nei confronti dei siti disocial networking in quanto sono rimasti legati ad un vecchio modo di concepire la propria attivit; questo atteggiamento corre il rischio di impedire ai professionisti di rispondere alle nuove esigenze dei propri clienti e di utilizzare internet in modo proficuo per il propriobusiness.

Anche per questo motivo, e dopo il successo degliincontri gi svoltisi nel mese di giugno,Leggi Oggi ha organizzato una nuova iniziativa dedicata a Siti Web e social networks per professionisti. I convegni nascono dalla considerazione che i professionisti (avvocati, commercialisti e consulenti) non conoscono appieno le potenzialit della rete e gli strumenti del c.d. Web 2.0 ed hanno bisogno di suggerimenti che consentano di trarre il massimo vantaggio daisocial media, evitando approcci scorretti e dannosi.

Il convegno si terr nelle seguenti date:

Cliccando su ciascuna data possibile consultare il programma dettagliato e acquisire le informazioni utili per liscrizione.

Cosa aspettate ad iscrivervi?

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Chi mi conoce sa che, da anni, mi occupo della tematica relativa all’introduzione delle tecnologie nell’esercizio della professione forense; una delle mie primissime relazioni ad un convegno (intorno al 2000) aveva ad oggetto proprio i profili deontologici relativi al sito web dello studio legale.
Ebbene, di acqua sotto i ponti ne passata, il Web cresciuto e cambiato, sono nati e si sono affermati i Social Networks… eppure gli avvocati utilizzano ancora poco (e male) le nuove tecnologie.

Per questo motivo ho accettato con piacere la proposta di ideare e realizzare un incontro dal titolo “Siti Web e Social Networks per Avvocati – Come (e perch?) utilizzare Internet, Facebook, Linkedin e Twitter rispettando la deontologia forense“, organizzato da LeggiOggi.it (il quotidiano di informazione giuridica, guidato da Carmelo Giurdanella, di cui sono Vice Direttore).

Il convegno si terr nelle seguenti date:
- 20 maggio 2011, Milano
- 27 maggio 2011, Roma
- 10 giugno 2011, Bologna

Questo il programma:

Perch usare internet e i social networks
- Luso delle nuove tecnologie nello studio legale
- Il marketing legale

Come usare internet e i social networks
- Il sito web dello studio legale
- Il blog dellavvocato
- Le riviste giuridiche
- I social networks (Linkedin, Twitter, Facebook, Quora)

Cosa non fare sul Web
- Le norme deontologiche da rispettare
- Casi di studio (buone e cattive prassi)

E’ infatti agevole constatare come siano sempre pi i professionisti che in ambito forense (avvocati, giuristi dimpresa, funzionari e dirigenti pubblici) usano Internet non solo come strumento di aggiornamento professionale ma anche come strumento di promozione della propria attivit. Sempre pi studi legali hanno un proprio sito e i social networks come Twitter, LinkedIn e Facebook stanno diventando siti frequentati quasi quotidianamente, dai professionisti.
Si tratta di strumenti che possono arrecare indubbi vantaggi per lavvocato e lo studio legale; tuttavia, opportuno che ciascuno valuti come usarli proficuamente, evitando ricadute negative in termini dimmagine e di incorrere in violazioni delle regole deontologiche che si applicano contrariamente a quanto molti pensano anche alla presenza on line dellavvocato (sia per siti e blog sia per i profili sulle community on line).
Il convegno nasce dalla considerazione che i professionisti del settore forense non conoscono appieno le potenzialit della Rete e gli strumenti del c.d. “Web 2.0″ ed hanno bisogno di strumenti che consentano di trarre il massimo vantaggio dai social media, evitando approcci scorretti e dannosi. Per questo motivo, nel corso dell’evento, avr il piacere di intervistare alcuni esperti in materia come Paola Parigi, Carmelo Giurdanella e Guido Scorza che forniranno sicuramente molti elementi utili a tutti i partecipanti.

In ciascun appuntamento avr l’onore di avere anche i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati con i quali parler del delicato rapporto tra deontologia forense e uso del Web.

Naturalmente, l’evento sar accreditato ai fini della formazione forense :-)

Da poche ore iniziata l’ultima settimana della campagna elettorale per le elezioni regionali ed amministrative che si terranno il 28 e 29 marzo 2010; tradizionalmente, si tratta della settimana pi intensa (ed aggressiva) in cui si intensificano comizi, telefonate e volantinaggio. Quest’anno, pi degli altri, politici e partiti stanno usando il Web ed i social networks, non sempre in modo corretto.
Per questo, con il collega (ed amico) Stefano Laguardia, abbiamo scritto un articolo per provare a delineare le regole applicabili alla propaganda elettorale 2.0. Di seguito riporto il testo, che pu essere scaricato in formato .pdf cliccando qui.

* * *
Le regole della propaganda politica on line
Dopo la chiusura delle liste dei candidati alle elezioni regionali ed amministrative 2010, la campagna elettorale entrata nel vivo: le citt, come di consueto, si sono riempite di manifesti di partiti e candidati, radio e televisioni ospitano spot e tribune elettorali. Tuttavia, come ormai accade da qualche anno, la propaganda elettorale non veicolata soltanto attraverso i mezzi tradizionali, come gli enormi manifesti 6×3, i volantini, i c.d. santini ed il porta a porta, ma si assiste ad un uso sempre pi massiccio delle nuove tecnologie, che hanno il vantaggio di raggiungere un elevato numero di elettori con costi relativamente bassi.
L’uso di strumenti quali la posta elettronica o i siti web preparati
ad hoc per le competizioni elettorali non rappresentano pi una novit e, fin da subito, hanno posto problemi sotto il profilo della compatibilit con le norme giuridiche vigenti, specialmente in materia di privacy; la propaganda politica virtuale, infatti, non completamente libera ma soggiace alle stesse regole di quella reale.
E non casuale che, in prossimit di ogni consultazione elettorale, il
Garante per la protezione dei dati personali adotti appositi provvedimenti; l’ultimo stato pubblicato qualche settimana fa (precisamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2010) e ricalca le regole gi previste in un provvedimento generale del 2005 ,ricordando a partiti politici e candidati le modalit in base alle quali chi effettua propaganda elettorale pu utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (come indirizzo postale, numero di telefono, e-mail).

Innanzitutto, il Garante ricorda come per contattare gli elettori ed inviare loro materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini soltanto i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonch i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine ne preveda la conoscibilit). I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori (ivi compresi, ad esempio, indirizzi di posta elettronica).
Al contrario, i dati personali raccolti in quanto necessari nell’esercizio di attivit professionali e d’impresa non sono utilizzabili, da momento che la finalit di propaganda non riconducibile agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; di conseguenza, l’imprenditore o il professionista candidato non potr utilizzare la propria rubrica clienti o il proprio elenco fornitori per inviare materiale elettorale.
Inoltre, a meno che i dati non siano stati forniti direttamente dall’interessato, necessario il consenso per gli indirizzi raccolti su Internet o ricavati da
forum e newsgroup: il Garante, infatti, ha gi ripetutamente affermato che l’eventuale reperibilit di un indirizzo sul Web non lo rende per ci stesso disponibile anche per l’invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate.

Election & Facebook...
(Immagine di silenceofthelambert)

La campagna elettorale sui social networks
Negli ultimi anni, per, gli strumenti tecnologici a disposizione di candidati e partiti si sono evoluti, grazie in particolare all’avvento del
Web 2.0 e dei social networks. Sono sempre di pi coloro che, capendo l’efficacia di social media quali Facebook, Twitter o Friendfeed, hanno iniziato a farne uso come vero e proprio veicolo di propaganda elettorale.
E cos non accade raramente che, in questi periodi di fermento dettato dall’approssimarsi delle elezioni, si ricevano inaspettate richieste di amicizia, la propria bacheca venga riempita da messaggi di propaganda o si venga taggati in una nota o in una foto di qualche candidato.
C’ da chiedersi, per, fino a che punto questi comportamenti possano essere considerati compatibili con le norme vigenti; infatti, non di rado il modo di usare i social networks da parte dei candidati diventa eccessivamente invasivo, al pari della posta elettronica indesiderata.
Esistono limiti all’uso di questi strumenti? E’ lecito taggare gli amici-elettori in un manifesto elettorale? A queste e ad altre simili domande ci si sarebbe aspettati di trovare risposta nell’ultimo provvedimento del Garante Privacy, ma – al contrario – nel documento innanzi citato non c’ riferimento specifico all’uso degli strumenti del Web 2.0 (il provvedimento generale richiamato, infatti, risale al 2005).
Tuttavia, attraverso la lettura del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e dei principi fin qui enucleati dall’Autorit Garante, possibile provare a tracciare alcune indicazioni per l’uso dei
social networks a fini di propaganda elettorale in modo da evitare contestazioni, contenzioso e responsabilit.

Il candidato vuole diventare mio amico
Se un partito politico, un comitato elettorale o un candidato decide di seguirci o richiedere la nostra amicizia su un
social network in piena campagna elettorale altamente probabile che voglia inviarci messaggi di propaganda politica. Per evitare questo inconveniente, assume molta importanza la c.d. autotutela, vale a dire la gestione attenta e consapevole che ogni utente deve curare per i propri dati personali. Ci significa, innanzitutto, evitare se lo vogliamo che i nostri profili vengano indicizzati dai motori di ricerca.
Tuttavia, se un candidato riesce a trovarci, la mera richiesta di amicizia non pu considerarsi illecita. Una volta diventati amici, il candidato non potr legittimamente utilizzare senza consenso i dati pubblicati sui profili dei suoi amici-elettori (come numeri di telefono ed indirizzi di posta elettronica).

Se mi tagghi non vale
Uno strumento veloce di propaganda elettorale, tanto in voga quanto invasivo, consiste nel taggare i propri amici (cio segnalare la loro presenza) in fotografie o note pubblicate sul profilo del candidato.
Anche qui la domanda fondamentale da porsi se il candidato possa liberamente taggare gli amici senza il loro previo consenso in note o foto a contenuto propagandistico che nessun legame hanno con i soggetti taggati (ad esempio, il simbolo del partito o l’immagine di un manifesto).
Sotto questo profilo, pu essere utile rammentare che lo stesso Garante, quando recentemente
ha indicato le cautele da adottare sui social networks, ha gi affermato che bisogna evitare di inserire immagini in cui compaiano anche altre persone che non hanno prestato il consenso alla pubblicazione.
Tale cautela deve essere seguita con ancor pi scrupolo con riferimento ai tag elettorali dal momento che sono idonei a rivelare le opinioni politiche e l’adesione a partiti e organizzazioni politiche, che costituiscono dati sensibili ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). Di conseguenza, in assenza di un preventivo consenso, il tag su note o immagini elettorali pu essere considerato illecito e lesivo della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

Il candidato mi scrive
Un altro modo di utilizzare i
social networks a fini di propaganda rappresentato dall’invio di messaggi da parte del politico ai propri contatti; ci pu avvenire sia in privato, con la trasmissione di comunicazioni dirette (cc.dd. DM), sia attraverso la pubblicazione di messaggi sulla bacheca dei propri contatti.
Se tale attivit sia legittima o meno quesito alquanto complesso, la cui risoluzione passa per la corretta definizione del concetto di amicizia sui
social networks.
Infatti, se pensiamo che accettare una richiesta di amicizia implichi il consenso a ricevere ogni genere di messaggi (anche di pubblicit e propaganda) dal nuovo contatto, bisogner considerare legittima lattivit del candidato.
In caso contrario – ed questa lopinione di chi scrive – applicando in via analogica i precetti gi indicati dal Garante, i messaggi di propaganda politica non sollecitati potranno essere inviati in DM e bacheche solo previo consenso da parte dei propri contatti.

Ernesto Belisario
Stefano Laguardia

Privacy e social networks: un rapporto difficile

On mer, 17 giugno 2009, in Privacy, Segnalazioni, by Ernesto Belisario

Si continua a parlare del delicatissimo (e difficile) rapporto tra privacy e social networks.

E’ di qualche tempo fa la notizia che una Corte della California ha stabilito che la stampa pu ri-pubblicare ci che gli utenti scrivono sulle rispettive bacheche (nella fattispecie si trattava di Myspace); anche in Italia il Garante Privacy (dopo la diffusione dell’opuscolo di cui ho parlato qui) si espresso sulla questione relativa all’uso di immagini tratte dai social networks (in particolare Facebook), affermando il principio per cui giornali e televisioni possono diffondere le fotografie pubblicate dagli utenti, qualora ci sia necessario per fornire informazioni riguardo a fatti di interesse pubblico e purch venga adeguatamente verificata la correttezza e l’esattezza dei dati pubblicati (ad esempio che la foto diffusa sia davvero della persona cui si riferisce la notizia).

L’importanza delle informazioni inserite dagli utenti nei rispettivi profili ancora pi evidente se si pensa, ad esempio, che gli Uffici dei college statunitensi che si occupano delle ammissioni acquisiscono informazioni sugli aspiranti studenti proprio da siti come Facebook o Myspace.

Per questo ritengo che sia sempre pi importante creare consapevolezza su questi temi. In Rete, fortunatamente, si moltiplicano i siti che contengono consigli su come proteggere la propria privacy e EFF ha addirittura lanciato un servizio on line (utilissimo) che consente di monitorare le condizioni si servizio di tutti i pi importanti siti web (da Ebay a Google); tenendolo d’occhio possibile essere informati su tutte le modifiche delle politiche dei siti, compresi quelli di social networking, in materia di privacy.

Su “la privacy nell’era digitale” ho scritto un articolo, che vi segnalo, sul numero di giugno di BlogMagazine; fatemi sapere cosa ne pensate :)

Articolo Blog Magazine

- Cliccate qui per leggere l’articolo on line
-Cliccate qui per il download del magazine in formato PDF

Facebook e l’username squatting

On sab, 13 giugno 2009, in Domain Names, Miscellanea, by Ernesto Belisario

Da poche ore, il social network Facebook consente agli utenti di scegliere un username. Il vantaggio di scegliere l’ username chiaro: mentre finora ogni profilo era contraddistinto da una serie casuale di numeri, da oggi sar possibile accedere al profilo o alla fan page attraverso un URL decisamente pi facile da ricordare ed accattivante (www.facebook.com/username).

Qui l’annuncio di Facebook e la pagina di FAQ relativa al procedimento di registrazione.

Le vanity URL possono rappresentare sicuramente un buon strumento di marketing ma, allo stesso tempo, una nuova frontiera per il cybersquatting; personaggi famosi e aziende titolari di marchi corrono il rischio che altri possano registrare l’username corrispondente al proprio nome o al proprio marchio.

facebook logo

I titolari hanno avuto la possibilit di registrare i propri marchi su Facebook, al fine di bloccare gli URL corrispondenti, ma solo per un ristrettissimo lasso di tempo (non pi possibile compilare il relativo modulo).
Chi dovesse trovare il proprio nome o il proprio marchio gi registrato pu segnalare l’accaduto a Facebook compilando questo modulo, ma potrebbe essere troppo tardi; sul sito Assetize sono gi in vendita alcuni username.

Vedremo se l’username squatting diventer un problema simile al grabbing dei nomi di dominio; fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate, soprattutto con riferimento a come Facebook ha gestito la pre-registrazione dei marchi. Personalmente, credo sarebbe stato meglio concedere alle aziende pi tempo per proteggere i propri marchi.

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Privacy e social networks: i nodi vengono al pettine

On sab, 16 maggio 2009, in Privacy, Segnalazioni, by Ernesto Belisario

La crescente diffusione del social networking ha posto fin da subito numerosi problemi in ordine alla riservatezza dei dati personali inseriti dagli utenti.
Si tratta di argomenti che, per lungo tempo, sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori mentre sono stati quasi del tutto sottovalutati dalla generalit degli utenti: dalla titolarit dei dati alla data portability, dallo spam al dirito all’oblio.

Alcuni episodi saliti agli onori della cronaca hanno avuto il merito di portare questi temi all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni che (a livello comunitario e nazionale) si occupano di tutela della privacy e che, finora, si erano affidate esclusivamente all’autoregolamentazione e ai suggerimenti dettati dal buon senso.

Nel corso degli ultimi giorni ha fatto molto discutere il caso dell’infermiera di un Ospedale di Udine che ha pubblicato su Facebook foto in cui comparivano anche pazienti ricoverati in terapia intensiva (anziani intubati e incoscienti): la Direzione Generale dell’Ospedale (con provvedimento discutibile che rischia di diventare un pericoloso precedente) ha deciso di vietare Facebook ai propri dipentendi e il Garante per la privacy avvier un’istruttoria.

Proprio all’inizio di questa settimana (con involontario tempismo) il Garante aveva pubblicato un opuscolo – che embeddo qui sotto – sui rischi che l’uso dei social networks pu determinare per la privacy.

Finalmente, anche se con un certo ritardo, il Garante ha deciso di iniziare un’operazione di sensibilizzazione su queste tematiche nei confronti di tutti gli utenti dei social networks.
L’opuscolo, dal taglio pratico, non un manuale ma una guida operativa che contiene molti ammonimenti e qualche “consiglio per l’uso”.
In modo consivisibile, il Garante afferma l’importanza della c.d. “autotutela”, vale a dire di una gestione attenta e consapevole che ogni utente deve curare per i propri dati personali.

Ci significa, innanzitutto, stare attenti a quali e quante informazioni si inseriscono, al contenuto delle condizioni d’uso dei diversi siti (ad esempio in materia di propriet dei dati, ma anche delle foto e dei video uploadati), alla possibilit di poter cancellare il proprio profilo (e non solo disattivarlo come permesso da alcuni social networks) e al fatto che la gran parte delle informazioni viene indicizzata dai motori di ricerca.

Un utente consapevole, inoltre, deve difendere anche la privacy degli altri facendo attenzione, ad esempio, ad inserire foto in cui compaiono anche altre persone che non hanno prestato il consenso alla pubblicazione.

Nell’opuscolo del Garante non mancano per aspetti che suscitano perplessit. In primo luogo l’Autorit afferma genericamente che nei confronti dei social networks aventi sede all’estero “non sempre si tutelati dalle leggi italiane“; nell’ambito di un’operazione di sensibilizzazione di questo tipo sarebbe stato auspicabile che il Garante – oltre ai consigli di buon senso – fornisse certezze in materia di legge applicabile, precisando quali sono i diritti e doveri degli utenti.

E poi non affatto condivisibile il consiglio (peraltro gi formulato in passato dal Garante) di utilizzare nei social networks uno pseudonimo e non il nome reale (e, addirittura, pseudonimi diversi in ciascun network). Innanzitutto credo che l’uso di uno pseudonimo non sia positivo in termini di fiducia degli utenti, creando solo incertezza su chi si cela dietro lo stesso; inoltre, la tutela offerta dall’utilizzo di pseudonimi corre il rischio di non essere efficace in quanto altri potrebbero individuare chi si cela dietro.
Due ricercatori dell’Universit del Texas hanno addirittura sviluppato un algoritmo che consente di identificare gli utenti anonimi dei networks (l’interessante studio disponibile qui).

L’opuscolo del Garante rappresenta un primo ed importante tentativo delle istituzioni italiane di creare consapevolezza sull’uso dei social networks, ma molto ancora deve essere fatto. Da giurista credo sia importante illustrare con precisione il quadro di regole che si applica al social networking in modo che ciascun utente possa agevolmente sapere quali sono i propri diritti e i propri doveri.
Sto lavorando ad un progetto in tal senso, stay tuned ;-)

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