I lettori di questo blog ricorderanno che in passato mi sono occupato di Normattiva, il sito destinato ad ospitare la banca dati gratuita di tutte le leggi vigenti nel nostro Paese.

Il portale è ormai attivo da qualche mese e, dal 22 giugno scorso, ospita gli atti normativi della Repubblica Italiana pubblicati dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1969.
Purtroppo non è stata modificata la pagina “avviso legale” che incredibilmente – tra le altre cose – ancora prevede che “l’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza“.

Schermata 2010-07-20 a 13.44.28

Qualcuno di voi potrebbe pensare “roba da avvocati, l’importante è che il servizio esista e funzioni“. Il servizio esiste e, sicuramente, funziona ma il fatto che la raccolta non abbia carattere di ufficialità ne disincentiva l’uso a tutti i livelli: chi si fiderebbe di un’informazione che – per espressa ammissione del suo autore – non è affidabile?
A dimostrazione di questa grave criticità, segnalo che N-LEX, la sezione del sito dell’Unione Europea che permette di accedere alle banche dati legislative ufficiali degli Stati Membri, non consente la possibilità di accedere alle norme vigenti nel nosto Paese.

Ho scritto all’Ufficio Pubblicazioni, che cura la pagina, per avere delucidazioni e – diplomaticamente – mi hanno risposto che si sta lavorando per superare alcune criticità relative alla legislazione vigente nel nostro Paese e che non sanno dirmi quanto tempo ci vorrà; immagino sarà difficile fare capire, a chi non ha dimestichezza con le pervesioni documentali e normative italiane, perchè lo stesso soggetto che cura la stampa dei testi normativi non è in grado di assicurare un’edizione on line su cui tutti gli utenti possano fare affidamento, riutilizzando liberamente (e senza limiti) i risultati della ricerca.

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Tra pochi giorni, il 28 e 29 giugno 2010, si terrà a Firenze l’iniziativa ToscanaLab2010, evento verticale dedicato al Web, ai social media e al mondo della comunicazione digitale organizzato dalla Fondazione Sistema Toscana.

Il tema di questa seconda edizione è “Internet Better Life“(qui il programma dettagliato del 28 e qui quello del 29) e sarà occasione riflessione e confronto su

come internet e il web 2.0 contribuiscono a migliorare la vita degli individui, veicolando in modo diverso e più ricco la conoscenza, modificando le relazioni tra le persone e trasformando di fatto l’azione sociale, con un approccio allargato e partecipativo.

Con grande piacere, parteciperò anch’io all’evento con un intervento dal titolo “Open Government: miti, realtà e speranze“, nell’ambito del workshopInternet Better Society” che si terrà nella mattinata del 29 e in cui si parlerà di come Internet sta cambiando il modo di fare politica, amministrazione e giornalismo; all’incontro, moderato da Antonio Sofi, parteciperanno anche Sergio Maistrello, Livia Iacolare, Dino Amenduni e Antonella Napolitano.

Spero di incontrarvi in tanti :-)

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Negli ultimi mesi mi sono occupato più volte dell’iter di revisione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) avviato dal Governo il 19 febbraio 2010 che , nelle prossime settimane, porterà alla modifica del D. Lgs. n. 82/2005.

In rete sono già reperibili moti dei miei interventi (qui un mio articolo per il Corriere delle Comunicazioni, qui un mio contributo sulla Guida agli Enti Locali del Sole24Ore e qui una intervista che mi ha fatto l’amico Domenico Pennone sempre per lo stesso periodico; con l’Istituto delle Politiche dell’Innovazione e UnaRete abbiamo anche realizzato un paper che e-Gov sta pubblicando a puntate), ma ritengo giusto cristallizzare in un post su questo blog le riflessioni maturate negli ultimi mesi.

La modifica del CAD è, indubbiamente, un evento positivo, un passaggio di decisiva importanza per l’innovazione del settore pubblico, cui Amministrazioni, professionisti e cittadini dovrebbero guardare con grande attenzione. Il Codice avrebbe dovuto essere la “magna charta” dell’e-government italiano, una pietra miliare, una rivoluzione copernicana; invece è stato sostanzialmente disapplicato, diventando una delle normative meno conosciute e rispettate dell’intero ordinamento giuridico italiano. A ciò si aggiunga la rapidissima evoluzione delle tecnologie che ha determinato che le nuove norme diventassero obsolete senza essere state davvero applicate; per questo il Governo ha deciso di intervenire: il processo di informatizzazione del settore pubblico, che ha vissuto una fase di stallo, riparte doverosamente dal CAD e dalla sua rivitalizzazione.

Ebbene, non v’è dubbio che una riforma sia assolutamente necessaria e che le finalità del Governo siano condivisibili: non è casuale, infatti, che l’Italia occupi sempre gli ultimi posti delle classifiche in tema di e-government.
Secondo l’ultima indagine del World Economic Forum contenuta nell’annuale Rapporto sull’andamento dell’IT (disponibile on line all’indirizzo: http://www.weforum.org/documents/GITR10/index.html) il nostro Paese è molto indietro nella classifica generale (un 48° posto su 133 molto poco onorevole, se solo si ha riguardo che l’Italia è una delle otto maggiori economie del Mondo) e non si tratta di un caso episodico; anzi, nel corso degli ultimi anni il trend del nostro Paese è decisamente negativo (ben 6 posizioni perse in soli due anni). Se poi si leggono i dati specifici che riguardano la Pubblica Amministrazione, si comprende come una delle maggiori cause dell’arretratezza italiana sia proprio da andare a ricercare nel settore pubblico (120° posto per l’efficacia complessiva delle politiche pubbliche e 87° posto per l’utilizzo delle tecnologie nell’Amministrazione).
Qualche lettore potrebbe chiedersi cosa c’entrano le norme; ebbene, in una PA fortemente burocratizzata come la nostra, la qualità e l’obsolescenza del quadro normativo non è estranea a questa situazione (per la cronaca, il nostro sistema giuridico si piazza all’84° posto e l’efficacia del nostro framework legale al 116°).
Tra le norme che non hanno funzionato, possiamo dirlo, c’è sicuramente il Codice dell’Amministrazione Digitale e il merito del Ministro Brunetta è sicuramente quello di averlo notato e di voler porre rimedio a questa situazione.

Seduto su una panchina
(foto di silvestrodam)

Tuttavia, le soluzioni contenute nello schema di decreto approvato dal Governo sembrano ancora troppo timide ed è auspicabile che, prima della sua definitiva approvazione, il provvedimento venga arricchito e perfezionato.
Ci sono degli aspetti di metodo e di merito su cui ritengo utile una riflessione.
In primo luogo, va osservato che – nonostante qualche caso sporadico – il dibattito sulla riforma del CAD stia facendo fatica a decollare o, meglio, ad uscire dalla cerchia dei soliti “addetti ai lavori”. Si tratta di un aspetto forse sottovalutato: il Codice dell’Amministrazione Digitale non è un corpus normativo che riguarda solo le Pubbliche Amministrazioni; al contrario, una delle sue principali innovazioni fu proprio quella di introdurre una serie di numerosi (e penetranti) diritti digitali per cittadini e imprese (come il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con gli Uffici Pubblici). Eppure, cittadini e le imprese non hanno avuto contezza dei loro nuovi diritti e, quindi, non si sono attivati per farli rispettare. Basti pensare che, a quattro anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 82/2005, non c’è ancora giurisprudenza rilevante sul Codice; in un Paese dal tasso di litigiosità elevatissimo, è un dato che deve far riflettere su come poco o nulla sia stato fatto per informare gli utenti di quanto previsto dalle norme in materia di informatizzazione dell’Amministrazione.
Sarebbe sicuramente auspicabile aprire l’iter della modifica del CAD (e i suoi contenuti) a tutti i cittadini, inaugurando la prima vera consultazione pubblica digitale; d’altronde è stato proprio il CAD ad affermare (art. 9) che “lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi”; quale migliore occasione di applicare questa norma?

Nel merito, la riforma, sembra, sfruttare solo in parte l’ampia delega concessa dal Parlamento con l’art. 33 della Legge n. 69/2009 e, così, le modifiche si limitano a rivitalizzare le disposizioni del 2005, senza introdurre evidenti innovazioni e porre nuovi urgenti traguardi come, ad esempio, quello di attuare anche in Italia i principi dell’Open Government o un più penetrante ricorso a strumenti di democrazia elettronica, per coinvolgere i cittadini nel processo decisionale.
Al contrario, troppe disposizioni sono dedicate alla firma digitale e al documento informatico; l’obiettivo di semplificare il quadro legislativo in materia non sembra raggiunto. Le norme sono ancora confuse, complesse e – anche grazie al rinvio ad ulteriori regole tecniche da adottare in futuro – potrebbero rappresentare un ostacolo, e non uno stimolo, alla digitalizzazione del settore pubblico.
E poi l’eccessiva enfasi posta su questi strumenti rischia di essere fuorviante: per quanto importante sia, la revisione del CAD non può esaurirsi nella disciplina della firma digitale; le “euforie tecnicistiche”, finora, non ci hanno portato lontano.

Per questo motivo non credo si possa ancora parlare di “riforma” o di “nuovo CAD”; un nuovo Codice, traendo insegnamento da quello che non ha funzionato nell’originaria formulazione, dovrebbe risolvere un tema cruciale: la gran parte delle Amministrazioni non fornisce servizi on line ai propri utenti, senza alcuna conseguenza, mentre le poche eccellenze non vengono adeguatamente valorizzate. Manca poi una prospettiva ampia che renda il Codice un testo adeguato non solo per le sfide attuali, ma anche per quelle del prossimo futuro (basti pensare all’internet of things) e che istituisca presìdi di tutela per gli innovatori.
Non bisogna infatti sottovalutare che spesso, gli innovatori nella Pubblica Amministrazione devono confrontarsi con una serie di resistenze interne, e non di rado si è assistito a contestazioni disciplinari per pubblici dipendenti la cui unica colpa era quella di interpretare le norme in senso evolutivo; per questo motivo, incentivare l’innovazione dovrebbe significare anche garantire che gli innovatori non vengano isolati ed emarginati, ma al contrario valorizzati.

Da ultimo, bisognerebbe fare in modo che i tempi per l’attuazione delle riforme fossero ancora più brevi. Negli USA, Obama ha previsto che gli Enti mettessero on line tutti i propri dati nel termine di 45 giorni mentre in Italia si prevede che per la predisposizione di un piano di disaster recovery ci vogliano 15 mesi: se è troppo lenta non è vera innovazione.

Per questo credo che sia opportuno spostare più in alto l’asticella degli obiettivi da raggiungere con il decreto delegato; la vera sfida è quella di rendere la modifica del CAD una vera riforma, per evitare che l’Amministrazione Digitale diventi il Godot di beckettiana memoria e che noi, tra qualche tempo, ci ritroviamo desolati ad affermare “non accade nulla, nessuno arriva, nessuno se ne va, è terribile!

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Un mese fa mi sono occupato di Normattiva.it, il portale statale realizzato dal Poligrafico dello Stato per ospitare la banca dati gratuita di tutte le leggi vigenti. In particolare, segnalai la pagina di avviso legale che, come sostenuto anche dall’amico Guido Scorza (qui e qui), può essere presa come simbolo delle vicende della (mancata) innovazione nel nostro Paese.

All’epoca il portale era on line da qualche giorno (in beta) e sarebbe dovuto diventare operativo dal mese di marzo 2010. Nel corso degli ultimi giorni sono tornato spesso sul sito www.normattiva.it, ma ogni volta che ho provato ad effettuare la ricerca mi è comparsa sempre questa schermata, che indica come – contrariamente a quanto scritto sulla home page del sito – l’accesso non sia ancora possibile per tutti i cittadini.

Normattiva.it - marzo 2010

“Un ritardo di qualche giorno”, “marzo non è ancora finito” potrebbe dire qualcuno. A mio avviso, invece, la vicenda è particolarmente grave per un duplice ordine di ragioni.
Il primo è che in Italia viviamo di perenni progetti-pilota che non entrano mai a regime, di lunghissimi tempi per digitalizzare pochi atti e semplici procedimenti. Un esempio per tutti: negli USA la ormai famosa direttiva dell’Amministrazione Obama sull’Open Government prevedeva che le Amministrazioni rendessero accessibili on line tutti i propri dati nel termine di 45 giorni (si, avete letto bene: solo 45 giorni); nel nostro Paese – in un tempo ben maggiore – lo Stato centrale non è riuscito a rendere accessibile a tutti la banca dati delle norme vigenti.

E comunque, nel momento in cui l’Amministrazione non riuscisse a rispettare i tempi che aveva reso noti (marzo 2010), perché non comunicare sullo stesso sito le ragioni del ritardo e la data in cui tutto sarà on line? La sensazione, che si ha molte volte nell’e-gov italiano, è che l’utente venga trattato non come cittadino che ha diritto ad avere un determinato servizio in tempi certi, ma come un “suddito digitale” che deve accontentarsi di quello che l’Ente – nella sua magnanimità – avrà la bontà di rendere disponibile, senza dover rendere conto (nè tantomeno rispondere) di inconvenienti e ritardi.

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Sempre più frequentemente parlo e scrivo di “Pubblica Amministrazione Digitale“, di “Governo 2.0” e – più in generale – dell’introduzione dell’informatica e delle nuove tecnologie nel settore pubblico.
Spesso qualcuno dei presenti mi dice “questo è il futuro!“, volendo intendere che l’Amministrazione italiana è ancora saldamente legata al cartaceo oppure cercando di autoconvincersi che il passaggio al digitale, il cambiamento radicale del proprio modo di lavorare, è ancora lontano.

Nelle scorse settimane, sistemando la biblioteca di studio, mi ha colpito la quarta di copertina di una Rivista (“La finanza locale” edita da Maggioli) del lontano gennaio 1982. Tale pagina, che riporto qui sotto, promuoveva il convegno “Informatica, sanità e comunità locali” che si sarebbe tenuto a Padova dal 20 al 22 aprile 1982.

Quando arriva il futuro?

Immagino che in quei giorni in tanti, partecipando ai convegni e assistendo alle dimostrazioni, abbiano detto “questo è il futuro!“.
Ebbene, non ho potuto fare a meno di riflettere su cosa sia cambiato da allora e, sopratutto, di pormi una domanda: “ma il futuro quando arriva?“.

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Qualche mese fa ho salutato con entusiasmo l’annuncio, dato dal Ministro per la semplificazione normativa, relativo al progetto di realizzazione di una banca dati on line che consentisse la consultazione gratuita di tutte le leggi vigenti.

Il portale, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è on line da qualche giorno (in beta) e – sia pure con qualche ritardo rispetto alla data prevista originariamente – dovrebbe diventare operativo dal 1° marzo 2010.

Normattiva.it

Da anni ritengo che l’accesso alle norme in Rete sia il primo passo per un’Amministrazione realmente Digitale e, quindi, mi sono precipitato a visitarlo curioso e fiducioso; le mie aspettative, però, sono state subito deluse.

Il sito, raggiungibile all’indirizzo www.normattiva.it (ma non dovevano essere ridotti e razionalizzati i nomi di dominio pubblici?), ha una pagina denominata “Avviso Legale” in cui è specificato che:

L’unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che prevale in casi di discordanza.

Questo tipo di avvertenza è inspiegabile ed assurdo. Basti pensare, ad esempio, che – come i lettori di questo blog ricorderanno – il 31 dicembre 2008 è cessata nelle Amministrazioni la diffusione della versione cartacea della Gazzetta Ufficiale; e poi, in Gazzetta Ufficiale non è pubblicato il testo vigente dei provvedimenti, ma quello originario (c.d. “storico”). Per non parlare del fatto che la Legge n. 69/2009 (approvata solo pochi mesi fa) ha finalmente previsto che la pubblicità degli atti delle Amministrazioni venga data attraverso i rispettivi siti Web, con pieno valore legale.

Le cose non migliorano se si prosegue nella lettura della pagina “Avviso Legale” del sito Normattiva:

La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purchè venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito. I Testi sono disponibili agli utenti al solo scopo informativo. La raccolta, per quanto vasta, è frutto di una selezione redazionale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., non sono responsabili di eventuali errori o imprecisioni, nonchè di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione del portale.

Questo disclaimer, che sarebbe legittimo in qualunque banca dati privata, è inaccettabile per un sito pubblico! Perchè dovrei menzionare la fonte in caso di citazione? Le norme sono forse coperte da copyright? Non mi risulta. Che senso ha dire che i testi di legge (di cui non è ammessa l’ignoranza) sono disponibili a solo scopo informativo? E poi, è possibile che nel 2010 – per giunta dopo aver provveduto ad una riduzione del numero delle leggi – un sito governativo non sia in grado di darmi un testo digitale “certo”?

Sono molto amareggiato, negli altri Paesi si persegue con successo la filosofia dell’Open Data (Gigi Cogo ne aveva parlato qui), mentre in Italia per avere sicurezza su una previsione normativa dobbiamo procurarci una Gazzetta Ufficiale cartacea. Dove? Ovviamente presso il Poligrafico dello Stato, che ha realizzato il sito Normattiva.

Nel corso dei miei seminari, spesso racconto che Dioniso I, tiranno di Siracusa, appendeva sui muri più alti della città le leggi da lui emanate in modo da rendere difficile ai cittadini conoscerle e applicarle; in tal modo egli poteva sempre punirli per il mancato adempimento.

Ebbene, a distanza di oltre 2000 anni, cosa è cambiato?

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Nel corso degli ultimi dieci anni mi sono occupato spesso dell’innovazione nel settore pubblico e su questo blog ho scritto più volte delle leggi dell’e-government e della pubblica amministrazione digitale.
Convegni, lezioni, articoli, saggi, consulenze mi hanno dato modo di conoscere il vero stato della digitalizzazione della PA italiana, a dispetto dei proclami roboanti che hanno accompagnato ciclicamente le sofferte tappe dell’e-gov nostrano.
Su questi temi mi sono confrontato con colleghi, giornalisti, politici, dipendenti delle Amministrazioni e semplici cittadini; uno dei dati più importanti che emerge da questa esperienza è che le norme dell’Amministrazione Digitale sono tra le meno conosciute dell’intero ordinamento giuridico italiano.
In Italia l’e-government è legge da ormai quattro anni, da quando, cioé, è stato adottato il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) che ha introdotto alcuni interessantissimi principi e diritti (come il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni) ma esso è, purtroppo, sconosciuto e quindi inapplicato.

Spesso, quando sono impegnato in convegni o in seminari, chiedo quanti dei presenti conoscano l’esistenza del Codice della Strada: di norma, tutti i presenti alzano la mano. Subito dopo chiedo quanti di loro conoscono l’esistenza del Codice dell’Amministrazione Digitale: in questo caso le mani che rimangono alzate sono pochissime.

È questo il più grande difetto delle norme della PA digitale, l’essere ignorate (colpevolmente) sia dalle Amministrazioni, ancora troppo legate al cartaceo, sia dai cittadini che non fanno nulla per pretendere che i loro “diritti digitali” vengano resi effettivi.

Per questo motivo ho deciso di scrivere un libro, pubblicato in questi giorni per i tipi di Maggioli, dal titolo “La nuova Pubblica Amministrazione Digitale”, una guida al Codice dell’Amministrazione digitale alla luce dei più recenti provvedimenti normativi che hanno introdotto nuovi obblighi per gli Enti (in particolare Legge n. 69/2009 di cui ho già parlato qui).

La nuova Pubblica Amministrazione Digitale

Il volume ha un taglio volutamente divulgativo, pratico e concreto. Numerose sono, infatti, le ponderose pubblicazioni già scritte; il mio intento, invece, è quello di fornire alle Amministrazioni, ai loro fornitori e ai cittadini una guida rapida (ma completa) alle norme vigenti in materia di PA digitale.
Contrariamente a quanto molti pensano, infatti, le leggi non solo prevedono la possibilità, ma impongono l’obbligo per gli Uffici Pubblici di usare le tecnologie info-telematiche al proprio interno e nei rapporti con i cittadini e imprese. Eliminare gli sprechi in termini di tempo e di risorse, garantire la più ampia partecipazione democratica ai processi di governo, fornire servizi in modalità digitale nel rispetto della privacy dei cittadini: questi sono gli obiettivi delle norme. Le Amministrazioni sono tenute a rispettarle adeguandosi sotto il profilo tecnologico e organizzativo al fine di evitare contenzioso, sanzioni e responsabilità.

La Guida vuole essere un aiuto per le Amministrazioni in questo processo di adeguamento ma anche un ausilio a tutti quei cittadini che abbiano intenzione di comprendere i propri diritti digitali ed i meccanismi per azionarli.

Per chi fosse interessato segnalo la scheda del testo sul sito dell’Editore dove è pure possibile acquistarlo (il libro è disponibile anche nelle principali librerie on line come BOL, IBS, Libreria Universitaria).

Mi farebbe davvero piacere sapere cosa ne pensate e leggere le vostre recensioni, critiche e suggerimenti (ho creato un’apposita pagina su Facebook). Del resto, come Voltaire, credo che i libri più utili siano quelli in cui “i lettori fanno essi stessi metà del lavoro: penetrano i pensieri che vengono presentati loro in germe, correggono ciò che appare loro difettoso, rafforzano con le proprie riflessioni ciò che appare loro debole“.

Buona lettura :)

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.