Operazione trasparenza, come molti sanno, non è il titolo dell’ultimo film di James Bond, ma il nome di uno dei primi atti posti in essere dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, On. Renato Brunetta.
L’Operazione fu varata nel maggio 2008 con la pubblicazione sul sito Internet del Ministero dei dati relativi al personale, di organigrammi, numero di dirigenti, retribuzioni lorde, telefono, e-mail e curricula dei dirigenti, nonchè dei tassi di assenza per ufficio.
Molte di queste informazioni erano già pubbliche per legge (ai sensi degli artt. 54 D. Lgs. n. 82/2005 e 1, comma 593, Legge n. 296/2006) ma con è con  la Legge n. 69/2009 che l’Operazione Trasparenza è stata resa obbligatoria per tutti gli Enti; in particolare, l’art. 21, comma 1,  ha previsto che ciascuna Amministrazione

ha l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questa norma è scattata la corsa all’adeguamento da parte dei diversi Enti che hanno inserito nei propri siti istituzionali le informazioni sopra menzionate.

Con riferimento alle modalità della pubblicazione, in un interessante post, Vittorio Pasteris ha segnalato come molte Amministrazioni (centrali e locali), con un accorgimento tecnico che riguarda il file robots.txt, impediscono l’indicizzazione delle pagine relative all’Operazione Trasparenza da parte dei motori di ricerca; tale accorgimento, lungi dall’essere nascosto, è poi suggerito in modo “trasparente” sul sito del Ministero in un’apposita pagina dedicata all’applicazione della Legge n. 69/2009.
In tanti hanno commentato questa segnalazione, valutando l’accorgimento tecnico relativo al file robots.txt come tentativo di manipolazione volto a frustrare, di fatto, gli oblietivi di trasparenza tanto sbandierati.

L’indagine di Pasteris è sicuramente interessante e trovo assolutamente opportuno tenere alta l’attenzione sui siti Web della Pubblica Amministrazione, ma tali analisi non mi trovano d’accordo.

Chi mi legge sa che in passato sono stato critico con le modalità con cui l’Operazione Trasparenza è stata condotta (ne ho parlato qui e qui) ma, in questo caso, ritengo che le accuse di voler nascondere i dati non siano condivisibili.

In primo luogo, infatti, va rilevato che la norma relativa all’Operazione Trasparenza ha un alto livello di applicazione; altri sono i casi in cui le Amministrazioni non si sono fatte scrupolo di disattendere completamente il dettato normativo (basti pensare all’obbligo di indicare la casella di PEC nell’home page di ogni sito istituzionale contenuto nella stessa Legge n. 69/2009, all’art. 34, e rimasto lettera morta).

E poi, non può farsi a meno di rilevare come la cautela relativa al file robots.txt appaia assolutamente doverosa al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

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(Immagine di sicaholic)

Vale la pena di ricordare, infatti, che proprio in corrispondenza dell’avvio dell’Operazione Trasparenza il Garante per la Protezione dei Dati Personali è stato investito di numerosi quesiti. Sul punto – in modo del tutto condivisibile – l’Autorità con Nota del 12 giugno 2008 ha sottolineato la necessità di predisporre

idonei accorgimenti volti a consentire forme proporzionate di consultabilità dei dati, prevedendo in particolare elenchi relativi a singole amministrazioni, consultabili distintamente (anche sulla base di eventuali link a siti web delle amministrazioni medesime), senza che per gli utenti sia possibile modificarli agevolmente o reperire direttamente dati mediante motori di ricerca.

Da un punto di vista giuridico, infatti, la circostanza che un determinato dato sia pubblico non significa che lo stesso possa essere diffuso in modo indiscriminato; sul punto deve necessariamente essere effettuato un contemperamento tra le contrapposte esigenze di conoscenza da parte dei cittadini e quelle di riservatezza dei soggetti cui i dati si riferiscono.

Si tratta di un principio del tutto pacifico in dottrina e affermato in più di un provvedimento dello stesso Garante Privacy (su tutti segnalo l’importantissima Deliberazione n. 17/2007 che è consultabile qui).

Alla luce di tali canoni, anche al fine di evitare contenzioso e pretese risarcitorie, le Amministrazioni devono sempre rispettare il principio di proporzionalità sancito dall’art. 11 del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), ponendo attenzione anche al “diritto all’oblio” degli interessati. Infatti, l’indicizzazione dei dati dell’Operazione Trasparenza da parte dei motori di ricerca potrebbe comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti dei soggetti cui i dati stessi si riferiscono. Non deve essere sottovalutato che,  attraverso i motori di ricerca, potrebbe essere ricostruito un numero ingente di dati riferiti a questi soggetti (più o meno aggiornati e di natura differente) per motivi del tutto diversi da quelli di trasparenza dell’Amministrazione.

Di conseguenza, in considerazione del sempre maggiore ruolo che avranno i siti Web della PA, la cautela relativa al file robots.txt mi sembra un segnale positivo di attenzione nei confronti della riservatezza degli interessati, i cui dati sono comunque pubblici e resi consultabili sui siti delle singole Amministrazioni.

Rispettare la normativa in materia di privacy non signirica avere qualcosa da nascondere (o, peggio, voler nascondere qualcosa), ma semplicemente avere riguardo ai diritti e agli interessi di tutti.

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Nel corso degli ultimi dieci anni mi sono occupato spesso dell’innovazione nel settore pubblico e su questo blog ho scritto più volte delle leggi dell’e-government e della pubblica amministrazione digitale.
Convegni, lezioni, articoli, saggi, consulenze mi hanno dato modo di conoscere il vero stato della digitalizzazione della PA italiana, a dispetto dei proclami roboanti che hanno accompagnato ciclicamente le sofferte tappe dell’e-gov nostrano.
Su questi temi mi sono confrontato con colleghi, giornalisti, politici, dipendenti delle Amministrazioni e semplici cittadini; uno dei dati più importanti che emerge da questa esperienza è che le norme dell’Amministrazione Digitale sono tra le meno conosciute dell’intero ordinamento giuridico italiano.
In Italia l’e-government è legge da ormai quattro anni, da quando, cioé, è stato adottato il Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. n. 82/2005) che ha introdotto alcuni interessantissimi principi e diritti (come il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni) ma esso è, purtroppo, sconosciuto e quindi inapplicato.

Spesso, quando sono impegnato in convegni o in seminari, chiedo quanti dei presenti conoscano l’esistenza del Codice della Strada: di norma, tutti i presenti alzano la mano. Subito dopo chiedo quanti di loro conoscono l’esistenza del Codice dell’Amministrazione Digitale: in questo caso le mani che rimangono alzate sono pochissime.

È questo il più grande difetto delle norme della PA digitale, l’essere ignorate (colpevolmente) sia dalle Amministrazioni, ancora troppo legate al cartaceo, sia dai cittadini che non fanno nulla per pretendere che i loro “diritti digitali” vengano resi effettivi.

Per questo motivo ho deciso di scrivere un libro, pubblicato in questi giorni per i tipi di Maggioli, dal titolo “La nuova Pubblica Amministrazione Digitale”, una guida al Codice dell’Amministrazione digitale alla luce dei più recenti provvedimenti normativi che hanno introdotto nuovi obblighi per gli Enti (in particolare Legge n. 69/2009 di cui ho già parlato qui).

La nuova Pubblica Amministrazione Digitale

Il volume ha un taglio volutamente divulgativo, pratico e concreto. Numerose sono, infatti, le ponderose pubblicazioni già scritte; il mio intento, invece, è quello di fornire alle Amministrazioni, ai loro fornitori e ai cittadini una guida rapida (ma completa) alle norme vigenti in materia di PA digitale.
Contrariamente a quanto molti pensano, infatti, le leggi non solo prevedono la possibilità, ma impongono l’obbligo per gli Uffici Pubblici di usare le tecnologie info-telematiche al proprio interno e nei rapporti con i cittadini e imprese. Eliminare gli sprechi in termini di tempo e di risorse, garantire la più ampia partecipazione democratica ai processi di governo, fornire servizi in modalità digitale nel rispetto della privacy dei cittadini: questi sono gli obiettivi delle norme. Le Amministrazioni sono tenute a rispettarle adeguandosi sotto il profilo tecnologico e organizzativo al fine di evitare contenzioso, sanzioni e responsabilità.

La Guida vuole essere un aiuto per le Amministrazioni in questo processo di adeguamento ma anche un ausilio a tutti quei cittadini che abbiano intenzione di comprendere i propri diritti digitali ed i meccanismi per azionarli.

Per chi fosse interessato segnalo la scheda del testo sul sito dell’Editore dove è pure possibile acquistarlo (il libro è disponibile anche nelle principali librerie on line come BOL, IBS, Libreria Universitaria).

Mi farebbe davvero piacere sapere cosa ne pensate e leggere le vostre recensioni, critiche e suggerimenti (ho creato un’apposita pagina su Facebook). Del resto, come Voltaire, credo che i libri più utili siano quelli in cui “i lettori fanno essi stessi metà del lavoro: penetrano i pensieri che vengono presentati loro in germe, correggono ciò che appare loro difettoso, rafforzano con le proprie riflessioni ciò che appare loro debole“.

Buona lettura :)

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.