Come avevo anticipato in un precedente post, la Camera non ha modificato lo sciagurato emendamento telemarketing approvato al Senato nel corso dell’iter di conversione in legge del c.d. decreto “milleproroghe”.
Gli appelli del Garante Privacy, delle associazioni dei consumatori, dei giuristi non sono serviti a nulla: legge la norma che prevede la libera utilizzabilit degli elenchi telefonici formati prima del 1 agosto 2005 per finalit promozionali anche in deroga agli articoli 13 (informativa) e 23 (consenso) del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
Si tratta di una scelta di politica legislativa incomprensibile (introdotta solo in sede di emendamento e non preceduta da un’adeguata istruttoria) oltre che inaccettabile dal momento che si crea un settore in cui gli operatori non sono tenuti all’applicazione delle regole previste per tutti gli altri settori.
Irragionevolezza, disparit di trattamento: il tutto in nome degli aiuti ad un settore in tempi di crisi.
Non so se essere pi preoccupato per il numero di telefonate che arriveranno o per il precedente per cui, pur di aiutare un settore in crisi, si disposti a sacrificare diritti e libert individuali.
La legislazione in materia di diritto delle nuove tecnologie sfugge ormai a qualunque ponderazione ed approfondimento, contraddistinta sempre pi da blitz che indeboliscono le garanzie dei diritti e frenano lo sviluppo delle nuove tecnologie.
Nel corso dell’iter di conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 307/2008) il Governo ha posto la fiducia su un emendamento controverso, destinato ad accrescere notevolmente le attivit di telemarketing per la gioia delle imprese ma a scapito dei consumatori.
Ecco il testo dell’emendamento all’art. 44 del Decreto:
1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1 agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1 agosto 2005
Il tutto, ancora una volta, senza ponderazione e contro il parere degli esperti del settore e in contrasto con la pluriennale attivit del Garante Privacy.
Purtroppo, visto che il decreto deve essere perentoriamente convertito in tempi brevi, non possibile sperare in un momento di resipiscenza e nel ritiro dell’emendamento.








