Nei giorni scorsi si è molto parlato di Posta Elettronica Certificata (PEC) in relazione all’iniziativa del Governo di regalare a tutti i cittadini che ne facciano richiesta una “casella PEC“.
E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 119 del 25 maggio 2009) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 che detta le disposizioni per il rilascio e l’uso della casella PEC assegnata ai cittadini.
La decisione di regalare la PEC era stata già presa nell’ambito della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha convertito il c.d. “Decreto Anticrisi” (Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185). In particolare, l’art. 16-bis, comma 5, prevedeva che “per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata“. Lo stesso articolo, al comma 7, prevedeva che le modalità di rilascio e di uso della casella PEC sarebbero state definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Come innanzi accennato, dopo l’esame in Conferenza Unificata Stato-Regioni, il Decreto è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Vediamo, in concreto, cosa prevede.
Ogni cittadino maggiorenne, che ne farà richiesta, potrà ottenere gratis (“senza oneri”) un indirizzo di posta elettronica certificata.
La procedura per l’assegnazione consta di due fasi: a) una registrazione via web mediante l’inserimento dei propri dati e la scelta della password; b) terminata positivamente la registrazione, il cittadino dovrà recarsi presso un ufficio pubblico per l’attivazione munito di un valido documento di riconoscimento e del documento recante il codice fiscale. Gli uffici verificheranno la correttezza dei dati e consegneranno al richiedente le credenziali di accesso al servizio PEC.
Da quel momento, però, il cittadino dovrà essere consapevole che l’indirizzo di posta elettronica certificata diventa l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico ai fini dei rapporti con tutte le pubbliche amministrazioni italiane, arrivando – di fatto – a sostituire quello fisico della residenza (o del domicilio).
Infatti l’art. 3, comma 4, Dpcm 6 maggio 2009 prevede che
“La volontà del cittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da
parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano”
Appare ora chiaro come la PEC non sia davvero gratis; il cittadino non paga un prezzo pecuniario per l’attivazione e l’uso, ma in cambio presta il consenso a ricevere gli atti esclusivamente via posta elettronica. A mio parere si tratta di una vera e propria “controprestazione” e la pubblicità che viene fatta di questa iniziativa rischia di essere ingannevole!
Questa norma smaschera un bluff: la PEC non serve allo stato per avere una PA digitale ma solo per risparmiare i costi del cartaceo e delle notifiche. Ancora una volta il centro non è il cittadino ma la Pubblica Amministrazione e le sue esigenze.
La posta elettronica certificata, infatti, non è sufficiente per l’invio di istanze visto che l’art. 4, comma 4, del Dpcm dispone che le Amministrazioni continuano “a richiedere la sottoscrizione con firma digitale” (che però lo Stato non regala insieme alla PEC).
Il Decreto 6 maggio 2009 prevede, inoltre, che – così come già previsto dal CAD – le PA attivino almeno una casella di PEC il cui indirizzo deve essere comunicato al CNIPA che istituirà una vera e propria rubrica pubblica con gli indirizzi delle Amministrazioni italiane.
In realtà già dal 1° gennaio 2006 la PEC è obbligatoria per le PA italiane e gli indirizzi avrebbero dovuto essere pubblicati sui siti internet delle stesse ma si tratta di una norma violata dalla quasi totalità delle Amministrazioni.
Un ultimo cenno merita l’art. 6 Dpcm 6 maggio 2006 che si occupa dell’assegnazione della casella PEC ai dipendenti pubblici. Già l’art. 16-bis comma 6, della Legge n. 2/2009 prevedeva che le Amministrazioni usino la Posta Elettronica Certificata per “le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica“; tale norma comporta, quindi, che ai dipendenti pubblici venga attribuita una casella PEC. Occorre fare attenzione però: al momento dell’assegnazione verrà richiesto se “utilizzare la stessa ai fini di cui all’art.16-bis, comma 6“. Tradotto dal giuridichese, in caso di assenso, ciò comporterebbe che il dipendente dell’Amministrazione Comunale di Roma presterebbe il consenso a ricevere la notifica di qualunque atto al proprio indirizzo di ufficio, comprese – ad esempio – i verbali di contravvenzione elevate dal Comune di Milano.
Il Decreto prevede, infine, che per la scelta del soggetto privato che fornirà allo Stato il servizio di PEC per i cittadini sia attivata apposita procedura di gara, sulle cui problematiche si è già espresso in modo totalmente condivisibile l’amico Guido Scorza, al cui articolo rinvio.
In questa sede mi permetto solo alcune brevi riflessioni.
L’assegnazione della PEC a tutti i cittadini, pur governata dai migliori propositi, richia di diventare l’ennesimo fallimento della PA digitale italiana.
La PEC è stato un flop clamoroso e non possiamo nascondercelo: non la usano nè i cittadini, nè le imprese, nè le stesse Pubbliche Amministrazioni. E non è un problema di costi: tutti noi usiamo un PC ed una connessione che hanno un costo, senza bisogno che lo Stato ce le regali, semplicemente perchè si tratta di tecnologie utili di cui sentiamo il bisogno.
Così non è per la PEC e una politica di innovazione seria dovrebbe dovrebbe prevedere un monitoraggio dei dati d’uso.
Da tale monitoraggio emergerebbe che si tratta di un modello che va abbandonato. Insistere su questa strada e investirci altre risorse non può che condurre ad un nuovo fallimento.
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