Nei giorni scorsi si è molto parlato del nuovo provvedimento adottato dal Garante Privacy in materia di videosorveglianza, con il quale l’Autorità ha deciso di aggiornare le vecchie regole (risalenti al 2004).
E’ possibile consultare on line il testo integrale del provvedimento e il vademecum preparato dal Garante, ed in rete possono già leggersi numerosi commenti (vi segnalo quello dell’amico Stefano Laguardia, che trovate qui).


(via Daniel Pink)

Nei prossimi mesi ci sarà sicuramente modo di ritornare sull’argomento, dal momento che imprese, Enti e loro consulenti dovranno prepararsi al necessario adeguamento alle nuove disposizioni. Quel che balza agli occhi fin da ora è che il tema sembra interessare ormai solo gli addetti ai lavori, ma non i cittadini.
La domande che mi pongo sono: qualcuno fa ancora caso alle decine di telecamere che lo seguono in ogni spostamento? Oppure abbiamo già superato la “soglia di tolleranza” per cui la presenza di centinaia di occhi elettronici non scandalizza più nessuno? Sono rimasto l’unico a pensare che il prezzo che stiamo pagando per una falsa sicurezza sia troppo alto in termini di sacrificio delle libertà individuali e di cambiamento dei comportamenti?

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Da poche ore è iniziata l’ultima settimana della campagna elettorale per le elezioni regionali ed amministrative che si terranno il 28 e 29 marzo 2010; tradizionalmente, si tratta della settimana più intensa (ed aggressiva) in cui si intensificano comizi, telefonate e volantinaggio. Quest’anno, più degli altri, politici e partiti stanno usando il Web ed i social networks, non sempre in modo corretto.
Per questo, con il collega (ed amico) Stefano Laguardia, abbiamo scritto un articolo per provare a delineare le regole applicabili alla propaganda elettorale 2.0. Di seguito riporto il testo, che può essere scaricato in formato .pdf cliccando qui.

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Le regole della propaganda politica on line
Dopo la chiusura delle liste dei candidati alle elezioni regionali ed amministrative 2010, la campagna elettorale è entrata nel vivo: le città, come di consueto, si sono riempite di manifesti di partiti e candidati, radio e televisioni ospitano spot e tribune elettorali. Tuttavia, come ormai accade da qualche anno, la propaganda elettorale non è veicolata soltanto attraverso i mezzi tradizionali, come gli enormi manifesti 6×3, i volantini, i c.d. “santini” ed il porta a porta, ma si assiste ad un uso sempre più massiccio delle nuove tecnologie, che hanno il vantaggio di raggiungere un elevato numero di elettori con costi relativamente bassi.
L’uso di strumenti quali la posta elettronica o i siti web preparati
ad hoc per le competizioni elettorali non rappresentano più una novità e, fin da subito, hanno posto problemi sotto il profilo della compatibilità con le norme giuridiche vigenti, specialmente in materia di privacy; la propaganda politica virtuale, infatti, non è completamente libera ma soggiace alle stesse regole di quella reale.
E non è casuale che, in prossimità di ogni consultazione elettorale, il
Garante per la protezione dei dati personali adotti appositi provvedimenti; l’ultimo è stato pubblicato qualche settimana fa (precisamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2010) e ricalca le regole già previste in un provvedimento generale del 2005 ,ricordando a partiti politici e candidati le modalità in base alle quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini (come indirizzo postale, numero di telefono, e-mail).

Innanzitutto, il Garante ricorda come per contattare gli elettori ed inviare loro materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei cittadini soltanto i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche altri elenchi e registri in materia di elettorato attivo e passivo (es. elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine ne preveda la conoscibilità). I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori (ivi compresi, ad esempio, indirizzi di posta elettronica).
Al contrario, i dati personali raccolti in quanto necessari nell’esercizio di attività professionali e d’impresa non sono utilizzabili, da momento che la finalità di propaganda non è riconducibile agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; di conseguenza, l’imprenditore o il professionista candidato non potrà utilizzare la propria rubrica clienti o il proprio elenco fornitori per inviare materiale elettorale.
Inoltre, a meno che i dati non siano stati forniti direttamente dall’interessato, è necessario il consenso per gli indirizzi raccolti su Internet o ricavati da
forum e newsgroup: il Garante, infatti, ha già ripetutamente affermato che l’eventuale reperibilità di un indirizzo sul Web non lo rende per ciò stesso disponibile anche per l’invio di comunicazioni elettroniche non sollecitate.

Election & Facebook...
(Immagine di silenceofthelambert)

La campagna elettorale sui social networks
Negli ultimi anni, però, gli strumenti tecnologici a disposizione di candidati e partiti si sono evoluti, grazie in particolare all’avvento del
Web 2.0 e dei social networks. Sono sempre di più coloro che, capendo l’efficacia di social media quali Facebook, Twitter o Friendfeed, hanno iniziato a farne uso come vero e proprio veicolo di propaganda elettorale.
E così non accade raramente che, in questi periodi di fermento dettato dall’approssimarsi delle elezioni, si ricevano inaspettate richieste di amicizia, la propria bacheca venga riempita da messaggi di propaganda o si venga “taggati” in una nota o in una foto di qualche candidato.
C’è da chiedersi, però, fino a che punto questi comportamenti possano essere considerati compatibili con le norme vigenti; infatti, non di rado il modo di usare i social networks da parte dei candidati diventa eccessivamente invasivo, al pari della posta elettronica indesiderata.
Esistono limiti all’uso di questi strumenti? E’ lecito taggare gli amici-elettori in un manifesto elettorale? A queste e ad altre simili domande ci si sarebbe aspettati di trovare risposta nell’ultimo provvedimento del Garante Privacy, ma – al contrario – nel documento innanzi citato non c’è riferimento specifico all’uso degli strumenti del Web 2.0 (il provvedimento generale richiamato, infatti, risale al 2005).
Tuttavia, attraverso la lettura del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e dei principi fin qui enucleati dall’Autorità Garante, è possibile provare a tracciare alcune indicazioni per l’uso dei
social networks a fini di propaganda elettorale in modo da evitare contestazioni, contenzioso e responsabilità.

Il candidato vuole diventare mio amico
Se un partito politico, un comitato elettorale o un candidato decide di seguirci o richiedere la nostra amicizia su un
social network in piena campagna elettorale è altamente probabile che voglia inviarci messaggi di propaganda politica. Per evitare questo inconveniente, assume molta importanza la c.d. “autotutela”, vale a dire la gestione attenta e consapevole che ogni utente deve curare per i propri dati personali. Ciò significa, innanzitutto, evitare – se lo vogliamo – che i nostri profili vengano indicizzati dai motori di ricerca.
Tuttavia, se un candidato riesce a trovarci, la mera richiesta di amicizia non può considerarsi illecita. Una volta diventati amici, il candidato non potrà legittimamente utilizzare senza consenso i dati pubblicati sui profili dei suoi amici-elettori (come numeri di telefono ed indirizzi di posta elettronica).

Se mi tagghi non vale
Uno strumento veloce di propaganda elettorale, tanto in voga quanto invasivo, consiste nel “taggare” i propri amici (cioè segnalare la loro presenza) in fotografie o note pubblicate sul profilo del candidato.
Anche qui la domanda fondamentale da porsi è se il candidato possa liberamente taggare gli amici senza il loro previo consenso in note o foto a contenuto propagandistico che nessun legame hanno con i soggetti taggati (ad esempio, il simbolo del partito o l’immagine di un manifesto).
Sotto questo profilo, può essere utile rammentare che lo stesso Garante, quando recentemente
ha indicato le cautele da adottare sui social networks, ha già affermato che bisogna evitare di inserire immagini in cui compaiano anche altre persone che non hanno prestato il consenso alla pubblicazione.
Tale cautela deve essere seguita con ancor più scrupolo con riferimento ai “tag elettorali” dal momento che sono idonei a rivelare le opinioni politiche e l’adesione a partiti e organizzazioni politiche, che costituiscono dati sensibili ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). Di conseguenza, in assenza di un preventivo consenso, il tag su note o immagini elettorali può essere considerato illecito e lesivo della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

Il candidato mi scrive
Un altro modo di utilizzare i
social networks a fini di propaganda è rappresentato dall’invio di messaggi da parte del politico ai propri contatti; ciò può avvenire sia in privato, con la trasmissione di comunicazioni dirette (cc.dd. “DM”), sia attraverso la pubblicazione di messaggi sulla bacheca dei propri contatti.
Se tale attività sia legittima o meno è quesito alquanto complesso, la cui risoluzione passa per la corretta definizione del concetto di amicizia sui
social networks.
Infatti, se pensiamo che accettare una richiesta di amicizia implichi il consenso a ricevere ogni genere di messaggi (anche di pubblicità e propaganda) dal nuovo contatto, bisognerà considerare legittima l’attività del candidato.
In caso contrario – ed è questa l’opinione di chi scrive – applicando in via analogica i precetti già indicati dal Garante, i messaggi di propaganda politica non sollecitati potranno essere inviati in DM e bacheche solo previo consenso da parte dei propri contatti.

Ernesto Belisario
Stefano Laguardia

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Ieri sul sito di ForumPA è stata pubblicata una mia intervista sul tema della possibilità di attuare anche in Italia la dottrina dell’Open Government (qui sotto embeddo un estratto, mentre l’intervista completa potete leggerla qui).

Da qualche tempo, infatti, si guarda con ammirazione (e un po’ di invidia) alle realtà in cui questo modello è stato già applicato (non solo Stati Uniti ma anche UK, Finlandia e Nuova Zelanda); indubbi i vantaggi che l’intero sistema-Paese ne avrebbe in termini di trasparenza, efficacia dell’azione amministrativa, riduzione dei costi e impulso al sistema economico-imprenditoriale (proprio ieri ne ha scritto anche Gigi Cogo in un bel post).

Ho provato ad individuare alcuni degli ostacoli che separano l’Italia dal modello americano nel passaggio dalla Closed Administration all’Open Government; possiamo distinguerli in due tipi: organizzativo e normativo.
Organizzativo perché le Amministrazioni, tranne rare e lodevoli eccezioni, non hanno consapevolezza del proprio patrimonio informativo e, prima di ogni altra cosa, dovrebbero impegnarsi in un vero e proprio censimento e digitalizzazione dell’esistente (ho detto la mia in modo più approfondito qui). In secondo luogo, le norme vigenti in materia di trasparenza, privacy e digitalizzazione non sembrano adeguate a sostenere questo sforzo, come ho detto nell’approfondimento pubblicato su Forumpa.
Tuttavia, la strada – per quanto tortuosa e sconnessa – può essere percorsa seguendo una duplice linea di azione: le singole Amministrazioni virtuose possono fin da ora iniziare a pubblicare il proprio patrimonio informativo (on line e in formato aperto), lo Stato e le Regioni devono modificare delle norme vigenti in modo da facilitare loro il compito e, più in generale, imporre a tutti gli Enti il modello dell’Open Government (sfruttando, ad esempio, il decreto di modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale che sarà emanato nelle prossime settimane).

Ne parleremo sicuramente a Roma, nel secondo Barcamp InnovatoriPA che si terrà il 18 maggio 2010 presso la Fiera di Roma nell’ambito di ForumPA; spero di incontrarvi in tanti.

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Si continua a parlare del delicatissimo (e difficile) rapporto tra privacy e social networks.

E’ di qualche tempo fa la notizia che una Corte della California ha stabilito che la stampa può ri-pubblicare ciò che gli utenti scrivono sulle rispettive bacheche (nella fattispecie si trattava di Myspace); anche in Italia il Garante Privacy (dopo la diffusione dell’opuscolo di cui ho parlato qui) si è espresso sulla questione relativa all’uso di immagini tratte dai social networks (in particolare Facebook), affermando il principio per cui giornali e televisioni possono diffondere le fotografie pubblicate dagli utenti, qualora ciò sia necessario per fornire informazioni riguardo a fatti di interesse pubblico e purchè venga adeguatamente verificata la correttezza e l’esattezza dei dati pubblicati (ad esempio che la foto diffusa sia davvero della persona cui si riferisce la notizia).

L’importanza delle informazioni inserite dagli utenti nei rispettivi profili è ancora più evidente se si pensa, ad esempio, che gli Uffici dei college statunitensi che si occupano delle ammissioni acquisiscono informazioni sugli aspiranti studenti proprio da siti come Facebook o Myspace.

Per questo ritengo che sia sempre più importante creare consapevolezza su questi temi. In Rete, fortunatamente, si moltiplicano i siti che contengono consigli su come proteggere la propria privacy e EFF ha addirittura lanciato un servizio on line (utilissimo) che consente di monitorare le condizioni si servizio di tutti i più importanti siti web (da Ebay a Google); tenendolo d’occhio è possibile essere informati su tutte le modifiche delle politiche dei siti, compresi quelli di social networking, in materia di privacy.

Su “la privacy nell’era digitale” ho scritto un articolo, che vi segnalo, sul numero di giugno di BlogMagazine; fatemi sapere cosa ne pensate :)

Articolo Blog Magazine

- Cliccate qui per leggere l’articolo on line
Cliccate qui per il download del magazine in formato PDF

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La crescente diffusione del social networking ha posto fin da subito numerosi problemi in ordine alla riservatezza dei dati personali inseriti dagli utenti.
Si tratta di argomenti che, per lungo tempo, sono stati oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori mentre sono stati quasi del tutto sottovalutati dalla generalità degli utenti: dalla titolarità dei dati alla data portability, dallo spam al dirito all’oblio.

Alcuni episodi saliti agli onori della cronaca hanno avuto il merito di portare questi temi all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni che (a livello comunitario e nazionale) si occupano di tutela della privacy e che, finora, si erano affidate esclusivamente all’autoregolamentazione e ai suggerimenti dettati dal buon senso.

Nel corso degli ultimi giorni ha fatto molto discutere il caso dell’infermiera di un Ospedale di Udine che ha pubblicato su Facebook foto in cui comparivano anche pazienti ricoverati in terapia intensiva (anziani intubati e incoscienti): la Direzione Generale dell’Ospedale (con provvedimento discutibile che rischia di diventare un pericoloso precedente) ha deciso di vietare Facebook ai propri dipentendi e il Garante per la privacy avvierà un’istruttoria.

Proprio all’inizio di questa settimana (con involontario tempismo) il Garante aveva pubblicato un opuscolo – che embeddo qui sotto – sui rischi che l’uso dei social networks può determinare per la privacy.

Finalmente, anche se con un certo ritardo, il Garante ha deciso di iniziare un’operazione di sensibilizzazione su queste tematiche nei confronti di tutti gli utenti dei social networks.
L’opuscolo, dal taglio pratico, non è un manuale ma una guida operativa che contiene molti ammonimenti e qualche “consiglio per l’uso”.
In modo consivisibile, il Garante afferma l’importanza della c.d. “autotutela”, vale a dire di una gestione attenta e consapevole che ogni utente deve curare per i propri dati personali.

Ciò significa, innanzitutto, stare attenti a quali e quante informazioni si inseriscono, al contenuto delle condizioni d’uso dei diversi siti (ad esempio in materia di proprietà dei dati, ma anche delle foto e dei video uploadati), alla possibilità di poter cancellare il proprio profilo (e non solo disattivarlo come permesso da alcuni social networks) e al fatto che la gran parte delle informazioni viene indicizzata dai motori di ricerca.

Un utente consapevole, inoltre, deve difendere anche la privacy degli altri facendo attenzione, ad esempio, ad inserire foto in cui compaiono anche altre persone che non hanno prestato il consenso alla pubblicazione.

 

Nell’opuscolo del Garante non mancano però aspetti che suscitano perplessità. In primo luogo l’Autorità afferma genericamente che nei confronti dei social networks aventi sede all’estero “non sempre si è tutelati dalle leggi italiane“; nell’ambito di un’operazione di sensibilizzazione di questo tipo sarebbe stato auspicabile che il Garante – oltre ai consigli di buon senso – fornisse certezze in materia di legge applicabile, precisando quali sono i diritti e doveri degli utenti.

E poi non è affatto condivisibile il consiglio (peraltro già formulato in passato dal Garante) di utilizzare nei social networks uno pseudonimo e non il nome reale (e, addirittura, pseudonimi diversi in ciascun network). Innanzitutto credo che l’uso di uno pseudonimo non sia positivo in termini di fiducia degli utenti, creando solo incertezza su chi si cela dietro lo stesso; inoltre, la tutela offerta dall’utilizzo di pseudonimi corre il rischio di non essere efficace in quanto altri potrebbero individuare chi si cela dietro.
Due ricercatori dell’Università del Texas hanno addirittura sviluppato un algoritmo che consente di identificare gli utenti anonimi dei networks (l’interessante studio è disponibile qui).

L’opuscolo del Garante rappresenta un primo ed importante tentativo delle istituzioni italiane di creare consapevolezza sull’uso dei social networks, ma molto ancora deve essere fatto. Da giurista credo sia importante illustrare con precisione il quadro di regole che si applica al social networking in modo che ciascun utente possa agevolmente sapere quali sono i propri diritti e i propri doveri.
Sto lavorando ad un progetto in tal senso, stay tuned ;-)

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Come avevo anticipato in un precedente post, la Camera non ha modificato lo sciagurato emendamento telemarketing approvato al Senato nel corso dell’iter di conversione in legge del c.d. decreto “milleproroghe”.
Gli appelli del Garante Privacy, delle associazioni dei consumatori, dei giuristi non sono serviti a nulla: è legge la norma che prevede la libera utilizzabilità degli elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 per finalità promozionali anche in deroga agli articoli 13 (informativa) e 23 (consenso) del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
Si tratta di una scelta di politica legislativa incomprensibile (introdotta solo in sede di emendamento e non preceduta da un’adeguata istruttoria) oltre che inaccettabile dal momento che si crea un settore in cui gli operatori non sono tenuti all’applicazione delle regole previste per tutti gli altri settori.
Irragionevolezza, disparità di trattamento: il tutto in nome degli aiuti ad un settore in tempi di crisi.
Non so se essere più preoccupato per il numero di telefonate che arriveranno o per il precedente per cui, pur di aiutare un settore in crisi, si è disposti a sacrificare diritti e libertà individuali.

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La legislazione in materia di diritto delle nuove tecnologie sfugge ormai a qualunque ponderazione ed approfondimento, contraddistinta sempre più da blitz che indeboliscono le garanzie dei diritti e frenano lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Nel corso dell’iter di conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 307/2008) il Governo ha posto la fiducia su un emendamento controverso, destinato ad accrescere notevolmente le attività di telemarketing per la gioia delle imprese ma a scapito dei consumatori.

Ecco il testo dell’emendamento all’art. 44 del Decreto:

«1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1º agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1º agosto 2005»

Il tutto, ancora una volta, senza ponderazione e contro il parere degli esperti del settore e in contrasto con la pluriennale attività del Garante Privacy.

Purtroppo, visto che il decreto deve essere perentoriamente convertito in tempi brevi, non è possibile sperare in un momento di resipiscenza e nel ritiro dell’emendamento.

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Quinto appuntamento con la rubrica settimanale dedicata alla segnalazione dell’approfondimento giuridico più interessante.

Questa settimana segnalo l’articolo scritto dai due colleghi Andrea Lisi e Graziano Garrisi dal titolo “Privacy, gli obblighi degli amministratori di sistema“.
L’approfondimentro tratta un tema di stretta attualità, ovvero il recente provvedimento con cui il Garante Privacy ha dettato “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema“. L’articolo, che ha il pregio di fornire un primo commento al suddetto provvedimento, parte dalla considerazione sulla centralità del ruolo dell’amministratore di sistema nel doveroso adempimento delle cautele imposte dalla normativa in materia di riservatezza di dati personali.

Basti pensare, infatti, che molto spesso l’amministratore di sistema è dotato di una particolare posizione a cui spetta anche la capacità di stabilire – in raccordo con il titolare e/o eventuali altri responsabili dei relativi trattamenti – chi può accedere in modo privilegiato alle risorse del sistema informativo e a tutti i dati personali aziendali (anche sensibili): per tale motivo gli amministratori di sistema devono essere scelti con particolare attenzione, poiché i rischi che possono correre le banche dati o le reti informatiche sono sempre più elevati.

Gli autori affrontano in modo snello ed efficacie le novità previste dal nuovo provvedimento del Garante:
a) maggiore attenzione nella valutazione del soggetto cui affidare l’incarico di amministratore di sistema;
b) menzione dell’elenco degli amministratori di sistema nell’ambito del documento programmatico sulla sicurezza;
c) necessaria verifica da parte dei titolari del trattamento dell’operato degli amministratori di sistema;
d) registrazione degli acessi ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori.

E’ proprio a quest’ultima novità che Lisi e Garrisi dedicano una parte importante delle loro riflessioni: il provvedimento in parola, infatti, obbliga gli amministratori di sistema ad adottare dei sistemi di registrazione degli accessi che abbiano le caratteristiche della completezza ed inalterabilità e che consentano la conservazione dei relativi dati per un periodo di tempo congruo, e comunque non inferiore a sei mesi. Si tratta di una misura di non facile applicazione, la cui introduzione ha già sollevato critiche e perplessità.

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Nel precedente post ho esposto alcune perplessità in relazione all’EULA di Google Chrome, il nuovissimo browser di cui tutti parlano.

Troppo concentrato sulle tematiche relative alla privacy, ho colpevolmente trascurato una stranissima, e potenzialmente pericolosa, clausola in materia di copyright.

11. Licenza sui Contenuti concessa dall’utente

11.1 L’utente è proprietario del copyright e di qualsiasi altro diritto già posseduto sui Contenuti inviati, pubblicati o visualizzati su o tramite i Servizi. Inviando, pubblicando o visualizzando i Contenuti, l’utente concede a Google una licenza perenne, irrevocabile, internazionale, non soggetta a diritti d’autore e non esclusiva per riprodurre, adattare, modificare, tradurre, pubblicare, eseguire in pubblico, visualizzare pubblicamente e distribuire qualsiasi Contenuto inviato, pubblicato o visualizzato su o tramite i Servizi. Detta licenza ha il solo scopo di autorizzare Google a visualizzare, distribuire e promuovere i Servizi e può essere revocata per alcuni Servizi, come definito nei Termini aggiuntivi dei Servizi in oggetto.

11.2 L’utente conviene che detta licenza includa un diritto per Google di rendere tali Contenuti disponibili per altre aziende, organizzazioni o altri soggetti con cui Google abbia rapporti per la fornitura di servizi diffusi e di utilizzare tali Contenuti in relazione alla fornitura di tali servizi.

11.3 L’utente riconosce che Google, nell’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per fornire i Servizi ai propri utenti, può (a) trasmettere o distribuire i Contenuti dell’utente su varie reti pubbliche e con vari mezzi e (b) apportare ai Contenuti dell’utente le modifiche necessarie per renderli conformi ai requisiti tecnici delle reti, dei dispositivi, dei servizi o dei mezzi di connessione. L’utente accetta che tale licenza dovrà autorizzare Google a intraprendere tali azioni.

11.4 L’utente conferma e garantisce a Google di disporre di tutti i diritti, del potere e dell’autorità necessari per concedere la suddetta licenza.

In pratica, in base a questa clausola, l’utente mantiene il copyright e i diritti sui contenuti generati attraverso il browser (basti pensare al post di un blog) ma concede a Google il diritto di distribuire quel contenuto anche per finalità lucrative.

Questa clausola, che riproduce quella contenuta in altre licenze di servizi Google, non mi sembra trovi precedenti per un browser (che ricordi nè in Firefox nè in Internet Explorer ce n’è di simili) e rischia di frenare notevolmente la diffusione di Chrome.

Secondo Chris Mellor molti amministratori di sistema potrebbero, per questo motivo, bandire il nuovo browser dai propri network per garantire la doverosa riservatezza dei dati aziendali.

Anche alcuni bloggers sono già sul piede di guerra e minacciano di non usare Chrome, paventando il rischio che qualunque informazione e contenuto veicolato attraverso il browser, (ad esempio password e informazioni finanziarie) possa essere pubblicato da Google.

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Quest’anno ho partecipato ad E-privacy il convegno che, ormai tradizionlamente, si tiene a Firenze, in primavera, sui problemi della privacy nell’era digitale.

Avevo programmato per tempo la trasferta in modo da poter seguire tutti i due giorni della manifestazione: molti gli interventi, tutti interessantissimi. Qui trovate il dettagliatissimo resoconto.

Si è trattato di uno dei convegni più riusciti a cui abbia partecipato: Palazzo Vecchio è una cornice unica, relatori di primo piano, temi di grande interese, organizzazione impeccabile per cui rinnovo i comlimenti a Marco Calamari e a tutto il Progetto Winston Smith. Qui sono già disponibili on line le slides e l’audio di tutti gli interventi.

Da programma avrei dovuto parlare dei profili della privacy sui social networks, ma d’intesa con gli organizzatori, ho dedicato il mio intervento al rapporto tra fisco e privacy dopo la pubblicazione dei redditi degli italiani.

Di seguito riporto le diapositive e l’audio del mio intervento:

 

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Della questione si è occupata anche la trasmissione Neapolis in un servizio in cui ho ribadito la mia posizione. Qui sotto il video del servizio.

[video http://link.rai.it/x/vod/tgr/clip_neapolis/08mag/wmx/200805201425-tgrd0pp-e_privacy.wmx]

 

 

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Diritto 2.0 e' curato da Ernesto Belisario, avvocato ed esperto in diritto delle nuove tecnologie.