Come avevo anticipato in un precedente post, la Camera non ha modificato lo sciagurato emendamento telemarketing approvato al Senato nel corso dell’iter di conversione in legge del c.d. decreto “milleproroghe”.
Gli appelli del Garante Privacy, delle associazioni dei consumatori, dei giuristi non sono serviti a nulla: è legge la norma che prevede la libera utilizzabilità degli elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 per finalità promozionali anche in deroga agli articoli 13 (informativa) e 23 (consenso) del Codice Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
Si tratta di una scelta di politica legislativa incomprensibile (introdotta solo in sede di emendamento e non preceduta da un’adeguata istruttoria) oltre che inaccettabile dal momento che si crea un settore in cui gli operatori non sono tenuti all’applicazione delle regole previste per tutti gli altri settori.
Irragionevolezza, disparità di trattamento: il tutto in nome degli aiuti ad un settore in tempi di crisi.
Non so se essere più preoccupato per il numero di telefonate che arriveranno o per il precedente per cui, pur di aiutare un settore in crisi, si è disposti a sacrificare diritti e libertà individuali.

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Piange il telefono?

On mer, 11 febbraio 2009, in Leggi vecchie e nuove, Privacy, by Ernesto Belisario

La legislazione in materia di diritto delle nuove tecnologie sfugge ormai a qualunque ponderazione ed approfondimento, contraddistinta sempre più da blitz che indeboliscono le garanzie dei diritti e frenano lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Nel corso dell’iter di conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 307/2008) il Governo ha posto la fiducia su un emendamento controverso, destinato ad accrescere notevolmente le attività di telemarketing per la gioia delle imprese ma a scapito dei consumatori.

Ecco il testo dell’emendamento all’art. 44 del Decreto:

«1-bis. I dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1º agosto 2005, sono lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre 2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dai soli titolari del trattamento che hanno provveduto a costituire dette banche dati prima del 1º agosto 2005»

Il tutto, ancora una volta, senza ponderazione e contro il parere degli esperti del settore e in contrasto con la pluriennale attività del Garante Privacy.

Purtroppo, visto che il decreto deve essere perentoriamente convertito in tempi brevi, non è possibile sperare in un momento di resipiscenza e nel ritiro dell’emendamento.

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